Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici - Direttiva 71/305 - Campo d' applicazione - Appalti aggiudicati da un ente dipendente dallo Stato pur senza farne ufficialmente parte - Inclusione
( Direttiva del Consiglio 71/305, art . 1 )
2 . Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici - Direttiva 71/305 - Capacità tecnica del concorrente - Criteri di controllo - Aggiudicazione degli appalti - Offerta economicamente più vantaggiosa - Condizione relativa all' impiego di disoccupati di lunga data - Ammissibilità - Presupposti - Norme di pubblicità - Efficacia diretta degli artt . 20, 26 e 29 della direttiva
( Direttiva del Consiglio 71/305, artt . 20, 26 e 29 )
3 . Atti delle istituzioni - Direttive - Esecuzione da parte degli Stati membri - Necessità di garantire l' efficacia delle direttive - Obbligo dei giudici nazionali
( Trattato CEE, artt . 5 e 189, 3° comma )
4 . Atti delle istituzioni - Direttive - Efficacia diretta
( Trattato CEE, art . 189, 3° comma )
Massima
1 . L' ente di cui la composizione ed i compiti sono stabiliti dalla legge e che dipende dalle pubbliche autorità per la nomina dei suoi membri, per la garanzia degli obblighi derivanti dai suoi atti e per il finanziamento degli appalti che esso ha il compito di aggiudicare rientra nella nozione di Stato ai sensi dell' art . 1 della direttiva 71/305, di guisa che questa si applica agli appalti di lavori pubblici che esso stipula .
2 . Per quanto riguarda la stipulazione di un appalto di lavori pubblici che rientri nel campo d' applicazione della direttiva 71/305,
- il criterio dell' esperienza specifica per il lavoro da eseguire è un legittimo criterio di capacità tecnica per l' accertamento dell' idoneità degli imprenditori, ai sensi degli artt . 20 e 26 della direttiva . Un siffatto criterio, qualora risulti da una disposizione della normativa nazionale cui il bando di gara fa rinvio, non è sottoposto in forza della direttiva a particolari esigenze di pubblicità nel bando o nel capitolato d' oneri;
- il criterio dell' "offerta più accettabile", risultante da una disposizione della normativa nazionale, può essere compatibile con la direttiva se in esso trova espressione il potere discrezionale attribuito alle amministrazioni aggiudicatrici al fine di individuare l' offerta economicamente più vantaggiosa in base a criteri obiettivi e se, quindi, esso non implica alcun elemento di arbitrarietà . Dall' art . 29, nn . 1 e 2 della direttiva, risulta che le amministrazioni aggiudicatrici, quando non adottano come unico criterio di aggiudicazione dell' appalto quello del prezzo più basso, ma si basano su vari criteri al fine di procedere all' aggiudicazione dell' appalto a chi abbia effettuato l' offerta economicamente più vantaggiosa, sono tenute a menzionare questi criteri nel bando di gara o nel capitolato d' oneri;
- la condizione relativa all' impiego di disoccupati di lunga data è compatibile con la direttiva se non produce effetti discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di offerenti provenienti da altri Stati membri della Comunità . Una siffatta condizione specifica supplementare deve necessariamente essere menzionata nel bando di gara .
I soprammenzionati artt . 20, 26 e 29 possono essere fatti valere dal singolo dinanzi ai giudici nazionali .
3 . L' obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l' obbligo loro imposto dall' art . 5 del Trattato, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l' adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell' ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali . Ne consegue che nell' applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l' attuazione della direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto interno alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato contemplato dall' art . 189, 3° comma, del trattato .
4 . In tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva risultino essere, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere nei confronti dello Stato, tanto se questo non ha trasposto tempestivamente la direttiva nel diritto nazionale, quanto se esso l' ha trasposta in modo inadeguato .
