Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Nella presente causa la Commissione sostiene che in Italia il trattamento fiscale di determinati prodotti, fra cui il rum, è in contrasto con l' art . 95 del trattato CEE . La causa si colloca pertanto in una serie di liti nelle quali questa Corte ha dovuto esaminare vari aspetti delle disposizioni fiscali vigenti in Italia per gli alcoli . Sotto molti profili le precedenti sentenze rimangono rilevanti ai fini della decisione su questa causa, anche se esse potevano riguardare aspetti delle disposizioni fiscali diversi da quelli ora in esame e sebbene la normativa fiscale italiana sia stata via via molto modificata .
2 . La presente causa riguarda l' "imposta di fabbricazione" sugli alcoli prodotti in Italia e la corrispondente "sovraimposta di confine" sugli alcoli importati in Italia . Gli altri aspetti delle disposizioni fiscali italiane che sono stati esaminati dalla Corte riguardano le imposte erariali sugli alcoli, ( ora abrogate ), il sistema di contrassegni fiscali sui recipienti contenenti alcoli e l' imposta sul valore aggiunto gravante sugli alcoli posti in vendita .
3 . La causa 169/78, Commissione / Repubblica italiana ( Racc . 1980, pag . 385 ), riguardava il sistema dei contrassegni fiscali da porre sui recipienti contenenti alcoli destinati alla vendita al minuto . In questa causa la normativa italiana criticata stabiliva che il contrassegno fiscale doveva essere pagato secondo diverse aliquote le quali erano, per le acquaviti di cereali e di canna da zucchero, un multiplo di quelle previste per le acquaviti di vino e di vinaccia . La Corte affermò che la principale caratteristica di questo sistema fiscale era che i prodotti nazionali più tipici, vale a dire le acquaviti di vino e di vinacce, rientravano nella categoria fiscale più agevolata, mentre due tipi di prodotti quasi totalmente importati da altri Stati membri, vale a dire le acquaviti di cereali ed il rum, erano assoggettati ad un trattamento fiscale più gravoso ( n . 35 della motivazione ). La Corte decise pertanto che il sistema italiano d' imposizione differenziata mediante contrassegni fiscali era in contrasto con l' art . 95 del trattato per quanto riguardava la tassazione delle acquaviti ottenute dalla distillazione di cereali e di canna da zucchero, da un lato, e, dall' altro, delle acquaviti di vino e di vinacce .
4 . Le cause riunite 142 e 143/80, Amministrazione delle finanze dello Stato / Essevi e Salengo ( Racc . 1981, pag . 1413 ), riguardavano un' imposta italiana in seguito abrogata, vale a dire il diritto erariale normale . La causa sorse da un contrasto circa il versamento dell' imposta sul cognac di origine francese importato in Italia . Dalle ordinanze di rinvio emergeva che gli alcoli importati pagavano per intero il tributo, mentre i corrispondenti alcoli di produzione nazionale erano esenti da esso poiché avevano diritto all' esenzione solo gli alcoli la cui produzione poteva essere soggetta a controlli svolti nella fase di lavorazione sul territorio dello Stato italiano ( punto 20 della motivazione ). Poiché la riduzione dell' aliquota fiscale era riservata alla produzione nazionale, la Corte affermò che ciò era discriminatorio e pertanto in contrasto con l' art . 95 del trattato ( n . 22 della motivazione ). La Corte decise infatti che : "un sistema di tassazione dell' alcool strutturato in modo da riservare alla sola produzione nazionale esenzioni o riduzioni dell' aliquota fiscale costituisce una discriminazione vietata dall' art . 95 del trattato CEE ".
5 . Mentre la causa Essevi e Salengo riguarda l' importazione di alcoli ottenuti dal vino ( cognac ), la causa 216/81, Cogis / Amministrazione delle finanze dello Stato ( Racc . 1982, pag . 2701 ), riguardava l' importazione in Italia di alcoli ottenuti da cereali ( whisky ), il che avvicina quest' ultima causa alle questioni della presente lite . In base alle disposizioni fiscali allora vigenti, il whisky del Regno Unito importato dall' attrice era soggetto al diritto erariale ( mentre gli alcoli nazionali ne erano esenti ) e alla sovraimposta di confine ad aliquota piena (( mentre l' acquavite di vino nazionale, pur pagando la corrispondente imposta di fabbricazione, beneficiava di notevoli riduzioni ( vedansi pagg . 2703 e 2704 ) )). La Corte considerò anche queste disposizioni fiscali in contrasto con l' art . 95 .
