Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . I ricorsi proposti dai signori L . G . Caturla-Poch e F . de la Fuente riguardano il concorso interno LA/103, bandito dal Parlamento europeo allo scopo di coprire due posti L A3 . I ricorrenti erano entrambi candidati ad uno di questi posti, vale a dire al posto di capo della divisione di traduzione spagnola . Poiché era stato negato loro l' iscrizione nell' elenco degli idonei per l' insufficienza del punteggio complessivo da loro ottenuto, i ricorrenti presentavano reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto del personale, rispettivamente il 27 e il 15 aprile 1987 . I reclami venivano respinti con due decisioni del presidente del Parlamento europeo datate 8 settembre 1987 .
2 . Nei ricorsi proposti il 4 dicembre 1987 i ricorrenti chiedono in via principale l' annullamento della decisione di rigetto delle loro candidature e, in subordine, l' annullamento di tutti gli atti del concorso .
Sulla domanda principale
3 . Nel merito i ricorrenti deducono innanzitutto la violazione dell' art . 5 dell' allegato III dello statuto ( nel ricorso si fa riferimento al 6° comma di questo articolo, nella replica al 3° comma; in realtà si tratta dei commi 1° e 3 °).
4 . L' art . 5, 1° comma, dispone che :
"dopo aver preso conoscenza dei fascicoli, la commissione giudicatrice stabilisce l' elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso ".
5 . Ai termini del 3° comma :
"nei concorsi per titoli, la commissione giudicatrice, dopo aver stabilito i criteri in base ai quali valuta i titoli dei candidati, procede all' esame dei titoli dei candidati che figurano nell' elenco ".
6 . Secondo i ricorrenti, la commissione giudicatrice è tenuta a stabilire innanzitutto i criteri in base ai quali valuterà i titoli dei candidati e solo successivamente l' elenco dei candidati ammessi al concorso . Tuttavia, dal testo della citata disposizione emerge chiaramente che la commissione giudicatrice deve innanzitutto stabilire detto elenco, poi fissare i criteri in base ai quali valuterà i titoli e infine procedere, in base a questi criteri, alla valutazione dei titoli dei candidati che figurano nell' elenco, precedentemente stabilito, degli ammessi al concorso . Orbene, dalla relazione motivata della commissione giudicatrice prodotta dai ricorrenti emerge che quest' ultima ha seguito alla lettera questo procedimento .
7 . I ricorrenti si sono però richiamati in questo contesto alla sentenza 6 febbraio 1986 ( Vlachou I ) ( 1 ) nella quale la Corte ha annullato una decisione di nomina dopo aver accertato che non solo i criteri di valutazione dei titoli erano stati fissati dopo che la commissione giudicatrice aveva esaminato tali titoli al fine di stabilire se i candidati possedessero una esperienza professionale di almeno sei anni - che costituiva uno dei requisiti per l' ammissione al concorso - ma inoltre detti criteri erano stati stabiliti in modo da non consentire la corretta determinazione della situazione della ricorrente . La commissione giudicatrice aveva infatti ritenuto che il valore probatorio di taluni documenti presentati dalla ricorrente per dimostrare la durata della sua esperienza professionale non fosse indiscutibile . Aveva pertanto fissato il punteggio minimo in modo tale che gli anni cui si riferivano detti documenti non potessero incidere sulla classificazione dei candidati . La Corte ha considerato che la commissione giudicatrice avrebbe dovuto rifiutarsi di prendere in considerazione detti documenti oppure valutarli nello stesso modo degli altri titoli prodotti dai candidati; tuttavia, fissando, dopo aver preso conoscenza dei titoli dei candidati, un sistema di ripartizione dei punti da attribuire all' esperienza professionale tale da implicare obiettivamente la sottovalutazione di taluni titoli prodotti da uno dei candidati, la commissione giudicatrice aveva trasgredito il principio generale della parità di trattamento dei partecipanti al concorso .
8 . Ritengo però che con questa sentenza la Corte non abbia inteso prescrivere alle commissioni giudicatrici di invertire ormai la successione delle operazioni di cui all' art . 5 dell' allegato III dello statuto, ma abbia voluto sottolineare che non è lecito ad una commissione giudicatrice stabilire i criteri di valutazione dei titoli in funzione dei titoli effettivamente presentati dai vari candidati, allo scopo di porre in non cale una parte dell' esperienza professionale vantata da taluni candidati .
