Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con sentenza parziale del 27 marzo 1990 (1), la Corte ha condannato la Commissione a risarcire, fino a concorrenza del 50 %, il danno subito dal sig. Grifoni a seguito dell' infortunio occorsogli il 24 ottobre 1985 per una caduta dal tetto della stazione meteorologica del Centro comune di ricerca di Ispra. Inoltre, la sentenza in questione ha concesso alle parti un termine di sei mesi per stabilire di comune accordo l' ammontare del risarcimento; in mancanza di accordo, le parti avrebbero dovuto far pervenire alla Corte, entro lo stesso termine, le loro conclusioni sulla quantificazione del danno.
2. Non essendo stato raggiunto alcun accordo nel termine prescritto, l' 8 ottobre 1990 il sig. Grifoni, conformemente alla ricordata sentenza, presentava le sue conclusioni in ordine ai criteri di valutazione ed all' ammontare del danno subito, ritenendolo complessivamente quantificabile in 2 777 781 579 LIT (2). Egli chiedeva pertanto che gli venisse corrisposta la metà di tale somma (1 388 190 789 LIT), oltre agli interessi legali, che gli fosse riconosciuto anche il danno da svalutazione monetaria a decorrere dal novembre 1990 sino al giorno del saldo effettivo e che le spese legali, da liquidare in misura non inferiore a 50 000 000 LIT, fossero poste a carico della Commissione.
Quest' ultima si limitava a chiedere il rigetto delle domande del ricorrente, contestando in particolare l' ammontare del reddito annuo e la percentuale d' invalidità permanente assunti dal Grifoni come base per il calcolo del risarcimento.
3. Al fine di accertare l' esistenza e la percentuale di invalidità permanente del Grifoni, la Corte ha disposto, con ordinanza del 4 giugno 1991, una perizia medico-legale, perizia che ha avuto luogo il 13 settembre 1991. Dalla relativa relazione risulta che la percentuale di invalidità del sig. Grifoni è "quantificabile nella misura del trentacinque per cento, sia con riferimento al danno biologico, sia con riferimento alla capacità lavorativa". Una tale percentuale non è contestata dalle parti, che, infatti, nelle osservazioni relative alla perizia in questione, si sono limitate a prenderne atto, confermando per il resto le rispettive precedenti conclusioni.
4. Va qui aggiunto che nel febbraio 1993 la Corte, constatato che, nonostante fosse ormai pacifica la percentuale d' invalidità, le parti non erano in grado di pervenire ad una composizione amichevole della controversia, poneva per iscritto alcuni quesiti alle parti ed al governo italiano. In particolare, il Grifoni era invitato a produrre gli originali delle fatture di tutte le spese occasionate dall' incidente e già prodotte in fotocopia in allegato alle conclusioni dell' 8.10.1990, nonché le prove documentali relative al proprio reddito per gli anni 1982 e 1983.
Nel dar seguito alle richieste della Corte, il Grifoni ha altresì fornito, il 15.3.1993, documenti relativi al reddito degli anni 1981, 1984 e 1985; la documentazione relativa al 1984 si è rivelata tuttavia essere quasi completamente diversa da quella già allegata - per lo stesso anno - alle conclusioni dell' 8.10.1990, sì che risultano due documentazioni diverse a conforto dell' esattezza del reddito di uno stesso anno.
In buona sostanza, il Grifoni ha dunque modificato, innovando rispetto alle conclusioni sulla quantificazione del danno, i dati esibiti per documentare il reddito che sostiene di aver percepito nel 1984. Ne consegue, a mio avviso, che la nuova documentazione presentata deve essere dichiarata irricevibile, in quanto, in più rispetto ai documenti allegati alle conclusioni dell' 8.10.1990, possono essere presi in considerazione solo i conferenti originali e gli altri documenti richiesti dalla Corte, non altri.
5. Le risposte del governo italiano hanno poi evidenziato che il Grifoni ha beneficiato di un' indennità giornaliera a titolo di invalidità temporanea totale e che dal 1986 percepisce una pensione di invalidità, prestazioni entrambe erogate dall' INAIL (Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). Non essendo tuttavia l' INAIL intervenuto davanti alla Corte, eventuali problemi di surroga o di rivalsa, relativamente alle spese sostenute da tale istituto, restano estranei al presente procedimento.