6 . Poiché la controversia e la questione sollevata dal giudice nazionale riguardava soltanto il whisky, la Corte di giustizia limitò la sua pronunzia al whisky, e statuì : "L' art . 95 del trattato CEE osta ad un sistema di tassazione che colpisca in modo diverso il whisky e le altre acquaviti ". Tuttavia nella motivazione, la Corte di giustizia, facendo riferimento ai rilievi formulati nella sentenza pronunciata nella 169/78, Commissione / Repubblica italiana, summenzionata, svolse considerazioni più ampie relative non soltanto al whisky ma anche al rum . Così essa dichiarò nei nn . 10 e 11 della motivazione che "le acquaviti di cereali e il rum, in quanto prodotti della distillazione, hanno, con le acquaviti di vino e di vinacce, proprietà comuni sufficienti per costituire, almeno in talune circostanze, un' alternativa nella scelta del consumatore . Basta questa constatazione per ammettere che detti prodotti sono in concorrenza fra loro e che la loro rispettiva tassazione può avere un effetto protezionistico a favore della produzione nazionale (...). Riguardo al carattere protezionistico del sistema fiscale di cui trattasi, nella sentenza pronunciata nella causa 169/78 è stato rilevato che nell' ambito di detto sistema i prodotti nazionali tipici, cioè le acquaviti di vino e di vinacce, sono compresi nella categoria fiscale più favorita, mentre i due tipi di prodotti che vengono quasi sempre importati da altri Stati membri, cioè le acquaviti di cereali e il rum, sono colpiti da una tassazione più gravosa . Su tale valutazione non influisce la circostanza che esista anche una produzione nazionale di queste acquaviti, poiché non è contestato che si tratti di quantitativi minimi . Le suddette differenze di tassazione incidono sul mercato dei prodotti in questione diminuendo il consumo potenziale dei prodotti importati ".
7 . L' anno seguente, nella causa 319/81, Commissione / Repubblica italiana ( Racc . 1983, pag . 601 ), la Corte ha esaminato un altro aspetto delle disposizioni fiscali italiane sugli alcoli, ossia l' imposta sul valore aggiunto . Secondo la normativa italiana allora vigente, l' aliquota dell' IVA era maggiore sugli alcoli a denominazione di origine o di provenienza regolamentata o tutelata nel territorio di produzione, rispetto agli altri alcoli . Poiché non esistevano in Italia norme di tutela della denominazione di origine o di provenienza per le acquaviti di produzione nazionale, ne conseguiva che la maggior parte delle acquaviti importate veniva colpita dall' aliquota superiore mentre la maggior parte delle acquaviti di produzione nazionale pagava l' aliquota ridotta ( nn . 4 e 18 della sentenza ). La Corte di giustizia affermò che queste disposizioni fiscali erano discriminatorie nei confronti dei prodotti importati dagli altri Stati membri, in contrasto con quanto disposto dall' art . 95 . Di conseguenza, la Corte dichiarò che, applicando alle acquaviti una tassazione differenziata in funzione del criterio della denominazione d' origine o di provenienza, la Repubblica italiana aveva trasgredito, per quanto riguardava i prodotti importati dagli altri Stati membri, gli obblighi derivantile dall' art . 95 del trattato CEE .
8 . In ossequio alle sentenze della Corte emesse in queste due ultime cause ( cui faceva riferimento nella legge di modifica ), la Repubblica italiana, con decreto legge 15 giugno 1984, n . 232, abolì il diritto erariale e stabilì l' imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sugli alcoli importati all' aliquota unica di 350 000 LIT per l' ettanidro . Di conseguenza gli alcoli nazionali e quelli importati sarebbero stati soggetti ad un identico trattamento fiscale . Tuttavia, quando il decreto legge fu convertito nella legge 28 luglio 1984, n . 408, l' importo dell' imposta e della sovraimposta venne aumentato a 420 000 LIT e venne inserita una deroga, a tenore della quale fino al 31 dicembre 1988 per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali l' imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine venivano fissate in 340 000 LIT l' ettanidro ( vale a dire 80 000 LIT di meno ). Nelle more della presente causa, la Repubblica italiana ha stabilito che detta disposizione si sarebbe applicata fino al 31 dicembre 1992 e ha aumentato l' aliquota piena e quella ridotta rispettivamente a 546 000 LIT e 442 000 LIT l' ettanidro, con decreto legge 15 gennaio 1988, n . 9, art . 4, e con legge 11 marzo 1988, n . 67, art . 8 ( 19 e 20 ). ( Il ricorso della Commissione necessariamente fa riferimento soltanto alla normativa in vigore quando il ricorso fu presentato, ma le questioni giuridiche rimangono le stesse ).
