Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione a causa della cittadinanza - Regime del finanziamento pubblico degli istituti di insegnamento professionale superiore non universitario - Presa in considerazione del numero di studenti - Rifiuto di prendere in considerazione i cittadini di altri Stati membri - Divieto
( Trattato CEE, art . 7; regolamento del Consiglio n . 1612/68, art . 12 )
Massima
La normativa di uno Stato membro la quale, per determinare l' entità degli stanziamenti pubblici ed il numero di posti assegnati agli istituti di insegnamento superiore non universitario, escluda la presa in considerazione, oltre una certa quota per istituto e salve restando le eccezioni tassativamente enumerate, degli studenti cittadini degli altri Stati membri ha l' effetto di escludere, in pratica, gli stessi da detto insegnamento . Questa esclusione che va considerata una discriminazione a causa della cittadinanza in un settore, quello delle condizioni d' accesso alla preparazione professionale, che rientra nel campo d' applicazione del trattato, costituisce trasgressione dell' art . 7 di questo .
Questa normativa, qualora riguardi del pari i figli del lavoratore migrante che abbia lavorato in detto Stato membro, ma non vi risieda più o sia deceduto, è pure in contrasto con l' art . 12 del regolamento n . 1612/68, a norma del quale i figli del cittadino di uno Stato membro che sia o sia stato occupato nel territorio di un altro Stato membro sono ammessi a frequentare i corsi di insegnamento generale, di apprendistato e di preparazione professionale alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, se i figli stessi risiedono nel suo territorio .
Parti
Nella causa 42/87,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig . J . Griesmar, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal "Ministre des relations extérieures", nella persona del sig . R . Hoebaer, direttore amministrativo presso il "Ministère des affaires étrangère, du commerce extérieur et de la cooperation au développement", in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della sua ambasciata, 4, rue des Girondins, Résidence Champagne,
convenuto,
diretta a far dichiarare che il Regno del Belgio, avendo reso "non sovvenzionabili" dallo Stato diverse categorie di studenti, cittadini di un altro Stato membro, che aspirano a seguire i corsi impartiti negli istituti d' insegnamento superiore non universitario, ha creato una situazione di discriminazione in base alla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di accesso all' insegnamento professionale, venendo meno, in tal modo, agli obblighi impostigli dal diritto comunitario,
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco e O . Due, presidenti di sezione, T . Koopmans, K . Bahlmann, C.N . Kakouris, R . Joliet, T.F . O' Higgins e F.A . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : Sir Gordon Slynn
cancelliere : B . Pastor, amministratore,
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 24 maggio 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 28 giugno 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9 febbraio 1987, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio non ha adempiuto taluni obblighi impostigli dagli artt . 7 del trattato CEE e 12 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità ( GU L 257, pag . 2 ).
2 Più specificamente, la Commissione addebita al Regno del Belgio l' aver incluso nella categoria degli studenti "non sovvenzionabili" dallo Stato gli studenti, cittadini di Stati membri diversi dal Belgio e dal Granducato di Lussemburgo, che chiedono l' iscrizione e l' ammissione ai corsi impartiti in un istituto d' insegnamento superiore non universitario, creando così una situazione che ostacola il libero accesso di detti studenti all' insegnamento professionale .
3 Secondo la vigente legislazione belga, "sono presi in considerazione fra gli studenti regolari" ai fini del finanziamento statale degli istituti d' insegnamento superiore, oltre agli studenti cittadini belgi o lussemburghesi, talune categorie di studenti stranieri tassativamente elencate e soggette a varie condizioni restrittive . L' ultima di dette categorie raggruppa gli studenti stranieri in generale, il cui numero non può superare il 2% del totale degli studenti belgi dell' istituto interessato, considerato nel precedente anno accademico . Sempre secondo detta legislazione, "lo Stato non si assume l' onere di alcuno studente straniero ammesso dalle autorità direttive al di là delle categorie" summenzionate e "i capi degli istituti statali d' insegnamento superiore possono rifiutare l' iscrizione di studenti non computati ai fini del finanziamento" ( studenti qualificati come "non sovvenzionabili ").
4 Secondo la Commissione, detta legislazione viola il divieto di discriminazione in base alla nazionalità enunciato dall' art . 7 del trattato, nonché l' art . 12 del regolamento n . 1612/68, in quanto essa riguarda anche i figli di un lavoratore migrante, già occupato in Belgio, ma non più residente o deceduto .
5 Per una più ampia illustrazione del contesto giuridico della controversia, degli antefatti e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
6 Devesi innanzitutto constatare che il Regno del Belgio non ha mai contestato la fondatezza della tesi della Commissione, limitandosi ad affermare la propria intenzione di modificare la legislazione in causa .
7 Quanto al primo addebito, va sottolineato che la Corte ha già dichiarato che le condizioni d' accesso alla formazione professionale rientrano nel campo di applicazione del trattato ( sentenza 13 febbraio 1985, Gravier, causa 292/83, Racc . pag . 593 ).
8 Occorre osservare al riguardo che la legislazione in causa, limitando, come descritto, il finanziamento degli istituti d' insegnamento professionale superiore, comporta la diretta conseguenza di escludere, di fatto, studenti cittadini di altri Stati membri dall' insegnamento professionale in parola, una volta raggiunta la quota massima del 2%, mentre simile restrizione non è prevista per gli studenti belgi . Questa limitazione costituisce, perciò, una discriminazione in base alla nazionalità vietata dall' art . 7 del trattato .
9 Ne consegue che deve essere dichiarato fondato l' addebito della Commissione relativo all' art . 7 del trattato CEE .
10 Per quel che riguarda il secondo addebito, basti ricordare che, ex art . 12, 1° comma, del regolamento n . 1612/68, "i figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d' insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono ". Come ha precisato il combinato disposto degli artt . 7 e 3 del regolamento n . 1251/70, i figli di un lavoratore migrante deceduto conservano detto diritto alla parità di trattamento .
11 Anche l' addebito della Commissione relativo all' art . 12 del regolamento n . 1612/68 deve essere, quindi, dichiarato fondato .
12 Visto quanto precede, il Regno del Belgio, avendo incluso nella categoria degli studenti "non sovvenzionabili" dallo Stato gli studenti cittadini di Stati membri diversi dal Belgio e dal Granducato di Lussemburgo che chiedono, nell' ambito dell' insegnamento professionale, l' iscrizione e l' ammissione ai corsi impartiti da un istituto d' insegnamento superiore non universitario, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt . 7 del trattato CEE e 12 del regolamento n . 1612/68 .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell' art . 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Poiché il convenuto è rimasto soccombente, lo si deve condannare alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Il Regno del Belgio, avendo incluso nella categoria degli studenti "non sovvenzionabili" dallo Stato gli studenti cittadini di Stati membri diversi dal Belgio e dal Granducato di Lussemburgo che chiedono, nell' ambito dell' insegnamento professionale, l' iscrizione e l' ammissione ai corsi impartiti da un istituto di insegnamento superiore non universitario, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt . 7 del trattato CEE e 12 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità .
2 ) Il Regno del Belgio è condannato alle spese .
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