Infine, va detto che la Commissione, che ha provveduto ad una quantificazione del danno (per la prima volta) solo in tale fase della procedura, ne ha calcolato l' ammontare complessivo in 101 961 431 LIT. Vero è che nel corso dell' udienza la stessa Commissione ha offerto al Grifoni a titolo transattivo 260 000 000 LIT, offerta rifiutata dal ricorrente. Al riguardo, è appena il caso di sottolineare che tale proposta non può certo essere intesa come un riconoscimento da parte della Commissione del danno subito dal Grifoni, avendo la stessa, in tale sede, mantenuto tutte le sue contestazioni in ordine ai criteri di valutazione del danno utilizzati dal Grifoni.
6. Ciò premesso, va qui precisato che la quantificazione del danno quale effettuata dal Grifoni è basata sulla normativa italiana in materia e che la stessa Commissione ha fatto riferimento, nel corso dell' intera procedura scritta, unicamente al diritto italiano. Tuttavia, la quantificazione del danno effettuata dalla Commissione e risultante dalle risposte del marzo 1993, nonché l' offerta transattiva proposta dalla stessa al Grifoni nel corso dell' udienza sono redatte secondo le modalità di calcolo previste dal diritto belga.
Ora, l' art. 188, 2º comma, del Trattato Euratom, norma qui applicabile in quanto si verte in materia di responsabilità extracontrattuale, prevede che la Comunità deve risarcire i danni causati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti "conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri". Ciò significa che, al fine di determinare il contenuto ed i limiti della responsabilità della Comunità, il diritto comunitario rinvia ai principi generali comuni agli ordinamenti nazionali.
E' pertanto da escludere che il danno subito dal Grifoni possa essere accertato e liquidato in conformità della sola disciplina italiana sulla responsabilità extracontrattuale. Occorre invece fondarsi sui principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, il che implica, nella fattispecie, l' individuazione delle categorie di pregiudizio suscettibili di essere indennizzate nonché, ed eventualmente, il metodo da utilizzare per procedere al relativo calcolo.
7. L' identificazione delle categorie di pregiudizio da indennizzare, sulla base dei principi comuni, si rivela estremamente agevole. Tutti gli ordinamenti nazionali, infatti, malgrado le differenze esistenti a livello terminologico, riconoscono la risarcibilità del danno arrecato al patrimonio del soggetto leso, nel quale vanno incluse le spese direttamente collegate all' incidente e la perdita di guadagno sia passata che futura, nonché la risarcibilità dei danni extrapatrimoniali, rappresentati dalle conseguenze fisiche e psichiche derivanti dal fatto lesivo, indipendenti quindi dal fattore economico e collegati alla persona in quanto tale.
Più complessa si rivela invece la situazione per quanto riguarda il metodo da utilizzare per calcolare il danno in relazione alle categorie così identificate. E' fin troppo evidente che il problema non si pone per quanto riguarda le spese occasionate dall' incidente, che saranno rimborsate in base agli effettivi esborsi. E neppure pone particolari problemi la valutazione del danno non patrimoniale, in quanto, al di là delle diverse esperienze interne, in tutti gli ordinamenti degli Stati membri è riconosciuto che tale valutazione tiene conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive di ciascun caso particolare ed è fatta dal giudice in modo discrezionale, facendo ricorso a criteri di equità.
8. Diverso, invece, è il quadro per quanto concerne il calcolo del mancato guadagno del soggetto leso, in particolare in relazione alla perdita di reddito futuro. Come ben mostra la nota di ricerca elaborata dai servizi della Corte, è infatti pressoché impossibile, data l' estrema diversità dei diritti nazionali al riguardo, ricercare una soluzione "comune". E difatti le diverse soluzioni sono riconducibili ad almeno tre metodi di calcolo completamente diversi tra loro: quello della valutazione "in concreto", praticato in particolare in Germania; quello del moltiplicatore, vigente nei Paesi di common law; e quello che utilizza tavole attuariali basate per lo più sulla percentuale di invalidità e su un coefficiente che tiene conto delle aspettative di vita del soggetto leso. Ed è appunto quest' ultimo metodo alla base dei calcoli effettuati dal Grifoni (che ha utilizzato la formula prevista dal diritto italiano) e dalla Commissione (che ha invece utilizzato la formula prevista dal diritto belga), calcoli che comunque differiscono a causa del diverso coefficiente previsto dalle rispettive tabelle attuariali.
