Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Prodotti lavorati a base di ortofrutticoli - Aiuto alla produzione - Condizioni per la concessione - Obbligo di tenere la contabilità di magazzino - Portata - Legittimità
( Regolamento del Consiglio n . 516/77, art . 3 ter, n . 5; regolamento della Commissione n . 1530/78, art . 4, n . 2 )
Massima
L' art . 4, n . 2, del regolamento n . 1530/78, che stabilisce le modalità d' applicazione del regime d' aiuti per taluni prodotti lavorati a base di ortofrutticoli, dev' essere interpretato nel senso che la tenuta di una contabilità di magazzino comprendente tutti gli elementi indicati in tale norma costituisce una condizione per la concessione dell' aiuto alla produzione contemplato dal regolamento del Consiglio n . 516/77 e che eventuali dubbi circa l' esattezza di determinate scritture contenute in detta contabilità di magazzino possono essere chiariti mediante altri documenti complementari .
Dato che l' obbligo imposto alle imprese dall' art . 4, n . 2, del regolamento n . 1530/78 fa parte del sistema di controllo e di prova necessario per garantire il buon funzionamento del regime di aiuti, la Commissione, adottando detta disposizione, non ha ecceduto dai poteri attribuitile dal regolamento n . 516/77 .
Parti
Nel procedimento 121/87,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Bayernwald Fruechtenverwertung GmbH
e
Repubblica federale di Germania,
domanda vertente sull' interpretazione e sulla validità dell' art . 4, n . 2, del regolamento della Commissione 30 giugno 1978, n . 1530, che stabilisce le modalità d' applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( GU L 179, pag . 21 ),
LA CORTE ( quarta sezione ),
composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, C.N . Kakouris e G.C . Rodriguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : Sir Gordon Slynn
cancelliere : B . Pastor, amministratore
viste le osservazioni presentate :
- per l' impresa Bayernwald Fruechtenverwendung GmbH, ricorrente nella causa principale, dall' avv . Schiller, del foro di Colonia, nelle fasi scritta e orale del procedimento,
- per il governo della Repubblica federale di Germania, convenuta nella causa principale, dal sig . Apelt, in qualità di agente, nella fase scritta, e dal sig . Bergemann, in qualità di agente, nella fase orale del procedimento,
- per la Commissione delle Comunità Europee, dal sig . Dierk Booss, in qualità di agente, nelle fasi scritta e orale del procedimento,
vista la relazione d' udienza ed in esito alla trattazione orale svoltasi il 6 luglio 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dello stesso giorno,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 19 marzo 1987, pervenuta in cancelleria il 7 aprile successivo, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sottoposto a questa Corte, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione e sulla validità dell' art . 4, n . 2, del regolamento della Commissione 30 giugno 1978, n . 1530, che stabilisce le modalità d' applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( GU L 179, pag . 21 ).
2 Detta questione é stata sollevata nell' ambito di una controversia, a proposito delle condizioni per la concessione dei suddetti aiuti, fra l' impresa Bayernwald Fruechtenverwertung GmbH ( in prosieguo : "Bayernwald "), ricorrente nella causa principale, e l' Ufficio federale per l' alimentazione e la silvicoltura, ente designato dalla Repubblica federale di Germania, convenuta nella causa principale, per l' applicazione del regime di aiuti di cui trattasi .
La normativa rilevante
3 A norma dell' art . 3 bis, n . 1, del regolamento del Consiglio 14 marzo 1977, n . 516, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( GU L 73, pag . 1 ), come modificato dal regolamento del Consiglio 30 maggio 1978, n . 1152 ( GU L 144, pag . 1 ), è istituito un regime di aiuti alla produzione per i prodotti elencati nell' allegato I bis di questo regolamento, ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità . A seguito dell' adozione del regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n . 1639, recante modifica del suddetto regolamento n . 516/77 ( GU L 192, pag . 3 ), il regime di aiuti in questione veniva esteso, a decorrere dall' inizio della campagna 1980/81, alle ciliege conservate allo sciroppo, della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune .
