Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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CECA - Produzione - Regime di quote di produzione e di consegna per l' acciaio - Esclusione di talune categorie di prodotti - Procedimento - Procedimento contemplato per l' abolizione del regime - Uso da parte della Commissione del procedimento contemplato per l' istituzione delle quote - Sviamento di potere
( Trattato CECA, artt . 33 e 58, nn . 1 e 3; decisione generale 3746/86/CECA )
Massima
L' art . 58, n . 1, del trattato CECA sottopone l' istituzione di un sistema di quote, in quanto eccezione al principio della libertà di mercato, ad un procedimento complesso, secondo il quale la Commissione non può agire senza il parere conforme del Consiglio, mentre l' art . 58, n . 3, prescrive, per la cessazione del regime delle quote e quindi per il ripristino della libertà di mercato, un procedimento più elastico, nell' ambito del quale la Commissione ha poteri più ampi, dato che le sue proposte possono essere respinte solo con decisione contraria del Consiglio adottata all' unanimità .
La cessazione parziale del regime delle quote, rientrando nell' ambito del graduale ripristino di condizioni normali di concorrenza, dev' essere considerata soggetta al procedimento stabilito dall' art . 58, n . 3 . La Commissione ha quindi commesso uno sviamento di potere valendosi, per effettuare la cessazione parziale del regime di quote che costituiva oggetto della sua proposta 2 ottobre 1986, del procedimento contemplato dall' art . 58, n . 1, e la sua decisione generale 3746/86/CECA dev' essere annullata nella parte in cui riguarda le categorie di prodotti oggetto di detta proposta .
Parti
Nelle cause riunite 32, 52 e 57/87,
Industrie siderurgiche associate ( ISA ), con sede in Milano,
Alfa acciai SpA, con sede in San Polo ( Brescia ),
Fincamuna SpA e Nuova sidercamuna SpA, concentrazione di imprese con sede in Bero Inferiore ( Brescia ),
tutte con gli avv.ti Michel Waelbroeck e Alexandre Vandencasteele, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig . Rolf Waegenbaur, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
aventi ad oggetto :
- per quanto riguarda la causa 32/87, l' annullamento della decisione della Commissione 5 dicembre 1986, n . 3746/86/CECA;
- per quanto riguarda la causa 52/87, l' annullamento della decisione 23 dicembre 1986, n . SG(86)D/15838, con cui la Commissione aveva stabilito per l' Alfa acciai le quote di produzione per il primo trimestre 1987;
- per quanto riguarda la causa 57/87, l' annullamento della decisione 23 dicembre 1986, n . SG(86)D/15853, con cui la Commissione aveva stabilito per la Fincamuna SpA/Nuova Sidercamuna SpA le quote di produzione per il primo trimestre 1987,
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling, Y . Galmot, C . Kakouris e F . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza completata a seguito della trattazione orale del 3 febbraio 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 2 marzo 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 3 febbraio 1987 ( causa 32/87 ), l' associazione professionale Industrie siderurgiche associate ( in prosieguo:"ISA ") ha proposto, a norma dell' art . 33, 2° comma, del trattato CECA, un ricorso tendente all' annullamento della decisione della Commissione 5 dicembre 1986, n . 3746/86/CECA, che modifica la decisione 27 novembre 1985, n . 3485/85/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell' industria siderurgica ( GU L 348, pag . 1 ).
2 La decisione impugnata, fondata sull' art . 58, n . 1, del trattato CECA, aveva escluso dalla disciplina delle quote, con decorrenza dal 1° gennaio 1987, la sola categoria Ic ( lamiere zincate ) e i relativi prodotti semilavorati, dopo che al riguardo la Commissione aveva raccolto il parere conforme del Consiglio . Questa stessa decisione non riguardava la disciplina delle quote relativa a taluni prodotti che la Commissione, nella sua comunicazione al Consiglio del 2 ottobre 1986, aveva proposto di liberalizzare dal momento che nei loro confronti non esisteva più uno stato di crisi manifesto, senza però ottenere il consenso del Consiglio, e cioè i prodotti della categoria IV ( vergella ) e VI ( laminati mercantili ) nonché i profilati pesanti della categoria III .
