Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disoccupazione - Lavoratore frontaliero completamente disoccupato - Presa in considerazione dei periodi di disoccupazione per il calcolo delle spettanze di pensione - Stato membro competente - Stato dell' ultimo posto di lavoro prima della disoccupazione
(( Trattato CEE, art . 51; regolamento del Consiglio n . 1408/71, artt . 13, n . 2, lett . a ) e 71, n . 1, lett . a ), punto ii ) ))
Massima
Il regolamento n . 1408/71 dev' essere interpretato nel senso che i periodi di disoccupazione completa compiuti dal lavoratore frontaliero il quale, a norma dell' art . 71, n . 1, lett . a ), punto ii ), fruiva di prestazioni di disoccupazione in forza della normativa dello Stato membro nel cui territorio risiedeva, tenuto conto della norma generale in fatto di determinazione della legislazione da applicarsi di cui all' art . 13, n . 2, lett . a ), e non essendovi alcuna deroga contemplata dalla normativa comunitaria o imposta da necessità inerenti al conseguimento degli scopi della stessa, devono essere presi in considerazione in fatto di spettanze di pensione ai sensi della legislazione dello stato dell' ultimo posto di lavoro precedente la disoccupazione .
Parti
Nel procedimento 58/87,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Bundessozialgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Josef Rebmann, pensionato, residente in Kleinblittersdorf ( Repubblica federale di Germania ),
e
"Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte" ( Ente federale di assicurazione per i lavoratori dipendenti ), i cui uffici hanno sede a Berlino,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 71 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408 ( emendato ), relativo all' applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano nell' ambito della Comunità ( GU 1983, L 230, pag . 8 ),
LA CORTE ( quinta sezione ),
composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, U . Everling, Y . Galmot, R . Joliet e F . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : G.F . Mancini
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per la "Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte", convenuta nel procedimento principale, dal sig . Tilo Herrmann;
- per il governo della Repubblica italiana, dal sig . Pier Giorgio Ferri;
- per il governo del regno dei Paesi Bassi, dal sig . E.F . Jacobs;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . Juergen Grunwald;
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 10 febbraio 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 5 maggio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 21 gennaio 1987, pervenuta in cancelleria il 25 febbraio 1987, il Bundessozialgericht ha sottoposto a questa Corte, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art . 71, n . 1, lett . a ), sub ii ), del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408 ( emendato ), relativo all' applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano nell' ambito della Comunità ( GU 1983, L 230, pag . 8 ), allo scopo di determinare l' ente competente a prendere in considerazione, ai fini delle spettanze di pensione, periodi di disoccupazione completa di un lavoratore frontaliero .
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra il sig . Josef Rebmann e la "Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte ".
3 La causa principale verte sulla presa in considerazione, per il calcolo di una pensione, di un periodo di disoccupazione completa di un lavoratore frontaliero . L' attore nella causa principale, Josef Rebmann, nato nel 1920 e residente in Kleinblittersdorf ( Repubblica federale di Germania ), è cittadino tedesco ed ha sempre risieduto in Germania . Dal 1° agosto 1959 al 30 giugno 1972 egli lavorava in Francia come lavoratore frontaliero e durante detto periodo versava contributi al regime previdenziale francese . Successivamente restava in disoccupazione completa e le autorità francesi competenti in materia di occupazione, alle quali egli si era rivolto, lo indirizzavano all' ufficio del lavoro di Saarbruecken, che dal 13 luglio 1972 al 31 luglio 1974 gli versava prestazioni a norma dell' "Arbeitsfoerderungsgesetz ". Avendo trovato un' occupazione nella Repubblica federale di Germania, egli era poi assicurato obbligatoriamente a norma del diritto tedesco .
4 Dal dicembre 1980 il Rebmann percepisce una pensione in forza del regime previdenziale francese . Con decisione 10 dicembre 1980 la "Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte" gli attribuiva una pensione per incapacità lavorativa generale, nel cui calcolo, tuttavia, non veniva preso in considerazione il periodo di disoccupazione luglio 1972 - luglio 1974 . Come emerge dall' ordinanza di rinvio, l' opposizione, il ricorso e l' appello da lui proposti avverso detta decisione venivano respinti per il motivo che un periodo di disoccupazione costituisce un periodo di interruzione ai sensi dell' art . 36, n . 1, 3° comma, dell' "Angestelltenversicherungsgesetz" ( legge sull' assicurazione dei lavoratori dipendenti, in prosieguo : "AVG ") solo quando interrompe un periodo di occupazione soggetta ad assicurazione in base alla normativa tedesca; in tal caso i periodi di interruzione sono considerati come sostitutivi di un periodo contributivo tedesco, di modo che solo l' interruzione di un periodo di contribuzione tedesco genera un periodo di interruzione .