4 L' art . 3 ter, n . 1, del regolamento in questione indica la ragion d' essere di questo regime di aiuti : l' importo dell' aiuto è fissato in modo da compensare la differenza tra il livello dei prezzi dei prodotti comunitari e quello dei prodotti dei paesi terzi .
5 Il regime di aiuti di cui trattasi è basato, in conformità al suddetto art . 3 bis, nn . 2 e 3, su un sistema di contratti, sottoscritti per una durata da determinarsi, fra i produttori delle derrate fresche, da un lato, e le imprese di trasformazione, dall' altro . Per le consegne effettuate a titolo di questi contratti è fissato, sul piano comunitario, un prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori .
6 Secondo il n . 4 del suddetto articolo, "l' aiuto alla produzione è concesso ai trasformatori che hanno stipulato contratti conformemente all' art . 3 bis", soprammenzionato .
7 Il n . 5 dello stesso articolo subordina la concessione dell' aiuto a tre condizioni . Esso ha il seguente tenore :
"L' aiuto è versato agli interessati, su loro richiesta, dopo che l' organismo designato dallo Stato membro in cui è effettuata la trasformazione ha constatato che :
- il trasformatore ha pagato al produttore un prezzo pari almeno al prezzo minimo;
- i prodotti che sono stati oggetto di contratti sono stati trasformati;
- i prodotti provenienti dalla trasformazione sono conformi alle vigenti norme di qualità ".
8 In conformità all' art . 3 quater del regolamento in questione, le modalità di applicazione dei suddetti artt . 3 bis e 3 ter sono adottate secondo la procedura prevista all' art . 20, e cioè dalla Commissione, col procedimento del comitato di gestione .
9 In forza di questa delega di poteri, la Commissione ha adottato il suddetto regolamento n . 1530/78, il cui art . 4, n . 1, stabilisce che le operazioni di controllo contemplate dal regolamento n . 516/77 devono comprendere, in particolare, la verifica della trasformazione delle quantità di materie prime consegnate in esecuzione dei contratti e la verifica della conformità dei prodotti risultanti da questa trasformazione alle vigenti norme di qualità .
10 Il n . 2 dello stesso articolo è redatto come segue :
"(...).
Le imprese di trasformazione interessate tengono una contabilità di magazzino da cui devono risultare, in particolare :
a ) per ciascuno dei periodi di cui all' articolo 1, paragrafo 2 :
- le partite di materie prime acquistate ed entrate giornalmente nell' impresa, distinguendo quelle che sono oggetto di contratti di trasformazione o relative clausole aggiuntive, nonché i numeri delle ricevute eventualmente compilate per tali partite;
- il peso di ciascuna partita entrata nell' impresa nonché, per le partite oggetto dei suddetti contratti, il nome e l' indirizzo del contraente;
b ) le quantità di prodotti finiti ottenute giornalmente dalla trasformazione delle materie prime, distinguendo quelle ottenute da materie prime consegnate in esecuzione dei contratti di trasformazione .
(...)".
La causa principale
11 Con una domanda presentata l' 8 marzo 1980, l' impresa Bayernwald chiedeva per la campagna 1980/81, in base alla suddetta normativa, che le venisse concesso l' aiuto alla produzione per la trasformazione in conserve di 55 tonnellate di ciliege acquaiole, un tipo di ciliege dolci, effettuata nel 1980 . Le ciliege in questione erano state consegnate nell' ambito di sei contratti .
12 L' Ufficio federale per l' alimentazione e la silvicoltura rifiutava, con provvedimento del 28 aprile 1982, di concedere l' aiuto richiesto, per il motivo che il controllo effettuato nell' impresa aveva messo in luce discordanze fra i documenti di consegna, le fatture e i conteggi e che non esisteva una regolare contabilità di magazzino . Mancavano in particolare le registrazioni giornaliere obbligatorie ai sensi della suddetta normativa e dai documenti contabili prodotti in sostituzione delle stesse non era stato possibile ricavare i movimenti giornalieri .
