Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Stati membri - Obblighi - Inadempimento - Conservazione in vigore di una disposizione nazionale che provoca una discriminazione nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri a livello delle condizioni di esercizio di determinate professioni - Giustificazione tratta dall' esistenza di prassi amministrative che garantiscano l' applicazione del trattato - Inammissibilità
( Trattato CEE, artt . 52, 59 e 169 )
Massima
Il silenzio delle leggi di uno Stato membro a proposito del diritto per i cittadini degli altri Stati membri di accedere alla qualità di membro ordinario di un' organizzazione professionale, mentre questa condiziona ed agevola, per le professioni di cui trattasi, l' accesso alla professione ed il suo esercizio, crea una situazione di fatto ambigua determinando, per gli interessati, uno stato d' incertezza circa la possibilità loro offerta di valersi degli artt . 52 e 59 del trattato, che sono direttamente efficaci . Il conservare in vigore norme che implicano una siffatta lacuna costituisce quindi un inadempimento degli obblighi derivanti dal trattato, e semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono considerarsi un valido adempimento di questi obblighi .
Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi impostigli dal diritto comunitario .
Parti
Nella causa 38/87,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . G . Cremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agente, edificio Jean Monnet, Kirchberg, Lussemburgo, presso il quale ha eletto domicilio,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal sig . Spiros Zissimopulos, consigliere perito presso l' ufficio "Comunità europee" del Ministero degli affari esteri, assistito dalla sig.ra Evi Scandalu, avvocato presso il servizio giuridico speciale dell' ufficio "Comunità europee", del Ministero degli affari esteri, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
causa avente ad oggetto la constatazione che, subordinando l' accesso alle professioni di architetto, di ingegnere civile, di geometra e di avvocato nonché il loro esercizio al possesso della cittadinanza ellenica e avendo omesso di adeguare la propria normativa in materia alle disposizioni del diritto comunitario, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 52 e 59 del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, O . Due, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling, Y . Galmot, C . Kakouris e T.F . O' Higgins, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : B . Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza e a seguito della fase orale del 2 marzo 1988, nel corso della quale la convenuta è stata rappresentata dal sig . Nicos Fragachis, consigliere giuridico presso la rappresentanza permanente della Grecia presso le Comunità europee, assistito dalla sig.ra Evi Scandalu,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 24 marzo 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 5 febbraio 1987, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso mirante a far constatare che, subordinando l' accesso alle professioni di architetto, di ingegnere civile, di geometra e di avvocato nonché il loro esercizio al possesso della cittadinanza ellenica e avendo omesso di adeguare la propria normativa in materia alle disposizioni del diritto comunitario, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 52 e 59 del trattato CEE .
2 Quanto alle disposizioni nazionali in questione ( in particolare l' art . 4, n . 2, del decreto legge 12 novembre 1953, n . 2728, e l' art . 2 della legge 17 ottobre 1984, n . 1486 ), allo svolgimento del procedimento e agli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .
Professioni di architetto, di ingegnere civile e di geometra
3 La Commissione sostiene che il titolare dei diplomi prescritti e dell' autorizzazione necessaria non può esercitare le professioni in questione nella Repubblica ellenica a meno che egli sia membro ordinario dell' ordine degli architetti, ingegneri ecc ., detta camera tecnica della Grecia ( in prosieguo : la "camera tecnica "). Però, mentre i cittadini greci sono automaticamente membri ordinari di questo ente, la normativa greca non contemplerebbe l' accesso degli stranieri a questa categoria . Ne risulterebbe un' infrazione degli artt . 7, 52 e 59 del trattato CEE, poiché l' accesso alle professioni in questione e il loro esercizio non sarebbero consentiti alle stesse condizioni per gli stranieri e per i cittadini greci, nemmeno nell' ipotesi in cui la camera tecnica disponesse, in mancanza di un espresso divieto, della possibilità di iscrivere gli stranieri come membri ordinari .
4 La Repubblica ellenica ribatte che le disposizioni litigiose si limitano ad imporre ai cittadini greci l' obbligo d' iscrizione alla camera tecnica, che deve obbligatoriamente procedervi, senza sottoporre gli stranieri a questo obbligo . La normativa ellenica autorizzerebbe invece l' iscrizione degli stranieri come membri ordinari e questa sarebbe d' altro canto l' interpretazione costante della camera tecnica .
5 E pacifico che l' accesso alle professioni in esame e il loro esercizio nella Repubblica ellenica sono subordinate, in ogni caso e sotto pena di sanzioni, all' iscrizione alla camera tecnica in qualità di membro ordinario . D' altro canto, è provato che questa qualità attribuisce taluni vantaggi, in particolare in fatto di recupero di onorari, di previdenza sociale e di preparazione professionale .
6 Si deve osservare che l' iscrizione alla camera tecnica come membro ordinario condiziona e facilita l' accesso alle professioni in esame e il loro esercizio nella Repubblica ellenica . Di conseguenza, le condizioni d' iscrizione a questo ente devono essere identiche per i cittadini greci e per quelli degli altri Stati membri, a norma degli artt . 52 e 59 del trattato, i quali vietano nei loro rispettivi settori d' applicazione qualsiasi discriminazione a causa della cittadinanza .
