Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Dipendenti - Retribuzione - Coefficienti correttori - Adeguamento quinquennale - Criteri - Condizioni di vita nelle varie sedi di servizio - Calcolo della voce "affitti" - Obbligo di prendere in considerazione i canoni d' affitto pagati dai soli dipendenti europei nelle capitali degli Stati membri e nelle altre principali sedi di servizio - Data di effetto dell' adeguamento - Data alla quale la verifica si riferisce
( Statuto del personale, art . 64 )
Parti
Nella causa 7/87,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai propri consiglieri giuridici, H . Etienne e D . Gulussis, in qualità d' agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal proprio consigliere giuridico, J . Carbery, in qualità d' agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . J . Kaeser, direttore dell' ufficio legale della Banca europea per gli investimenti,
convenuto,
avente ad oggetto l' annullamento del regolamento ( CEE, Euratom, CECA ) del Consiglio 26 novembre 1986, n . 3619/86, che modifica i coefficienti correttori da applicarsi in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito alle retribuzioni e alle pensioni dei dipendenti delle Comunità europee ( GU L 336, pag . 1 ),
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco e O . Due, presidenti di sezione, U . Everling, K . Bahlmann, Y . Galmot e R . Joliet, giudici,
avvocato generale : J.L . da Cruz Vilaça
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza completata in esito alla trattazione orale del 26 gennaio 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 28 aprile 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 15 gennaio 1987, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art . 173, 1° comma, del trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento del regolamento n . 3619 del Consiglio, del 26 novembre 1986, che modifica i coefficienti correttori da applicarsi in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito alle retribuzioni e alle pensioni dei dipendenti delle Comunità europee ( GU L 336, pag . 1 ).
2 L' art . 63, 1° comma, dello statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "statuto ") dispone : "La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi . Essa è pagata nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio ".
3 Affinché tutti i dipendenti fruiscano, indipendentemente dalla sede di servizio, di un potere d' acquisto equivalente per la retribuzione che ricevono, l' art . 64, 1° comma, dello statuto stabilisce che "alla retribuzione del funzionario espressa in franchi belgi viene attribuito (...) un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100% in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio ". L' art . 64, 2° comma, precisa che detti coefficienti sono fissati dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione .
4 Con decisione 26 giugno 1976, recante metodo di adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti delle Comunità europee, che non è stata pubblicata, il Consiglio incaricava l' Istituto statistico delle Comunità europee di controllare periodicamente "se i rapporti fra i coefficienti correttori rispecchino correttamente le equivalenze di potere d' acquisto fra sedi di servizio" ( punto II, 1, 2° comma, di detta decisione ).
5 Con decisione 15 dicembre 1981, recante modifica del metodo di adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti delle Comunità ( GU L 386, pag . 6 ), il Consiglio adottava un nuovo metodo di adeguamento delle retribuzioni ( in prosieguo : il "metodo del 1981 ") che sostituiva quello deciso il 26 giugno 1976 . Questo nuovo metodo precisa al punto II, 1.1, 2° comma, che il controllo avverrà ogni cinque anni, che sarà effettuato d' intesa con gli uffici statistici degli Stati membri e che riguarderà il potere d' acquisto del personale in servizio nelle capitali degli Stati membri . Il nuovo metodo vale per il periodo 1° luglio 1981 - 30 giugno 1991 .
6 Onde controllare se i coefficienti correttori rispecchiassero correttamente l' andamento del costo della vita dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1980, l' Istituto statistico delle Comunità europee procedeva ad indagini nel 1980 e nel 1981 . Per tutte le voci, eccettuata quella "affitti", le indagini vertevano sui prezzi richiesti il 1° gennaio 1981 nelle capitali per i beni ed i servizi che rispecchiano le abitudini di consumo dei dipendenti europei . Quanto alla voce "affitti", non essendovi dati disponibili per gli affitti pagati dai dipendenti europei nelle capitali, il suo costo veniva calcolato in base agli affitti pagati il 1° gennaio 1981 dalla popolazione generale in ciascuno Stato membro complessivamente considerato .
