Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Dipendenti - Assunzione - Promozione - Classificazione nello scatto - Norme di classificazione distinte - Scopi rispettivi - Cambiamento di categoria o di ruolo in esito a concorso - Norme da applicarsi - Norme relative alla promozione - Deroga - Presupposti
( Statuto dei dipendenti, artt . 32, 2° comma, e 46 )
Massima
Tenuto conto degli scopi rispettivi degli artt . 32, 2° comma, e 46 dello statuto, l' attribuzione dello scatto al dipendente che passi da una categoria ad un' altra dev' essere basata sui principi stabiliti dall' art . 46, non già su quelli posti dall' art . 32, 2° comma . Questa seconda disposizione, infatti, mira in particolare a consentire all' autorità che ha il potere di nomina di tener conto, anche se entro limiti abbastanza ristretti, della preparazione e dell' esperienza professionale acquistate prima dell' entrata in servizio come dipendente comunitario, mentre l' art . 46 ha in particolare lo scopo di garantire, nel corso della carriera del dipendente, la maggior continuità possibile nell' andamento della sua anzianità e del suo stipendio, e questo anche in caso di cambiamento di categoria o di ruolo, in esito a concorso .
Una deroga all' applicazione dell' art . 46 è tuttavia giustificata qualora il cambiamento di categoria o di ruolo avvenga poco tempo dopo l' entrata in servizio presso le Comunità e l' applicazione di questa disposizione, all' atto della nomina nel nuovo posto, non consenta di tener conto della preparazione e dell' esperienza professionale specifica acquistate prima dell' entrata in servizio .
Parti
Nella causa 47/87,
Engelina Lucas, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l' avvocato domiciliatario V . Biel, del foro di Lussemburgo, 18 A, rue des Glacis,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Peter Kalbe, consigliere giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg
convenuta,
causa avente ad oggetto l' annullamento del silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione alla richiesta di modificare lo scatto attribuito nella sua decisione 7 aprile 1986, con cui la ricorrente era stata nominata traduttrice di grado LA 7, 1° scatto,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai sigg . O . Due, presidente di sezione, K . Bahlmann e T.F . O' Higgins, giudici,
avvocato generale : Sir Gordon Slynn
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
vista la relazione di udienza e a seguito della trattazione orale del 17 novembre 1987,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 9 marzo 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 febbraio 1987, la sig.ra Engelina Lucas, dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso tendente all' annullamento del silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione alla richiesta di modificare lo scatto attribuito nella sua decisione 7 aprile 1986, con cui la ricorrente era stata nominata traduttrice .
2 La ricorrente era stata inizialmente assunta nel 1968 in grado C3 . Nel 1977, dopo aver vinto un concorso generale, essa veniva nominata in grado B5 . Da allora essa veniva promossa, nel 1980, in grado B4 e, nel 1984, in grado B3 .
3 La ricorrente è in possesso, dal 1966, di un "certificat pratique de la langue française" ( primo livello ) dell' Università di Parigi e, dal 1983, di un diploma di laurea in scienze amministrative .
4 Superato un concorso generale per traduttori della carriera articolata sui gradi LA 7 e LA 6, l' accesso al quale le era stato consentito dal suo diploma del 1983, la ricorrente veniva nominata, con la predetta decisione, traduttrice di grado LA 7, 1° scatto, con decorrenza dal 1° aprile 1986 . Dai visti di questa decisione risulta che la stessa è stata adottata soprattutto in base a due decisioni interne della Commissione, a norma delle quali l' attribuzione dello scatto a un dipendente nominato ad un impiego di categoria superiore viene stabilita in base all' art . 46 dello Statuto, relativo alla promozione dei dipendenti .
5 Ritenendo di non essere stata promossa ai sensi dell' art . 46 dello Statuto, bensì assunta ai sensi dell' art . 32 in un posto di traduttrice, il 18 luglio 1986 la ricorrente presentava un reclamo ex art . 90, n . 2, diretto contro la decisione di nomina nel quale chiedeva, facendo valere l' art . 32, secondo comma, il suo reinquadramento al grado LA 7, 3° scatto, in considerazione dei suoi diplomi e della sua esperienza professionale precedente . Detto reclamo veniva tacitamente respinto, mancando una risposta da parte della Commissione alla scadenza del termine statutario .