9 . Si può ritenere che la commissione giudicatrice del concorso LA/103 abbia adottato un atteggiamento analogo? Si deve constatare innanzitutto che la sua decisione relativa all' assegnazione dei punti per l' esperienza professionale non è trasparente poiché essa ha omesso di fissare il punteggio che avrebbe attribuito per ogni anno d' esperienza professionale . In secondo luogo, la decisione è sorprendente nel senso che la commissione giudicatrice ha richiesto solo un minimo d' esperienza specifica di tre anni nel settore della traduzione anche se si trattava di posti di capodivisione . Ci si deve infine chiedere se fissando un massimo di 12 punti per questo requisito essa abbia voluto intenzionalmente escludere la presa in considerazione dell' esperienza superiore a dodici anni . Anche supponendo che un anno di esperienza valesse 1 punto, non si riesce a comprendere come taluni candidati che disponevano solo di un' esperienza di 5-6 anni ( qualora ci si basi sullo scatto che era stato assegnato loro nel grado A 5 ) abbiano potuto ottenere il punteggio che è stato loro attribuito .
10 . Se invece la commissione giudicatrice si è basata sull' esperienza professionale più lunga risultante dagli atti di candidatura presentatile, vale a dire diciotto anni, e se ha deciso di assegnare per questa esperienza il massimo, vale a dire 12 punti, è difficile capire in base a quali considerazioni dei candidati aventi il grado A 5, 1° o 2° scatto, abbiano potuto ottenere 11 o 12 punti mentre, in tale ipotesi, un anno di esperienza professionale poteva valere soltanto 0,67 punti . Infine, quale che sia il criterio adottato, è del tutto incomprensibile che il de la Fuente abbia ottenuto solo 7 punti mentre è pacifico che egli disponeva di un' esperienza di diciotto anni al pari del Caturla, che invece ha ottenuto 12 punti .
11 . Non è nemmeno possibile, quindi, desumere a posteriori dai punteggi ottenuti dai vari candidati un criterio oggettivo che possa essere stato alla base della loro assegnazione . Se siffatto criterio fosse stato ciononostante adottato, il Parlamento ce l' avrebbe certamente reso noto nel corso del procedimento . Poiché ciò non si è verificato, è giocoforza concludere che l' assegnazione dei punti è avvenuta arbitrariamente e che il principio generale della parità di trattamento fra i partecipanti al concorso non è stato rispettato .
12 . Si deve fare una seconda osservazione per quanto riguarda il modo con cui la commissione giudicatrice ha svolto il compito di stabilire i criteri in base ai quali doveva valutare i titoli dei candidati ( art . 5, 3° comma, dell' allegato III ).
13 . Questi criteri erano i seguenti :
1 ) formazione di livello universitario o esperienza professionale di almeno cinque anni che garantisse un livello equivalente : punti 0-10;
2 ) esperienza professionale specifica di almeno tre anni nel settore della traduzione : 0-12 punti;
3 ) cognizioni in materia giuridica, in materia di scienze politiche o economiche, o nel settore scientifico : 0-3 punti
4 ) capacità organizzative : 0-15 punti .
14 . Il bando di concorso non prescriveva la verifica delle cognizioni di cui al suddetto punto 3 . Inoltre, e soprattutto, il concorso era stato bandito come concorso per soli titoli . Orbene, soltanto le rubriche 1 ) e 2 ) per le quali si poteva assegnare un massimo di 22 punti potevano dar luogo ad un esame dei titoli prodotti dai candidati . E' assodato che per quanto riguarda le rubriche 3 ) e 4 ) la commissione giudicatrice non ha effettuato un esame dei titoli ( del resto, come avrebbe potuto farlo ?), ma ha valutato le cognizioni e le capacità organizzative dei candidati nel corso di un colloquio di 10-15 minuti con ciascuno di loro . I punti che potevano essere assegnati in base al colloquio ammontavano a 18 su un totale di 40 punti, vale a dire il 45 %.
15 . Per questo motivo il colloquio ha assunto la natura di una vera e propria prova orale e il concorso è divenuto un concorso per titoli ed esami .
16 . Inoltre, un colloquio di un quarto d' ora al massimo, vertente anche sulle cognizioni dei candidati, non poteva consentire alla commissione giudicatrice di farsi un' idea sufficientemente approfondita delle capacità organizzative degli stessi, tanto da consentire l' assegnazione, con piena cognizione di causa, di punti compresi fra 0 e 15 .
17 . Organizzando i suoi lavori come ha fatto, la commissione giudicatrice non ha pertanto rispettato il bando di concorso e ha commesso un manifesto errore per quanto riguarda i metodi di valutazione di cui si è avvalsa .