Parti
Nel procedimento 31/87,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, dall' Arrondissementsrechtbank dell' Aia, VI sezione, nella causa dinanzi ad essa pendente fra
Gebroeders Beentjes BV
e
Stato dei Paesi Bassi,
domanda vertente sull' interpretazione della direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici ( GU L 185, pag . 5 ),
LA CORTE ( quarta sezione ),
composta dai signori G.C . Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, T.Koopmans e C.N . Kakouris, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : J.-G . Giraud
viste le osservazioni presentate :
- per il governo italiano, dal sig . P.G . Ferri,
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg . R . Wainright e R . Barents,
vista la relazione d' udienza ed in esito alla trattazione orale svoltasi l' 8 marzo 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 4 maggio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 28 gennaio 1987, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio successivo, l' Arrondissementsrechtbank dell' Aia ha sottoposto a questa Corte, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione della direttiva 71/305 del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici ( GU L 185, pag . 5 ).
2 Le suddette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra l' impresa Beentjes BV e il Ministero dell' agricoltura e della pesca dei Paesi Bassi in merito all' aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici nell' ambito di un progetto di ricomposizione fondiaria .
3 Nella causa principale, la Beentjes, attrice, ha sostenuto che il provvedimento dell' amministrazione aggiudicatrice con il quale, pur avendo presentato l' offerta più bassa, essa veniva esclusa dalla gara a vantaggio di un' impresa che aveva proposto il prezzo immediatamente superiore, era stato adottato in contrasto con le disposizioni della suddetta direttiva .
4 In tale contesto, l' Arrondissementsrechtbank ha sospeso il procedimento ed ha chiesto a questa Corte di pronunziarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni :
"1 ) Se un ente che presenti le caratteristiche di una 'commissione locale' di cui alla Ruilverkavelingswet 1954 ( legge olandese del 1954 sulla ricomposizione fondiaria ), come indicato al punto 5.3 della motivazione della presente sentenza, sia da considerare o meno come rientrante nella nozione di 'Stato' o di 'enti pubblici territoriali' ai sensi della direttiva 71/305/CEE del 26 luglio 1971 ( GU L 185, pag . 5 ).
2 ) Se la suddetta direttiva consenta o meno che un offerente venga escluso dalla gara in base a considerazioni come quelle riportate al punto 6.2 della motivazione della presente sentenza, qualora il bando di gara non specifichi criteri qualitativi in proposito ( ma si limiti a rinviare alle condizioni generali, in cui sia contenuta una riserva di ordine generale come quella che nella fattispecie viene invocata dallo Stato ).
3 ) Se sia consentito a soggetti privati come la Beentjes di far valere, in un procedimento civile come quello pendente, le disposizioni della suddetta direttiva che indicano in quali casi ed a quali condizioni un offerente può essere escluso dalla gara d' appalto per motivi qualitativi, anche qualora, al momento della trasposizione della direttiva nell' ordinamento nazionale, al committente siano state attribuite, per rifiutare l' aggiudicazione dell' appalto, facoltà più ampie di quelle risultanti dalla direttiva ".
5 Per quanto riguarda la seconda questione, è opportuno precisare che le considerazioni contenute nella sentenza di rinvio riguardano i motivi per i quali l' offerta della Beentjes è stata scartata dall' amministrazione aggiudicatrice, secondo cui questa impresa aveva un' esperienza specifica insufficiente per il lavoro da eseguire, la sua offerta sembrava meno accettabile ed essa non sembrava in grado di provvedere all' impiego di disoccupati stabili . Dal fascicolo risulta che, mentre i primi due criteri summenzionati erano contemplati dall' art . 21 del regolamento uniforme 21 dicembre 1971 sulle gare d' appalto ( Uniform Aanbestedings-Reglement, in prosieguo : "UAR "), normativa cui faceva riferimento il bando di gara controverso, la condizione relativa all' impiego dei disoccupati stabili era espressamente formulata nel bando .
