Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Trasferimenti d' imprese - Salvaguardia dei diritti dei lavoratori - Direttiva 77/187/CEE - Campo d' applicazione - Esistenza di un contratto di lavoro alla data del trasferimento - Valutazione alla luce del diritto nazionale - Limiti - Licenziamento avvenuto trasgredendo la direttiva
( Direttiva del Consiglio 77/187, art . 4, n . 1 )
2 . Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Trasferimenti d' imprese - Salvaguardia dei diritti dei lavoratori - Direttiva n . 77/187 - Campo d' applicazione - Locazione - Disdetta - Licenziamento del personale - Vendita dei locali, degli impianti e delle macchine dell' impresa - Nuovo esercizio da parte dell' acquirente - Assunzione di oltre la metà del personale licenziato - Inclusione - Presupposti
( Direttiva del Consiglio 77/187/CEE, art . 1, n . 1 )
Massima
1 . Se è vero che, salvo espressa disposizione in contrario, la direttiva 77/187/CEE, relativa alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d' imprese, può essere fatta valere unicamente dai lavoratori il cui contratto o rapporto di lavoro è in corso alla data del trasferimento e che l' esistenza del contratto o del rapporto di lavoro in tale data dev' essere valutata alla luce del diritto nazionale, occorre tuttavia che siano state osservate le norme imperative della direttiva relative alla tutela dei lavoratori contro il licenziamento a causa del trasferimento .
Di conseguenza, i dipendenti il cui contratto o rapporto di lavoro siano stati troncati con effetto da una data precedente a quella del trasferimento, in contrasto con l' art . 4, n . 1, della direttiva, devono considerarsi tuttora alle dipendenze dell' impresa alla data del trasferimento, con la conseguenza, in particolare, che le obbligazioni del datore di lavoro nei loro confronti sono trasferite ipso jure dal cedente al cessionario .
Per stabilire se il licenziamento sia stato motivato dal solo fatto del trasferimento, si devono prendere in considerazione le circostanze obiettive in cui il licenziamento è avvenuto come, ad esempio, il fatto che esso ha avuto effetto da una data vicina a quella del trasferimento e che i lavoratori sono stati riassunti dal cessionario .
2 . L' art . 1, n . 1, della direttiva 77/187/CEE dev' essere interpretato nel senso che la direttiva si applica nella situazione in cui, in seguito alla disdetta o alla risoluzione di un contratto di locazione, il proprietario dell' impresa ne rientra in possesso per poi venderla ad un terzo che poco tempo dopo ne continua l' esercizio, sospeso dalla fine del contratto di locazione, con poco più della metà del personale occupato nell' impresa dal precedente conduttore, purché l' impresa conservi la propria identità .
Parti
Nel procedimento 101/87,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dallo Hoejesteret danese nelle cause dinanzi ad esso pendenti fra
P . Bork International A/S, in liquidazione giudiziaria, appellante, sostenuta dal Loenmodtagernes Garantifond ( Fondo di garanzia dei lavoratori subordinati ), interveniente,
e
Foreningen af Arbejdsledere i Danmark ( Associazione danese dei dirigenti d' azienda ), in qualità di mandataria di Birger E . Petersen, appellato
e fra
Jens E . Olsen, appellante, sostenuto dal Loenmodtagernes Garantifond, interveniente,
e
Junckers Industrier A/S, appellata,
e fra
Karl Hansen e altri, appellanti, sostenuti dal Loenmodtagernes Garantifond, interveniente,
e
Junckers Industrier A/S, appellata,
e fra
Handels - og Kontorfunktionaerernes Forbund i Danmark ( Federazione danese degli impiegati del settore commerciale e amministrativo ), in qualità di mandataria di Anna Birthe Trabjerg e di Mona Bring Mortensen, appellante, sostenuta dal Loenmodtagernes Garantifond, interveniente,
e
Junckers Industrier A/S, appellata,
domanda vertente sull' interpretazione di talune disposizioni della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ( GU L 61, pag . 26 ),
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori J.C . Moitinho de Almeida, presidente di sezione, U . Everling e Y . Galmot, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore
viste le osservazioni presentate :
- per il Loenmodtagernes Garantifond dall' avv . Ulf Andersen, del foro di Copenaghen,
- per la società Junckers Industrier A/S dall' avv . Troels Helmer Nielsen, del foro di Copenaghen,
- per la Commissione delle Comunità europee dal suo consigliere giuridico, sig . Dimitrios Gouloussis, e dalla Ida Langermann, membro del suo ufficio legale,
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 9 marzo 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 4 maggio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con domanda 4 dicembre 1985, pervenuta in cancelleria il 3 aprile 1987, lo Hoejesteret danese ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art . 1, n . 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ( GU L 61, pag . 26 ).