18 . I ricorrenti rilevano inoltre che nel bando di concorso figurava anche, fra le qualifiche e le cognizioni richieste, la rubrica "cognizioni linguistiche" per la quale non sono stati assegnati punti . A questo proposito il convenuto sostiene che la commissione giudicatrice ha tenuto conto in ogni caso delle cognizioni linguistiche nell' ambito delle voci "formazione" ed "esperienza professionale ". In effetti si può considerare che dalla valutazione dei diplomi e dalla specifica esperienza professionale nel settore della traduzione si possono trarre conclusioni valide sulle cognizioni linguistiche e non mi sembra quindi che la commissione giudicatrice abbia commesso, su questo punto, un errore manifesto tale da provocare la vostra censura .
19 . Esaminiamo ora le censure dei candidati aventi ad oggetto l' applicazione effettuata dalla commissione giudicatrice dei criteri da essa stabiliti per quanto riguarda le rubriche diverse dall' esperienza professionale di cui ho già parlato .
20 . Il Caturla critica il fatto che, nonostante tutte le sue capacità organizzative, che sarebbero attestate dal fatto che gli era stata affidata la creazione di un ufficio, egli abbia ottenuto solo 1 punto sui 15 che potevano essere assegnati per questo requisito .
21 . A questo proposito si deve rilevare che la commissione giudicatrice disponeva dei fascicoli personali dei candidati e che dal rapporto 20 gennaio 1986 sul periodo di prova del Caturla ( non tengo conto di quello del 23 gennaio 1987, che non era ancora a disposizione dei membri della commissione giudicatrice ) emerge che il ricorrente aveva ottenuto, per quanto attiene alla rubrica "senso dell' organizzazione", il voto "buono" ( voto del resto confermato dal rapporto sul periodo di prova 23 gennaio 1987 ). Orbene, la gradazione dei voti contemplata da detti rapporti è la seguente : ottimo - buono - sufficiente - insufficiente . Se si trasferiscono questi voti su una scala graduata da 0 a 15 punti risulta che la qualifica "buono" dovrebbe equivalere almeno alla media, vale a dire a 7,5 punti . Basandosi su un breve colloquio e trascurando la menzione che figurava nel rapporto sul periodo di prova del ricorrente, la commissione giudicatrice ha pertanto commesso un manifesto errore di valutazione .
22 . Il de la Fuente deduce, dal canto suo, i seguenti elementi :
23 . Per quanto riguarda i punti assegnati per i diplomi universitari, egli sostiene che in forza del principio della parità di trattamento avrebbe dovuto ottenere 10 punti invece di 8 .
24 . E' assodato che il de la Fuente possiede una laurea in giurisprudenza e una laurea in teologia . La laurea in giurisprudenza gli ha procurato certamente 6 punti . Poteva la commissione giudicatrice assegnargli soltanto altri due punti per la laurea in teologia? Mi sembra che ciò rientri nel margine discrezionale della commissione giudicatrice poiché questo diploma riguarda un settore che non è direttamente in relazione con le attività esercitate dal ricorrente presso il Parlamento .
25 . Ho già osservato che, a mio avviso, il giudizio espresso dalla commissione giudicatrice sull' esperienza professionale del de la Fuente ( 7 punti su 12 ) attesta una violazione del principio della parità di trattamento .
26 . Per le sue capacità organizzative lo stesso ricorrente ha ottenuto 5,5 punti, classificandosi secondo, per questo titolo, fra i candidati spagnoli . Resta il fatto che il de la Fuente ha fatto presente di possedere una notevole esperienza in campo organizzativo maturata negli otti anni durante i quali ha lavorato negli uffici sociali e religiosi di un ente che si occupa degli immigrati spagnoli in Germania e che lo stesso era stato incaricato di organizzare la sezione spagnola della divisione "Processo verbale" del Parlamento europeo e di coordinarne i lavori . Tenuto conto di questa esperienza, l' assegnazione di un voto inferiore alla media avrebbe dovuto costituire oggetto di una motivazione esplicita . Orbene questa non figura né nella relazione della commissione giudicatrice né nella risposta al reclamo . Siffatta motivazione non è stata fornita nemmeno nel corso del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte .
27 . Per quanto riguarda, in generale, il problema della motivazione, sembra del resto che i ricorrenti non abbiano ricevuto alcuna comunicazione della commissione giudicatrice che indicasse i motivi per i quali la loro candidatura non era stata accolta . In ogni caso nessun atto del genere figura nel fascicolo .
