Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Dipendenti - Aspettativa per motivi personali - Reintegrazione - Sede di servizio non conforme agli interessi familiari dell' interessato - Violazione del dovere di assistenza - Insussistenza
( Statuto dei dipendenti, art . 40, n . 4, lett . d ))
Massima
Il dovere di assistenza che incombe all' amministrazione non attribuisce al dipendente in aspettativa per motivi personali il diritto di essere reintegrato in un posto vacante in una sede di servizio determinata, in relazione ai suoi interessi personali . Infatti, la reintegrazione dell' interessato, alla prima vacanza, in un posto della sua categoria o del suo ruolo corrispondente al suo grado, viene effettuata secondo i criteri stabiliti dall' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto . E vero che l' autorità che ha il potere di nomina, nell' esercizio del potere discrezionale attribuitole da detta disposizione, può essere obbligata a tener conto d' interessi familiari rilevanti, tuttavia detti interessi non possono costituire l' elemento decisivo .
Parti
Nella causa 12/87,
Erica Heyl in Zeyen, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l' avv . J.-N . Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Y . Hamilius, 11, Boulevard Royal,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, P . Kalbe, in qualità d' agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 25 marzo 1986 che dimette d' ufficio la ricorrente con effetto dal 1° aprile 1986, nonché la reintegrazione della ricorrente in un posto della sua categoria e del suo grado con effetto dal 5 gennaio 1979 e il pagamento delle somme equivalenti alla retribuzione che essa avrebbe riscosso per questo motivo,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori O . Due, presidente di sezione, K . Bahlmann e T.F . O' Higgins, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : D . Louterman, amministratore
vista la relazione d' udienza e in esito alla fase orale del 9 febbraio 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 9 marzo 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 21 gennaio 1987, la sig.ra Erica Heyl in Zeyen, dipendente della Commissione, ha proposto un ricorso mirante all' annullamento della decisione 25 marzo 1986, con cui la Commissione la dimetteva d' ufficio con effetto dal 1° aprile 1986, nonché la condanna della Commissione a reintegrarla con effetto dal 5 gennaio 1979 e a versarle le somme equivalenti alla retribuzione che avrebbe riscosso a decorrere da questa data .
2 La sig.ra Heyl, dipendente di grado C1 presso il Centro comune di ricerca d' Ispra, era in aspettativa per motivi personali dal 5 gennaio 1976 al 5 gennaio 1979 . Con lettera 19 febbraio 1979 chiedeva di essere reintegrata negli uffici della Commissione .
3 Il 4 febbraio 1982 l' amministrazione della sede d' Ispra proponeva alla Heyl un posto presso il dipartimento delle scienze applicate e della tecnologia . La Heyl comunicava alla Commissione, con lettera 15 febbraio 1982, di essere interessata, per motivi familiari, alla reintegrazione a Lussemburgo piuttosto che a Ispra; la Commissione le consigliava di rivolgersi direttamente alla divisione del personale di Lussemburgo .
4 Il 15 ottobre 1984 la Commissione le proponeva un posto di segretaria principale di grado C1 vacante presso il Centro comune di ricerca d' Ispra, sottolineando che si trattava della seconda offerta ai sensi dell' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto . Il 28 ottobre 1984 la Heyl ricordava di proporsi la reintegrazione unicamente a Lussemburgo e che la reintegrazione ad Ispra era in contrasto coi suoi desideri .
5 Il 25 marzo 1986 il direttore generale del Centro comune di ricerca d' Ispra decideva di dimettere d' uffico la Heyl con effetto dal 1° aprile 1986 . In questa decisione si rilevava che la Commissione, con lettere 4 febbraio 1982 e 15 ottobre 1984, aveva offerto alla Heyl un posto della sua categoria corrispondente al suo grado ai fini della reintegrazione e che, con le risposte 15 febbraio 1982 e 28 ottobre 1984 essa aveva rifiutato queste offerte .
6 Il 18 giugno 1986 la Heyl proponeva reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto avverso detta decisione . Dato che il reclamo non aveva seguito, essa ha proposto il presente ricorso a sostegno del quale deduce la trasgressione dell' art . 49, 2° comma, e dell' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto, nonché l' inosservanza del principio della buona fede da parte dell' amministrazione e l' inadempimento da parte della stessa del dovere di assistenza .
7 Per una più ampia esposizione del contesto giuridico della lite, degli antefatti e degli argomenti delle parti si fa richiamo alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .
8 Per quanto riguarda la domanda d' annullamento, si deve ricordare che, a norma dell' art . 49 dello statuto, il dipendente può essere dimesso d' ufficio nelle ipotesi contemplate dall' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto, vale a dire in caso di secondo rifiuto di un posto di lavoro dopo la scadenza dell' aspettativa per motivi personali .
