Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . La "Erzeugergemeinschaft Goldenes Rheinhessen w.V ." è un' associazione di viticoltori riconosciuta dallo Stato . Essa ha promulgato norme di produzione e di qualità che i suoi membri sono tenuti a rispettare nella vinificazione delle loro uve, da essi effettuata nelle loro singole aziende . L' associazione raccoglie i vini dei suoi membri, procede nelle proprie cantine ad operazioni di chiarificazione e di edulcorazione degli stessi e li fa poi trasportare in una "Weinkellerei" per l' imbottigliamento .
2 . La causa principale verte sulla questione del se una siffatta associazione possa far figurare sull' etichetta dei suoi vini l' indicazione "Erzeugerabfuellung" ( letteralmente : imbottigliamento da parte del produttore ), anche se né la vinificazione delle uve né l' imbottigliamento del vino sono stati effettuati nell' azienda dell' associazione .
3 . A norma dell' art . 12, n . 2, lett . q ), del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n . 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ( 1 ), la designazione sull' etichetta può essere completata da una menzione indicante il loro imbottigliamento
- nell' azienda viticola nella quale le uve utilizzate per tali vini sono state raccolte e vinificate,
- o da parte di un' associazione di aziende viticole,
- o in un' impresa, situata nella regione determinata indicata o nelle sue immediate vicinanze, alla quale alcune aziende viticole nelle quali sono state raccolte le uve utilizzate sono collegate nell' ambito di un' associazione di aziende viticole, che ha effettuato la vinificazione di tali uve .
4 . D' altra parte, l' art . 17, n . 1, lett . a ), del regolamento della Commissione 26 marzo 1981, n . 997, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ( 2 ), stabilisce che per i vini tedeschi e i vini originari della zona di Bolzano, la menzione da usare in ciascuna delle tre ipotesi suddette è "Erzeugerabfuellung ".
5 . L' Oberverwaltungsgericht del Land Renania-Palatinato, adito dalla "Erzeugergemeinschaft Goldenes Rheinhessen" per la dichiarazione del suo diritto di usare la menzione "Erzeugerabfuellung" nelle circostanze indicate al precedente punto 2, ha sottoposto alla Corte la seguente questione :
"Se l' art . 12, n . 2, lett . q ), secondo trattino, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 5 febbraio 1979, n . 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ( GU L 54, pag . 99 ), debba essere interpretato nel senso che per la legittimità della dicitura 'Erzeugerabfuellung' ( imbottigliato all' origine ) apposta da un' associazione di viticoltori è irrilevante quale sia l' azienda in cui sono stati effettuati l' imbottigliamento e la vinificazione, oppure se detta disposizione si debba interpretare nel senso che l' imbottigliamento e la vinificazione o una delle due attività devono essere effettuate nell' azienda dell' associazione di viticoltori ".
6 . Tutto il problema risiede manifestamente nel fatto che nell' art . 12, n . 2, lett . q ), secondo trattino, del regolamento del Consiglio n . 355/79 viene usata l' espressione "imbottigliamento (...) da parte di un' associazione di aziende viticole" e ci si riferisce così esclusivamente alla persona che effettua l' imbottigliamento, mentre al primo e al terzo trattino si pone l' accento sul luogo in cui devono essere avvenuti l' imbottigliamento e la vinificazione, e cioè la singola azienda viticola o l' impresa quale definita al terzo trattino .
7 . Se ne deve concludere "a contrario" che l' associazione di aziende viticole non è sottoposta ad una rigida disciplina in proposito? Per cercare di rispondere a questo interrogativo, prenderò in esame tanto il significato letterale delle espressioni usate nelle disposizioni rilevanti quanto lo spirito di questa normativa .