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di giudizi instaurati dalla Foreningen af Arbejdsledere i Danmark ( associazione danese dei dirigenti d' azienda ) nei confronti della società P . Bork International A/S ( in prosieguo : "PBI "), in liquidazione giudiziaria, e da vari lavoratori e dalla Handels - og Kontorfunktionaerernes Forbund i Danmark ( federazione danese degli impiegati del settore commerciale e amministrativo ), agente in qualità di mandataria di taluni lavoratori, nei confronti della società Junckers Industrier A/S ( in prosieguo : "JI ").
3 Nell' aprile 1980 la PBI prendeva in locazione un' impresa costruttrice di pannelli di faggio appartenente alla società Orehoved Trae - og Finérindustri A/S ( in prosieguo : "OTF "), assumendone contemporaneamente il personale . Nell' autunno 1981 la PBI disdiceva il contratto di locazione con effetto dal 22 dicembre 1981 e, nel mese di dicembre, licenziava, con debito preavviso, tutti i lavoratori occupati nell' impresa .
4 Il 30 dicembre 1981 la JI acquistava dalla OTF l' impresa di cui trattasi, e ne prendeva effettivamente possesso il 4 gennaio 1982 . L' impresa, che era rimasta inattiva dalla risoluzione del contratto d' affitto, avvenuta il 22 dicembre 1981, veniva riattivata il 4 gennaio 1982 dal nuovo proprietario, il quale assumeva oltre la metà dei lavoratori precedentemente impiegati dalla PBI senza assumere nuovo personale .
5 Le quattro cause principali vertono in sostanza sul se le obbligazioni della PBI nei confronti dei lavoratori occupati nell' impresa, in particolare in materia di retribuzione e di indennità per ferie non godute, siano state o no trasferite alla JI in quanto nuovo datore di lavoro .
6 In una di queste cause, la Foreningen af Arbejdsledere i Danmark, agente in qualità di mandataria di uno dei lavoratori licenziati dalla PBI e riassunti dalla JI, chiede alla PBI, nel frattempo dichiarata fallita, il versamento degli arretrati di retribuzione e d' indennità per ferie non godute . Questa domanda veniva accolta in primo grado dal Soe - og Handelsrettens Skifteret ( giudice dei procedimenti fallimentari presso il tribunale competente in materia marittima e commerciale ) di Copenaghen, secondo il quale l' acquisto dell' impresa da parte della JI non costituiva un trasferimento d' impresa rientrante nell' ambito d' applicazione della legge danese adottata per l' attuazione della suddetta direttiva 77/187/CEE, e, di conseguenza, le pretese di cui trattasi dovevano essere soddisfatte sulla massa fallimentare della PBI .
7 Per contro, nelle altre tre cause, taluni lavoratori licenziati dalla PBI e riassunti dalla JI chiedono a quest' ultima il versamento degli arretrati di retribuzione e di indennità per ferie non godute . Le loro domande venivano rigettate in primo grado dal Soe - og Handelsret ( tribunale competente in materia marittima e commerciale ) di Copenaghen per il motivo che, in mancanza di un trasferimento d' impresa ai sensi della legge danese, la JI non era tenuta all' adempimento delle obbligazioni assunte dalla PBI .
