Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Nella causa 378/87 siete chiamati a pronunciarvi in merito ad un ricorso intentato dalla società Top Hit Holzvertrieb GmbH attualmente in liquidazione ( la cui denominazione sociale era in precedenza Intras Holzimport GmbH ), che sarà qui di seguito indicata come "Top Hit", contro una decisione adottata dalla Commissione delle Comunità europee in base all' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 1697/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, relativo al recupero "a posteriori" dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento ( 1 ). Tale disposizione è del seguente tenore :
"Le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al ricupero a posteriori dell' importo dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente .
I casi in cui si possono applicare le disposizioni del primo comma sono definiti conformemente alle disposizioni d' applicazione adottate secondo la procedura di cui all' art . 10 ."
2 . Per quanto riguarda i fatti che sono all' origine della presente causa mi permetto di rimandare alla relazione d' udienza . Vorrei solo ricordare che la ricorrente aveva importato, fra l' ottobre 1980 ed il dicembre 1981, 105 lotti di scaffali in legno non montati, originari della Romania, dichiarandoli dapprima come "elementi di costruzione in legno" e successivamente, a partire dal maggio 1981, come "scaffali in legno, non montati ". Nonostante assai numerosi controlli materiali da parte dei funzionari doganali, i prodotti sono sempre stati classificati durante tale periodo nella sottovoce 44.28 D.II . della tariffa doganale comune ( TDC ) ed ammessi all' importazione in franchigia di dazio nell' ambito del sistema delle preferenze generalizzate .
3 . Il 10 dicembre 1981, rispondendo ad una domanda sottopostale dalla Top Hit su sollecito delle autorità doganali tedesche, la Oberfinanzdirektion di Berlino ha deciso, con un parere ufficiale di classificazione tariffaria, che i prodotti in questione dovevano essere considerati come mobili e classificati in quanto tali sotto la voce 94.03 B . Poiché essi non potevano, così classificati, godere del trattamento tariffario preferenziale, lo Hauptzollamt di Colonia-Deutz ( in prosieguo : lo "HZA ") ha emesso, il 19 ottobre 1983, un accertamento rettificativo di imposta con cui ha ingiunto alla ricorrente di versargli l' importo di 244 590,29 DM a titolo di recupero dei dazi all' importazione, come previsto dall' art . 2 del regolamento n . 1697/79 del Consiglio del 24 luglio 1979 .
4 . Il 15 novembre 1983 la Top Hit ha fatto opposizione all' accertamento rettificativo d' imposta chiedendo che l' autorità doganale, ai sensi dell' art . 5, n . 2, del citato regolamento, rinunciasse al recupero dei dazi all' importazione .
5 . In forza dell' art . 6 del regolamento n . 1573/80 ( 2 ), la Repubblica federale di Germania ha sottoposto la domanda alla Commissione delle Comunità europee . Mediante l' impugnata decisione del 16 settembre 1985 ( REC 5/85 ) la Commissione ha dichiarato che occorreva recuperare i citati dazi all' importazione . Come sempre accade in tali casi, destinatario della decisione, ai sensi dell' art . 189, era unicamente lo Stato membro che si era rivolto alla Commissione . La società ricorrente non è stata informata della decisione né dalla Commissione né dalle autorità doganali tedesche .
6 . Esaminerò dapprima la ricevibilià ed in seguito la fondatezza del ricorso .
A - Sulla ricevibilità
7 . Pur senza sollevare un' eccezione formale ai sensi dell' art . 91 del regolamento di procedura, la Commissione ritiene che il ricorso sia irricevibile in quanto il termine fissato dall' art . 173, terzo comma, del trattato CEE non sarebbe stato rispettato . Secondo la Commissione, questo termine ha cominciato a decorrere al più tardi il 13 maggio 1986, poiché grazie alla lettera che le è stata spedita in tale data dallo HZA la ricorrente ha avuto conoscenza della decisione controversa della Commissione e più in particolare del fatto che questa decisione riguardava tanto la domanda fondata sull' art . 13, n . 1, del regolamento n . 1430/79 ( 3 ) quanto quella fondata sull' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79 .
8 . La Top Hit sostiene, da parte sua, di aver avuto conoscenza solo grazie alla decisione emanata dallo HZA il 21 ottobre 1987 del fatto che la Commissione aveva adottato, in forza dell' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79, una decisione che la riguardava direttamente ed individualmente .