9 . La disposizione sull' aliquota ridotta, sebbene si presentasse come una deroga, riguardava alcoli ottenuti da una gamma di prodotti molto più ampia di quella contemplata dalla disposizione sull' aliquota normale ( vale a dire l' aliquota superiore ). In realtà sembra che l' aliquota superiore dell' imposta si applichi soltanto all' alcole sintetico o all' alcole ottenuto dallo zucchero, come tale o contenuto in bevande . La Commissione sosteneva che la tassazione differenziata disposta dalla legge n . 408 era più favorevole per l' alcole distillato dalla maggior parte dei prodotti agricoli rispetto all' alcole distillato dalla canna da zucchero e ai prodotti contenenti questo alcole, come il rum, per il quale essa sostiene che non vi è in Italia una produzione nazionale ( sebbene nella sentenza Cogis la Corte abbia deciso che vi era una produzione nazionale di rum, anche se soltanto in quantità minime ). La Commissione deduceva che la Repubblica italiana, tassando l' alcole distillato dalla canna da zucchero ed i prodotti contenenti questo alcole con un' aliquota maggiore di quella gravante sui prodotti nazionali, trasgrediva l' art . 95 del trattato . Il 3 aprile 1986 essa inviava al governo italiano una lettera in questo senso e descriveva l' asserita infrazione in termini analoghi nel parere motivato da essa emesso il 4 marzo 1987, ove sosteneva che la normativa italiana era in contrasto con l' art . 95 poiché tassava l' alcole distillato dalla canna da zucchero ed i prodotti contenenti questo alcole, come il rum, che non sono prodotti in Italia, con un' aliquota maggiore di quella gravante sui prodotti nazionali analoghi o concorrenti . Con ricorso proposto alla Corte il 16 ottobre 1987 la Commissione ha chiesto la declaratoria che, tassando l' alcole distillato dalla canna da zucchero e i prodotti contenenti questo alcole in misura maggiore di altri tipi di alcole e delle altre acquaviti di origine agricola, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dall' art . 95 del trattato CEE .
10 . E' quindi evidente che il ricorso fa riferimento a tutti gli alcoli distillati dalla canna da zucchero e a tutti i prodotti contenenti detto alcole ( quando provengono dagli altri Stati membri ), e non soltanto al rum . Salvo un' eccezione, il rum è citato dalla Commissione soltanto come un esempio di prodotto contenente alcole distillato dalla canna da zucchero . L' eccezione alla quale alludo è costituita da un' unica isolata affermazione, contenuta nel ricorso, secondo la quale l' imposta piena grava essenzialmente sul rum . Questo assunto non è stato dimostrato . Al contrario, dalle allegazioni successive e dalle prove fornite alla Corte emerge che il rum costituisce soltanto una piccola parte della produzione complessiva colpita dall' imposta ad aliquota piena . Non si deve pertanto prendere in considerazione detto assunto e la causa deve vertere su quanto è detto nel parere motivato e altrove negli atti della Commissione, in particolare in base alla declaratoria richiesta, cioè che le disposizioni fiscali italiane sono in contrasto con l' art . 95 del trattato in quanto i provvedimenti italiani di cui trattasi colpiscono l' alcole distillato dalla canna da zucchero e i prodotti contenenti detto alcole in misura maggiore rispetto ai prodotti nazionali analoghi o concorrenti .
11 . Vari prodotti rientrano pertanto nella categoria che la Commissione sostiene essere oggetto di tassazione discriminatoria in contrasto con l' art . 95 . Il rum è uno di questi prodotti ed è stato nominato espressamente sin dall' inizio della presente causa . Di conseguenza mi occuperò anzitutto di esso .