In queste condizioni, un confronto meccanico delle regole tecniche accolte in ogni singolo Stato membro per la quantificazione del danno patrimoniale appare poco corretto; al più occorrerebbe procedere ad una valutazione delle tendenze generali cui tali regole si ispirano e dei risultati ai quali conducono. Ne consegue che, volendo adottare una soluzione "comune", la sola possibilità consisterebbe nel procedere al calcolo secondo i parametri utilizzati in ciascuno Stato membro, per poi effettuare una media ponderata dei dodici risultati ottenuti. All' evidenza, si tratta di un modo di procedere un po' paradossale e comunque di una soluzione che sarabbe ben lontana dal conformarsi ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. Quanto precede mi induce a suggerire, tenuto conto peraltro che la diversità dei metodi e soprattutto dei risultati ottenuti si spiega - almeno in parte - con la diversa situazione economica e sociale specifica di ogni Stato membro, di fare riferimento ai principi comuni solo per l' identificazione della natura del danno risarcibile e di considerare invece il metodo in uso nel Paese dove la vicenda si situa (luogo dell' incidente, nazionalità e residenza del soggetto leso) per la quantificazione del danno patrimoniale.
I Danno patrimoniale
9. E passiamo appunto alla quantificazione del danno, a cominciare da quello patrimoniale, danno che include il mancato guadagno, sia passato che futuro, del soggetto leso, nonché le spese occasionate dall' incidente.
- determinazione del reddito annuo
10. Nelle conclusioni 8.10.90, che sono quelle rilevanti, il Grifoni ha chiesto 1 342 297 760 LIT a titolo di invalidità permanente (IP), 180 360 000 LIT a titolo di inabilità temporanea totale (ITT) e 32 732 000 LIT a titolo di inabilità temporanea parziale (ITP), somme che vanno dimezzate in quanto calcolate in base ad una percentuale di invalidità del 70 %, che è stata poi fissata, conformemente alle conclusioni della perizia medico-legale ordinata dalla Corte, al 35 %. Quest' ultima percentuale, come si è già detto, è peraltro incontestata.
Al fine di calcolare la perdita di reddito del Grifoni conseguente all' incidente di cui è stato vittima, occorre preliminarmente stabilire quale sia il reddito da prendere in considerazione. Una tale determinazione si rivela non del tutto agevole, trattandosi di reddito da lavoro autonomo; per di più il Grifoni pretende di aver percepito redditi in nero e di aver indebitamente portato in detrazione dal reddito dichiarato spese di carattere personale. Ed è appunto sull' entità del reddito da assumere come base per il calcolo del danno patrimoniale che le posizioni delle parti divergono enormemente.
11. Per quanto riguarda l' anno o gli anni cui far riferimento, il Grifoni ha chiesto, richiamandosi al disposto dell' art. 4 del decreto legge italiano 23.12.1976, n. 857, che il risarcimento del danno venga calcolato sulla base del reddito prodotto nel 1984, considerato che si tratta del reddito più alto tra quelli dichiarati a fini fiscali negli ultimi tre anni precedenti l' incidente. Al riguardo, mi limito ad osservare che non vi è alcun motivo per disattendere una tale richiesta, tenuto conto in particolare della circostanza che gli ordinamenti degli altri Stati membri sono orientati in modo più o meno analogo in relazione alla determinazione del reddito da lavoro autonomo.
Una siffatta conclusione non risolve tuttavia i problemi inerenti alla determinazione del reddito; e ciò essenzialmente perché il Grifoni ha assunto come base per il calcolo delle indennità spettantigli l' importo di 147 000 000 LIT, che corrisponde a quanto avrebbe, a suo dire, effettivamente percepito nel 1984 (anno di riferimento), allorché il reddito dichiarato a fini fiscali, nello stesso anno, è di soli 31 346 000 LIT. In effetti, nelle conclusioni presentate l' 8.10.90, il Grifoni ha sostenuto che al reddito dichiarato andavano aggiunti i seguenti importi:
- 16 236 000 LIT per quote di ammortamento;
- 12 918 000 LIT per acquisto di beni strumentali;
- 39 488 128 LIT per acquisto di materiali da costruzione e beni personali;
- 47 192 800 LIT per redditi percepiti in nero.