8 . Va detto anzitutto che dall' espressione "imbottigliamento (...) da parte di un' associazione di aziende viticole" (" mise en bouteille par un groupement d' exploitations viticoles", "von einem Erzeugerzusammenschluss", "by a group of vineyards", ecc .) risulta senza alcun dubbio che l' imbottigliamento dev' essere effettuato in condizioni tali che l' associazione possa essere considerata come il vero autore dell' imbottigliamento . Questo deve perciò avvenire sotto l' effettiva direzione, il controllo permanente e la responsabilità esclusiva dell' associazione .
9 . In secondo luogo, dobbiamo valutare la portata delle espressioni usate nell' art . 17 del surricordato regolamento della Commissione n . 997/81 . Abbiamo visto che, per i vini tedeschi e per i vini originari della provincia di Bolzano, questa norma contempla esclusivamente la menzione "Erzeugerabfuellung ". Poiché la Commissione non ha fatto alcuna distinzione fra le tre ipotesi previste dal regolamento n . 355/79, l' uso della dicitura "Erzeugerabfuellung" dovrà corrispondere, in tutti e tre i casi, ad una situazione di fatto sostanzialmente identica . Se così non fosse, gli acquirenti potrebbero essere indotti in errore .
10 . D' altro canto, l' espressione "Erzeugerabfuellung" implica di per sé un' identità fra l' "Erzeuger" ( produttore ) e l' "Abfueller" ( imbottigliatore ).
11 . Per quanto riguarda i vini prodotti negli altri Stati membri, sono ammesse varie menzioni a seconda che il vino venga imbottigliato in un' azienda individuale o da parte di un' associazione di produttori . In quest' ultimo caso, la menzione da usare per i vini francesi ed italiani è "mis en bouteille par les producteurs réunis" e "imbottigliato dai produttori riuniti ". La formula in lingua greca sembra potersi tradurre "imbottigliato da un' associazione di produttori ". Per i vini spagnoli, italiani e lussemburghesi è ammesso anche il riferimento ad una cooperativa : "embotellado por la cooperativa", in spagnolo; "imbottigliato dalla cantina sociale", in italiano, ma "mis en bouteille à la coopérative" per i vini lussemburghesi . Quest' ultima formula, in cui la cooperativa è indicata come il luogo in cui avviene l' imbottigliamento, potrebbe forse interpretarsi, a contrario, nel senso che l' imbottigliamento da parte della cooperativa ( par la coopérative ) non deve necessariamente essere in tutti i casi un imbottigliamento presso la cooperativa ( à la coopérative ), poiché altrimenti sarebbe stata usata un' unica e identica espressione . In ogni caso, tuttavia, le menzioni previste nelle altre lingue si riferiscono tutte, come la formula in lingua tedesca e come l' art . 12, n . 2, lett . q ), secondo trattino, del regolamento n . 355/79, all' associazione di produttori o alla cooperativa come alla persona che effettua l' imbottigliamento .
12 . L' analisi linguistica non consente quindi di risolvere definitivamente il nostro problema, ma induce piuttosto ad esaminare se possa conciliarsi con lo spirito della normativa di cui trattasi il considerare un' associazione di aziende agricole come autore dell' imbottigliamento, anche se questo non sia stato effettuato negli impianti propri dell' associazione .
13 . Lo scopo della normativa riguardante l' uso di una dicitura relativa all' imbottigliamento è evidentemente l' esatta informazione e la tutela del consumatore .
14 . Questa finalità trova espressione, in particolare, nell' art . 43 del regolamento n . 355/79, il quale stabilisce fra l' altro quanto segue :
1 ) La designazione e la presentazione dei prodotti di cui all' articolo 1, paragrafo 3, ivi compreso qualsiasi tipo di pubblicità non devono creare confusione sulla natura, origine e composizione del prodotto per quanto riguarda le indicazioni di cui agli articoli 2, 12, 27, 28 e 29 .
2 ) La designazione e la presentazione nella pubblicità devono essere tali da non creare un' opinione erronea relativamente al prodotto in questione, in particolare per quanto riguarda :
- (...)