12 . La Commissione sostiene che il rum e gli altri alcoli sono prodotti similari ai sensi del primo comma dell' art . 95 del trattato . In subordine, essa sostiene che in ogni caso essi sono prodotti concorrenti in modo che ricadono sotto il secondo comma dell' art . 95 . Il governo italiano nega che il rum possa essere considerato un prodotto similare agli alcoli ottenuti dal vino e dai cereali, tenuto conto delle rispettive caratteristiche organolettiche di questi prodotti . Esso sostiene che il rum e gli altri alcoli, al massimo, sono solo prodotti concorrenti ai sensi del secondo comma dell' art . 95 . Questa controversia solleva difficili questioni, esaminate dalla Corte in particolare ai nn . da 11 a 13 della sentenza pronunciata nella causa 169/78, Commissione / Repubblica italiana ( pagg . 401 e 402 ). Nelle sentenze pronunziate fino ad oggi, la Corte si è astenuta dal decidere se il rum e gli altri alcoli siano prodotti similari ai sensi del primo comma dell' art . 95 . Essa ha lasciato deliberatamente insoluta la questione nella sentenza pronunciata nella causa 169/78, Commissione / Repubblica italiana ( n . 33 della sentenza, pagg . 407 e 408 ), affermando che non era necessario pronunziarsi a questo proposito, "in quanto non si può ragionevolmente negare che esse (( le bevande alcoliche in esame, vale a dire le acquaviti ottenute dalla distillazione di cereali e di canna da zucchero )) siano, senza alcuna eccezione, in concorrenza, quanto meno parziale, con i prodotti nazionali ai quali il ricorso si riferisce (( vale a dire le acquaviti di vino e di vinacce ))". Essa ha aggiunto ( nel n . 34 della motivazione, pag . 408 ) che "le acquaviti di cereali ed il rum, in quanto prodotti ottenuti mediante distillazione, hanno in comune con le acquaviti di vino e di vinacce tante proprietà, da costituire per il consumatore, almeno in certi casi, un' alternativa a tali bevande ". Nella causa Essevi e Salengo la questione non si pose poiché anche il prodotto importato, cioè il cognac, era distillato dal vino e la similarità dei prodotti ai sensi del primo comma dell' art . 95 non fu oggetto di discussione . D' altra parte, nella sentenza Cogis ( n . 10 della motivazione della sentenza, pag . 2713 ) e nella causa 319/81, Commissione / Repubblica italiana ( nn . 16 e 17 della sentenza, pag . 621 ), la Corte trattò la questione come nella causa 169/78, Commissione / Repubblica italiana, vale a dire senza stabilire se i tipi di alcoli considerati fossero similari, ma ritenendoli in ogni caso in concorrenza fra loro, tanto da rientrare nel campo d' applicazione del secondo comma dell' art . 95 .
13 . Applicando questo criterio alla presente causa, non occorre che la Corte decida se il rum sia un prodotto similare ai tipi di alcoli tassati con aliquota ridotta ( in particolare agli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione e dei cereali ), ma è sufficiente decidere che questi alcoli e il rum sono prodotti in concorrenza fra loro ai sensi del secondo comma dell' art . 95 . Ritengo che non vi possa essere alcun dubbio sul fatto che il rum e gli altri tipi di alcoli debbano essere considerati quanto meno prodotti concorrenti ai sensi del secondo comma dell' art . 95, alla luce delle specifiche considerazioni svolte a questo proposito ai nn . 33 e 34 della sentenza nella causa 169/78, Commissione / Repubblica italiana, e al n . 4 della sentenza Cogis .
14 . Il secondo comma dell' art . 95 dispone che : "Nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni ". Si deve pertanto esaminare se le disposizioni fiscali italiane qui considerate proteggano indirettamente i prodotti nazionali concorrenti . A mio parere non vi può essere alcun dubbio sulla natura protezionistica delle disposizioni fiscali italiane . Difatti la Repubblica italiana ha affermato chiaramente che lo scopo delle disposizioni fiscali differenziate consiste nel tutelare la produzione italiana di alcoli ottenuti dal vino .
15 . La Repubblica italiana sostiene che gli alcoli da materie vinose e da frutta costano in media da 50 000 a 60 000 LIT l' ettanidro più dell' alcole da melasso . Se fossero pareggiate le imposte su i due tipi di alcole, diverrebbe impossibile vendere alcole ottenuto dal vino, le distillerie cesserebbero la loro attività e il mercato vitivinicolo crollerebbe perché è basato, in buona parte, sulla distillazione . Pertanto, benché il legislatore italiano intenda in ultima analisi tassare uniformemente tutti i tipi di alcole, è stato necessario adottare un provvedimento temporaneo che continui a pareggiare i costi . A questo proposito la Commissione osserva che il governo italiano quantifica la differenza nei costi di produzione fra i due tipi di alcole in 50-60 000 LIT l' ettanidro, mentre la differenza fiscale ammonta a 80 000 LIT l' ettanidro . Nelle more del giudizio, detta differenza è aumentata a 104 000 LIT . Di conseguenza, anche se si tiene conto dell' inflazione, sembra che il provvedimento di cui trattasi non ponga solo i due tipi di alcole su un piano di parità, ma ponga l' alcole ottenuto dallo zucchero in posizione di svantaggio concorrenziale .
16 . Poiché la natura protezionistica delle disposizioni fiscali differenziate in esame è quindi ammessa e manifesta, è evidente che queste disposizioni fiscali trasgrediscono il secondo comma dell' art . 95 per quanto attiene al rum . A mio parere vari argomenti addotti dal governo italiano a sua difesa vanno disattesi . Tratterò di questi argomenti uno dopo l' altro .