Invero, dalla relativa dichiarazione dei redditi risulta che la cifra d' affari dell' impresa Grifoni nel 1984 era di 420 260 000 LIT, dalla quale lo stesso Grifoni ha dedotto l' importo di 388 914 000 LIT, inclusi 16 236 000 LIT per quote di ammortamento, quali componenti negative, sicché il reddito netto è risultato di 31 346 000 LIT.
12. Dato che, come risulta anche dalla nota di ricerca elaborata dai servizi della Corte, nella maggior parte degli ordinamenti nazionali è concesso, al fine di stabilire il reddito effettivo, di provare di aver avuto un reddito superiore a quello dichiarato a fini fiscali, occorre verificare se il Grifoni ha presentato documenti probanti al riguardo.
Ora, per quanto riguarda l' importo di 16 236 000 LIT, relativo alle quote di ammortamento, importo figurante nella dichiarazione dei redditi, non mi sembra che esso possa essere aggiunto in quanto tale al reddito da lavoro del Grifoni, trattandosi di una componente dei costi dell' impresa. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine al leasing di una gru per l' importo di 12 958 100 LIT (doc. G delle conclusioni 8.10.90), che sarebbe poi stata venduta al Centro di Ispra, nonché all' importo di 39 000 000 LIT per acquisto di materiali da costruzione. In effetti, il Grifoni ha fornito al riguardo una serie di fatture che dimostrano effettivamente l' acquisto dei materiali in questione (doc. H delle conclusioni 8.10.90): dunque che si tratta di costi dell' impresa e che in quanto tali andavano a giusta ragione dedotti dal reddito.
Né ritengo, come già accennato in precedenza, che sia possibile prendere in considerazione le nuove allegazioni accluse dal Grifoni alle risposte del 15.3.1993 e dalle quali risulterebbe che gli importi in questione (che ammonterebbero a 51 516 000 LIT) sarebbero relativi a spese di carattere strettamente personale (benzina, telefono, ristorante, metano) indebitamente portate in detrazione dal reddito dichiarato (v. colonna VI del prospetto riassuntivo della consistenza del reddito).
13. E veniamo infine al reddito che avrebbe percepito in nero: nelle conclusioni 8.10.90, il Grifoni ha sostenuto di aver ricevuto compensi in nero per un importo di 47 192 800 LIT ed ha prodotto, a conforto di tale deduzione, una serie di assegni e distinte di versamento comprovanti che ..... effettivamente ha ricevuto assegni (provenienti da diverse fonti) per un tale importo e che li ha versati sul proprio conto. Nelle risposte del 15.3.93 il Grifoni ha tuttavia parzialmente modificato la propria versione dei fatti, sostenendo che l' importo percepito in nero, pari a 49 832 000 LIT, sarebbe stato incassato unicamente in relazione a lavori effettuati addirittura per conto della Comunità al centro di Ispra.
Anche a non voler considerare la singolarità dell' ipotesi di compensi in nero ricevuti da un' istituzione comunitaria, in fatto la quasi totalità degli assegni di cui ha allegato copia alle conclusioni 8.10.90 non provengono dal centro di Ispra e peraltro non provano alcunché, trattandosi di mere distinte di versamento. Vero è che nelle ricordate risposte del 15.3.1993 il Grifoni ha fornito una nuova documentazione. Al riguardo, osservo tuttavia che, anche a voler superare i problemi di ricevibilità prospettati in precedenza, deve riconoscersi che una tale documentazione non è probante: trattasi infatti unicamente di copie degli estratti conto e di accrediti registrati dalla sua banca.
In definitiva, dato che i presunti redditi non dichiarati non sono suscettibili di essere presi in considerazione o comunque non risultano provati, ai fini del calcolo del mancato guadagno va tenuto conto unicamente del reddito dichiarato a fini fiscali, vale a dire dell' importo di 31 346 000 LIT. Ed è pertanto sulla base di tale importo che procedo al calcolo delle indennità pretese dal Grifoni.
- invalidità permanente (IP)
14. Per calcolare l' IP, il Grifoni ha proposto di utilizzare la seguente formula: 147 000 000 LIT (reddito) x 35 % (percentuale d' invalidità) x 16,318 (coefficiente di capitalizzazione applicabile e che è in funzione dell' età (3)) - 20 % (scarto tra vita fisica e vita lavorativa). Utilizzando una tale formula, l' indennità in questione si eleverebbe a 671 148 880 LIT.