5 Il Rebmann proponeva ricorso per "Revision" dinanzi al Bundessozialgericht, deducendo la violazione del combinato disposto dell' art . 36 dell' AVG e dell' art . 71, n . 1, lett . a ), punto ii ), del regolamento del Consiglio n . 1408/71 . A suo avviso, non si è tenuto conto del fatto che ai sensi della soprammenzionata disposizione comunitaria, egli, quando rimase disoccupato, aveva diritto solo a prestazioni dello Stato di residenza e dovette mettersi a disposizione dell' ufficio del lavoro di questo Stato; ne conseguirebbe che tocca del pari allo Stato di residenza tener conto, ai fini del calcolo delle spettanze di pensione, dei suoi periodi di disoccupazione e trattarlo come se egli fosse stato assoggettato alle proprie leggi durante la sua ultima occupazione prima di restare disoccupato . Diversamente egli subirebbe un pregiudizio sotto il profilo delle spettanze pensionistiche per il solo fatto che, in base al diritto comunitario, ha potuto compiere periodi di disoccupazione soltanto nello Stato di residenza .
6 Considerato che la controversia rende necessaria l' interpretazione della pertinente normativa comunitaria, il Bundessozialgericht ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"1 ) Quale ente - quello dello Stato di residenza o quello dello Stato di occupazione - sia competente a prendere in considerazione nell' ambito della normativa pensionistica periodi di disoccupazione completa nel caso di un lavoratore frontaliero che, trovandosi in disoccupazione completa, ha dovuto, a norma dell' art . 71, n . 1, lett . a ), punto ii ), del regolamento n . 1408/71, chiedere prestazioni dello Stato di residenza e mettersi a disposizione dell' amministrazione del lavoro di questo Stato .
In particolare :
a ) se dall' art . 71, n . 1, lett . a ), punto ii ), del regolamento n . 1408/71 consegua che i periodi di disoccupazione completa compiuti nello Stato di residenza da un lavoratore frontaliero debbano essere presi in considerazione anche ai sensi della normativa pensionistica dello Stato di residenza, come se durante la sua ultima occupazione detto lavoratore fosse stato soggetto alle leggi di questo Stato;
b ) oppure se i periodi di disoccupazione completa del lavoratore frontaliero debbano essere invece presi in considerazione ai sensi della normativa pensionistica dello Stato di occupazione, come se durante la disoccupazione completa egli fosse stato soggetto alle leggi di questo Stato membro;
c ) oppure se il lavoratore frontaliero abbia il diritto di scegliere l' ente ( quello dello Stato di residenza o quello dello Stato di occupazione ) al quale chiedere di prendere in considerazione nell' ambito della normativa pensionistica i periodi di disoccupazione compiuti ."
7 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate a norma dell' art . 20 del protocollo sullo statuto ( CEE ) della Corte di giustizia, si rinvia alla relazione d' udienza . Detti elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo se necessario per il ragionamento della Corte .
8 Con la suddetta questione il giudice a quo chiede, in sostanza, se per il calcolo delle spettanze di pensione, i periodi di disoccupazione completa di un lavoratore frontaliero debbano essere presi in considerazione secondo la normativa pensionistica dello Stato di residenza o secondo quella dello Stato di occupazione, oppure se il lavoratore frontaliero abbia il diritto di scegliere tra questi due criteri di collegamento .
9 La soluzione nel senso del diritto di scelta tra i due criteri di collegamento dev' essere scartata : essa, infatti, come la Corte ha rilevato nella sentenza 12 giugno 1986 ( causa 1/85, Miethe, Racc . pag . 1846 ), misconoscerebbe la portata del regolamento n . 1408/71, il quale, a tenore del quinto punto della motivazione, è inteso a coordinare le normative previdenziali nazionali nell' ambito della libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri . Nell' ambito di siffatta coordinazione, diretta a stabilire i criteri di collegamento con le varie normative nazionali e a ripartire gli oneri tra i vari regimi nazionali, la determinazione del collegamento non può dipendere dalla scelta operata dal beneficiario .
10 Ai fini della soluzione da fornire al giudice a quo, si deve in primo luogo rilevare che, come ammettono tutti i partecipanti al procedimento, il regolamento n . 1408/71 non contiene disposizioni che precisino espressamente in base a quale legge nazionale e dall' autorità competente di quale Stato debbano essere presi in considerazione i periodi di disoccupazione completa ai fini del calcolo delle spettanze di pensione nel caso del lavoratore frontaliero .
11 In mancanza di specifiche disposizioni nel regolamento n . 1408/71, la soluzione dev' essere ricavata dallo scopo e dallo spirito generale di detto regolamento, dato che questo è inteso a disciplinare esaurientemente il regime di previdenza sociale contemplato dall' art . 51 del trattato CEE ai fini dell' instaurazione della libera circolazione dei lavoratori .
12 Come emerge dalla motivazione del regolamento n . 1408/71, le norme di coordinamento adottate per l' applicazione dell' art . 51 del trattato CEE sono dirette a garantire all' interno della Comunità, da un lato a tutti i cittadini degli Stati membri la parità di trattamento di fronte alle varie normative nazionali e, dall' altro, ai lavoratori il beneficio delle prestazioni di previdenza sociale, qualunque sia il luogo di occupazione o di residenza .