9 . Per vagliare il problema della ricevibilità è indispensabile menzionare una parte della corrispondenza scambiata fra la ricorrente e lo HZA .
10 . Alla pag . 3, quarto comma, della decisione finale adottata dallo HZA il 21 ottobre 1987 leggiamo :
"La lettera del 22 novembre 1983 con cui la Intras ha illustrato i motivi della sua opposizione poteva, in ragione del suo contenuto, anche ( 4 ) essere considerata come una domanda di sgravio dei dazi all' importazione richiesti, ai sensi dell' art . 13 del regolamento n . 1430/79 ( esistenza di circostanze particolari, ragioni di equità ). L' esame dell' opposizione è perciò stato sospeso, su proposta dello Haupzollamt di Colonia-Deutz in data 5 ottobre 1984 (...) e dopo che la Intras s' era dichiarata d' accordo con lettera del 29 ottobre 1984, in attesa di una decisione in merito alla domanda fondata su ragioni d' equità ".
11 . Con il termine esame dell' opposizione si fa necessariamente riferimento alla procedura contemplata dall' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79 in materia di recupero dei dazi all' importazione .
12 . E' incontestabile che con la sua decisione del 16 settembre 1985, impugnata mediante il ricorso che stiamo esaminando, la Commissione ha statuito non solo sulla base del citato articolo, ma pure sulla base dell' art . 13 del regolamento n . 1430/79 giacché ha constatato che non solo la mancata riscossione, ma altresì lo sgravio dei dazi in questione non risultavano giustificati .
13 . Con atto del 21 gennaio 1986, lo HZA ha allora respinto la domanda di sgravio dei dazi all' importazione dichiarando che nella fattispecie non erano soddisfatte le condizioni enunciate all' art . 13, primo comma, del regolamento n . 1430/79 . La motivazione dell' atto è sostanzialmente identica a quella della decisione della Commissione che costituisce l' oggetto del ricorso . Vi si legge inoltre quanto segue :
"Infine attiro la Vostra attenzione sul fatto che il rigetto della domanda è integralmente conforme alla decisione adottata dalla Commissione delle Comunità europee il 16 settembre 1985, REC 5/85 (( Com . ( 85 ) 1457 def .)). Vi rimando, in proposito, anche all' art . 173 del trattato del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità economica europea ."
14 . Il ricorso ora in esame non concerne tuttavia questo aspetto della decisione della Commissione .
15 . Più tardi, mediante lettera del 13 maggio 1986 ( o del 15 maggio secondo la traduzione francese, visto che la data indicata sull' originale è di difficile lettura ), lo HZA ha comunicato alla ricorrente che non c' era più motivo di lasciare in sospeso l' esame dell' opposizione ed ha aggiunto :
"vista la menzionata decisione ( decisione REC 5/85 della Commissione del 16 settembre 1985 ) il problema se, nella fattispecie, siano soddisfatte le condizioni per adottare un provvedimento ai sensi dell' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79 deve essere risolto sostanzialmente tenendo conto anche dei motivi che hanno condotto al rigetto della domanda presentata in conformità all' art . 13, primo comma, del regolamento n . 1430/79 ."
16 . Lo HZA non s' è tuttavia pronunciato sull' opposizione proposta in forza dell' art . 5, n . 2, bensì ha proseguito come segue :
"Così stando le cose, Vi prego di comunicarmi entro e non oltre il 30 giugno 1986 se desiderate riesaminare ed eventualmente completare la motivazione della Vostra opposizione ."
17 . La lettera dello HZA mirava dunque chiaramente ad informare la ricorrente del fatto che era stato ripreso l' esame dell' opposizione, in precedenza sospeso su proposta delle autorità doganali .
18 . Solo con decisione del 21 ottobre 1987, intitolata "Decisione concernente l' opposizione", lo HZA ha formalmente deciso di non rinunciare al recupero dei dazi all' importazione, rimandando per quanto riguardava la motivazione del provvedimento a quella contenuta nella decisione della Commissione . Nella conclusione, proprio come nella decisione del 21 gennaio 1986, è precisato che
"nell' adottare questa decisione, s' è tenuto conto per intero della decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 settembre 1985, REC 5/85 (( Com ( 85 ) 1457 def .))."