6 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale, delle disposizioni comunitarie e nazionali di cui trattasi, delle osservazioni scritte presentate alla Corte e delle varie fasi del procedimento si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo soltanto per quanto necessario al ragionamento della Corte .
Sulla prima questione
7 La prima questione sollevata dal giudice nazionale mira in sostanza a stabilire se la direttiva 71/305 si applichi all' aggiudicazione di appalti di lavori pubblici da parte di un ente quale la commissione locale per la ricomposizione fondiaria .
8 Dal fascicolo risulta che la commissione locale per la ricomposizione fondiaria è un organismo privo di personalità giuridica propria, le cui funzioni e la cui composizione sono disciplinate dalla legge ed i cui membri sono nominati dal Consiglio provinciale della provincia interessata . Essa è tenuta ad applicare una circolare emanata da una commissione centrale istituita con regio decreto ed i cui membri sono nominati dalla Corona . Il rispetto degli obblighi derivanti dagli atti giuridici della commissione è garantito dallo Stato, il quale finanzia i lavori pubblici dati in appalto dalla commissione locale .
9 Si deve ricordare che la direttiva 71/305 ha lo scopo di coordinare le procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto di lavori pubblici conclusi negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altre persone giuridiche di diritto pubblico .
10 A norma dell' art . 1, lett . b ), della direttiva, sono da considerare "amministrazioni aggiudicatrici" lo Stato, gli enti pubblici territoriali e le persone giuridiche di diritto pubblico enumerate nell' allegato I .
11 Alla nozione di Stato, ai sensi di questa norma, si deve dare un' interpretazione funzionale . La finalità della direttiva, consistente nella effettiva attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici, sarebbe infatti compromessa se l' applicazione del regime della direttiva dovesse essere esclusa per il solo fatto che un appalto di lavori pubblici è stato aggiudicato da un ente che, pur essendo stato creato per svolgere funzioni attribuitegli dalla legge, non rientra formalmente nell' amministrazione statale .
12 Di conseguenza, si deve ritenere che un organismo le cui funzioni e la cui composizione sono, come nella fattispecie, contemplate dalla legge e che dipende dalla pubblica amministrazione per quanto riguarda la nomina dei suoi membri, la garanzia degli obblighi derivanti dai suoi atti e il finanziamento degli appalti ch' esso ha il compito di aggiudicare rientri nella nozione di Stato ai sensi della summenzionata disposizione, anche se formalmente non fa parte dello Stato .
13 La prima questione formulata dal giudice nazionale deve perciò essere risolta nel senso che la direttiva 71/305 si applica alle gare di appalto di lavori pubblici indette da un ente come la commissione locale olandese per la ricomposizione fondiaria .
Sulla seconda questione
14 La seconda questione formulata dal giudice nazionale mira, in primo luogo, a stabilire se la direttiva n.71/305 vieti di escludere un offerente dalla gara per i seguenti motivi :
- mancanza di esperienza specifica per il lavoro da eseguire;
- offerta che l' amministrazione aggiudicatrice non considera la più accettabile;
- impossibilità, da parte dell' imprenditore, di impiegare disoccupati stabili .
In secondo luogo, essa mira a far precisare le condizioni di previa pubblicità imposte dalla direttiva per l' applicazione dei suddetti criteri, nel caso che questi si dovessero ritenere compatibili con la direttiva .
15 Nel sistema della direttiva, e in particolare del suo titolo IV ( norme comuni di partecipazione ), l' accertamento dell' idoneità degli imprenditori ad eseguire i lavori da dare in appalto e l' aggiudicazione del contratto sono due operazioni diverse nell' ambito del procedimento per la conclusione di un contratto di appalto di lavori pubblici . L' art . 20 della direttiva stabilisce infatti che l' aggiudicazione dell' appalto è fatta previo accertamento dell' idoneità degli imprenditori .