Oltre all' importo del reddito da prendere in considerazione, va anche corretto il coefficiente di cui sopra, in quanto si riferisce all' età del Grifoni all' epoca dell' incidente, mentre bisogna tener conto dell' età dello stesso al momento dell' inizio dell' invalidità permanente. Avendo il Grifoni all' epoca 41 anni, il coefficiente applicabile, come risulta dalla tabella citata alla nota 3, è pari a 16,104.
Ne consegue che il calcolo dell' invalidità permanente va effettuato nel modo seguente:
31 346 000 x 35 % x 16,104 - 20 % = 141 342 875, al 50 % = 70 671 438 LIT.
- inabilità temporanea totale (ITT)
15. Come risulta dalle conclusioni 8.10.90, il Grifoni è stato totalmente inabile al lavoro per un periodo di nove mesi (270 gg). Ai fini del calcolo dell' ITT il Grifoni moltiplica pertanto 668 000 (reddito giornaliero) x 270. L' importo del reddito giornaliero non può essere considerato corretto, pur tenendo conto che il ricorrente prende come punto di partenza un reddito di 147 000 000. In ogni caso, considerato che il reddito si eleva a 31 346 000, il calcolo dell' ITT sarà pari a 85 879 (reddito giornaliero) x 270 = 23 187 450, al 50 % = 11 593 725 LIT.
- invalidità temporanea parziale (ITP)
16. Dirò subito che escludo nel modo più assoluto che possa essere accolta la richiesta di un' indennità a titolo di ITP al 50 %, dato che da nessuno dei documenti presentati dal Grifoni risulta una tale invalidità temporanea parziale (4), se non da un appunto scritto a mano dallo stesso Grifoni (cfr. all. A, pag. 73c). Peraltro, è appena il caso di aggiungere che dalla relazione di visita specialistica effettuata dal suo medico di fiducia risulta che il Grifoni è stato dichiarato clinicamente guarito nel luglio 1986, il che implica - all' evidenza - che a partire da tale momento ha preso fine il periodo di invalidità temporanea totale ed è cominciata l' invalidità permanente, poi fissata al 35 %.
In definitiva, a titolo di mancato guadagno il Grifoni ha diritto a: 70 671 438 (IP) + 11 593 725 (ITT) = 82 265 163 LIT.
- spese occasionate dall' incidente
17. Alla richiesta della Corte di fornire gli originali delle fatture e ricevute relative alle spese occasionate dall' incidente del 24.10.85, il Grifoni ha risposto di poter presentare solo una parte degli originali in quanto la maggior parte sarebbe andata distrutta a seguito dell' alluvione dell' 1-2 giugno 1992. I documenti allegati per provare una tale circostanza sono tuttavia assolutamente irrilevanti, in quanto dimostrano unicamente che l' 1-2 giugno 1992 la regione Lombardia è stata colpita da eccezionali avversità atmosferiche. Resta, dunque, che sono qui prese in considerazione soltanto le spese corredate da originale della ricevuta o fattura e, in principio, già presentate nelle conclusioni 8.10.90.
a) spese presentate nelle conclusioni dell' 8.10.90
18. Nelle conclusioni presentate l' 8.10.90, il Grifoni, a titolo di rimborso per spese conseguenti all' incidente, ha chiesto un importo di 19 194 000 LIT, di cui 6 200 000 LIT per spese non documentate. E' evidente che queste ultime non possono essere prese in considerazione in quanto tali. Per quanto riguarda le spese documentate, il Grifoni chiede:
a) 551 000 LIT per visite specialistiche;
b) 5 750 000 LIT per fisioterapia;
c) 5 376 000 LIT per collaboratrice familiare;
d) 1 307 000 LIT per noleggio vettura (agenzia Pinton) in occasione degli spostamenti effettuati per recarsi dal medico, in ospedale o alla sede INAIL (copia della ricevuta emessa in data 30.6.1986 - allegato N, pag. 206).
