Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Regime di prezzi - Normativa che favorisca i prodotti farmaceutici nazionali a detrimento di quelli importati - Inammissibilità
( Trattato CEE, art . 30 )
Massima
Costituisce una misura d' effetto equivalente a delle restrizioni quantitative all' importazione, ai sensi dell' art . 30 del trattato, l' adozione, da parte di uno Stato membro, di un metodo di determinazione dei prezzi dei prodotti farmaceutici il quale stabilisca espressamente che è opportuno favorire lo sviluppo dell' industria nazionale e delle attività di ricerca svolte nel territorio nazionale, indicando che le relative componenti di costo possono essere prese in considerazione in misura più ampia delle corrispondenti componenti dei prodotti importati e che inoltre non indichi le spese e gli oneri inerenti all' importazione fra gli elementi da prendere in considerazione per la determinazione dei prezzi .
Parti
Nella causa 56/87,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Giuliano Marenco, membro del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georges Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dal sig . Ivo Braguglia, avvocato dello stato, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adelaïde,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far constatare che la Repubblica italiana, adottando e applicando un nuovo metodo per la determinazione dei prezzi delle specialità medicinali, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 30 del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco e O . Due, presidenti di sezione, T . Koopmans, C . Kakouris, R . Joliet e T.F . O' Higgins, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : D . Louterman, amministratore
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 16 marzo 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dello stesso giorno,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 febbraio 1987, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica italiana, adottando ed applicando il nuovo metodo per la determinazione dei prezzi delle specialità medicinali di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi ( CIP ) 24 ottobre 1984 ( GURI 298 del 29.10.1984 ) ed alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica ( CIPE ) 11 ottobre 1984 ( pubblicata in allegato al provvedimento precitato ), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 30 del trattato .
2 La Commissione osserva che, a termini del punto A.1 della delibera del CIPE, ferma restando l' esigenza di garantire all' intera popolazione la fruibilità dei farmaci ad oneri compatibili con le risorse disponibili, tale metodo dev' essere orientato anche ad obiettivi di sviluppo del settore farmaceutico nazionale . In quest' ultima ottica, i due atti comporterebbero taluni criteri di natura discriminatoria . Infatti, a norma del punto B.4 della delibera del CIPE, l' aliquota di riconoscimento delle spese di ricerca che, di norma, non deve superare il 10% del ricavo industria al netto d' IVA, può essere elevata al 12% nel caso in cui l' attività di ricerca dia luogo a rilevanti investimenti nel territorio nazionale . Analogamente, per le specialità medicinali giudicate particolarmente originali ed innovative, il ricavo industria al netto d' IVA può essere aumentato di un ammontare massimo pari al 20% in via ordinaria ed al 40% qualora trattisi di prodotti frutto della ricerca effettuata totalmente nel territorio nazionale . Per quanto attiene alle componenti di costo relative alle materie prime, il provvedimento del CIP indica esso pure, al punto 1.1, che adeguata considerazione dev' essere posta al perseguimento degli obiettivi di sviluppo degli investimenti produttivi sul territorio nazionale .
3 La Commissione sottolinea poi che i due atti non menzionano in alcun modo le spese e gli altri oneri aggiuntivi inerenti all' importazione tra le componenti di costo da prendere in considerazione . La Commissione ne inferisce che il nuovo metodo contravviene all' art . 30 del trattato, in quanto sarebbe concepito in modo da favorire la produzione nazionale e, di conseguenza, avrebbe l' effetto di rendere lo smercio dei prodotti importati più difficile di quello dei prodotti nazionali .
4 Il governo italiano non contesta gli addebiti della Commissione e manifesta l' intenzione di apportare quanto prima modifiche al metodo di cui è causa, in modo da evitare qualsiasi possibile sospetto di discriminazione a danno dei prodotti importati .
5 Per una più ampia illustrazione della normativa nazionale, del procedimento, nonché dei motivi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .
6 Come risulta dall' art . 2, n . 3, lett . c, d, ed e, della direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, 70/50/CEE, che trova la sua fonte normativa nel disposto dell' art . 33, paragrafo 7, del trattato, relativa alla soppressione delle misure d' effetto equivalente a restrizioni quantitative non contemplate da altre disposizioni prese in virtù del trattato CEE ( GU 1970, L 13, pag . 29 ), un sistema nazionale di controllo dei prezzi è incompatibile con l' art . 30 del trattato se ed in quanto esso fissi elementi di prezzo in maniera diversa per i prodotti nazionali ed i prodotti importati a danno di questi ultimi, o renda impossibile un' eventuale maggiorazione di prezzo del prodotto importato corrispondente alle spese ed agli oneri aggiuntivi inerenti all' importazione, ovvero fissi i prezzi dei prodotti in funzione del prezzo di costo o della qualità dei soli prodotti nazionali ad un livello tale da ostacolare l' importazione .
7 Questa interpretazione dell' art . 30 è stata confermata dalla costante giurisprudenza della Corte ed in particolare dalle sentenze 29 novembre 1983 ( causa 181/82, Roussel, Racc . 1983, pag . 3849 ) e 29 gennaio 1985 ( causa 231/83, Cullet, Racc . 1985, pag . 315 ).
8 Nel caso di specie, nei due provvedimenti di cui è causa si afferma esplicitamente che, determinando i prezzi delle specialità medicinali, si deve favorire lo sviluppo dell' industria nazionale e delle attività di ricerca effettuate sul territorio nazionale . Vi si indica che le relative componenti di costo possono essere prese in considerazione in misura più ampia di quanto avvenga per le corrispondenti componenti di costo dei prodotti importati . Inoltre, detti provvedimenti non menzionano, tra gli elementi da prendere in esame per la determinazione dei prezzi, le spese e gli oneri inerenti all' importazione . Si deve quindi riconoscere che il nuovo metodo risultante da tali provvedimenti è atto a favorire i prodotti nazionali a danno dei prodotti importati e costituisce pertanto una misura d' effetto equivalente a restrizioni quantitative all' importazione ai sensi dell' art . 30 del trattato .
9 La Repubblica italiana, adottando il metodo dianzi descritto, ha quindi violato l' art . 30, ma la Commissione non ha menzionato alcun caso concreto in cui tale metodo sia stato applicato in modo da favorire effettivamente prodotti nazionali rispetto a prodotti importati . Stando così le cose, non si può ritenere che l' applicazione del nuovo metodo costituisca un' infrazione distinta .
10 In base al complesso delle considerazioni che precedono, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, adottando il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 24 ottobre 1984 ed alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 11 ottobre 1984, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 30 del trattato CEE .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . La convenuta è rimasta sostanzialmente soccombente e va quindi condannata alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) La Repubblica italiana, adottando il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 24 ottobre 1984 ed alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 11 ottobre 1984, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 30 del trattato CEE .
2 ) La Repubblica italiana è condannata alle spese .
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