7 Orbene, risulta che le disposizioni nazionali in questione non attribuiscono espressamente ai cittadini degli altri Stati membri il diritto d' iscriversi alla camera tecnica come membro ordinario . D' altro canto, le due sole possibilità d' iscrizione espressamente contemplate, come membro ordinario per taluni stranieri di origine ellenica e in qualità di membro onorario per gli altri stranieri, possono essere interpretate, come sostiene la Commissione, nel senso che sono esaurienti e quindi escludono i cittadini degli altri Stati membri dal diritto all' iscrizione alla camera tecnica come membro ordinario .
8 Non si può accogliere l' argomento della Repubblica ellenica secondo il quale le disposizioni nazionali controverse consentono l' iscrizione degli stranieri come membri ordinari della camera tecnica e che questa è l' interpretazione costante seguita da questo ente .
9 Da un lato, il silenzio della legge quanto al diritto dei cittadini degli altri Stati membri di iscriversi alla camera tecnica come membro ordinario crea una situazione di fatto ambigua determinando, per gli interessati, uno stato di incertezza circa le possibilità loro riservate di valersi delle summenzionate disposizioni del trattato, che sono direttamente efficaci . Il conservare in vigore norme che implicano una siffatta lacuna giuridica costituisce quindi, per la Repubblica ellenica, un inadempimento degli obblighi che le incombono in forza del trattato .
10 D' altra parte, semplici prassi amministrative, per natura modificabili ad libitum dall' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono considerarsi un valido adempimento degli obblighi del trattato ( cfr . sentenza 15 ottobre 1986, Commissione / Repubblica italiana, causa 168/85, Racc . pag . 2945 ).
11 Si deve poi ricordare che, rispondendo al parere motivato, la rappresentanza permanente della Grecia presso le Comunità ha informato la Commissione che, per quel che riguarda le discriminazioni fondate sulla cittadinanza che sussistono per l' accesso alle professioni in esame, i competenti Ministeri nazionali avevano iniziato il procedimento d' elaborazione delle norme miranti a sopprimere la condizione della cittadinanza .
12 Si deve quindi constatare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 52 e 59 del trattato, in quanto ha conservato in vigore disposizioni che non sanciscono espressamente il diritto dei cittadini degli altri Stati membri di iscriversi alla camera tecnica come membro ordinario, mentre l' iscrizione in questa qualità condiziona e facilita l' accesso alle professioni in esame e il loro esercizio nella Repubblica ellenica .
13 Questa constatazione riguarda solo la discriminazione effettuata a motivo della cittadinanza e non pregiudica quindi il problema se l' obbligo di iscrizione come membro ordinario della camera tecnica costituisca nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri una restrizione della libera prestazione dei servizi imposta a motivo della circostanza che sono stabiliti in uno Stato membro diverso da quello nel quale la prestazione va fornita . Infatti, tale questione non rientra nell' oggetto della presente causa .
Professione di avvocato
14 La Commissione sostiene che l' accesso alla professione di avvocato è riservato ai cittadini greci dall' art . 3 del decreto legge 6/8 ottobre 1954, relativo al codice degli avvocati . La Repubblica ellenica non contesta questo assunto ma deduce che, per quel che riguarda l' accesso a questa professione e il suo esercizio, il procedimento per l' adozione della legge che eliminerà la condizione della cittadinanza contemplata dal codice degli avvocati è in corso . Questo procedimento dovrebbe tuttavia durare piuttosto a lungo in quanto riguarda simultaneamente l' unificazione delle disposizioni relative all' equivalenza dei titoli universitari dei vari Stati membri nonché l' elaborazione di un codice deontologico valido anche per altre professioni .
15 E quindi palese che le disposizioni nazionali criticate dalla Commissione sono incompatibili con gli artt . 52 e 59 del trattato .
16 Si devono disattendere in quanto infondati gli argomenti addotti a difesa dalla Repubblica ellenica . Infatti, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico nazionale per giustificare l' inadempimento degli obblighi che gli incombono in forza del diritto comunitario ( vedasi in particolare sentenza 12 febbraio 1987, Commissione / Italia, causa 69/86, Racc . pag . 773 ).
17 Si deve quindi dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 52 e 59 del trattato in quanto ha conservato in vigore disposizioni che subordinano l' accesso alla professione di avvocato e il suo esercizio al possesso della cittadinanza ellenica .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . La Repubblica ellenica è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) La Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 52 e 59 del trattato in quanto ha conservato in vigore disposizioni che non sanciscono espressamente il diritto dei cittadini degli altri Stati membri di iscriversi alla camera tecnica della Grecia come membro ordinario, mentre l' iscrizione in questa qualità condiziona e facilita l' accesso alle professioni di architetto, di ingegnere civile e di geometra e il loro esercizo nella Repubblica ellenica .
2 ) La Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 52 e 59 del trattato CEE, in quanto ha conservato in vigore disposizioni che subordinano l' accesso alla professione di avvocato e il suo esercizio al possesso della cittadinanza ellenica .
3 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese .
Full & Egal Universal Law Academy