17 . Il governo italiano ha sostenuto che per provare la violazione del secondo comma dell' art . 95 non è sufficiente porre semplicemente a confronto i rispettivi oneri fiscali gravanti sui prodotti di cui trattasi, ma è necessario dimostrare che in concreto il divario fra questi oneri è atto a produrre effetti protezionistici . Questo argomento è stato già dedotto dinanzi alla Corte e respinto, in particolare nella causa 170/78, Commissione / Regno Unito ( sentenza interlocutoria; Racc . 1980, pag . 417 ), in cui il Regno Unito aveva sostenuto che nel caso del 2° comma dell' art . 95 non era sufficiente determinare l' esistenza di una differenza di tassazione, ma il trattato esigeva la prova di reali effetti protezionistici del sistema fiscale in discussione ( vedasi n . 8 della sentenza, pag . 433 ). La Corte ha espressamente disatteso questo argomento ( nel n . 10 della sentenza, pag . 433 ) nel seguente modo : "Bisogna però sottolineare che (( il secondo comma dell' art . 95 )) ha di mira il 'carattere' del sistema fiscale in questione, cosicché non si può esigere, in ogni caso, che sia portata la prova statistica di un effetto protezionistico . Per l' applicazione dell' art . 95, 2° comma, è sufficiente l' accertamento che un determinato dispositivo fiscale, tenuto conto delle caratteristiche ad esso proprie, può provocare l' effetto protezionistico cui si riferisce il trattato . Senza quindi disconoscere l' importanza degli elementi di valutazione che è possibile trarre da dati statistici i quali consentano di misurare l' effetto di un determinato dispositivo fiscale, non si può esigere dalla Commissione che essa fornisca indicazioni in cifre sulla concreta consistenza dell' effetto protezionistico del sistema fiscale criticato .". Un analogo argomento è stato svolto dal governo italiano nella causa 169/78, Commissione / Repubblica italiana ( vedasi pag . 395 ), ed è stato tacitamente respinto dalla Corte nella sentenza ( vedasi in particolare il n . 35 della sentenza, pag . 408 ); la Corte ha adottato un criterio analogo nella sentenza Cogis ( vedansi in particolare i nn . 10 e 11 della sentenza, pag . 2713 ). Va pertanto respinto l' argomento del governo italiano secondo il quale si deve provare che la differenza di tassazione produca in concreto effetti protezionistici .
18 . Il governo italiano tenta poi di valersi di varie sentenze nelle quali la Corte ha affermato : "(...) il diritto comunitario non limita, nello stato attuale della sua evoluzione, la libertà di ciascuno Stato membro di istituire regimi impositivi differenziati per taluni prodotti in funzione di criteri obiettivi, quali la natura delle materie prime impiegate o i procedimenti di fabbricazione seguiti . Siffatte differenziazioni sono compatibili col diritto comunitario purché perseguano scopi di politica economica compatibili, anch' essi, con gli imperativi del trattato e del diritto derivato e le loro modalità siano tali da evitare qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti dei prodotti importati dagli altri Stati membri, o di protezione a favore di prodotti nazionali concorrenti" ( vedansi, ad esempio, la sentenza Chemial Farmaceutici / DAF, causa 140/79, Racc . 1981, pag . 1, in particolare pag . 15, la sentenza Vinal / Orbat, causa 46/80, Racc . 1981, pag . 77, in particolare pag . 93, e la sentenza Commissione / Francia, causa 196/85, Racc . 1987, pag . 1597, in particolare pag . 1615 ). Il governo italiano sostiene che il sistema fiscale differenziato di cui trattasi soddisfa i criteri così stabiliti : la differenziazione si basa su un criterio obiettivo, vale a dire sulla materia prima dalla quale si ottiene l' alcole; la differenziazione persegue uno scopo di politica economica che è compatibile col diritto comunitario, cioè il sostegno del vino e del mercato vitivinicolo; infine le modalità d' applicazione del sistema fiscale non comportano una protezione a favore dei prodotti nazionali concorrenti . Ritengo però che non si possa invocare questo indirizzo giurisprudenziale per quanto attiene al rum nella presente causa . La questione è stata già decisa da altre sentenze della Corte che in materia sono molto più direttamente pertinenti : vale a dire dalla sentenza Commissione / Repubblica italiana, causa 169/78, dalla sentenza Essevi e Salengo, dalla sentenza Commissione / Repubblica italiana, causa 319/81, e, in particolare, dalla sentenza Cogis . Queste sentenze si applicano direttamente alla questione relativa al rum nella presente causa e, a mio parere, non lasciano alcun spazio per l' applicazione dell' altro indirizzo giurisprudenziale .