- l' identità o la qualità delle persone fisiche o giuridiche o di una associazione di persone che partecipano o hanno partecipato alla produzione o al circuito commerciale del prodotto in questione .
15 . La traccia di questa preoccupazione di tutela e di obiettiva informazione del consumatore si ritrova anche scorrendo il preambolo del regolamento n . 997/81 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n . 355/79 del Consiglio . Così, il 4° punto del preambolo ha il seguente tenore :
"considerando che, in sede di determinazione delle norme specifiche, è opportuno tener conto anzitutto (...) che occorre (...) evitare ogni possibilità di confusione nell' impiego dei termini che compaiono sulle etichette e offrire al consumatore informazioni quanto più possibile chiare e complete, nei limiti consentiti dalle dimensioni delle etichette;"
16 . Al 6° punto del preambolo è detto, a proposito di talune indicazioni e precisazioni che hanno valore commerciale o possono rafforzare il prestigio del prodotto senza peraltro essere assolutamente necessarie, che sembra opportuno consentirle nella misura in cui sono giustificate e non creano malintesi circa la qualità del prodotto . Nello stesso senso si possono citare anche i punti 9°, 11°, 13°, 14° 15°, 22°, 27° e 28° del preambolo del regolamento n . 997/81 .
17 . Di questi punti, il 27° è particolarmente significativo . Esso è redatto come segue : "considerando che l' indicazione che un vino è stato imbottigliato nell' azienda viticola in cui le uve da cui è stato ottenuto sono state raccolte e vinificate, o in condizioni equivalenti, esprime l' idea che tutte le fasi della produzione di detto vino si sono svolte sotto la gestione e la responsabilità di una stessa persona fisica o giuridica, sicché il vino così ottenuto gode della fiducia di una parte degli acquirenti; che occorre quindi precisare le diciture che possono essere utilizzate per fornire tale informazione ".
18 . Questo testo è molto eloquente, sotto vari profili . Esso prova anzitutto che, secondo il suo autore, la Commissione, un vino imbottigliato da un' associazione di aziende viticole deve, per poter recare detta menzione, esser stato imbottigliato in condizioni equivalenti a quelle che si sarebbero verificate se l' intero processo si fosse svolto nell' azienda di un singolo viticoltore .
19 . Detto punto del preambolo conferma poi che la menzione relativa all' imbottigliamento è effettivamente destinata a suggerire che una sola persona fisica o giuridica sia stata responsabile dello svolgimento dell' intero processo, il che viene designato nella letteratura tecnica tedesca con l' espressione "alles in einer Hand" ( tutto in una sola mano ). Mi sembra tuttavia che si debba fare un' eccezione per quanto riguarda la coltivazione e la raccolta delle uve, che difficilmente potrebbero essere effettuate dall' associazione in quanto tale .
20 . Infine, questo passo indica espressamente che lo scopo perseguito è quello di creare un sentimento di fiducia nel consumatore, certamente per indurre quest' ultimo ad accettare di pagare un prezzo più elevato .
21 . Perciò, se si considerasse conforme all' art . 12, n . 2, lett . q ), secondo trattino, del regolamento n . 355/79 l' uso della dicitura "Erzeugerabfuellung" da parte di un' associazione di aziende viticole che non abbia proceduto all' imbottigliamento in condizioni equivalenti, sostanzialmente, a quelle esistenti in un' azienda individuale ( affronterò più oltre il problema della vinificazione ) si concederebbe un vantaggio commerciale non obiettivamente giustificato a detta associazione rispetto alle singole aziende viticole e rispetto alle imprese contemplate al terzo trattino . Così facendo, si violerebbe il fondamentale divieto di qualsiasi discriminazione fra produttori agricoli, sancito dall' art . 40 del Trattato CEE . Una siffatta interpretazione sarebbe anche in contrasto col principio secondo cui, qualora una norma di diritto comunitario derivato ammetta più d' una interpretazione, si deve dare la preferenza a quella che la renda conforme al Trattato ( 3 ).