19 . La situazione che ci troviamo dinanzi agli occhi è dunque alquanto confusa . Da una parte, infatti, si potrebbe argomentare in base al testo della lettera del 13 maggio 1986 che già in quel momento la ricorrente avrebbe dovuto capire che la decisione della Commissione aveva grande rilievo anche per il suo caso ed avrebbe quindi dovuto tentare di procurarsela .
20 . D' altra parte, tuttavia, la lettera non era affatto chiara e poteva lasciar credere che lo HZA si preparasse ad esaminare, sulla base della motivazione contenuta nella decisione della Commissione, se fossero soddisfatte nella fattispecie le condizioni da cui dipende l' adozione di un provvedimento ai sensi dell' art . 5, n . 2 . In fondo, lo HZA ha invitato la ricorrente ad integrare, ove lo ritenesse necessario, i motivi della sua opposizione . L' interessata poteva dunque essere indotta a credere che la decisione della Commissione non riguardasse proprio il suo caso, bensì servisse semplicemente come riferimento per le riflessioni dello HZA . E' d' altronde stupefacente che lo HZA abbia ancora avuto bisogno di 17 mesi per adottare una decisione definitiva, quando gli sarebbe stato facile allegare alla sua lettera del 13 maggio 1986 il testo della decisione della Commissione . Mi permetto di esprimere l' auspicio che quest' ultimo modo di procedere sia seguito in futuro per tutti i casi di questo tipo . Non si può infatti ragionevolmente esigere da un debitore di dazio - per quanto assistito da un avvocato - il quale abbia trattato fino ad un certo momento esclusivamente con l' amministrazione nazionale e trovi menzionata in una lettera di quest' ultima una decisione della Commissione, che si metta immediatamente alla ricerca del servizio della Commissione che potrebbe procurargli una copia della decisione, quando risulta chiaramente dalla lettera dell' amministrazione nazionale che questa, lungi dal considerare concluso il procedimento, non fa che riaprirlo .
21 . Del resto, ai sensi dell' art . 173, ultimo comma, del trattato "i ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell' atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza ". Ora, nel presente caso la Commissione non ha provato che la ricorrente abbia avuto notizia del testo esatto della sua decisione in un momento ben determinato ( 5 ).
22 . Il ricorso è stato proposto nel termine di due mesi dall' atto con cui lo HZA si è definitivamente pronunciato il 21 ottobre 1987 sull' opposizione proposta ai sensi dell' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79 . Tenuto conto di queste circostanze, mi sembra che il ricorso debba essere considerato ricevibile .
B - Sul merito
23 . Nella sentenza Foto-Frost ( 6 ) la Corte ha osservato che
"l' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79 subordina all' esistenza di tre precise condizioni la facoltà delle autorità competenti di rinunciare a procedere al recupero 'a posteriori' . Detta norma, dunque, va interpretata nel senso che, ove siano soddisfatte tutte queste condizioni, il debitore ha diritto ( 7 ) a che non si proceda al recupero ".
24 . Le condizioni sono le seguenti :
- che i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime;
- che il debitore abbia agito in buona fede, cioè che non fosse in grado di riconoscere l' errore delle autorità doganali;
- che il debitore abbia osservato tutte le disposizioni della normativa vigente relativa alla dichiarazione in dogana .
25 . Vediamo dunque se queste tre condizioni sono soddisfatte nel nostro caso .
Sull' errore delle autorità competenti
26 . Per quanto possa sembrare strano, nessuna voce o sottovoce della TDC contempla espressamente gli "scaffali" o "scansie", malgrado il fatto che nella TDC siano enumerati dettagliatamente una quantità enorme di altri prodotti, fra cui per esempio gli "elementi di scansie" ( voce 44.27 ).
27 . Pur avendo avuto più volte occasione di controllare materialmente il prodotto, le autorità doganali lo hanno sempre classificato nella sottovoce :
44.28Altri lavori di legno
D . Altri
II . non nominati,
anziché nella sottovoce :
94.03 Altri mobili e loro parti
B . Altri .
28 . La descrizione "scaffali in legno di abete rosso, non montati", aggiunta dal maggio 1981 alla designazione iniziale (" elementi di costruzione in legno, abete rosso/abete bianco ") ed usata da sola a decorrere dal 4 giugno 1981, non ha influenzato la valutazione dell' ufficio doganale per quanto concerne la classificazione del prodotto .
