Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . La direttiva 84/414/CEE della Commissione, del 18 luglio 1984 ( 1 ), ha modificato, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 76/764/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima ( 2 ), già modificata con la direttiva 83/128/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983 ( 3 ).
2 . La direttiva più recente disponeva, nell' art . 2, che gli Stati membri avrebbero messo in vigore le disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative necessarie per conformarsi ad essa al più tardi il 1° gennaio 1986, informandone immediatamente la Commissione .
3 . Non avendo ricevuto alcuna informazione da parte della Repubblica italiana, il 9 luglio 1986 la Commissione avviava il procedimento di cui all' art . 169 del trattato .
4 . Le autorità italiane si astenevano da ogni reazione durante la fase precontenziosa, il che ha indotto la Commissione ad intentare la presente azione d' inadempimento, con cui chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, omettendo di comunicare le disposizioni che era tenuta ad adottare in forza della citata direttiva, o non adottando tali misure, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE .
5 . Nel controricorso il governo italiano ha riconosciuto l' inadempimento relativo alla mancata trasposizione della direttiva e si è limitato ad indicare di aver incontrato delle difficoltà che hanno impedito tale tempestivo recepimento della direttiva e ad assicurare il massimo impegno per una sollecita emanazione delle disposizioni attuative .
6 . All' udienza, la Commissione ha confermato che, naturalmente, limitava l' oggetto del suo ricorso all' addebito relativo alla mancata adozione delle norme necessarie per dare attuazione alla direttiva entro i termini prescritti .
7 . Pertanto, sulla scorta della costante giurisprudenza della Corte, non possiamo che constatare, in questi termini, l' inadempimento della Repubblica italiana e proporvi di accogliere il ricorso della Commissione, condannando quindi la convenuta alle spese di causa .
(*) Traduzione dal portoghese .
( 1 ) GU L 228 del 25.8.1984, pag . 25 .
( 2 ) GU L 262 del 27.9.1976, pag . 139 .
( 3 ) GU L 91 del 9.4.1983, pag . 29 .
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