7 In base ai risultati di detta indagine, la Commissione elaborava una proposta di regolamento recante modifica dei coefficienti correttori e la sottoponeva al Consiglio il 17 luglio 1984 . Nella motivazione della proposta la Commissione spiegava di avere dei dubbi circa l' attendibilità dei dati ottenuti a causa del procedimento seguito per il calcolo della voce "affitti ". Onde attenuare i rischi d' errore inerenti a tale procedimento, essa suggeriva di modificare, in più o in meno, solo i coefficienti correttori per i quali l' adeguamento superava il 2,5 %. La proposta stabiliva che i nuovi coefficienti correttori avrebbero avuto effetto dal 1° gennaio 1981 .
8 Durante la discussione sulla proposta, il Consiglio obiettava che, a norma dell' art . 64 dello statuto, doveva essere preso in considerazione qualsiasi mutamento delle condizioni di vita, anche minimo . Gli pareva quindi illegale adeguare solo i coefficienti correttori per i quali la modifica superasse il 2,5 %.
9 Accogliendo l' obiezione del Consiglio, la Commissione incaricava l' Istituto statistico delle Comunità europee di procedere ad un' indagine sugli affitti che erano stati pagati alla data del 1° gennaio 1981 dai dipendenti europei nelle capitali . A tale scopo, l' Istituto interrogava alcune agenzie immobiliari alla fine del 1984 e all' inizio del 1985 sugli affitti richiesti in quel momento nelle capitali per vari tipi di alloggio corrispondenti a quelli abitualmente occupati dai dipendenti europei . L' Istituto estrapolava poi gli affitti che erano stati richiesti per gli stessi tipi di alloggio alla data del 1° gennaio 1981, basandosi sull' andamento dell' indice dei prezzi degli affitti a partire da tale data .
10 Il 23 dicembre 1985 la Commissione sottoponeva al Consiglio una nuova proposta che sostituiva la prima e che teneva conto dei risultati dell' indagine sugli affitti . Questa seconda proposta teneva ferma come data d' inizio dei nuovi coefficienti correttori il 1° gennaio 1981 .
11 Il 26 novembre 1986 il Consiglio adottava il regolamento impugnato che si discosta dalla proposta della Commissione su due punti .
12 In primo luogo, il regolamento impugnato respinge i risultati dell' indagine sugli affitti motivando che questa non ha "segnatamente preso in esame un campione realmente rappresentativo di abitazioni; che inoltre tale indagine avrebbe dovuto essere effettuata, ai sensi del punto II, 1.1, 2° comma, dell' allegato della decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE, d' intesa con i servizi statistici nazionali ". Il regolamento precisa che, ciò premesso, "occorre nell' attuale fase attenersi al metodo precedentemente applicato ricorrendo alle medie nazionali dei fitti risultanti dai dati della contabilità nazionale, in attesa di uno studio della Commissione sulla possibilità di migliorare il metodo da applicare ".
13 In secondo luogo, il regolamento impugnato stabilisce come data d' inizio dei nuovi coefficienti correttori, non già il 1° gennaio 1981, ma il 1° luglio 1986 . Esso precisa in proposito che "in considerazione delle date di trasmissione della proposta originale e della proposta modificata, nonché delle difficoltà emerse per quanto riguarda il calcolo esatto dell' elemento 'affitti' , non è più possibile determinare con sufficiente esattezza la situazione al 1° gennaio 1981; che occorre quindi scegliere la prima data adeguata successiva alla trasmissione della proposta modificata, nella fattispecie il 1° luglio 1986 ".
14 Per un' esposizione più completa della normativa afferente e degli antefatti della causa, come pure per l' esposizione dei mezzi ed argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .
Sul primo mezzo
15 Nel primo mezzo la Commissione sostiene che, fissando dei coefficienti correttori calcolati, per quanto riguarda la voce "affitti", secondo il costo di questa voce per la popolazione in generale in ciascuno Stato membro complessivamente considerato, anziché secondo il costo per i dipendenti europei nelle capitali, il regolamento impugnato trasgredisce tanto l' art . 64 dello statuto, quanto il metodo del 1981 .
16 Va accertato anzitutto se il costo della voce "affitti" debba essere misurato con riguardo alle sole capitali degli Stati membri, ovvero possa essere determinato per ciascuno Stato membro complessivamente considerato .