29 . Nella sua decisione del 16 settembre 1985 la Commissione non ha contestato che vi sia stato errore da parte delle autorità competenti medesime e, nel corso del procedimento, ha riconosciuto che l' errore è stato "grossolano e persistente ". Non è dunque necessario attardarsi oltre su questo punto .
In merito alla seconda condizione
1 ) Mi sembra che la Commissione abbia trattato il problema della buona fede dell' importatore nel preambolo della sua decisione ( quarto e settimo "considerando ").
30 . Nel quarto "considerando" ( 8 ) la Commissione afferma quanto segue :
"considerando che la dichiarazione presentata dall' importatore per immettere i prodotti in libera pratica poteva tuttavia essere fraintesa dall' ufficio doganale incaricato di determinare la voce o la sottovoce della TDC ad essi applicabile; che ciò è particolarmente vero ( 9 ) per la designazione dei prodotti utilizzata sino al maggio 1981 che consisteva nell' espressione 'elementi di costruzione in legno, abete rosso/abete bianco' e che era accompagnata dall' indicazione della sottovoce tariffaria 44.28 D.II; che inoltre si sosteneva che i prodotti sarebbero serviti per la costruzione di conigliere e di miniserre ;".
31 . Nel settimo "considerando", in fine, si può leggere quanto segue :
"non si può escludere che l' importatore si sia riferito nella sua dichiarazione alla voce 44.28 D.II . della TDC a causa della preferenza tariffaria che veniva concessa ai prodotti cui si applicava tale voce, ma non a quelli cui si applicava la voce 94.03 ".
32 . E' certo che l' inclusione degli scaffali nella voce 94.03 avrebbe comportato la percezione di un dazio del 18% giacché la Romania, al pari della Cina, non godeva, con riferimento a tale voce, della franchigia doganale prevista a favore di altri paesi in via di sviluppo dal sistema delle preferenze generalizzate, mentre questa franchigia era invece prevista per i prodotti della voce 44.28 .
33 . Nel valutare il comportamento della società Top Hit, la decisione della Commissione non distingue fra il primo periodo, che va dall' ottobre 1980 all' aprile 1981, ed il periodo successivo cominciato nel maggio 1981 . Esaminiamo anzitutto il comportamento della Top Hit nel primo periodo .
34 . a ) La società sostiene che, in occasione della prima importazione, effettuata nell' ottobre 1980, la classificazione tariffaria è stata concordata fra i suoi collaboratori ed i funzionari dell' ufficio doganale previo esame materiale di un campione del prodotto . Sulle fatture emesse dal fornitore, la società Comtrade di Vienna, che è - a quanto pare - un' affiliata di una società romena, il prodotto era indicato come "vorgefertigte Holzkonstruktionen EG Zolltarifnummer BRD 4423 300 0", vale a dire "prefabbricati in legno, numero della tariffa doganale della Comunità europea RFG 4423 300 0 ". Nella TDC vi era infatti a quell' epoca una voce 44.23 del seguente tenore :
"Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti, e le costruzioni prefabbricate, di legno ".
35 . Posto che il prodotto si presentava sotto forma di elementi prefabbricati destinati al montaggio, una persona non specializzata si sarebbe orientata verso questa voce piuttosto che verso la voce "onnicomprensiva" 44.28 : Altri lavori di legno, D . Altri, II . Non nominati .
36 . Risulta però che per la voce 44.28 la Romania godeva, in base al regolamento sulle preferenze generalizzate, di una franchigia illimitata, mentre per la voce 44.23 la franchigia non poteva superare nel 1981 per ciascun paese esportatore un tetto annuo di 6 117 000 UCE vale a dire 15 500 783 DM ( 10 ). Sebbene le esportazioni romene verso la Repubblica federale non abbiano probabilmente ecceduto i 3 milioni di DM ( cifra che si ottiene moltiplicando il valore medio delle dichiarazioni in dogana per il numero delle spedizioni, calcolato approssimativamente a 80 nel 1981 ), non era possibile escludere a priori che altre esportazioni si dirigessero verso altri paesi della Comunità con il rischio di superare eventualmente il tetto fissato .
37 . Non si può scartare l' ipotesi che considerazioni di questo genere abbiano indotto la ditta interessata a suggerire la classificazione sotto la voce 44.28, a meno che non le sia stato fatto notare che la voce 44.23 non poteva comunque essere presa in considerazione per altre ragioni . Ciò che è certo è che essa non aveva alcun interesse a far classificare i suoi scaffali nella voce 94.03 . Esiste quindi qualche dubbio sulla buona fede della ditta in questo primo periodo .