13 Per quanto riguarda, specificamente, i lavoratori frontalieri, il regolamento n . 1408/71 ha inteso realizzare detti scopi disponendo, nell' art . 13, n . 2, lett . a ), che la situazione di detti lavoratori è disciplinata, in via di principio, dalla normativa dello Stato di occupazione . Talune deroghe a detto criterio generale di collegamento sono contemplate dall' art . 25, n . 2, per le prestazioni di malattia o di maternità, dall' art . 39 per le prestazioni di invalidità e dall' art . 71 per le prestazioni di disoccupazione .
14 In questi casi specifici il collegamento col regime previdenziale dello Stato di residenza si spiegano con considerazioni sociali e di efficacia pratica . In particolare, il disposto dell' art . 71, che pone a carico dello Stato di residenza il pagamento delle indennità di disoccupazione, risponde all' intento di evitare al lavoratore frontaliero gli inconvenienti pratici che gli deriverebbero dal collegamento con lo Stato di occupazione . Infatti, l' obbligo del lavoratore di mettersi e di tenersi a disposizione degli uffici del lavoro può essere adempiuto più facilmente nello Stato di residenza . D' altronde, gli uffici di quest' ultimo Stato sono quelli meglio in grado di corrispondere le prestazioni di disoccupazione, di assicurarsi che l' interessato possieda i requisiti per poterne fruire e di facilitare il suo reinserimento professionale .
15 E quindi chiaro che il regolamento n . 1408/71 contempla deroghe al principio generale del collegamento con lo Stato di occupazione solo in casi particolari e in base a considerazioni di efficacia pratica che fanno apparire il collegamento con lo Stato di residenza più adeguato e più consono all' interesse dei lavoratori frontalieri .
16 Dette deroghe potrebbero essere estese a situazioni non espressamente contemplate soltanto se queste fossero strettamente collegate con quelle contemplate dal regolamento n . 1408/71 e se considerazioni identiche imponessero siffatta estensione .
17 Questo non è il caso per quanto riguarda la presa in considerazione dei periodi di disoccupazione completa ai fini del calcolo delle spettanze di pensione .
18 Lo scopo indicato dall' art . 51 del trattato consiste nel garantire il cumulo di tutti i periodi di attività lavorativa, cui debbono essere equiparati i periodi di disoccupazione involontaria per i quali sono state erogate prestazioni ( vedasi sentenza 9 luglio 1975, 20/75, D' Amico, Racc . pag . 891 ); a questo proposito si deve garantire ai lavoratori migranti che siano presi in considerazione tutti i loro diritti, a prescindere dallo Stato nel quale detti diritti sono stati maturati .
19 Dalle esigenze inerenti alla realizzazione di detto scopo non può trarsi alcuna considerazione che imponga una deroga al principio generale di collegamento stabilito dall' art . 13, n . 2, lett . a ), del regolamento n . 1408/71, né una deroga risulta giustificata da considerazioni analoghe a quelle che hanno motivato i collegamenti particolari contemplati dallo stesso regolamento . Di conseguenza, in mancanza di disposizioni specifiche, la presa in considerazione dei periodi di disoccupazione completa di un lavoratore frontaliero ai fini del calcolo delle spettanze di pensione segue la regola generale secondo cui la situazione dei lavoratori frontalieri è disciplinata, in via di principio, dalla legge dello Stato di occupazione . Del resto è in questo Stato che il lavoratore frontaliero ha di norma maturato spettanze di pensione che possano essere integrate dai suddetti periodi . Per contro, non è certo che nello Stato di residenza il lavoratore frontaliero abbia potuto maturare siffatte spettanze; in particolare, ciò non si verifica qualora egli non abbia mai svolto in detto Stato attività comportanti l' obbligo di iscrizione a un regime di previdenza sociale .
20 La questione sollevata dal giudice a quo va pertanto risolta dichiarando che il regolamento del Consiglio n . 1408/71 deve essere interpretato nel senso che i periodi di disoccupazione completa compiuti dal lavoratore frontaliero il quale, a norma dell' art . 71, n . 1, lett . a ), punto ii ), del regolamento n . 1408/71 fruiva di prestazioni di disoccupazione in forza della normativa dello Stato membro nel cui territorio risiedeva, devono essere presi in considerazione ai fini delle spettanze di pensione ai sensi della normativa dello Stato in cui ha lavorato da ultimo prima di rimanere disoccupato .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese sostenute dal governo del regno dei Paesi Bassi, dal governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quinta sezione ),
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Bundessozialgericht, con ordinanza 21 gennaio 1987, dichiara :
Il regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408 ( emendato ), relativo all' applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano nell' ambito della Comunità, dev' essere interpretato nel senso che i periodi di disoccupazione completa compiuti dal lavoratore frontaliero il quale, a norma dell' art . 71, n . 1, lett . a ), punto ii ), del regolamento n . 1408/71, fruiva di prestazioni di disoccupazione in forza della normativa dello Stato membro nel cui territorio risiedeva, devono essere presi in considerazione ai fini delle spettanze di pensione ai sensi dela normativa dello Stato in cui ha lavorato da ultimo prima di rimanere disoccupato .
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