3 Con atti depositati nella cancelleria della Corte rispettivamente il 20 e 25 febbraio 1987, l' Alfa acciai SpA ( causa 52/87 ), da un lato, e Fincamuna SpA e Nuova Sidercamuna SpA ( causa 57/87 ), imprese oggetto di concentrazione ai sensi dell' art . 66 del trattato CECA, dall' altro lato, hanno proposto :
- la prima, un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 23 dicembre 1986, n . SG(86)D/15838, adottata in applicazione dell' art . 4, n . 1, della decisione n . 3485/85, quale modificata dalla decisione n . 3746/86, e che determina le quote di produzione e di consegna dei prodotti della categoria IV accordate a questa impresa per il primo trimestre 1987;
- le seconde, un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 23 dicembre 1986, n . SG(86)D/15853, adottata in applicazione dell' art . 4, n . 1, della decisione n . 3485/85, quale modificata dalla decisione n . 3746/86, e che determina le quote di produzione e di consegna dei prodotti della categoria VI accordate a queste imprese per il primo trimestre 1987 .
4 Con ordinanza 8 maggio 1987, la Corte ha deciso di riunire le suddette cause ai fini del procedimento e della sentenza .
5 Per un' esposizione più ampia degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti dedotti dalle parti, si rinvia alla relazione d' udienza . Detti elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nei limiti di quanto necessario alle deduzioni della Corte .
Sulla ricevibilità del ricorso presentato dalla ISA
6 La Commissione avanza dubbi in ordine alla ricevibilità del ricorso presentato dalla ISA, facendo valere la necessità che l' associazione dimostri uno sviamento di potere nei confronti di una o più imprese associate, indicando in modo appropriato in cosa consista, a suo parere, l' asserito sviamento di potere . La Commissione sostiene, a tal proposito, che la decisione impugnata non riguarda la ricorrente, che non fabbrica prodotti rientranti nella categoria Ic, e che l' applicazione di una procedura diversa da quella adottata non avrebbe necessariamente condotto ad un diverso risultato, favorevole ai membri della ricorrente .
7 Al riguardo, va ricordato che a norma dell' art . 33, 2° comma, del trattato le imprese o le associazioni di imprese possono proporre un ricorso contro le decisioni generali che esse ritengano viziate da sviamento di potere in loro riguardo . Sulla base di tale disposizione è sufficiente, per la ricevibilità del ricorso, che la ricorrente contesti formalmente uno sviamento di potere nei suoi confronti, indicando in cosa consista tale sviamento . Il trattato non contempla né prescrive alcuna condizione supplementare per la ricevibilità del ricorso . La prova dello sviamento di potere sarà necessaria per accertare la fondatezza del ricorso ma tale accertamento fa parte dell' esame sul merito e non attiene alla ricevibilità ( cfr . in tal senso sentenze 11 febbraio 1955, causa 3/54, Assider, Racc . pag . 125 e cause 4/54, ISA, Racc . pag . 179; sentenza 16 luglio 1956, causa 8/55, Fedechar, Racc . pag . 195; sentenza 29 novembre 1956, causa 9/55, Charbonnage, Racc . pag . 317; sentenza 9 giugno 1964, cause riunite 55-59 e 61-63/63, Modena, Racc . pag . 413; sentenza 8 luglio 1965, cause riunite 3-4/64, Chambre syndicale, Racc . pag . 825; da ultimo, sentenza 21 febbraio 1984, cause riunite 140, 146, 221 e 226/82, Walzstahl, Racc . pag . 951 ).
8 Nel caso in esame, la ricorrente lamenta, adducendone i motivi, un preteso sviamento di procedura commesso dalla Commissione e consistente nel fatto che, nell' adottare la decisione controversa, questa, eccedendo i limiti delle proprie competenze, avrebbe seguito la procedura dell' art . 58, n . 1, anziché applicare quella del n . 3 dello stesso articolo . Ora, lo sviamento di procedura viene riconosciuto da una giurisprudenza costante come una categoria dello sviamento di potere ( sentenza 13 giugno 1958, causa 2/57, Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse, Racc . pag . 121; sentenza nella causa Walzstahl, precitata ). La ricorrente ha altresì addotto un argomento tendente a dimostrare che tale sviamento di procedura è stato commesso nei suoi confronti per il fatto che la Commissione, non liberalizzando i prodotti di cui le imprese associate alla ISA sono produttrici, avrebbe arrecato direttamente un pregiudizio agli interessi di quest' ultima .