38 . b ) Nel "considerando" che abbiamo già citato la Commissione afferma pure "che inoltre si sosteneva che i prodotti sarebbero serviti per la costruzione di conigliere e di miniserre ".
39 . Mi pare tuttavia che la Commissione non sia riuscita a provare, già per gli anni 1980 e 1981, la realtà di quanto sopra . Nella sua controreplica essa rinvia, per la prova, all' allegato 6 della replica della ricorrente . Ora, questo allegato comprende una domanda volta ad ottenere un parere tariffario vincolante per le autorità doganali ed il suddetto parere, rilasciato dalla Oberfinanzdirektion di Monaco con riferimento a prodotti denominati Rosi 1, 2 e 3, costituiti da tre tipi di scaffali semplicemente piallati, impregnati per poter resistere alle intemperie e destinati ad essere avvolti o da "plexiglas" ( vetro artificiale ), nel caso di impiego come miniserre, o da un graticcio in ferro, nel caso di impiego come conigliere .
40 . In un primo momento l' autorità doganale di cui sopra ha classificato, con parere per essa vincolante, questi prodotti nella voce 44.28 D.II . Più tardi questo parere vincolante è tuttavia stato sostituito da un altro, il che sembra dimostrare che la classificazione di prodotti di questo genere era complicata anche per gli specialisti . Però, considerato che comunque la domanda di parere in questione è stata presentata soltanto il 18 ottobre 1982, essa non può fornire la prova che la ricorrente abbia menzionato questo uso dei suoi prodotti fin dal 1980 e dal 1981, ed ancor meno con riferimento ad un prodotto non trattato per resistere alle intemperie . Su questo punto la motivazione della decisione della Commissione non si regge dunque su elementi di prova sufficientemente solidi .
41 . c ) Vediamo ora qual era la situazione durante il secondo periodo . Nella dichiarazione doganale del 14 maggio 1981, in cui il vettore aveva per una volta designato la merce, conformemente alla fattura del fornitore, come "costruzione prefabbricata, di legno", riferendosi alla voce 44.23, l' autorità doganale ha constatato, sulla parte del documento che essa doveva compilare, che si trattava di scaffali in legno d' abete, non montati, costituiti da due scale a pioli e cinque palchetti piallati, senza carattere di mobile, cui erano aggiunti come accessori sei viti e coppiglie . Essa ha attribuito ai prodotti il numero di codice 44.28.99990 ( vedasi allegato 4 al ricorso ). Sembra d' altra parte che in occasione di quella spedizione per la prima volta i diversi elementi degli scaffali ( scale a pioli, traverse, palchetti ) non siano più stati forniti su palette separate, ma sotto forma di pacchetti contenenti tutti gli elementi di uno scaffale completo .
42 . A partire dalla data di cui sopra i prodotti sono sempre stati dichiarati come "scaffali in legno di abete, non montati" da classificare sotto la voce 44.28 fino al giorno in cui un parere tariffario vincolante emesso dalle autorità doganali ha ritenuto loro applicabile la voce 94.03 B .
43 . Ora, mi sembra difficilmente sostenibile che una ditta, la quale fornisce una descrizione del suo prodotto corrispondente in modo esatto alle caratteristiche dello stesso, sia in malafede . Questo rimprovero si potrebbe accettare solo se la ditta avesse necessariamente dovuto sapere che la classificazione nella voce 44.28 non era corretta . Tale riflessione ci porta ad esaminare il secondo elemento costitutivo della seconda condizione posta dall' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79, cioè il carattere non apparente dell' errore di classificazione .
2 ) Si può sostenere che l' errore di classificazione delle autorità doganali poteva ragionevolmente essere scoperto dalla ricorrente?
44 . A questo riguardo non importa, contrariamente a ciò che sostiene la Commissione, sapere se i mobili importati a pezzi staccati ricadano sotto la voce 94.03, bensì stabilire se scaffali in legno semplicemente squadrati, destinati, per la loro mancanza di rifinitura, ad essere sistemati in cantine, laboratori o rimesse, debbano nondimeno essere considerati come mobili .
45 . E' certo che la gente comune sarebbe ben lontana dal considerare tali oggetti come mobili . Si può ritenere che, nonostante ciò, una ditta specializzata nella vendita di oggetti di legno ed un agente in dogana fossero tenuti a sapere che nell' ottica della tariffa doganale comune questi oggetti sono invece considerati come mobili?
