Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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CECA - Prezzi - Regime di prezzi minimi - Campo d' applicazione
( Trattato CECA, artt . 60 e 61; decisione generale n . 3715/83/CECA )
Massima
La determinazione dei prezzi minimi ad opera della Commissione, contemplata dall' art . 61 del trattato CECA, è subordinata alla condizione che questa istituzione rilevi l' esistenza o l' imminenza di una crisi manifesta e la necessità di una siffatta decisione per conseguire gli scopi definiti nell' art . 3 dello stesso trattato .
Nell' esercizio di questo potere la Commissione ha adottato la decisione n . 3715/83/CECA la quale contempla prezzi minimi per tutti i negozi ed istituisce inoltre una facoltà di deroga a favore di imprese impegnate in contratti a lungo termine e che ne facciano domanda .
Il regime così istituito non è limitato nella sua applicazione ai negozi conclusi in base ai listini delle imprese, di guisa che l' impresa che abbia omesso di chiedere la deroga non può sottrarsi all' osservanza dei prezzi minimi imposti adducendo la specificità dei negozi conclusi con un determinato acquirente o rifacendosi alla nozione di negozi paragonabili, la quale, inclusa nell' art . 60 del trattato, riguarda unicamente il divieto di discriminazione tra vari acquirenti, in particolare in relazione alla loro cittadinanza .
Parti
Nella causa 69/87,
Società laminazione a freddo pA ( LAF ), Torino, corso Mortara, nella persona dell' amministratore delegato, sig . C . Barbieri, con gli avv.ti S . Carbone e R . Barabino e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . N . Schaeffer, 12, avenue de la Porte-Neuve,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici R . Waegenbaur e G . Campogrande, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto la domanda intesa all' annullamento della decisione della Commissione 9 gennaio 1987, n . C(87 ) 51 def . 8, relativa ad un' ammenda inflitta, ai sensi dell' art . 64 del trattato CECA, per inosservanza della decisione della Commissione 23 dicembre 1983, n . 3715/83/CECA, che fissa dei prezzi minimi per taluni prodotti siderurgici ( GU L 373, pag . 1 ),
LA CORTE ( quinta sezione ),
composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida, U . Everling, Y . Galmot, R . Joliet, giudici,
avvocato generale : Sir Gordon Slynn
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 19 aprile 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 1° giugno 1988,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 5 marzo 1987, la Società laminazione a freddo pA ( LAF ) ha proposto, a norma degli artt . 33, 2° comma, e 36 del trattato CECA, un ricorso inteso ad ottenere, in via principale, l' annullamento della decisione 9 gennaio 1987, n . C(87 ) 51 def . 8, con cui la Commissione ha accertato talune infrazioni, da parte della ricorrente, al sistema di prezzi minimi istituito con decisione n . 3715/83/CECA ( GU L 373, pag . 1 ) e, di conseguenza, ha inflitto alla stessa un' ammenda di 50 000 ecu, e mirante, in subordine, alla riduzione di detta ammenda .
2 La ricorrente è una società che la Fiat ha costituito quando ha deciso di cessare la produzione, da parte del proprio gruppo, di taluni acciai speciali e di trasferire i relativi impianti produttivi ad un certo numero di nuove società, il cui capitale sarebbe stato in seguito acquistato da società del gruppo Finsider . Il capitale sociale della ricorrente appartiene oggi alla società Nuova Italsider, del gruppo Finsider, che ne ha acquisito la metà nell' ottobre 1982 e l' altra metà nel dicembre 1985 .
3 Secondo la decisione impugnata, nel primo trimestre 1985 la ricorrente vendeva lamiere e nastri larghi laminati a freddo non rivestiti ad un costruttore di automobili italiano, la Fiat, senza rispettare i prezzi minimi e, pertanto, in spregio all' art . 3 della citata decisione .
4 Le vendite venivano effettuate in base a tredici contratti di fornitura, stipulati per la durata di dieci anni tra la LAF e società italiane del gruppo Fiat, i quali contemplano la tempestiva informazione della ricorrente sull' andamento dei fabbisogni di prodotti delle società contraenti e sulle caratteristiche degli stessi . Con tali contratti la ricorrente si impegna, da parte sua, a mantenere le sue tecniche produttive al livello necessario per garantire forniture conformi, in termini di qualità e di servizio, ai corrispondenti standard europei . I contratti dispongono, inoltre, che un eventuale disaccordo sui prezzi non comporta la sospensione delle forniture e dei ritiri, e che la controversia dev' essere demandata ad un collegio arbitrale, la cui decisione è inappellabile .
5 A sostegno del ricorso la ricorrente deduce la trasgressione degli artt . 60 e 61 del trattato CECA e degli artt . 1 e 3 della decisione n . 3715/83/CECA, nonché la trasgressione dell' obbligo di motivazione e dei principi del contraddittorio e della parità di trattamento .
6 Per una più ampia esposizione degli antefatti, nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si rinvia alla relazione d' udienza . Detti elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo se necessari al ragionamento della Corte .
A - Trasgressione degli artt . 60 e 61 del trattato CECA e degli artt . 1 e 3 della decisione n . 3715/83/CECA
7 A parere della ricorrente, il regime dei prezzi minimi, istituito con la citata decisione n . 3715/83/CECA, si applica solo ad operazioni equiparabili, pattuite in base ai listini dei prezzi delle imprese . Orbene, le caratteristiche, dianzi ricordate, dei contratti stipulati tra la LAF ed il gruppo Fiat, e la situazione che ne è derivata per la LAF, il cui capitale è controllato dalla Fiat e la cui produzione è destinata, per il 65%, alle società del gruppo Fiat, escluderebbero detta equiparabilità .