Ritengo che le spese di cui alle voci c) e d), non possano essere prese in considerazione. Per quanto riguarda le spese sub c) rilevo infatti, da un lato, che il Grifoni non ha dimostrato che la presenza di una cameriera si sia resa necessaria a seguito dell' incidente occorsogli e, dall' altro, che non ha fornito regolare fattura. Quanto alle spese sub d), che si riferiscono a sei viaggi che il Grifoni avrebbe effettuato, due presso l' ospedale di Angera, due presso la sede INAIL di Varese, uno da un ortopedico a Bergamo il 24.4.86 (293 000 LIT) e l' altro da un neurologo a Firenze il 13.5.86 (840 000 LIT), mi limito ad osservare quanto segue: non vi è traccia del fatto che il Grifoni si sarebbe recato in ospedale alle date indicate nella ricevuta in questione, né della visita ortopedica a Bergamo e di quella neurologica a Firenze; infine, per i viaggi effettuati su richiesta dell' INAIL, è sufficiente ricordare che, come risulta dal documento 57a allegato alle conclusioni 8.10.90, l' INAIL rimborsa le spese sostenute e documentate effettuate con il mezzo più economico, nonché le ore in tal modo sottratte al lavoro.
A ciò si aggiunga che il Grifoni non ha fornito l' originale della fattura in questione ma si è limitato, nelle risposte del marzo 1993, a presentare una ricevuta datata 30.4.90 e non firmata di 293 000 LIT per un viaggio a Bergamo (v. n. 14 dell' all. 3), senza fornire ulteriori spiegazioni. Si tratta dello stesso viaggio di cui alla ricevuta 30.6.86? Anche se fosse, i termini del problema rimangono invariati.
In definitiva, le uniche spese rimborsabili sarebbero quelle di fisioterapia e quelle inerenti alle vistite specialistiche, vale a dire 6 301 001 LIT, che al 50 % fa 3 150 500 LIT.
b) ulteriori spese (documentate) allegate alle risposte del 15.3.93
19. Il Grifoni ha allegato alle risposte ai quesiti posti dalla Corte due ricevute inerenti ad altre due visite specialistiche, per un importo di 275 800 LIT, nonché tre ricevute relative a spese per il rilascio di documenti clinici, per fotocopie di documenti clinici e per una radiografia, per un importo complessivo di 202 400 LIT.
Si tratta di spese effettuate dopo la presentazione delle conclusioni 8.10.90 e che dunque non potevano essere dichiarate in tale conclusioni. Dette spese, aggiunte a quelle in precedenza considerate, determinerebbero a favore del Grifoni un credito complessivo di 3 389 600 LIT.
20. Ritengo tuttavia, fondandomi sulla comune esperienza, che l' ammontare complessivo delle spese sostenute dal Grifoni possa essere considerato pari a 10 000 000 LIT.
II Danno non patrimoniale
21. In merito al pregiudizio non patrimoniale il Grifoni ha chiesto, nelle conclusioni dell' 8.10.1990, il risarcimento sia per il danno biologico che per il danno morale. Al riguardo va anzitutto osservato che, mentre il diritto italiano esclude la riparazione del pregiudizio morale in un caso quale quello di specie (non essendovi infrazione penale), tutti gli altri ordinamenti non conoscono la nozione di danno biologico ma unicamente quella di danno morale, che viene appunto riparato in fattispecie analoghe a quelle del caso Grifoni.
Ne consegue che le due categorie non possono dar vita a due distinti indennizzi e che, tenuto conto del diritto applicabile negli altri Stati membri, l' unica soluzione praticabile è quella di accordare al Grifoni, per compensare le sofferenze fisiche e psichiche derivanti dall' incidente di cui è stato vittima, un importo forfettario in base a criteri equitativi. Considerato il tipo di lesioni subite dal Grifoni e le conseguenze che ne sono derivate, ritengo equo accordargli un importo forfettario pari a 80 000 000 LIT, che al 50 % = 40 000 000 LIT.
22. In definitiva, l' importo totale da rimborsare al Grifoni ammonta, esclusi la svalutazione e gli interessi, a 82 265 163 LIT (mancato guadagno)+ 10 000 000 LIT (spese occasionate dall' incidente) + 40 000 000 LIT (danno non patrimoniale) = 132 265 163 LIT.