46 . Già nel corso del primo periodo, i doganieri tedeschi hanno espressamente constatato almeno una quarantina di volte che il prodotto corrispondeva alla descrizione fornitane dalla ricorrente e rientrava nella voce 44.28, scrivendo sul formulario "wie angemeldet festgestellt" ( accertato come dichiarato ) e non "wie angemeldet angenommen" ( accettato come dichiarato ).
47 . D' altra parte, la Commissione non ha contestato che, secondo il commento alla TDC pubblicato dalle autorità tedesche, gli "scaffali" rientrano nel capitolo 44 quando non si possa loro riconoscere il carattere di mobili ( vedasi pag . 10 del ricorso ).
48 . Non si può neppure presumere che la ricorrente conoscesse il parere di classificazione del consiglio di cooperazione doganale secondo cui scaffali metallici appoggiati al suolo e destinati all' esposizione delle merci ( sottinteso : in un magazzino di vendita ) rientrano nella voce doganale 94.03 .
49 . Infine, la Commissione non ha posto in dubbio l' affermazione della ricorrente secondo cui una verifica interna all' amministrazione doganale tedesca si era conclusa, il 30 luglio 1981, con l' approvazione della classificazione controversa da parte della "Vorpruefungsstelle Bund bei der Oberfinanzdirektion Koeln" ( sezione federale di esame preliminare presso la Direzione superiore delle finanze in Colonia ) ( vedasi ricorso pag . 10 ).
50 . Risulta da tutto quanto precede che la classificazione doganale del prodotto in questione, pur se dichiarato espressamente come "scaffale in legno", lasciava effettivamente adito a dubbi . L' errore compiuto non era "ragionevolmente riconoscibile" dal debitore del dazio, posto che nemmeno un' autorità doganale incaricata di controllare l' attività degli uffici doganali è riuscita a scoprirlo . Non ci si può infatti aspettare da una ditta, per quanto specializzata nel commercio di un certo tipo di prodotti, una perspicacia maggiore di quella dei funzionari doganali meglio informati, soprattutto quando questi funzionari hanno effettivamente esaminato il prodotto numerosissime volte .
51 . Mi pare perciò che non sia comunque stato provato che a partire dal 15 maggio 1981, nel dichiarare il suo prodotto come uno scaffale cui si doveva applicare la voce 44.28 D.II, la ricorrente abbia agito in mala fede . Constatando nel quarto "considerando" della sua decisione che
"la dichiarazione presentata dall' importatore per immettere i prodotti in libera pratica poteva tuttavia essere fraintesa dall' ufficio doganale incaricato di determinare la voce o la sottovoce della TDC ad essi applicabile; che ciò è particolarmente vero per la designazione dei prodotti utilizzata sino al maggio 1981",
la Commissione ha indebitamente equiparato il comportamento tenuto dall' importatore nel caso del primo periodo e quello da lui tenuto nel corso del secondo periodo, allorché si tratta di comportamenti nettamente diversi l' uno dall' altro .
Sul rispetto di tutte le disposizioni della normativa vigente relativa alla dichiarazione in dogana
52 . Abbiamo visto che a partire dal maggio 1981, in ogni caso, la Top Hit ha usato per dichiarare il suo prodotto termini che corrispondevano alle precise caratteristiche dello stesso, pur indicando una voce doganale errata, e ne abbiamo dedotto che l' errore non era ragionevolmente riconoscibile dall' interessata .
53 . Ora, se si sostiene che un importatore il quale indichi una voce tariffaria errata non ha rispettato come dovrebbe le disposizioni relative allo sdoganamento delle merci, si finisce coll' imporgli una specie di "obbligo di infallibilità", che non grava invece sui funzionari doganali posto che l' art . 5, n . 2, contempla l' ipotesi di "un errore delle autorità competenti medesime ".
54 . Risulta d' altronde dal paragrafo 12 dello "Zollgesetz" ( legge doganale tedesca ) che, qualora il debitore del dazio non sia in grado di indicare la voce doganale appropriata o abbia ragionevoli dubbi in relazione a detta voce, l' amministrazione doganale deve fornirgli l' assistenza necessaria . Secondo il commento di Schwarz-Wockenfoth ( 11 ) l' autorità doganale deve in tal caso procedere essa stessa alla classificazione . Ci si può domandare se proprio ciò non sia avvenuto nel presente caso giacché l' autorità doganale ha proceduto più volte ad un controllo materiale della merce non solo a decorrere dal maggio 1981, ma anche durante il primo periodo, confermando ogni volta la voce tariffaria indicata dalla ricorrente .