17 In proposito va rilevato che, a norma dell' art . 64, 1° comma, dello statuto, il coefficiente correttore è fissato in relazione al costo della vita "nelle varie sedi di servizio ". In varie sentenze del 15 dicembre 1982 ( Roumengous Carpentier, 158/79, Racc . pag . 4379; Birka, 543/79, Racc . pag . 4425; Amesz e altri, 532, 534, 567, 600, 618 e 660/79, Racc . pag . 4465; Battaglia, 737/79, Racc . pag . 4497 ), la Corte ha interpretato l' espressione "sedi di servizio" nella sopraccitata disposizione nel senso che essa riguarda le capitali degli Stati membri come pure i luoghi precisi in cui si svolge l' attività di un numero abbastanza rilevante di dipendenti delle Comunità .
18 Si desume quindi dall' art . 64, 1° comma, dello statuto, che il costo della voce "affitti" dev' essere misurato esclusivamente con riguardo alle capitali degli Stati membri come pure dei luoghi precisi in cui si svolge l' attività di un numero abbastanza rilevante di dipendenti delle Comunità .
19 Si deve stabilire poi se il costo della voce "affitti" debba essere misurato con riguardo alle spese di alloggio sostenute dai soli dipendenti europei nelle capitali e nelle altre sedi di servizio, ovvero possa essere valutato con riguardo alle spese sostenute per questo motivo dalla popolazione in generale nelle stesse capitali e sedi di servizio .
20 Dato che i tipi di abitazione abitualmente occupati dai dipendenti europei nelle capitali e nelle altre sedi di servizio possono essere diversi da quelli occupati dalla popolazione in generale nelle stesse capitali e sedi di servizio, il costo della voce "affitti" dev' essere misurato in relazione alle spese sostenute per questo motivo dai dipendenti europei nelle capitali e nelle altre sedi di servizio .
21 Ne consegue che, fissando dei coefficienti correttori calcolati, per quanto riguarda la voce "affitti", secondo il costo di questa voce per la popolazione in generale in ciascuno Stato membro complessivamente considerato, il Consiglio, nel regolamento, ha trasgredito le norme generali da lui stesso stabilite nell' art . 64 dello statuto .
22 Ciò premesso, il primo mezzo dev' essere accolto senza che sia necessario esaminare gli argomenti relativi al metodo del 1981 .
Sul secondo mezzo
23 In un secondo mezzo, la Commissione sostiene che, fissando come data d' inizio dei nuovi coefficienti correttori il 1° luglio 1986, mentre il controllo riguardava il costo della vita al 1° gennaio 1981, il regolamento impugnato trasgredisce del pari l' art . 64 dello statuto nonché il metodo del 1981 .
24 Va rilevato che l' art . 64 dello statuto non contiene alcuna indicazione circa il problema sollevato col secondo mezzo .
25 Il principio della parità di trattamento che costituisce il fondamento di detta disposizione obbliga tuttavia a far retroagire l' inizio dei nuovi coefficienti correttori alla data alla quale il controllo si riferisce . Se infatti l' adeguamento non avesse effetto retroattivo, le disparità fra i poteri d' acquisto dei dipendenti che fossero state accertate per periodi anche di vari anni non sarebbero mai eliminate, il che sarebbe in contrasto col principio della parità di trattamento .
26 Ne consegue che, fissando al 1° luglio 1986 la data d' inizio dei nuovi coefficienti correttori derivanti dal controllo relativo al costo della vita al 1° gennaio 1981, il regolamento impugnato trasgredisce il principio della parità di trattamento che costituisce il fondamento dell' art . 64 dello statuto .
27 Il secondo mezzo va quindi del pari accolto senza che sia necessario esaminare gli argomenti relativi al metodo del 1981 .
28 Da tutto quanto precede discende che il regolamento impugnato dev' essere annullato .
29 Tuttavia, onde evitare la discontinuità nel regime delle retribuzioni, è opportuno che il regolamento impugnato conservi la propria efficacia fino al momento in cui il Consiglio non avrà adottato i provvedimenti che deve emanare per provvedere all' esecuzione della presente sentenza .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda . Nella fattispecie, nessuna delle parti ha concluso sulle spese . Ciò premesso, è opportuno che ciascuna parte sopporti le proprie spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Il regolamento n . 3619 del Consiglio, del 26 novembre 1986 ( GU L 336, pag . 1 ), è annullato .
2 ) Il regolamento rimane efficace fino al momento in cui il Consiglio avrà adottato i provvedimenti che deve emettere onde provvedere all' esecuzione della presente sentenza .
3 ) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese .
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