16 Benché la direttiva, che ha lo scopo di coordinare le procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, rispettando per quanto possibile le procedure e le prassi in vigore in ognuno degli Stati membri ( 2° punto del preambolo ), non escluda che l' accertamento dell' idoneità degli offerenti e l' aggiudicazione dell' appalto possano aver luogo simultaneamente, le due operazioni sono disciplinate da norme diverse .
17 Il suddetto art . 20 dispone che l' accertamento dell' idoneità degli imprenditori viene effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici in conformità ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli da 25 a 28 . Lo scopo di questi articoli non è quello di limitare la competenza degli Stati membri a fissare il livello di capacità economica, finanziaria e tecnica richiesto per la partecipazione alle varie gare d' appalto, bensì di stabilire quali sono le referenze probanti o i mezzi di prova che possono prodursi per dimostrare la capacità finanziaria, economica e tecnica degli imprenditori ( cfr . sentenza 9 luglio 1987, cause riunite da 27 a 29/86, CEI e Bellini, Racc . 1986, pag . 3347 ). Tuttavia, da queste disposizioni risulta che le amministrazioni aggiudicatrici possono effettuare l' accertamento dell' idoneità degli imprenditori soltanto in base a criteri fondati sulla capacità economica, finanziaria e tecnica degli stessi .
18 Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione dell' appalto, l' art . 29, n . 1, stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici si fondano o unicamente sul prezzo più basso o, quando l' aggiudicazione si fa in favore dell' offerta economicamente più vantaggiosa, su diversi criteri variabili secondo l' appalto, quali il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico .
19 Questa seconda alternativa lascia alle amministrazioni aggiudicatrici la scelta dei criteri ch' esse intendono adottare per l' aggiudicazione dell' appalto, ma tale scelta può riguardare soltanto criteri volti ad individuare l' offerta economicamente più vantaggiosa . Soltanto in via eccezionale, infatti, il n . 4 dello stesso articolo ammette che l' aggiudicazione possa essere fondata su criteri di diversa natura "in base ad una regolamentazione intesa a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza a titolo di aiuto (...) a condizione che la regolamentazione in parola sia compatibile con il trattato ed in particolare con l' art . 29 e seguenti ".
20 Si deve poi ricordare che la direttiva non stabilisce una normativa comunitaria uniforme e tassativa, e che invece, nell' ambito delle norme comuni in essa contenute, gli Stati membri restano liberi di mantenere in vigore o di emanare norme sostanziali e procedurali in materia di appalti di lavori pubblici, a condizione di rispettare tutte le pertinenti disposizioni del diritto comunitario ed in particolare i divieti connessi ai principi sanciti dal trattato in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ( sentenza 9 luglio 1987, soprammenzionata ).
21 Infine, per realizzare la finalità della direttiva consistente nel garantire lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti di lavori pubblici, i criteri e le condizioni che si applicano a ciascuna gara devono costituire oggetto di un' adeguata pubblicità da parte delle amministrazioni aggiudicatrici .
22 A tale scopo, il titolo III della direttiva organizza un sistema di pubblicità comunitaria dei bandi di gara stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, in modo da dare agli imprenditori della Comunità una sufficiente conoscenza delle prestazioni da fornire e delle relative condizioni, onde permettere loro di valutare se gli appalti proposti li interessino . Contemporaneamente, le informazioni supplementari relative agli appalti devono essere indicate, com' è consuetudine negli Stati membri, nel capitolato d' oneri relativo a ciascun appalto o in ogni documento equivalente ( cfr . 9° e 10° punto del preambolo della direttiva ).
23 E alla luce di quanto precede che si devono esaminare i vari elementi della questione formulata dal giudice nazionale .
24 Il fatto di prendere in considerazione l' esperienza specifica per il lavoro da eseguire rientra nella valutazione della capacità tecnica degli offerenti . Si deve perciò constatare che si tratta di un legittimo criterio di accertamento dell' idoneità degli imprenditori ai sensi degli artt . 20 e 26 della direttiva .