19 . Quest' altro indirizzo giurisprudenziale costituisce in ogni caso un' eccezione alla norma fondamentale dell' art . 95 del trattato poiché esso si risolve nel consentire agli Stati membri di discriminare con il loro sistema fiscale interno nei confronti di prodotti provenienti da altri Stati membri e a favore di prodotti nazionali, anche se a determinate condizioni . Non si può facilmente conciliare questa eccezione con il testo dell' art . 95 e con la collocazione dello stesso nell' ambito del trattato ove integra gli artt . da 9 a 16, che sempre sono stati interpretati nel modo più estensivo possibile . La Corte ha posto in rilievo che, nel sistema del trattato, l' art . 95 completa le disposizioni relative all' abolizione dei dazi doganali e delle tasse d' effetto equivalente, che il suo scopo è quello di garantire la libera circolazione delle merci fra Stati membri in una situazione normale di concorrenza, mediante l' eliminazione di tutte le forme di protezione derivanti dall' applicazione dei tributi nazionali che fanno distinzioni a danno dei prodotti di altri Stati membri e che l' art . 95 deve garantire l' assoluta neutralità dei tributi interni per quanto riguarda la concorrenza fra merci nazionali e merci importate ( si veda, ad esempio, la sentenza nella causa 169/78, Commissione / Repubblica italiana, sopracitata, pag . 399 ). In ogni caso, non si può interpretare estensivamente l' eccezione ( alla quale farò riferimento con l' espressione "eccezione giurisprudenziale ") poiché, a quanto sembra, essa pone una deroga al trattato . ( Su questo punto sono d' accordo con l' avvocato generale Reischl nella causa Cogis, pag . 2720 ). Ne consegue che, anche se si dovesse scegliere fra l' eccezione giurisprudenziale e l' indirizzo giurisprudenziale fondamentale ( costituito, in particolare, dalla sentenza Commissione / Repubblica italiana, causa 169/78, e dalla sentenza Cogis ), si deve decidere nel senso di non applicare l' eccezione .
20 . Invero, è degno di nota che, in vari casi in cui ha citato la massima di cui trattasi, la Corte non si è attenuta all' eccezione nel decidere la causa ( si vedano, ad esempio, Essevi / Salengo; causa 319/81, Commissione / Repubblica italiana, e causa 106/84, Commissione / Danimarca, Racc . 1986, pag . 833 ). E' importante inoltre ricordare che la massima fa riferimento al diritto comunitario "nello stato attuale della sua evoluzione ". Poiché si è raggiunta una maggiore integrazione europea, ritengo che il diritto comunitario debba evolvere nel senso che l' eccezione di diritto comunitario non dev' essere più applicata . Questa considerazione è particolarmente giusta attualmente poiché la Comunità sta tentando di instaurare il mercato unico per il 1992 .
21 . Ciò premesso, non occorre stabilire se nella presente causa siano soddisfatte le condizioni poste dall' eccezione giurisprudenziale . A questo proposito vorrei dire soltanto che appare dubbio che esse lo siano . In particolare, si può sostenere che gli scopi economici che il governo italiano si propone di conseguire coi criticati provvedimenti riguardano la Comunità, eventualmente nel contesto della relativa organizzazione dei mercati, non già gli Stati membri che agiscono unilateralmente .
22 . Il governo italiano fa pure riferimento in particolare alla sentenza Walker / Ministeriet for Skatter og Afgifter ( Racc . 1986, pag . 875, in particolare pagg . 884 e 885 ), in cui la Corte ha deciso : "Nello stato attuale della sua evoluzione, il diritto comunitario, ed in particolare l' art . 95, 2° comma, del trattato CEE, non osta all' applicazione di un sistema di tassazione differenziato per talune bevande in base a criteri obiettivi; un siffatto sistema non produce effetti protezionistici a favore di un prodotto nazionale qualora in ciascuna categoria fiscale figuri una quota sostanziale della produzione interna di bevande alcoliche ".
23 . Questa massima costituisce uno specifico sviluppo di ciò che ho definito "eccezione giurisprudenziale ". Il governo italiano tenta di far rientrare la presente causa nell' ambito d' applicazione di detta massima sostenendo che buona parte della produzione nazionale è soggetta alla controversa imposta ad aliquota piena . Questa produzione nazionale è tuttavia costituita dall' alcole puro da melasso . L' alcole puro, sebbene possa essere usato per produrre bevande, di per sé non è una bevanda . Ne consegue che, a mio parere, non è in rapporto di concorrenza col rum, o almeno non è in un rapporto diretto di concorrenza pari a quello delle altre bevande alcoliche e in particolare delle bevande alcoliche ottenute dalla distillazione del vino e dei sottoprodotti della vinificazione . Non si può quindi ritenere che la presente causa rientri nella sfera d' applicazione della massima succitata .