9 Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto dalla ISA dev' essere considerato ricevibile .
Sul merito del ricorso presentato dall' ISA
10 Va preliminarmente osservato, quanto all' oggetto della controversia, che questo ricorso va considerato come diretto ad ottenere l' annullamento della decisione n . 3746/86, non nella sua totalità, ma soltanto nei limiti in cui tale decisione non ha liberalizzato le categorie IV e VI ed i profilati pesanti della categoria III . La proposta della Commissione contenuta nella sua comunicazione al Consiglio del 2 ottobre 1986 verteva effettivamente sulle sole categorie summenzionate, nonché sulla categoria I c e solo per questi prodotti che si pone la questione se la Commissione abbia commesso uno sviamento di potere, mentre per le altre categorie di prodotti la validità della decisione non viene contestata . Benché l' ISA concluda per l' annullamento della decisione impugnata senza ulteriori precisazioni, emerge con chiarezza dagli argomenti svolti nelle sue difese scritte e in udienza che essa, in realtà, intende chiedere l' annullamento di questa decisione soltanto nei limiti in cui essa non liberalizza le categorie di prodotti testé menzionate .
11 La ISA fa valere che la Commissione, facendo ricorso alla procedura di cui all' art . 58, n . 1, per fini diversi da quelli per i quali tale procedura è stata stabilita e sostituendo la suddetta procedura alla sola che poteva essere applicata nella fattispecie, ossia quella di cui all' art . 58, n . 3, ha commesso uno sviamento di potere .
12 Da parte sua, la Commissione sostiene che nel caso di specie essa aveva la scelta fra il n . 1 e il n . 3 e che il fatto di aver applicato la prima disposizione non costituisce in alcun modo uno sviamento di potere .
13 Per poter chiarire questo punto, determinante per la soluzione della controversia, occorre esaminare il modo con cui l' art . 58 ha disciplinato l' introduzione e la fine di un sistema di quote . Ai sensi del n . 1, 1° comma, di quest' articolo :
"In caso di diminuzione della domanda, l' Alta Autorità, se reputa che la Comunità si trovi in un periodo di crisi manifesta e che i modi d' azione previsti all' art . 57 non permettano di contrastarvi, deve, dopo consultazione del comitato consultivo e con parere conforme del Consiglio, stabilire una disciplina di quote di produzione integrata, per quanto necessario, con i provvedimenti previsti all' art . 74 ".
Ai termini del n . 3 di questo stesso articolo :
"La disciplina delle quote finisce su proposta presentata al Consiglio dall' Alta Autorità, dopo consultazione del comitato consultivo, oppure dal governo di uno Stato membro, salvo decisione contraria del Consiglio, all' unanimità se la proposta viene dall' Alta Autorità e a maggioranza semplice se essa viene da un governo . La fine della disciplina delle quote è resa pubblica a cura dell' Alta Autorità ".
14 Secondo la Commissione, l' espressione "fine della disciplina delle quote" che compare all' art . 58, n . 3, può essere intesa solo nel senso che si riferisce alla cessazione della disciplina delle quote nel suo complesso . Essa ne deduce che l' ipotesi di una cessazione parziale della disciplina delle quote non viene contemplata da questa disposizione e che ad essa resta pertanto la scelta tra l' utilizzazione del n . 3 e quella del n . 1, in applicazione del principio dell' actus contrarius .
15 Va preliminarmente osservato che poiché l' art . 58, n . 1, non stabilisce che la disciplina delle quote riguarda necessariamente tutti i prodotti dell' industria siderurgica, esso può del pari applicarsi al caso in cui una siffatta disciplina venga dapprima applicata solo a talune categorie di prodotti ed in seguito estesa ad altre categorie . Del pari, non si può escludere che l' art . 58, n . 3, si riferisca anche al caso in cui la disciplina delle quote cessi soltanto per alcuni dei prodotti ad essa assoggettati .
16 Onde stabilire se tale procedura dovesse essere seguita dalla Commissione per quel che riguarda la sua proposta del 2 ottobre 1986, occorre rilevare che l' art . 58, n . 1, sottopone l' introduzione di un sistema di quote, in quanto eccezione al principio del mercato libero, ad una procedura complessa, in base alla quale l' Alta Autorità non può agire senza il parere conforme del Consiglio, mentre l' art . 58, n . 3, prescrive, per la cessazione della disciplina delle quote e quindi per il ripristino del mercato libero, una procedura più elastica, nell' ambito della quale l' Alta Autorità dispone di poteri più ampi, dato che le sue proposte possono essere respinte soltanto su decisione contraria del Consiglio adottata all' unanimità .