25 Quanto all' esclusione di un offerente dalla gara perché la sua offerta sembrava meno accettabile alle amministrazioni aggiudicatrici, dal fascicolo risulta che questo criterio era previsto dall' art . 21 del suddetto regolamento uniforme olandese 21 dicembre 1971 sulle gare d' appalto ( UAR ). Secondo il n . 3 di questo articolo, infatti, "i lavori sono aggiudicati all' offerente la cui offerta sembri la più accettabile al committente ".
26 La compatibilità di una siffatta disposizione con la direttiva dipende dalla sua interpretazione nell' ambito del diritto interno . La disposizione sarebbe infatti incompatibile con l' art . 29 della direttiva qualora avesse l' effetto di attribuire alle amministrazioni aggiudicatrici una incondizionata libertà di scelta per l' aggiudicazione dell' appalto considerato ad un offerente .
27 Per contro, una disposizione del genere non sarebbe incompatibile con la direttiva se fosse da interpretare nel senso ch' essa attribuisce alle amministrazioni aggiudicatrici un potere discrezionale quanto alla comparazione delle offerte ed alla scelta della più vantaggiosa, in base a criteri obiettivi come quelli elencati, a titolo esemplificativo, nell' art . 29, n . 2, della direttiva .
28 Quanto all' esclusione di un offerente dalla gara per il fatto ch' esso non sia in grado di impiegare disoccupati stabili, si deve constatare anzitutto che una siffatta condizione non ha alcun rapporto né con l' accertamento dell' idoneità degli imprenditori in base alla loro capacità economica, finanziaria e tecnica, né con i criteri di aggiudicazione dell' appalto di cui all' art . 29 della direttiva .
29 Dalla summenzionata sentenza 29 luglio 1987 risulta che, per essere compatibile con la direttiva, una condizione del genere deve rispettare tutte le pertinenti disposizioni del diritto comunitario ed in particolare i divieti connessi ai principi sanciti dal trattato in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi .
30 La condizione relativa all' impiego di disoccupati stabili potrebbe, in particolare, violare il divieto di discriminazione fondata sulla nazionalità sancito dall' art . 7, n . 2, del trattato, qualora risultasse che una condizione del genere può essere soddisfatta soltanto dagli offerenti dello Stato in questione o può essere più difficilmente soddisfatta da offerenti di altri Strati membri . Spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, se l' imposizione di una siffatta condizione abbia o meno, direttamente o indirettamente, effetti discriminatori .
31 Anche se i criteri di cui sopra non sono, in quanto tali, incompatibili con la direttiva, la loro applicazione deve aver luogo nel rispetto di tutte le norme procedurali della direttiva ed in particolare delle disposizioni di questa in materia di pubblicità . E quindi opportuno interpretare tali disposizioni al fine di precisare quali obblighi ne derivino in merito ai vari criteri contemplati dal giudice nazionale .
32 Dal fascicolo si desume che il criterio dell' esperienza specifica per il lavoro da eseguire e quello dell' offerta più accettabile non erano menzionati, nella fattispecie, né nel bando di gara, né nel capitolato d' oneri, ma che questi criteri erano previsti dal suddetto art . 21 del regolamento uniforme olandese sulle gare d' appalto ( UAR ), al quale il bando di gara faceva genericamente rinvio . Per contro, la condizione dell' impiego di disoccupati stabili costituiva oggetto di specifiche clausole del capitolato d' oneri ed era espressamente menzionata nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
33 Quanto al criterio dell' esperienza specifica per il lavoro da eseguire, si deve constatare che l' ultimo comma dell' art . 26 della direttiva, mentre stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a precisare nel bando quali delle referenze sulle capacità tecniche dell' imprenditore debbono essere presentate, non impone a dette amministrazioni l' obbligo di menzionare nel bando i criteri sui quali esse intendono fondarsi per l' accertamento dell' idoneità degli imprenditori .