III Interessi e svalutazione
23. Nelle conclusioni dell' 8.10.1990, il Grifoni ha tenuto conto, per il periodo ottobre 1985-ottobre 1990, di una maggiorazione di interessi nella misura del 25 % (cioè al tasso legale annuo del 5 %) e di una maggiorazione del 30,30 % per compensare gli effetti della svalutazione. Nelle stesse conclusioni il Grifoni ha chiesto che l' importo complessivo così ottenuto sia ulteriormente maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal novembre 1990 al saldo effettivo. Si tratta di richieste del tutto conformi alla disciplina ed alla prassi giurisprudenziale italiana in materia di liquidazione del danno.
Al fine di stabilire se tali richieste possano essere accolte, è tuttavia necessario verificarne l' ammissibilità alla luce dei principi comuni agli ordinamenti degli Stati membri, cui l' art. 188 del Trattato Euratom rinvia. Ora, le soluzioni adottate dai diritti nazionali sono le più disparate: in alcuni la loro corresponsione e decorrenza è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, in altri la decorrenza è fissata o alla data di messa in mora del debitore, oppure a quella della sentenza, o ancora varia secondo l' oggetto degli interessi stessi. Una tale diversità è tuttavia più apparente che sostanziale, in quanto per lo più dipende dal se la misura pecuniaria del danno sia o meno calcolata tenendo conto del ritardo intercorso tra il fatto dannoso e la data della sentenza. Un esame delle decisioni nazionali in materia evidenzia peraltro che la determinazione del risarcimento nei casi di responsabilità extracontrattuale si effettua anche tenendo conto dell' incidenza che possono avere le circostanze successive al verificarsi dell' evento dannoso, tra cui appunto le variazioni di valore della moneta intervenute tra il momento del fatto lesivo e quello della sentenza (5).
In definitiva, la valutazione del danno al momento della liquidazione giudiziale tiene ben conto del tempo intercorso tra il verificarsi dell' evento dannoso e quello della liquidazione del danno. Una tale tendenza risponde alla funzione stessa dell' obbligazione risarcitoria, che è quella di realizzare la reintegrazione del patrimonio leso. E' evidente infatti che una liquidazione che non tenesse conto dell' eventuale ritardo con cui il danneggiato viene risarcito o che facesse astrazione delle variazioni di valore della moneta intervenute nel frattempo sarebbe illusoria e non realizzerebbe l' effettiva reintegrazione del patrimonio del soggetto leso.
24. La giurisprudenza della Corte in materia di liquidazione del danno, costante nel ritenere ammissibile, in base ai principi comuni, la domanda di interessi, ha finora sempre considerato che l' obbligo di corrispondere gli interessi sorge dalla data della sentenza che accerta la responsabilità della Comunità, in quanto declaratoria dell' obbligo di risarcire il danno.
Vero è che nei pochissimi casi in cui si è giunti, al termine di un' azione di risarcimento, alla liquidazione del danno accertato, l' ammontare risarcibile era già immediatamente quantificabile al momento dell' accertamento della responsabilità, in quanto, ad esempio, coincidente con quello delle restituzioni che sarebbero state percepite nel periodo in cui la loro corresponsione era venuta meno. Peraltro la stessa Corte ha chiarito che, fissando gli interessi alla data della sentenza parziale, essa aveva "voluto valutare il danno con riferimento alla situazione esistente a tale data" (6) e che in tale valutazione dovevano pertanto essere ricomprese anche le conseguenze derivanti dalle variazioni di valore della moneta intervenute dopo il fatto dannoso.
La fattispecie che ci occupa si presenta invece in modo alquanto diverso dato che al momento della sentenza parziale neppure erano stati identificati i criteri di valutazione del danno; ed è indicativo al riguardo che, diversamente dalle altre sentenze parziali in materia di responsabilità extracontrattuale, la Corte non ha fissato nella sentenza 27 marzo 1990 né la decorrenza degli interessi né il tasso applicabile. Ne consegue che, nel caso di specie, la valutazione del danno non può che essere riferita al momento della sentenza definitiva di liquidazione dello stesso.
25. All' ammontare del risarcimento, quale in precedenza determinato, vanno pertanto aggiunti gli interessi compensativi, fissati ad un livello tale da comprendere l' erosione monetaria. E' questo infatti l' unico modo, dato il metodo utilizzato per calcolare il danno (7), idoneo ad evitare che la vittima dell' illecito sopporti le conseguenze negative del ritardo con cui viene risarcito, nonché della svalutazione della moneta.