24 . In ogni caso non penso che il principio enunciato in detta massima si possa applicare nella presente causa, alla luce di quanto è detto al n . 21 della sentenza nella causa 106/84, Commissione / Danimarca ( pag . 872 ). La Corte ha ivi riaffermato che, nello stato attuale del suo sviluppo, il diritto comunitario consente di istituire sistemi impositivi differenziati per taluni prodotti in funzione di criteri obiettivi, purché perseguano scopi di politica economica compatibili con gli imperativi del diritto comunitario e le loro modalità siano tali da evitare discriminazioni; la Corte ha però aggiunto al n . 21 della sentenza : "Tuttavia, una tale imposizione fiscale differenziata non è compatibile col diritto comunitario ove i prodotti maggiormente gravati da imposte siano, per loro natura, come nel caso di specie, prodotti importati ". Ritengo che anche il rum possa essere considerato "per sua natura un prodotto importato ". Di conseguenza ritengo che la tassazione differenziata del rum qui discussa sia incompatibile col diritto comunitario .
25 . Sebbene la maggior parte della discussione, in particolare nelle prime fasi del procedimento, vertesse sul rum, la declaratoria chiesta dalla Commissione riguarda una gamma di prodotti più ampia del rum . Come è emerso dalle sue risposte ai quesiti scritti della Corte, la Commissione sostiene che le disposizioni fiscali italiane di cui trattasi sono in contrasto con l' art . 95 non soltanto per quanto riguarda il rum, ma anche per quanto attiene a tre altre categorie di prodotti : l' alcole puro derivato dalla canna da zucchero ( compreso l' alcole di melasso di canna e l' alcole estratto da succhi zuccherini di canna ), gli alcoli aromatizzati ( come il gin e la vodka ), nella misura in cui sono prodotti con alcole di canna, e, nella stessa misura, "i liquori e le altre bevande alcoliche ".
26 . Per comodità esaminerò in ordine inverso le varie categorie di prodotti che la Commissione menziona in quanto colpite dall' asserita discriminazione . Per quanto riguarda, in primo luogo, la categoria definita dalla Commissione come "liquori o altre bevande alcoliche", a mio parere si deve presupporre che la Commissione intende con essa i "liquori o altre bevande alcoliche dello stesso tipo", poiché altrimenti ci si riferirebbe ad ogni tipo di bevanda, il che renderebbe priva di senso la suddivisione in categorie . Per questa categoria la Commissione ha sottoposto alla Corte cifre relative alla quantità complessiva importata in Italia dagli altri Stati membri . Nel 1987 la cifra ammontava a 2 077 300 litri anidri o all' 1,5% circa della quantità complessiva di prodotti soggetti all' imposta controversa ad aliquota piena . Tuttavia la Commissione non è in grado di fornire delle cifre sulla quantità dei prodotti di questa categoria ottenuti da, o contenenti, alcole di canna . Essa si limita a sostenere che detti prodotti "spesso" contengono alcole di canna .
27 . La situazione è analoga per quanto riguarda gli "alcoli aromatizzati" ( gin e vodka ). La Commissione ha presentato per questi alcoli le cifre d' importazione in Italia dagli altri Stati membri ( 652 700 litri anidri nel 1987 o 0,5% circa della quantità complessiva soggetta alla controversa imposta ad aliquota piena ), ma non è in grado di indicare in quale proporzione questi alcoli siano ottenuti dalla canna da zucchero .
28 . La Commissione osserva che tanto i liquori quanto gli "alcoli aromatizzati" possono essere ottenuti dall' alcole di qualsiasi origine agricola, e aggiunge che le statistiche disponibili non evidenziano in quale proporzione esso è ottenuto dall' alcole di canna . Questo è un punto difficile da accertare poiché, come è pacifico nella presente causa, oltre un certo grado di purezza non è più possibile determinare la materia prima dalla quale è ottenuto l' alcole .
29 . Per quanto riguarda sia i liquori sia gli "alcoli aromatizzati", la Commissione ha sostenuto che il sistema fiscale italiano discrimina, in contrasto con l' art . 95, le importazioni dagli altri Stati membri qualora si tratti di merci prodotte con alcole di canna . Tuttavia, entrambe queste categorie di prodotti sono state identificate dalla Commissione solo in una fase molto avanzata della causa, dopo la chiusura della fase scritta, in risposta ad un quesito scritto della Corte . Di conseguenza, questioni di fatto essenziali non sono state adeguatamente trattate . Non solo è incerto se, ed in quale misura, questi prodotti contengano alcole di canna, ma non è stato nemmeno dimostrato se, ed in qual modo, la normativa italiana colpisca effettivamente gli stessi prodotti con l' aliquota maggiore . La Commissione non ha fornito prove in proposito e il governo italiano non ha avuto la possibilità di trattarne per iscritto . In mancanza di prove e di un' adeguata possibilità di discussione su questi punti fondamentali, ritengo che il ricorso debba essere respinto per quanto concerne queste due categorie di prodotti .