28 . In risposta al reclamo presentato al presidente del Parlamento europeo è stato comunicato ad entrambi, e in termini identici, che la commissione giudicatrice si era basata per la valutazione dei loro titoli ( sic ) sui quattro criteri succitati . Nella lettera non figurava però il punteggio che la commissione giudicatrice aveva deciso di assegnare per ciascuno di questi criteri né i punti ottenuti dai ricorrenti . Si dichiarava semplicemente che "Lei ha ottenuto un voto inferiore a 24/40 punti, a causa in particolare del Suo punteggio per quanto riguarda il criterio n . 4 ". Orbene, abbiamo visto sopra che i punteggi ottenuti dai ricorrenti per il senso dell' organizzazione e per l' esperienza professionale divergono notevolmente fra loro .
29 . Tale motivazione dev' essere considerata insufficiente . Infatti, come la Corte ha considerato in particolare nella sentenza 26 novembre 1981 ( Michel / Parlamento europeo, causa 195/80, Racc . pag . 2861 ),
"l' obbligo di motivare una decisione che reca pregiudizio ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all' interessato indicazioni sufficienti per stabilire se la decisione sia fondata o se sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità . Ne deriva che la motivazione deve, in via di principio, essere comunicata all' interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio e che la mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l' interessato viene a conoscenza dei motivi della decisione nel corso del procedimento innanzi alla Corte" ( punto 22 della sentenza ).
30 . Nella fattispecie gli interessati sono riusciti a procurarsi la relazione della commissione giudicatrice prima della proposizione del ricorso . Anche se in tal modo un' indiscrezione riprovevole è stata commessa da un altro dipendente, è pur vero che nemmmeno dopo il loro reclamo i ricorrenti sono stati informati del punteggio complessivo assegnato per ciascun criterio e del punteggio da loro ottenuto . La decisione di non iscrivere i ricorrenti nell' elenco degli idonei è pertanto viziata da un difetto di motivazione .
31 . I ricorrenti deducono infine uno sviamento di potere . A questo proposito fanno riferimento a taluni contrasti fra loro e un membro della commissione giudicatrice, ad una "familiarità" sospetta di un membro della commissione giudicatrice con un altro candidato e alle affermazioni verbali di un candidato più fortunato, che avrebbe ammesso lo sviamento di potere .
32 . Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati ( 2 ).
33 . Nel caso di specie non possiamo non essere sorpresi dal modo con cui la commissione giudicatrice ha distribuito i punti, ma non disponiamo di indizi sufficientemente oggettivi e convincenti per concludere che essa abbia inteso escludere ad ogni costo i ricorrenti dall' elenco degli idonei .
34 . La domanda principale dei ricorrenti deve invece essere accolta poiché la decisione della commissione giudicatrice di non iscriverli nell' elenco degli idonei è viziata da una violazione del principio della parità di trattamento, è la conseguenza di manifesti errori di valutazione ed è inficiata da mancanza di motivazione .
Sulla domanda proposta in subordine
35 . In subordine i ricorrenti chiedono l' annullamento di tutti gli atti del concorso . Secondo l' istituzione convenuta la domanda è irricevibile poiché i reclami presentati al presidente del Parlamento europeo riguardano soltanto l' esclusione dei ricorrenti dall' elenco degli idonei . Questa osservazione è esatta soltanto per quanto riguarda il Caturla . Il de la Fuente ha chiesto per contro "la revisione del procedimento da parte di un' altra commissione giudicatrice, la quale dovrebbe essere composta da membri indipendenti ". Ciò equivale ad una domanda di annullamento di tutto il procedimento concorsuale .
36 . Tuttavia nella seconda causa Vlachou ( sentenza 6 febbraio 1986, causa 162/84, Racc . pag . 481, in particolare pag . 491, punto 3 della motivazione ) la Corte ha rilevato che
"l' interessato non può (...) chiedere, in via principale, l' annullamento della decisione di non ammetterlo al concorso, e, in subordine, l' annullamento del concorso, nel caso in cui le conclusioni principali siano disattese ".
Anche nel caso presente si deve rilevare che un ricorrente non può chiedere in via principale l' annullamento della decisione di non iscriverlo nell' elenco degli idonei e, in subordine, l' annullamento di tutti gli atti del concorso, ma, al contrario, deve chiedere in via principale il provvedimento che abbia gli effetti più ampi . La domanda presentata in subordine è pertanto irricevibile .
Conclusione
37 . Per i motivi esposti a proposito della domanda principale dei ricorrenti vi suggerisco di annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso di non iscriverli nell' elenco degli idonei e di condannare il Parlamento europeo alle spese .
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Causa 143/84, Vlachou / Corte dei conti, Racc . 1986, pag . 459, in particolare pagg . 477 e 478 .
( 2 ) Vedasi, in particolare, sentenza 2 giugno 1984, causa 69/83, Lux / Corte dei conti, Racc . pag . 2447, in particolare pag . 2465, punto 30 della motivazione .
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