8 Lo Hoejesteret, adito in sede d' appello, considerando che la soluzione delle controversie dipende dall' interpretazione della suddetta direttiva 77/187/CEE, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se la direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE/CEE, trovi applicazione nel caso in cui il locatore dei fabbricati, degli impianti e delle macchine costituenti i mezzi per la gestione di un' impresa rientri in possesso, dopo la disdetta o lo scioglimento del contratto di locazione, delle cose locate e la ceda successivamente ad un terzo, il quale riprenda poco dopo la gestione dell' impresa, senza che venga assunto nuovo personale, in quanto il cessionario - senza che sia stato concluso in proposito un accordo con l' ex conduttore o col cedente, né un accordo reciproco fra questi ultimi - riassuma almeno la metà dei lavoratori che erano occupati nell' impresa alle dipendenze dell' ex conduttore ".
9 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale, della normativa comunitaria di cui trattasi, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si rinvia alla relazione d' udienza . Detti elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo se necessario al ragionamento della Corte .
10 La questione pregiudiziale mira in sostanza a far stabilire se l' art . 1, n . 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, debba essere interpretato nel senso che la direttiva si applica nella situazione in cui, in seguito alla disdetta o allo scioglimento di un contratto di locazione, il proprietario dell' impresa ne rientra in possesso per venderla poi ad un terzo che poco tempo dopo ne continua l' esercizio, sospeso dalla fine del contratto di locazione, con poco più della metà del personale occupato nell' impresa dal precedente conduttore .
11 La JI suggerisce di risolvere la questione negativamente sia perché l' applicazione della direttiva presuppone la stipulazione di un accordo di cessione fra il precedente datore di lovoro ed il nuovo datore di lavoro sia perché non si può configurare un' entità economica ancora esistente qualora l' attività dell' impresa sia cessata prima del trasferimento .
12 Per contro, il Loenmodtagernes Garantifonds ( fondo di garanzia dei lavoratori subordinati ), interveniente nelle cause principali, e la Commissione sostengono che le operazioni come quelle effettuate allo scopo di riattivare l' impresa considerata costituiscono un trasferimento unitario rientrante nella sfera d' applicazione della direttiva, nonostante che l' operazione si sia svolta in due fasi . La Commissione precisa inoltre che, se la direttiva è applicabile, l' art . 4, n . 1, della stessa impone di considerare tuttora dipendenti dell' impresa i lavoratori licenziati in violazione della stessa disposizione . In particolare ciò varrebbe per i lavoratori licenziati poco tempo prima del trasferimento e riassunti dal nuovo datore di lavoro . Il fatto stesso che essi siano riassunti dal cessionario escluderebbe di regola che il loro licenziamento sia dovuto a motivi economici, tecnici o d' organizzazione comportanti variazioni per quanto riguarda la consistenza dell' organico .
13 A questo proposito, si deve ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, confermata da ultimo dalla sentenza 5 maggio 1988 ( cause riunite 144 e 145/87, Berg e Busschers, Racc . 1988, pag . 0000 ), la direttiva 77/187/CEE ha lo scopo di garantire la salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell' imprenditore, consentendo loro di rimanere alle dipendenze del nuovo datore di lavoro alle stesse condizioni pattuite con il cedente . La direttiva si applica pertanto in tutti i casi di cambiamento, nell' ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dell' esercizio dell' impresa che assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell' impresa stessa .
14 Ne consegue che, quando il conduttore avente la qualità di imprenditore perda detta qualità alla fine del contratto di locazione ed un terzo la acquisti successivamente in forza di un contratto di compravendita stipulato con il proprietario, l' operazione che ne risulta può rientrare nella sfera d' applicazione della direttiva definita nell' art . 1, n . 1, della stessa . Il fatto che, in un' ipotesi del genere, il trasferimento abbia luogo in due fasi, nel senso che l' impresa è dapprima ritrasferita dal conduttore al proprietario, il quale la trasferisce poi al nuovo proprietario, non esclude l' applicazione della direttiva, sempreché l' impresa conservi la propria identità, il che avviene quando si tratti di un' entità economica ancora esistente il cui esercizio è effettivamente proseguito o ricominciato dal nuovo imprenditore con le stesse attività economiche o con attività analoghe .