Tenuto conto di quanto precede, ritengo pertanto che sarebbe ragionevole riconoscere al Grifoni, sull' ammontare in precedenza determinato, interessi compensativi e svalutazione monetaria, nella misura forfettaria del 10 % annuo, pari ad oggi ad un importo di 105 812 130 LIT, il che porterebbe il suo credito complessivo a 238 077 293 LIT.
26. Tale importo va ancora maggiorato di interessi moratori a decorrere dalla data della sentenza fino al saldo effettivo. Quanto al tasso d' interesse, ritengo doveroso sottolineare che la richiesta del Grifoni di applicare un tasso annuo del 5% è da intendersi riferita al tasso legale applicabile in Italia, tasso che è stato portato al 10 % nel novembre 1990, vale a dire immediatamente dopo la presentazione delle sue conclusioni. Considerato tuttavia che la Corte non fa riferimento al tasso legale vigente nello Stato membro del ricorrente, fissandolo invece in modo variabile, in genere tra il 6 e l' 8 % (8) e comunque mai in misura superiore a quanto chiesto dal ricorrente (9), ne consegue che l' ammontare del danno subito dal Grifoni andrebbe maggiorato di interessi moratori al tasso annuo dell' 8% a decorrere dalla data della sentenza fino al saldo effettivo.
IV Sulle spese
27. Il Grifoni ha chiesto, nelle conclusioni dell' 8.10.90, che la Corte liquidasse, per spese legali e viaggi da lui sostenuti "in relazione all' incidente", una cifra non inferiore a 50 000 000 LIT, facendo riferimento, oltre alle spese sostenute dai suoi legali, a due consulenze legali per un importo complessivo di 6 605 000 LIT, nonché ai 4 000 000 LIT pagati per la perizia medico-legale ordinata dalla Corte. La Commissione ha invece chiesto che le spese siano compensate.
A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente. L' art. 69, n. 3, dispone che la Corte può compensare le spese in tutto o in parte se le parti restano rispettivamente soccombenti su uno o più punti. Ora, è indubbio che le parti siano rimaste parzialmente soccombenti nella fase del procedimento che si è conclusa con la sentenza parziale (responsabilità al 50 %) e che altrettanto si sia verificato, a meno di voler considerare che la riduzione degli importi richiesti dal ricorrente sia talmente rilevante da incidere sulla ripartizione delle spese, nella fase relativa alla quantificazione del danno. Suggerisco pertanto che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.
28. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo pertanto alla Corte di dichiarare che:
1. la Comunità è condannata a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento per il danno subito in conseguenza dell' incidente occorsogli il 24 ottobre 1985, l' importo di 238 077 293 LIT, più interessi moratori al tasso annuo dell' 8 % a decorrere dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
2. ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) - Grifoni/Commissione, causa C-308/87 (Racc. pag. I-1203).
(2) - Invero il Grifoni, riservandosi di quantificare in una fase successiva l' ammontare del danno subito, nel ricorso si era limitato a presentare una relazione di visita specialistica dalla quale risulta che le conseguenze dell' infortunio sono un' invalidità totale al lavoro per nove mesi ed una capacità lavorativa ridotta al 70 %.
(3) - V. tabella approvata con regio decreto del 9.10.1922, n. 1403.
(4) - Invero, è quantomeno sorprendente che il Grifoni abbia chiesto l' indennità per un periodo di 98 gg. al 50 %, allorché nelle stesse conclusioni pretendeva di avere una percentuale di invalidità permanente pari al 70 %.
(5) - V. al riguardo la giurisprudenza nazionale citata dall' Avv. Gen. Capotorti nelle conclusioni al caso Dumortier/Consiglio, cause riunite 64/76 e 113/76, 167/78 e 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79 (Racc. 1982, pag. 1752 ss.).
(6) - Sentenza 19 maggio 1982, Dumortier/Consiglio, citata, punto 11 della motivazione.
(7) - Al riguardo, non è superfluo precisare che la formula utilizzata per la capitalizzazione del mancato guadagno porta in detrazione gli interessi a scalare per l' anticipata erogazione del capitale.
(8) - V., ad esempio, sentenza 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione (Racc. pag. I-2477), e sentenza 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder/Commissione (Racc. pag. I-3061).
(9) - V. al riguardo la già citata sentenza Mulder/Commissione, punto 36 della motivazione.
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