8 A questo proposito, si deve rilevare che, come ha giustamente osservato la Commissione, la nozione "operazioni equiparabili" riguarda unicamente il divieto di discriminazione di cui all' art . 60, n . 1, del trattato CECA, che si riferisce all' applicazione, da parte del venditore, di condizioni disuguali ad operazioni equiparabili, in funzione, in particolare, della cittadinanza degli acquirenti .
9 La determinazione dei prezzi minimi ad opera della Commissione, contemplata dall' art . 61 del trattato, è subordinata alla condizione che detta istituzione rilevi l' esistenza o l' imminenza di una crisi manifesta e ravvisi la necessità di una siffatta decisione per conseguire gli scopi definiti nell' art . 3 del trattato CECA . Nell' esercizio di tale potere la Commissione ha adottato la decisione n . 3715/83/CECA, che contempla prezzi minimi per tutte le operazioni ed istituisce, in pari tempo, una facoltà di deroga a favore delle imprese siderurgiche che abbiano concluso prima del 9 novembre 1983 contratti a lungo termine con consumatori di acciaio, validi per consegne da effettuarsi oltre il 30 giugno 1984, purché tali contratti contengano clausole di cooperazione industriale o fissino il prezzo in modo preciso . A norma dell' art . 3, n . 2, della decisione n . 3715/83/CECA, le imprese interessate dovevano presentare alla Commissione domande a tale scopo entro e non oltre il 31 gennaio 1984 .
10 Contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, la decisione n . 3715/83/CECA si applica, quindi, a tutte le operazioni, e non solo a quelle pattuite in base ai listini dei prezzi delle imprese . Questa interpretazione è corroborata dall' art . 2 della stessa decisione, che vieta la maggiorazione delle riduzioni e degli sconti di qualsiasi natura pubblicati nei listini dei prezzi e condizioni di vendita o notificati alla Commissione ( n . 3 ) ed impone alle imprese nei cui listini pubblicati o nelle cui condizioni notificate siano indicati prezzi inferiori a quelli minimi di pubblicare o notificare nuove condizioni conformi alla decisione n . 3715/83/CECA entro 15 giorni dall' entrata in vigore di questa ( n . 4 ).
11 Il regime dei prezzi minimi si applica pertanto alle operazioni pattuite in base ai listini dei prezzi ed a quelle, riguardanti talune categorie di utenti, che fruiscono di variazioni di prezzi non pubblicate nei listini, ma notificate alla Commissione in conformità all' art . 5 della decisione 4 maggio 1953, n . 31/53 ( testo modificato, pubblicato nella GU 1973, C 29, pag . 32 ).
12 Per ottenere una deroga ai prezzi minimi fissati dalla Commissione con la decisione n . 3715/83/CECA, la ricorrente avrebbe dovuto presentare la domanda prescritta dall' art . 3, n . 2, della stessa decisione, il che non è stato fatto .
13 Da quanto precede discende che il mezzo relativo alla trasgressione degli artt . 60 e 61 del trattato CECA e degli artt . 1 e 3 della decisione n . 3715/83/CECA dev' essere disatteso .
B - Mancanza di motivazione e contradditorietà della decisione impugnata . Trasgressione del principio della parità di trattamento
14 Secondo la ricorrente, la Commissione non ha motivato l' asserita equiparabilità tra le vendite della LAF e si è contraddetta, ammettendo in un' occasione la non equiparabilità delle operazioni di cui è causa ed escludendola in seguito; infine, avrebbe trasgredito il principio della parità di trattamento, assoggettando operazioni non equiparabili alla stessa disciplina .
15 A questo proposito, si deve rilevare che la nozione "operazioni equiparabili" non si applica in materia di fissazione di prezzi minimi e che, pertanto, il mezzo relativo all' assenza di motivazione ed alla contraddittorietà dei motivi non vale, comunque, a mettere in discussione la validità della decisione impugnata e dev' essere quindi disatteso .
16 Quanto alla trasgressione del principio di parità di trattamento, si deve ricordare che, come si è osservato dianzi, la decisione n . 3715/83/CECA contempla, per le operazioni di tipo particolare, possibilità di deroga di cui la ricorrente non si è avvalsa .
17 Ne consegue che anche questo mezzo dev' essere disatteso .
C - Sull' importo dell' ammenda
18 Per quanto riguarda le conclusioni presentate in subordine, volte alla riduzione dell' ammenda, si deve osservare che l' ammenda di 50 000 ecu è identica a quella irrogata ad altre sedici imprese che si trovano nella stessa situazione . Essa è stata fissata in conformità al tenore dell' art . 64 del trattato CECA e in un importo assai inferiore al limite stabilito da questa norma .
19 Di conseguenza, le conclusioni presentate in subordine devono essere respinte .
20 Da tutte le considerazioni che precedono emerge che il ricorso va respinto .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 A tenore dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda . La Società di laminazione a freddo pA ( LAF ) è rimasta soccombente e pertanto dev' essere condannata alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quinta sezione ),
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) La ricorrente è condannata alle spese .
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