9 Quanto alla prima offerta in data 4 febbraio 1982, la ricorrente non ne contesta la validità, ma sostiene che essa è stata revocata dalla Commissione date le indicazioni fornite dagli uffici d' Ispra circa l' eventuale reintegrazione a Lussemburgo e che di conseguenza non sussiste il rifiuto di questa offerta ai sensi dell' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto .
10 La Commissione ribatte che la lettera 15 febbraio 1982 nella quale la ricorrente manifesta l' interesse ad essere reintegrata a Lussemburgo piuttosto che ad Ispra costituisce rifiuto di questa prima offerta di lavoro .
11 In proposito si deve osservare anzitutto che il fatto che gli uffici del Centro d' Ispra avessero suggerito alla ricorrente d' informarsi presso gli uffici della Commissione a Lussemburgo circa la disponibilità di posti per l' eventuale reintegrazione nel Granducato non può costituire annullamento della prima offerta di lavoro . Dalla lettera della Commissione 8 maggio 1982 emerge infatti che non era possibile riservare il posto vacante ad Ispra per il trasferimento a Lussemburgo .
12 In secondo luogo è opportuno rilevare che il dovere di assistenza dell' amministrazione comunitaria nei confronti del dipendente non attribuisce a questo il diritto di essere reintegrato in una sede determinata in relazione ai suoi interessi personali . Stando infatti, ai criteri indicati dall' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto, il dipendente viene reintegrato nel primo posto vacante della sua categoria o del suo ruolo corrispondente al suo grado . E vero che l' autorità che ha il potere di nomina potrebbe dover tener conto di interessi familiari rilevanti nell' esercizio del suo potere discrezionale a norma della disposizione di cui sopra, tuttavia è necessario precisare che detti interessi familiari non possono costituire l' unico aspetto decisivo, tenuto conto dell' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto a norma del quale il dipendente viene reintegrato nel primo posto vacante .
13 Si deve quindi rilevare che la prima offerta di lavoro era valida . Dato che la ricorrente non ha accettato quest' offerta, si deve concludere che l' ha rifiutata .
14 Quanto alla seconda offerta di lavoro del 15 ottobre 1984, la ricorrente sostiene che essa non corrispondeva affatto ai criteri indicati nell' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto, in quanto il posto offerto non corrispondeva né al suo grado né alle sue capacità .
15 La Commissione ribatte che questa proposta di reintegrazione è stata del pari respinta dalla ricorrente, il che aveva giustificato le dimissioni d' ufficio . La Commissione deduce che è vero che la ricorrente non ha espressamente declinato quest' ultima offerta che le è stata fatta e cionondimeno si è astenuta dall' accettarla tempestivamente .
16 In proposito si deve rilevare che la seconda offerta di lavoro si è riferita espressamente ad un posto della carriera C5-C4, descritto nell' avviso di posto vacante allegato alla lettera del 15 ottobre 1984 . Orbene, la ricorrente aveva diritto ad essere reintegrata in un posto di grado C1 . Tenuto conto di questo richiamo all' avviso di posto vacante relativo ad una carriera C5-C4, la lettera della Commissione non comprovava affatto che il posto offerto corrispondesse al grado e alle capacità della ricorrente, a differenza di quanto prescrive l' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto .
17 Quanto all' argomento della Commissione secondo il quale si prevedeva di attribuire al posto offerto responsabilità corrispondenti al grado e alle capacità della ricorrente, si deve osservare che la Commissione ha omesso di informare, tempestivamente, la ricorrente in conformità a quanto prescritto dalla summenzionata disposizione, che il posto offerto possedeva appieno i requisiti d' equivalenza di cui all' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto . Data quest' omissione, è inevitabile constatare che la Commissione non ha effettuato una seconda offerta di lavoro valida e che quindi non sussistevano i presupposti per le dimissioni d' ufficio della ricorrente .
18 Il ricorso avverso la decisione della Commissione 25 marzo 1986 è perciò fondato, in quanto la seconda offerta di lavoro è viziata .
19 Per quanto riguarda la domanda della ricorrente di essere reintegrata retroattivamente a decorrere dal 5 gennaio 1979 e la domanda di danni mirante al pagamento delle somme equivalenti alla retribuzione che la ricorrente avrebbe riscosso dal 5 gennaio 1979 se fosse stata reintegrata con effetto da questa data, esse sono irricevibili dato che non costituivano né implicitamente né espressamente oggetto del reclamo, ai sensi degli artt . 90 e 91 dello statuto .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . Tuttavia, a norma dell' art . 70 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nelle cause dei dipendenti delle Comunità restano a carico di queste . La ricorrente, avendo vinto la causa solo in parte, deve sopportare la metà delle proprie spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( seconda sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) E annullata la decisione della Commissione 25 marzo 1986, relativa alle dimissioni d' ufficio della ricorrente .
2 ) Per la parte restante il ricorso è irricevibile .
3 ) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle della ricorrente .
Full & Egal Universal Law Academy