17 I poteri così attribuiti all' Alta Autorità per porre fine alla disciplina delle quote e ristabilire in tal modo la libertà di mercato trovano del resto il loro fondamento nel ruolo che questa istituzione è chiamata a svolgere nell' ambito dell' attuazione del trattato CECA, il cui art . 8 le assegna il compito di assicurare l' attuazione degli scopi stabiliti dal trattato, tra i quali l' art . 5 menziona la costituzione, il mantenimento e il rispetto di condizioni normali di concorrenza tra le imprese comunitarie .
18 Ne consegue che la soppressione parziale della disciplina di quote proposta dalla Commissione il 2 ottobre 1986, rientrando nell' ambito del progressivo ripristino di condizioni normali di concorrenza, andava considerata come soggetta alla procedura fissata dall' art . 58, n . 3 .
19 Da quanto sopra deriva che la Commissione ha erroneamente fatto ricorso alla procedura contemplata al n . 1, anziché a quella del n . 3, ed ha pertanto commesso uno sviamento di potere . Detto sviamento di potere ha colpito le imprese siderurgiche aderenti all' ISA, i cui prodotti sono stati esposti al rischio, in seguito avveratosi, di venire esclusi da qualsiasi provvedimento di liberalizzazione, quando la Commissione ha scelto di utilizzare la procedura di cui al n . 1 .
20 Stando così le cose, la decisione della Commissione 5 dicembre 1986 n . 3746/86/CECA dev' essere annullata nella parte in cui essa riguarda le categorie di prodotti oggetto della proposta di liberalizzazione presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 ottobre 1986 .
Sui ricorsi proposti dalla Alfa acciai SpA, dalla Fincamuna SpA e Sidercamuna SpA
21 Quanto ai ricorsi proposti dalla Alfa acciai SpA e dalla Fincamuna SpA e Sidercamuna SpA, va rilevato che le ricorrenti chiedono che le decisioni individuali che hanno fissato quote di produzione nei loro confronti per il primo trimestre 1987 vengano annullate in quanto adottate in applicazione di una disposizione di una decisione generale invalida, vale a dire l' art . 4, n . 1, della decisione n . 3485/85, quale modificato dall' art . 1 della decisione n . 3746/86 .
22 L' annullamento parziale della decisione n . 3746/86 ha per effetto quello di mettere nuovamente in vigore, nei limiti di tale annullamento e fino all' eventuale adozione, da parte della Commissione, di una nuova decisione di modifica con effetto dal 1° gennaio 1987, l' art . 4, n . 1, della decisione n . 3485/85, nella sua stesura precedente alle modifiche ad esso apportate dall' art . 1 della decisione annullata .
23 Dalla formulazione dell' art . 4, n . 1, della decisione n . 3485/85, nella sua stesura originale, risulta che tale disposizione assoggetta alla disciplina delle quote tutte le categorie di prodotti alle quali si riferiscono le decisioni individuali contestate dalle ricorrenti . Le decisioni individuali, pertanto, risultano fondate su una disposizione la cui validità non viene attualmente contestata .
24 Stando così le cose, i ricorsi sono infondati e vanno quindi respinti .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
25 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese .
26 Nella causa 32/87, la Commissione è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese .
27 L' Alfa acciai SpA, da una parte, la Fincamuna SpA e la Sidercamuna SpA, dall' altra, sono rimaste soccombenti e vanno pertanto condannate alle spese rispettivamente nelle cause 52/87 e 57/87 .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) La decisione della Commissione 5 dicembre 1986, n . 3746/86, è annullata nella parte in cui riguarda le categorie di prodotti che hanno costituito oggetto della proposta di liberalizzazione presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 ottobre 1986 .
2 ) I ricorsi nelle cause 52 e 57/87 sono respinti .
3 ) La Commissione è condannata alle spese nella causa 32/87 .
4 ) L' Alfa acciai SpA, ricorrente nella causa 52/87, nonché la Fincamuna SpA e la Sidercamuna SpA, ricorrenti nella causa 57/87, sono condannate alle spese .
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