Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Libera circolazione delle merci - Dazi doganali - Tasse d' effetto equivalente - Tributi interni - Retribuzione di servizi resi - Oneri inerenti a controlli imposti dal diritto comunitario - Nozioni - Criteri di distinzione
( Trattato CEE, artt . 9, 12, 13, 16 e 95 )
2 . Libera circolazione delle merci - Dazi doganali - Tasse d' effetto equivalente - Diritto riscosso per controlli veterinari in occasione del trasporto intracomunitario di animali vivi imposti da una direttiva comunitaria - Compatibilità col trattato
( Trattato CEE, artt . 9 e 12; direttiva del Consiglio 81/389, art . 2, n . 1 )
Massima
1 . Qualsiasi onere pecuniario, imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisca le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, se non è un dazio doganale vero e proprio, costituisce una tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt . 9, 12, 13 e 16 del trattato . Un onere siffatto non rientra tuttavia in questa definizione qualora faccia parte di un sistema generale di tributi interni gravanti sistematicamente, secondo gli stessi criteri, sulle merci nazionali e su quelle importate o esportate, qualora costituisca il corrispettivo di un servizio effettivamente prestato all' operatore economico d' importo proporzionato al servizio stesso, ovvero se si riferisca a controlli effettuati per l' adempimento di obblighi imposti dal diritto comunitario, purché, in quest' ultimo caso, la sua entità non superi il costo effettivo dei controlli in occasione dei quali esso è riscosso, i controlli stessi siano obbligatori ed uniformi per il complesso delle merci di cui trattasi nella Comunità, siano disposti dal diritto comunitario nell' interesse generale della Comunità e favoriscano la libera circolazione delle merci, in particolare neutralizzando ostacoli che possano derivare da provvedimenti unilaterali di controllo adottati a norma dell' art . 36 del trattato .
2 . Il diritto riscosso dalle autorità di uno Stato membro all' atto dell' importazione o del transito di animali vivi provenienti da altri Stati membri e destinato a coprire le spese dei controlli veterinari effettuati a norma della direttiva 81/389, relativa ai provvedimenti da adottare per la protezione degli animali nei trasporti internazionali, la cui entità non superi il costo effettivo dei controlli, non costituisce una tassa d' effetto equivalente ad un dazio doganale, vietata dagli artt . 9 e 12 del trattato . L' uniformità dei controlli in esame è infatti atta a favorire la libera circolazione delle merci e il diritto di cui è causa, dato che si propone unicamente la compensazione, finanziariamente ed economicamente giustificata, di un obbligo imposto nello stesso modo a tutti gli Stati membri dal diritto comunitario, non può essere equiparato ad un dazio doganale . Gli effetti sfavorevoli che esso può avere per la libera circolazione delle merci nella Comunità possono essere eliminati unicamente grazie a disposizioni comunitarie che dispongano vuoi l' armonizzazione degli oneri, vuoi l' obbligo degli Stati membri di sopportare le spese causate dai controlli, vuoi, infine, l' imputazione di queste spese al bilancio comunitario .
Parti
Nella causa 18/87,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Joern Sack, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig . Martin Seidel, Ministerialrat presso il Ministero dell' economia, e dagli avv.ti Jochim Sedemund e Dietmar Knopp, del foro di Colonia, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la propria ambasciata,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt . 9 e 12 del trattato in quanto taluni dei suoi Laender riscuotono, all' atto dell' importazione di animali vivi da altri Stati membri della Comunità, un tributo destinato a coprire le spese dei controlli veterinari effettuati a norma della direttiva 81/389 del Consiglio, del 12 maggio 1981,
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, O . Due, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling, Y . Galmot, C.N . Kakouris e T.F . O' Higgins, giudici,
avvocato generale : G.F . Mancini
cancelliere : B . Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 23 marzo 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 21 giugno 1988,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 26 gennaio 1987, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt . 9 e 12 del trattato CEE in quanto taluni dei suoi Laender riscuotono, all' atto dell' importazione di animali vivi da altri Stati membri della Comunità, un tributo destinato a coprire le spese dei controlli veterinari effettuati a norma della direttiva 81/389 del Consiglio, del 12 maggio 1981 ( GU L 50, pag . 1 ).
2 Nella Repubblica federale di Germania l' amministrazione dei Laender Brema, Assia, Bassa Sassonia, Renania settentrionale - Vestfalia e Renania-Palatinato riscuote, all' atto dell' importazione o del transito di animali vivi, anche nell' ambito degli scambi intracomunitari, un tributo destinato a coprire le spese dei controlli veterinari ufficiali, che vengono effettuati una sola volta nel territorio della Repubblica federale di Germania a norma dell' art . 2, n . 1, della direttiva 81/389 del Consiglio, del 12 maggio 1981, che stabilisce talune misure necessarie all' attuazione della direttiva 77/489, relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali ( GU L 150, pag . 1 ).
3 Secondo la Commissione, detto tributo è una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, vietata dagli artt . 9 e 12 del trattato . La Repubblica federale di Germania contesta detta qualificazione .
4 Per quanto riguarda gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e gli argomenti delle parti si rinvia alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo se necessario alla comprensione del ragionamento della Corte .
5 In primo luogo occorre ricordare che, come la Corte ha più volte rilevato, la giustificazione del divieto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente va ricercata nell' ostacolo che gli oneri pecuniari, sia pure minimi, riscossi in ragione del passaggio delle frontiere costituiscono per la circolazione delle merci, resa meno agevole dalle conseguenti formalità amministrative . Di conseguenza, qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisca le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, se non è un dazio doganale vero e proprio, costituisce una tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt . 9, 12, 13 e 16 del trattato .