55 . In udienza la Commissione non ha del resto contestato che non c' è violazione degli obblighi relativi alla dichiarazione in dogana se il debitore di dazio sbaglia, in buona fede, nell' indicare la voce tariffaria da applicare al prodotto . Essa ha pure ammesso che in ultima analisi spetta all' amministrazione doganale determinare quale voce o sottovoce doganale si applichi ad un prodotto, come si può leggere "expressis verbis" nel quarto "considerando" della decisione impugnata .
Conclusione
56 . Risulta dal secondo "considerando" del regolamento n . 1697/79 del Consiglio che l' esercizio di un' azione di recupero non appare comunque giustificato quando la prima liquidazione dei dazi all' esportazione è stata fatta sulla base di elementi di valutazione espressamente riconosciuti dalle autorità doganali come corrispondenti a quelli indicati dal debitore del dazio, se è accertato che quest' ultimo ha agito in buona fede e si è conformato sotto ogni aspetto alla normativa in vigore per la presentazione della sua dichiarazione doganale .
57 . Si desume dalle riflessioni sopra esposte che nella fattispecie queste condizioni sono state soddisfatte, almeno per quanto concerne le importazioni svoltesi dopo il 14 maggio 1981 e fino al 10 dicembre 1981, data in cui la ditta ha chiesto alle autorità doganali tedesche un parere tariffario per esse vincolante . Poiché il ricorso della società Top Hit è d' altra parte ricevibile, la decisione adottata dalla Commissione il 16 settembre 1985 ( REC 5/85 ) deve pertanto essere annullata in quanto respinge la domanda della ricorrente volta ad ottenere che non si proceda al recupero dei dazi in relazione alle importazioni svoltesi in questo secondo periodo .
58 . La Commissione dovrà di conseguenza sopportare le spese .
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) GU L 197 del 3 agosto 1979, pag . 1 .
( 2 ) Regolamento n . 1573/80 della Commissione del 20 giugno 1980, che stabilisce le disposizioni d' applicazione dell' art . 5, paragrafo 2, del regolamento n . 1697/79 del Consiglio, relativo al recupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento ( GU L 161 del 26.6.1980, pag . 1 ).
( 3 ) Regolamento n . 1430/79 del Consiglio del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione ( GU L 175 del 12.7.1979, pag . 1 ).
( 4 ) Non in corsivo nel testo originale . Mi sembra più esatto tradurre l' espressione originale "seinem Inhalt nach auch" come "tenuto conto del suo contenuto, anche" piuttosto che come "anche tenuto conto del suo contenuto ".
( 5 ) L' allusione alla decisione non può valere come notifica della decisione stessa giacché non comporta una conoscenza dell' esatto contenuto di quest' ultima . Vedasi sentenza 5 marzo 1980, causa 76/79, Koenecke / Commissione, Racc . pag . 665 e pag . 677, punto 7 della motivazione .
( 6 ) Sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost / Hauptzollamt Luebeck-Ost, Racc . 1987, pag . 4199 .
( 7 ) Non in corsivo nella sentenza .
( 8 ) Ritengo che la descrizione dei fatti contenuta alla pag . 2 della decisione faccia parte del primo "considerando ".
( 9 ) Non in corsivo nel testo originale .
( 10 ) Regolamento n . 3322/80 del Consiglio del 16 dicembre 1980 recante fissazione di uno schema pluriennale di preferenze generalizzate e la sua applicazione per l' anno 1981 a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo ( GU L 354 del 29.12.1980, pagg . 114 e 135 ). Una UCE valeva 2,53405 DM ( vedasi GU L 315 del 24.11.1980, pag . 13 ).
( 11 ) Schwarz-Wochenfoth Zollrecht mit Einfuhrumsatzsteuerrecht, "EGW-Zollrecht und EWG-Marktordnungsrecht" 2a edizione, 10° aggiornamento mediante fogli integrativi, settembre 1988, Carl Heymanns Verlag KG, Colonia, Berlino, Bonn, Monaco ( commento del paragrafo 12, punto 14 ).
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