22 . Infine, non si può fare a meno di condividere l' opinione di Koch ( 4 ), secondo cui il diritto dell' associazione di aziende viticole di usare la menzione "Erzeugerabfuellung" risulta dalla riunione, in seno alla stessa, dei diritti individuali dei suoi membri . E quindi lecito pensare che l' associazione debba ottemperare alle stesse condizioni che sono imposte ai suoi membri . Decidere altrimenti equivarrebbe a riservare all' associazione, sul mercato, una situazione migliore rispetto a quella di ciascuno dei suoi membri .
23 . Ora, non esiste alcun motivo per farlo . Al contrario, è tutt' al più il singolo viticoltore che meriterebbe che gli venisse concesso un regime di favore, poiché molto meno facilmente di una associazione che riunisce più viticoltori potrà permettersi l' acquisto di un impianto d' imbottigliamento .
24 . Ciò porta a concludere che un' associazione di viticoltori può procedere all' imbottigliamento al di fuori della propria azienda soltanto se lo può fare, e alle stesse condizioni, anche un singolo viticoltore .
25 . Ora, è interessante constatare che né la dottrina ( 5 ) né la Commissione delle Comunità europee escludono in via di principio che ciò possa essere ammesso, in casi eccezionali, purché siano soddisfatte talune condizioni molto rigorose .
26 . Nel corso del dibattimento dinanzi alla Corte non è stato contestato che la menzione "Erzeugerabfuellung" possa essere usata quando il produttore del vino proceda all' imbottigliamento nella propria azienda, mediante un impianto mobile che vi sia stato portato . A mio avviso, è anche possibile, inversamente, trasportare il vino verso un impianto d' imbottigliamento situato altrove, purché siano offerte sostanzialmente le stesse garanzie che presenta l' imbottigliamento effettuato in un' azienda individuale . E importante, anzitutto, che sia esclusa la possibilità di miscelare ai vini del singolo produttore o dell' associazione vini di altra provenienza .
27 . In primo luogo, il trasporto del vino dovrebbe essere effettuato dallo stesso proprietario del vino, o sotto il suo strettissimo controllo e a sue spese .
28 . Durante l' imbottigliamento, il proprietario dell' impianto d' imbottigliamento dovrebbe trovarsi, come viene sottolineato dalla Commissione, in un rapporto di assoluta dipendenza nei confronti del proprietario del vino ( Bestand eines absoluten Herrschaftsverhaeltnisses ). Tutta l' operazione dovrebbe svolgersi sotto l' esclusiva responsabilità, la direzione e il controllo permanente di quest' ultimo ed essere effettuata dal suo personale .
29 . Inoltre, non dovrebbe aversi alcun immagazzinamento provvisorio del vino in questo impianto preso in locazione ( Zwischenlagerung ) e l' associazione dovrebbe riportare il vino, dopo l' imbottigliamento, sotto il controllo e la responsabilità di un suo incaricato, nelle proprie cantine per l' immagazzinamento e la vendita . In nessun caso l' imbottigliamento potrebbe essere effettuato da un' impresa alla quale sia stato attribuito il diritto esclusivo di acquistare e di porre in commercio i vini in questione . Soltanto a queste condizioni si potrebbe ancora parlare di imbottigliamento da parte dell' associazione . Se una di tali condizioni non fosse soddisfatta, si configurerebbe l' ipotesi dell' imbottigliamento per conto terzi e, ai sensi dell' art . 4, n . 5, 3° comma, del regolamento n . 997/81, si potrebbe apporre sulla bottiglia soltanto la dicitura "imbottigliato per (...) da (...)".