34 Tuttavia, affinché il bando di gara possa assolvere la sua funzione di permettere agli imprenditori della Comunità di valutare se un determinato appalto presenti per loro interesse, è necessario ch' esso contenga un' indicazione, sia pure sommaria, delle specifiche condizioni cui l' impresa deve rispondere per essere considerata idonea a concorrere per il previsto appalto . Non si può, cionondimeno, pretendere una siffatta indicazione quando si tratti, come nella fattispecie, non già di una particolare condizione d' idoneità, bensì di un criterio che è indissociabile dalla nozione stessa di accertamento dell' idoneità .
35 Quanto al criterio della "offerta più accettabile", si deve constatare che, anche qualora un siffatto criterio dovesse essere compatibile con la direttiva, alle condizioni sopra precisate, dallo stesso tenore letterale dell' art . 29, nn . 1 e 2, della direttiva risulta che le amministrazioni aggiudicatrici, quando non adottano come unico criterio di aggiudicazione dell' appalto quello del prezzo più basso, ma si fondano su vari criteri per procedere all' aggiudicazione in favore dell' offerta economicamente più vantaggiosa, sono tenute a menzionare questi criteri nel bando di gara o nel capitolato d' oneri . Di conseguenza, un generico rinvio ad una disposizione della normativa nazionale non può soddisfare questa esigenza di pubblicità .
36 Quanto ad una condizione come quella dell' impiego di disoccupati stabili, si deve constatare che, trattandosi di una condizione specifica supplementare, essa deve essere menzionata nel bando di gara affinché gli imprenditori siano posti in grado di conoscere l' esistenza di una siffatta condizione .
37 La seconda questione formulata dal giudice nazionale deve quindi essere risolta dichiarando che :
- Il criterio dell' esperienza specifica per il lavoro da eseguire è un legittimo criterio di capacità tecnica per l' accertamento dell' idoneità degli imprenditori . Qualora un siffatto criterio risulti da una disposizione della normativa nazionale cui il bando di gara fa rinvio, detto criterio non è sottoposto in forza della direttiva a particolari esigenze di pubblicità nel bando o nel capitolato d' oneri .
- Il criterio della "offerta più accettabile", risultante da una disposizione della normativa nazionale, può essere compatibile con la direttiva se in esso trova espressione il potere discrezionale attribuito alle amministrazioni aggiudicatrici al fine di individuare l' offerta economicamente più vantaggiosa in base a criteri obiettivi e se, quindi, esso non implica alcun elemento di arbitrarietà . Dall' art . 29, nn . 1 e 2, della direttiva risulta che le amministrazioni aggiudicatrici, quando non adottano come unico criterio di aggiudicazione dell' appalto quello del prezzo più basso, ma si fondano su vari criteri al fine di procedere all' aggiudicazione dell' appalto in favore dell' offerta economicamente più vantaggiosa, sono tenute a menzionare questi criteri nel bando di gara o nel capitolato d' oneri .
- La condizione relativa all' impiego di disoccupati stabili è compatibile con la direttiva se non produce effetti discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di offerenti provenienti da altri Stati membri della Comunità . Una siffatta condizione specifica supplementare deve necessariamente essere menzionata nel bando di gara .
Sulla terza questione
38 La terza questione mira in sostanza a stabilire se le disposizioni degli artt . 20, 26 e 29 della direttiva 71/305 possano esser fatte valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali .
39 In proposito, si deve ricordare anzitutto che, com' è stato dichiarato dalla Corte nella sentenza 10 aprile 1984 ( causa 14/83, Von Colson e Kamann, Racc . pag . 1891 ), l' obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l' obbligo loro imposto dall' art . 5 del trattato, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l' adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli Stati membri ivi compresi, nell' ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali . Ne consegue che nell' applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l' attuazione della direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato contemplato dall' art . 189, 3° comma, del trattato .