15 Per determinare se questi presupposti sussistano, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l' operazione, fra le quali rientrano, in particolare, la ripresa o meno degli elementi materiali e immateriali e la riassunzione o meno della maggior parte del personale dell' impresa, il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo il trasferimento e la durata dell' eventuale sospensione di tali attività connessa al trasferimento .
16 Per quanto riguarda più in particolare quest' ultimo criterio, si deve precisare che, come la Corte ha già considerato nella sentenza 17 dicembre 1987 ( causa 287/86, Ny Moelle Kro, Racc . 1987, pag . 5465 ), il fatto che l' impresa, al momento del trasferimento, fosse temporaneamente chiusa e non avesse quindi dipendenti in servizio costituisce certo un aspetto da prendere in considerazione per stabilire se sia stata trasferita un' entità economica tuttora esistente . Tuttavia, la chiusura temporanea dell' impresa e la conseguente mancanza di personale al momento del trasferimento non bastano di per sé per escludere il trasferimento d' impresa ai sensi dell' art . 1, n . 1, della direttiva . Questa conclusione vale in particolare in una situazione come quella oggetto delle cause principali, in cui l' interruzione dell' attività dell' impresa è stata breve e per di più ha coinciso con il periodo delle festività di fine anno .
17 In questo contesto si deve inoltre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte ( vedasi la citata sentenza Ny Moelle Kro ), salva espressa disposizione in senso contrario, la direttiva 77/187/CEE può essere fatta valere unicamente dai lavoratori il cui contratto o rapporto di lavoro è in corso alla data del trasferimento, purché tuttavia siano osservate le norme imperative della direttiva relative alla tutela dei lavoratori contro il licenziamento a causa del trasferimento .
18 Di conseguenza, i dipendenti dell' impresa il cui contratto o il cui rapporto di lavoro siano stati risolti con effetto da una data precedente a quella del trasferimento, in contrasto con l' art . 4, n . 1, della direttiva, devono essere considerati ancora dipendenti dell' impresa alla data del trasferimento, con la conseguenza, in particolare, che le obbligazioni del datore di lavoro nei loro confronti sono trasferite ipso iure dal cedente al cessionario, a norma dell' art . 3, n . 1, della direttiva . Per stabilire se il licenziamento sia stato motivato dal solo fatto del trasferimento, in contrasto con il suddetto art . 4, n . 1, si devono prendere in considerazione le circostanze oggettive in cui il licenziamento è avvenuto e in particolare, in un caso come quello di specie, il fatto che esso ha acquistato effetto in una data vicina a quella del trasferimento e che i lavoratori interessati sono stati riassunti dal cessionario .
19 Le valutazioni di fatto necessarie per stabilire se la direttiva si applichi rientrano nella competenza del giudice nazionale, alla luce dei criteri interpretativi dettati dalla Corte .
20 Per questi motivi, la questione sottoposta alla Corte dev' essere risolta come segue : l' art . 1, n . 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, dev' essere interpretato nel senso che la direttiva si applica nella situazione in cui, in seguito alla disdetta o alla risoluzione di un contratto di locazione, il proprietario dell' impresa ne rientra in possesso per poi venderla ad un terzo che poco tempo dopo ne continua l' esercizio, sospeso sin dalla fine del contratto di locazione, con poco più della metà del personale occupato nell' impresa dal precedente conduttore, purché l' impresa conservi la propria identità .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( terza sezione ),
pronunziandosi sulla questione sottopostale dallo Hoejesteret danese, con provvedimento 4 dicembre 1985, dichiara :
L' art . 1, n . 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, dev' essere interpretato nel senso che la direttiva si applica nella situazione in cui, in seguito alla disdetta o alla risoluzione di un contratto di locazione, il proprietario dell' impresa ne rientra in possesso per poi venderla ad un terzo che poco tempo dopo ne continua l' esercizio, sospeso sin dalla fine del contratto di locazione, con poco più della metà del personale occupato nell' impresa dal precedente conduttore, purché l' impresa conservi la propria identità .
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