30 . Passiamo ora al secondo problema sollevato dall' Oberverwaltungsgericht del Land Renania-Palatinato . Il giudice tedesco chiede anche se la trasformazione dell' uva in vino debba o meno essere effettuata nell' azienda dell' associazione di viticoltori . Non si tratta quindi di stabilire se operazioni come quelle effettuate nell' azienda dell' "Erzeugergemeinschaft Goldenes Rheinhessen" facciano ancora parte del processo di vinificazione o no; gli elementi che figurano nel fascicolo sarebbero d' altronde insufficienti per consentirmi di prendere posizione al riguardo . Tuttavia, anche nella forma in cui è stata sollevata, la questione relativa al luogo in cui deve avvenire la vinificazione pone problemi difficili da risolvere nell' ambito di un procedimento pregiudiziale .
31 . Certo, il Land Renania-Palatinato e la Commissione hanno svolto argomenti di peso a favore della tesi secondo cui la vinificazione deve obbligatoriamente aver luogo nell' azienda dell' associazione di viticoltori .
32 . D' altra parte, però, non si può del tutto escludere che, omettendo di menzionare (( nell' ambito dell' art . 12, n . 2, lett . q ), secondo trattino ) )) il luogo in cui devono avvenire la vinificazione e l' imbottigliamento, il Consiglio abbia voluto "coprire" tanto il caso in cui la vinificazione è effettuata negli impianti dell' associazione, quanto quello in cui ad essa procedono i singoli viticoltori e l' associazione è incaricata soltanto dell' imbottigliamento ( ad esempio, se i viticoltori costituiscono un' associazione al solo scopo di profittare in comune dell' impianto d' imbottigliamento di cui dispone uno di loro ).
33 . Un argomento a favore di questa interpretazione potrebbe trarsi dalla formula usata nelle versioni francese ed italiana del regolamento n . 997/81, e cioé "mise en bouteille par les producteurs réunis" e "imbottigliato dai produttori riuniti", poiché in questo contesto il termine "produttore" si riferisce manifestamente ai produttori di vino e non ai produttori di uve .
34 . Poiché questa ipotesi non ha potuto essere esaminata in modo approfondito nell' ambito della presente causa, ritengo di dovermi astenere dal prendere posizione in merito al luogo in cui deve avvenire la vinificazione . Ciò non dovrebbe creare problemi, poiché la soluzione che propongo di dare alla questione dell' Oberverwaltungsgericht dovrebbe, se venisse in sostanza fatta propria dalla Corte, consentire al giudice nazionale di definire la controversia sottopostagli .
35 . La soluzione da me proposta è la seguente :
"L' art . 12, n, 2, lett . q ), secondo trattino, del regolamento del Consiglio n . 355/79 dev' essere interpretato nel senso che la menzione 'Erzeugerabfuellung' può essere usata da una associazione di viticoltori che abbia effettuato l' imbottigliamento del suo vino in un' azienda diversa dalla propria, soltanto a condizione che l' intera operazione venga effettuata sotto l' esclusiva responsabilità, la direzione permanente e lo stretto controllo di detta associazione e dal suo proprio personale, che non abbia luogo alcun immagazzinamento provvisorio, che le bottiglie riempite vengano riportate nelle cantine dell' associazione per esservi immagazzinate e vendute ad acquirenti diversi dal proprietario dell' impianto d' imbottigliamento e che il trasporto in entrambe le direzioni avvenga sotto il controllo e a spese dell' associazione ".
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) GU L 54 del 5.3.1979, pag . 99 .
( 2 ) GU L 106 del 16.4.1981, pag . 1 .
( 3 ) Cfr ., ad esempio, sentenza 4 dicembre 1986, causa 206/84, Commissione / Irlanda, Racc . 1986, pag . 3817, punto 15 della motivazione .
( 4 ) Dr . Hans-Joerg Koch : Weinrecht, Kommentar, voce "Abfuellen", n . 3.3.2.2, e voce "Erzeuger", n . 5.2, 3a edizione, situazione settembre 1987, Deutscher Fachverlag GmbH, Francoforte s.M .
( 5 ) Cfr . Koch, opera citata, pag . 11 .
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