40 Si deve poi ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte ( cfr ., da ultimo, la sentenza 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc . pag . 723 ), in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva risultino essere, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere nei confronti dello Stato, tanto se questo non ha trasposto tempestivamente la direttiva nel diritto nazionale, quanto se esso l' ha trasposta in modo inadeguato .
41 E necessario, quindi, esaminare se le disposizioni in questione della suddetta direttiva 71/305 risultino essere, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise per esser fatte valere da un singolo nei confronti dello Stato .
42 Com' è stato affermato dalla Corte nella sentenza 10 febbraio 1982 ( causa 76/81, Transporoute, Racc . pag, 417 ) a proposito dell' art . 29, le norme di partecipazione e di pubblicità della direttiva hanno lo scopo di proteggere l' offerente dall' arbitrio dell' amministrazione aggiudicatrice .
43 A tale scopo, com' è stato precisato nell' ambito della risposta alla prima questione, le norme di cui trattasi stabiliscono in particolare, anzitutto, che per l' accertamento dell' idoneità degli imprenditori le amministrazioni aggiudicatrici si fondano su criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica e che l' aggiudicazione dell' appalto avviene o unicamente in base al prezzo più basso o in base a vari criteri relativi all' offerta; inoltre, dette norme determinano le esigenze di pubblicità dei criteri adottati dalle amministrazioni aggiudicatrici e delle referenze probanti che devono essere presentate . Poiché, per il rispetto di tali esigenze, non è necessario alcun particolare provvedimento di attuazione, gli obblighi che ne derivano per gli Stati membri sono incondizionati e sufficientemente precisi .
44 La terza questione dev' essere quindi risolta nel senso che le disposizioni degli artt . 20, 26 e 29 della direttiva 71/305 possono esser fatte valere dal singolo dinanzi ai giudici nazionali .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
45 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dalla Repubblica italiana non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quarta sezione ),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Arrondissementsrechtbank dell' Aia con sentenza 28 gennaio 1987, dichiara :
1 ) La direttiva 71/305 si applica alle gare di appalto di lavori pubblici indette da un ente come la commissione locale olandese per la ricomposizione fondiaria .
2 ) Il criterio dell' esperienza specifica per il lavoro da eseguire è un legittimo criterio di capacità tecnica per l' accertamento dell' idoneità degli imprenditori . Qualora un siffatto criterio risulti da una disposizione della normativa nazionale cui il bando di gara fa rinvio, detto criterio non è sottoposto in forza della direttiva a particolari esigenze di pubblicità nel bando o nel capitolato d' oneri .
Il criterio dell' "offerta più accettabile", risultante da una disposizione della normativa nazionale, può essere compatibile con la direttiva se in esso trova espressione il potere discrezionale attribuito alle amministrazioni aggiudicatrici al fine di individuare l' offerta economicamente più vantaggiosa in base a criteri obiettivi e se, quindi, esso non implica alcun elemento di arbitrarietà . Dall' art . 29, nn . 1 e 2, della direttiva risulta che le amministrazioni aggiudicatrici, quando non adottano come unico criterio di aggiudicazione dell' appalto quello del prezzo più basso, ma si fondano su vari criteri al fine di procedere all' aggiudicazione dell' appalto in favore dell' offerta economicamente più vantaggiosa, sono tenute a menzionare questi criteri nel bando di gara o nel capitolato d' oneri;
La condizione relativa all' impiego di disoccupati stabili è compatibile con la direttiva se non produce effetti discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di offerenti provenienti da altri Stati membri della Comunità . Una siffatta condizione specifica supplementare deve necessariamente essere menzionata nel bando di gara .
3 ) Le disposizioni degli artt . 20, 26 e 29 della direttiva 71/305 possono esser fatte valere dal singolo dinanzi ai giudici nazionali .
Full & Egal Universal Law Academy