Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il quesito che siete chiamati a risolvere nella presente causa non mi pare presenti molte difficoltà, attesa la chiarezza delle norme invocate e la precedente giurisprudenza della Corte al riguardo . Del resto, gli argomenti del ricorrente e della Commissione, che già erano stati esposti nel procedimento scritto e sono chiaramente riprodotti nella relazione d' udienza alla quale faccio rinvio, non sono stati modificati nella presente udienza . Si tratta in sostanza di decidere se un funzionario divorziato, che ha riscosso l' assegno di famiglia anche posteriormente alla data a decorrere dalla quale non aveva più figli a carico, deve restituire le somme indebitamente percepite .
Mi propongo di dirvi brevemente quale è il mio parere . Brevemente, perché non ritengo che i fatti del processo e la pretesa del ricorrente meritino che la Corte ci si attardi soverchiamente . D' altronde, se il ricorrente avesse esaminato al giusto gli orientamenti, estremamente chiari, della vostra giurisprudenza, questo processo avrebbe potuto esservi risparmiato .
2 . Venendo ora al merito della causa, vorrei su un piano generale ricordare, sottoscrivendole interamente, nonostante le critiche sollevate in udienza dal ricorrente, le osservazioni del mio predecessore, l' avvocato generale Mayras, nella causa Broe / Commissione ( causa 252/78, sentenza dell' 11 luglio 1979, Racc . pag . 2393 ). Da un lato, le soluzioni accolte dal diritto del pubblico impiego vigente negli Stati membri in materia di ripetizione dell' indebito sono in genere più rigorose nei confronti dei funzionari di quanto non lo sia l' articolo 85 dello statuto . Dall' altro, l' intenzione del legislatore comunitario, in occasione della modifica dello statuto nel 1972, è stata chiaramente quella di imporre il principio per cui, se ne ricorrono i presupposti, la restituzione dell' indebito è la regola, mentre i casi in cui il funzionario può conservare il beneficio delle somme indebitamente riscosse sono l' eccezione .
3 . Sempre restando su un piano generale, sono convinto che la Corte debba confermare la sua giurisprudenza ed in particolare la sentenza Broe . L' articolo 85 deve essere applicato in modo tale che le somme indebitamente percepite debbono normalmente dar luogo a ripetizione . In particolare, non è accettabile che i funzionari adducano a loro giustificazione la propria ignoranza dello statuto per accollare all' amministrazione, e in ultima analisi ai contribuenti degli Stati membri, l' onere di eventuali errori dell' amministrazione stessa nel computo delle varie indennità, quando è in causa semplicemente la conoscenza da parte del funzionario di una disposizione chiara, univoca e non soggetta a discussione alcuna, contenuta nello statuto, e per la comprensione della quale basta saper leggere .
Non mi pare infine di dover prendere in considerazione l' ipotesi dell' "inganno" insinuata dal ricorrente in udienza, senza alcun elemento di prova .
4 . Ovviamente, vi possono essere dei casi limite nei quali, malgrado la diligenza normalmente dispiegabile da un funzionario, questi non è in grado di rendersi conto dell' irregolarità delle somme riscosse . In tale ipotesi, il funzionario dovrà fornire elementi congrui per giustificare la mancata percezione dell' errore commesso dall' amministrazione, ciò che, nella specie, il ricorrente ha mancato di fare, nè, data la chiarezza della norma, poteva fare .
5 . Ritengo poi che la giurisprudenza della Corte deponga inequivocabilmente nel senso della necessità di verificare in concreto e non in astratto il grado di diligenza richiesto ( sentenza Broe, punto 14 della motivazione ). Non penso, quindi, che nella fattispecie il ricorrente possa sostenere di aver dato prova della diligenza che ci si può aspettare da un dipendente del suo livello ( A2 ) e della sua anzianità ( ventotto anni ), come egli stesso ha evidenziato anche in udienza . Da un lato, egli ha ricevuto ogni mese le schede dello stipendio sulle quali era indicato l' importo dell' assegno di famiglia . D' altro lato, una semplice lettura dell' articolo 1 dell' allegato VII dello statuto deve permettere ad un funzionario del suo livello e delle sue responsabilità amministrative di rendersi conto che, a partire dall' istante in cui un funzionario divorziato non ha più figli a carico, il versamento dell' assegno di famiglia è ingiustificato .
Penso quindi, per concludere, che il ricorrente non abbia dato prova di quella normale diligenza, corrispondente al suo grado e alla sua funzione, richiesta perché si possa applicare l' eccezione e non la regola di cui all' articolo 85 e che la Commissione gli abbia quindi legittimamente applicato tale disposizione .
6 . Concludo proponendovi di respingere il ricorso e di applicare l' articolo 70 del regolamento di procedura .
(*) Lingua originale : l' italiano .
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