30 . Per quanto riguarda l' alcole puro derivato dalla canna da zucchero ( compreso l' alcole di melasso e l' alcole estratto da succhi zuccherini di canna ) la situazione è diversa . Di per sé l' alcole puro non è una bevanda . Sorge pertanto la questione se possa essere considerato un prodotto similare o concorrente rispetto agli alcoli potabili . L' alcole puro può essere usato per produrre bevande e in base a ciò si potrebbe dimostrare che esso è quanto meno in un rapporto di concorrenza indiretto con gli alcoli potabili . D' altro canto, l' alcole puro può essere denaturato per usi industriali, e da questo punto di vista potrebbe essere più difficile provare un rapporto di concorrenza con gli alcoli potabili . Se la questione fosse esaminata a fondo, si potrebbe giungere alla conclusione che l' alcole puro derivato dalla canna da zucchero non è né un prodotto similare né un prodotto concorrente rispetto agli alcoli potabili ai sensi dell' art . 95, ma lo è nei confronti dell' alcole puro derivato dagli altri prodotti agricoli o dall' alcole sintetico . Questa complicata questione è stata appena esaminata nella presente causa dinanzi alla Corte .
31 . Dalla replica e dalle risposte ai quesiti della Corte ( ma non da una fase precedente della causa ) emerge che il maggior quantitativo di un singolo prodotto soggetto all' imposta controversa ad aliquota piena è costituito dall' alcole nazionale di melasso ( non viene specificato se alcole di barbabietola o di canna, per quanto la Commissione ritenga che il rapporto fra i due alcoli sia all' incirca di 50:50 ). Dei circa 130 000 000 di litri di alcole soggetto all' imposta ad aliquota piena nel 1987 emerge che 87 000 000 litri ( vale a dire più della metà ) sono stati prodotti in Italia con alcole di melasso . Aggiungendo a questo tipo di alcole quantitativi minori di altri tipi di alcole di produzione nazionale, risulta che nel 1987 i prodotti nazionali italiani costituivano circa i due terzi della quantità complessiva soggetta all' aliquota piena dell' imposta . Ciò è confermato dalle cifre relative al 1986 sottoposte alla Corte : risulta che nel 1986 circa 83 000 000 di litri anidri di alcole di melasso e circa 11.000.000 di litri anidri di alcole ottenuto da altre materie prime sono stati soggetti all' imposta ad aliquota piena . Queste cifre sembrano pertanto suffragare la tesi del governo italiano secondo la quale la categoria di alcole soggetto ad aliquota piena è costituita principalmente da prodotti nazionali, in particolare dall' alcole di melasso .
32 . Tuttavia all' udienza la Commissione ha sostenuto che gran parte dell' alcole apparentemente soggetto all' aliquota piena dell' imposta in realtà non è soggetto ad essa poiché è denaturato per uso industriale o è presente in bevande esportate : in entrambi questi casi vi sarebbe un' esenzione per l' imposta controversa . La Commissione ha stimato esente l' 80% degli alcoli apparentemente soggetti all' aliquota piena dell' imposta . Il governo italiano ha ammesso che una parte dei prodotti erano esenti, ma non ha accettato il dato dell' 80%, che, del resto, non era suffragato da prove . Il governo italiano non ha comunque avuto alcuna possibilità di occuparsi di questo punto nella fase scritta del procedimento . La discussione relativa a questi punti è sorta in risposta ai quesiti della Corte, vale a dire dopo la fine della fase orale, e i punti stessi rimangono esaminati solo in parte e non sono suffragati da prove . Di conseguenza ritengo che non sia possibile per la Corte ammettere come dato di fatto quanto asserito al riguardo dalla Commissione . D' altro canto rimane incerto in quale misura l' imposta ad aliquota piena gravi sull' alcole puro di melasso di produzione nazionale .
33 . Poiché dette questioni sono sorte alla fine della causa, le parti non hanno avuto adeguate possibilità di esaminarle . A mio parere la Corte non possiede adeguati elementi di prova o argomenti sui quali basare una decisione su questo punto . Pertanto penso che possa soltanto respingere il ricorso nella parte in cui riguarda l' alcole puro derivato dalla canna da zucchero .
34 . Di conseguenza, il ricorso della Commissione va accolto solo per il rum . Poiché, a mio parere, ciascuna delle parti è risultata parzialmente vittoriosa, le spese vanno compensate, a norma dell' art . 69, § 3, del regolamento di procedura .
35 . Ritengo quindi che la Corte dovrebbe dichiarare che la Repubblica italiana, tassando il rum importato dagli altri Stati membri maggiormente degli altri alcoli di origine agricola, è venuta meno agli obblighi impostile dall' art . 95 del trattato CEE; per il resto, dovrebbe respingere il ricorso e stabilire che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese .
(*) Lingua originale : l' inglese .
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