6 Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte un simile onere non rientra in questa definizione qualora faccia parte di un sistema generale di tributi interni gravanti sistematicamente, secondo gli stessi criteri, sulle merci nazionali e su quelle importate o esportate ( sentenza 31 maggio 1979, causa 132/78, Denkavit / Francia, Racc . pag . 1923 ), qualora costituisca il corrispettivo di un servizio effettivamente prestato all' operatore economico di importo proporzionato al servizio stesso ( sentenza 9 novembre 1983, causa 158/82, Commissione / Danimarca, Racc . pag . 3573 ), o, ancora, a determinate condizioni, qualora sia riscosso in ragione di controlli effettuati per l' adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria ( sentenza 25 gennaio 1977, causa 46/76, Bauhuis / Paesi Bassi, Racc . pag . 5 ).
7 Il tributo controverso, riscosso all' atto dell' importazione e del transito, non può essere considerato come facente parte di un sistema generale di tributi interni . Esso non costituisce neppure il corrispettivo di un servizio prestato all' operatore, poiché questo presupposto ricorre solo se l' operatore ottiene un vantaggio determinato e certo ( sentenza 1° luglio 1969, causa 24/68, Commissione / Italia, Racc . pag . 193 ); orbene, ciò non avviene quando il controllo serve a garantire, nell' interesse generale, la salute degli animali vivi nei trasporti internazionali ( sentenza 20 marzo 1984, causa 314/82, Commissione / Belgio, Racc . pag . 1543 ).
8 Poiché il tributo controverso viene riscosso in occasione di controlli effettuati in forza di una disposizione comunitaria, si deve ricordare come dalla giurisprudenza della Corte ( sentenza 25 gennaio 1977, citata; sentenza 12 luglio 1977, causa 89/76, Commissione / Paesi Bassi, Racc . pag . 1355; sentenza 31 gennaio 1984, causa 1/83, IFG / Freistaat Bayern, Racc . pag . 349 ) emerga che siffatti tributi non possono essere considerati tasse di effetto equivalente a dazi doganali quando sussistano i seguenti presupposti :
- l' importo dei tributi non deve eccedere il costo effettivo dei controlli in occasione dei quali vengono percepiti;
- i controlli devono avere carattere obbligatorio e uniforme per tutti i prodotti considerati nella Comunità;
- devono essere contemplati dal diritto comunitario nell' interesse generale della Comunità;
- devono agevolare la libera circolazione delle merci, in particolare neutralizzando gli ostacoli che possono derivare da misure unilaterali di controllo adottate conformemente all' art . 36 del trattato .
9 Questi presupposti ricorrono nel caso del tributo controverso . In primo luogo, infatti, non è stato contestato che esso non eccede il costo effettivo dei controlli in occasione dei quali è percepito .
10 Inoltre, tutti gli Stati membri di transito e di destinazione sono tenuti ad effettuare i controlli veterinari di cui trattasi al momento dell' introduzione degli animali nel loro territorio, in forza, in particolare, dell' art . 2, n . 1, della menzionata direttiva n . 81/389, sicché i controlli hanno carattere obbligatorio e uniforme per tutti gli animali considerati nella Comunità .
11 Detti controlli sono contemplati dalla direttiva 81/389, che stabilisce talune misure necessarie all' attuazione della direttiva 77/489 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali, allo scopo di garantire la tutela degli animali vivi, scopo che rientra nell' interesse generale della Comunità, e non nell' interesse particolare di taluni Stati .
12 Infine, dal preambolo delle due direttive suddette emerge che queste sono intese ad armonizzare le normative degli Stati membri nel settore della protezione degli animali nei trasporti internazionali onde eliminare gli ostacoli tecnici derivanti, per gli scambi di animali vivi, dalle disparità delle normative nazionali ( vedansi i punti dal terzo al quinto del preambolo della direttiva 77/489 e il terzo punto del preambolo della direttiva 81/389 ). Peraltro, in mancanza di un' armonizzazione siffatta, ciascuno Stato membro aveva il diritto di mantenere in vigore o di istituire, alle condizioni contemplate dall' art . 36 del trattato, misure restrittive degli scambi giustificate da motivi di tutela della salute e della vita degli animali . Ne consegue che l' uniformazione dei controlli di cui trattasi è idonea a favorire la libera circolazione delle merci .
13 La Commissione, tuttavia, ha sostenuto che il tributo controverso deve essere considerato tassa di effetto equivalente per il fatto che, in mancanza di un' armonizzazione dei tributi di questo genere - armonizzazione che, del resto, sarebbe in pratica irrealizzabile - la loro incidenza negativa sulla libera circolazione delle merci non può essere compensata né, di conseguenza, giustificata dagli effetti favorevoli dell' uniformazione comunitaria dei controlli .
14 A questo proposito si deve rilevare che il tributo in esame, avendo come unico scopo la compensazione, giustificata dal punto di vista finanziario ed economico, di un obbligo uniformemente imposto a tutti gli Stati membri dal diritto comunitario non può essere equiparato ad un dazio doganale né, di conseguenza, ricadere sotto il divieto sancito dagli artt . 9 e 12 del trattato .
15 Gli effetti sfavorevoli che un simile tributo può produrre sulla libera circolazione delle merci nella Comunità possono essere eliminati solo sulla base di disposizioni comunitarie che contemplino l' armonizzazione dei tributi oppure l' obbligo degli Stati membri di sopportare le spese cagionate dai controlli o, infine, l' accollo di dette spese al bilancio comunitario .
16 Da quanto precede consegue che il ricorso della Commissione dev' essere respinto .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 A tenore dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese . La Commissione è rimasta soccombente e pertanto dev' essere condannata alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) La Commissione sopporterà le spese .
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