6 Nel suo ricorso, la ricorrente sostiene di aver svolto per molti anni attività corrispondenti a quelle del ruolo linguistico e di avere esercitato, almeno durante gli anni dal 1978 al 1984, mansioni rientranti nella categoria A . La ricorrente ritiene che essa avrebbe dovuto quindi godere di un abbuono di anzianità di 48 mesi nel grado LA 7 e vedersi attribuito il terzo scatto di tale grado .
7 La Commissione eccepisce l' irricevibilità del ricorso in quanto, anche ammesso che essa abbia erroneamente preso a fondamento l' art . 46 per procedere all' attribuzione dello scatto alla ricorrente, l' applicazione alla stessa dei criteri di attribuzione dello scatto al momento dell' assunzione accolti con la decisione della Commissione di applicazione dell' art . 32, secondo comma, avrebbe necessariamente condotto all' inquadramento della ricorrente nel grado LA 7, 1° scatto . Stando così le cose, la ricorrente sarebbe priva di interesse sostanziale ad agire .
8 Quanto al merito, la Commissione sostiene di aver applicato correttamente l' art . 46 per l' inquadramento della ricorrente . Del resto, le circostanze del caso di specie non confermerebbero l' asserzione secondo cui l' applicazione dell' art . 32, secondo comma, avrebbe permesso alla ricorrente di far valere un' esperienza professionale tale da giustificare un inquadramento nel grado LA 7, 3° scatto, poiché l' attività complementare e saltuaria di traduttrice svolta dalla ricorrente anteriormente alla sua nomina in LA 7 non potrebbe essere paragonata a quella di un traduttore professionale sperimentato .
9 Per una più ampia esposizione dei fatti nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione di udienza . Detti elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nei limiti di quanto necessario alle deduzioni della Corte .
10 Occorre esaminare il merito del ricorso prima di decidere, eventualmente, sulla ricevibilità .
11 Come la Corte ha già dichiarato ( sentenza 15 gennaio 1985, causa 226/83, Samara / Commissione, Racc . pag . 196 ), lo Statuto non contiene disposizioni che disciplinino l' attribuzione dello scatto del dipendente nominato in un altro posto a seguito di un concorso generale .
12 Così la Corte ha affermato ( sentenza 29 gennaio 1985, causa 273/83, Michel c / Commissione, Racc . pag . 354 ) che le disposizioni statutarie di cui trattasi vanno interpretate nel senso che l' attribuzione dello scatto al dipendente che passa da una categoria ad un' altra dev' essere basata sui principi stabiliti dall' art . 46, non già su quelli dell' art . 32, secondo comma, tenuto conto in particolare della finalità di quest' ultima disposizione . Difatti, quest' ultima mira soprattutto a dare all' autorità che ha il potere di nomina la facoltà di tener conto, anche se entro limiti abbastanza ristretti, di una formazione e di un' esperienza professionale acquisite dal candidato prima dell' entrata in servizio come dipendente delle Comunità .
13 Per contro, l' art . 46 ha soprattutto lo scopo di assicurare, nel corso della carriera di un dipendente, la maggiore continuità possibile nell' evoluzione della sua anzianità e del suo stipendio, e questo anche in caso di cambiamento di categoria o di ruolo, cambiamento che, a norma dell' art . 45, n . 2, può aver luogo soltanto a seguito di concorso .
14 La Corte ha certo derogato all' applicazione dell' art . 46 nel caso in cui tale disposizione non avrebbe permesso, al momento della nomina di dipendenti in un nuovo posto intervenuta poco tempo dopo la loro entrata in servizio nelle Comunità, di tener conto della formazione e dell' esperienza professionale specifica acquisita dagli interessati prima della loro entrata in servizio ( cfr . sentenza 15 gennaio 1985, precitata, e sentenza 20 giugno 1985, causa 138/84, Spachis C / Commissione, Racc . pag . 1945 ).
15 La ricorrente non si trova tuttavia in una situazione tale da giustificare una simile deroga . In primo luogo, essa non ha provato di avere una formazione e un' esperienza professionale specifica di traduttore antecedente alla sua entrata in servizio . In secondo luogo, dopo la sua assunzione iniziale avvenuta nel 1968, essa è stata nominata in un posto di traduttore solo nel 1986 .
16 Da quanto sopra discende che il ricorso va respinto, senza che sia necessario esaminare l' eccezione di irricevibilità che la Commissione fonda su un' eventuale applicazione dell' art . 32, secondo comma, dello Statuto .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . Tuttavia, a norma dell' art . 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( seconda sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese .
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