13 Contro questo provvedimento la Bayernwald proponeva ricorso al Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, il quale sospendeva il procedimento per sottoporre a questa Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se l' art . 4, n . 2, del regolamento ( CEE ) della Commissione 30 giugno 1978, n . 1530 ( GU L 179, pag . 21 ) subordini il diritto alla concessione di un aiuto alla produzione ad una condizione supplementare che la Commissione delle Comunità europee poteva imporre senza eccedere la sua competenza normativa o se la suddetta disposizione implichi soltanto che la contabilità di magazzino costituisce l' unico mezzo di prova ammissibile ".
14 In merito a tale questione, il giudice proponente considera quanto segue .
Si tratta anzitutto di stabilire se l' obbligo di tenere una contabilità di magazzino, imposto alle imprese dalla norma in questione, costituisca una condizione supplementare per l' acquisto del diritto all' aiuto, oltre alle tre condizioni contemplate dal suddetto art . 3 ter, n . 5, del regolamento n . 516/77 .
In caso di risposta affermativa, sorge il problema del se la Commissione si sia mantenuta entro i limiti della propria competenza, dato che, in base alla normativa di cui sopra, essa è autorizzata ad adottare soltanto le modalità di applicazione degli artt . 3 bis e 3 ter del suddetto regolamento n . 516/77 .
- In caso di risposta negativa, ci si deve chiedere quali siano le conseguenze da trarre e le sanzioni da applicare in caso di mancanza della contabilità di magazzino; il regolamento della Commissione non contiene espresse disposizioni al riguardo : la contabilità di magazzino deve quindi essere considerata come l' unico mezzo di prova o può essere integrata da altri elementi probatori?
15 Con la questione sottoposta alla Corte, e chiarita dalle considerazioni sopra riportate, il giudice nazionale mira in sostanza a sapere :
a ) se l' art . 4, n . 2, del suddetto regolamento n . 1530/78 debba essere interpretato nel senso ch' esso impone alle imprese di trasformazione interessate la tenuta di una contabilità di magazzino come condizione necessaria per l' acquisto del diritto alla concessione dell' aiuto in questione, ovvero nel senso che la tenuta della contabilità di magazzino è imposta soltanto come mezzo di prova non esclusivo, e quindi tale da poter essere sostituito con altri mezzi al fine di provare che le tre condizioni sostanziali per la concessione dell' aiuto, stabilite dall' art . 3 ter, n . 5, del suddetto regolamento n . 516/77, sono soddisfatte;
b ) se l' art . 4, n . 2, di cui sopra, sia invalido per il fatto che la Commissione, adottando questa norma, ha superato i limiti della competenza attribuitale mediante la delega di poteri contenuta nell' art . 3 quater del summenzionato regolamento n . 516/77 .
16 E opportuno rispondere al giudice nazionale risolvendo, nell' ordine, le due questioni così formulate .
17 Per una più ampia esposizione dei fatti e del contesto normativo della causa principale, nonché delle varie fasi del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati qui di seguito solo per quanto necessario al ragionamento della Corte .
Questione sub a )
18 Si deve rilevare che l' art . 4, n . 2, del regolamento n . 1530/78 ha lo scopo, come risulta dal preambolo di questo regolamento, di garantire il buon funzionamento del regime di aiuti in questione in tutti gli Stati membri e di instaurare perciò un sistema di controllo uniforme . Tale controllo deve permettere alle autorità nazionali competenti di verificare se siano soddisfatte le condizioni sostanziali per la concessione dell' aiuto, quali sono definite dal regolamento di base . Questa verifica giustifica l' imposizione dell' obbligo di tenere una contabilità di magazzino per poter fruire dell' aiuto .
19 D' altra parte, si deve osservare che le scritture effettuate in adempimento dell' obbligo di tenere la contabilità di magazzino devono comprendere, come minimo indispensabile, tutti gli elementi elencati nel suddetto art . 4, n . 2, ed essere accompagnate dai documenti probanti . Qualora manchi questo minimo di elementi indispensabili, l' obbligo di tenere la contabilità di magazzino non può ritenersi adempiuto . Tuttavia, in caso di dubbio circa l' esattezza di determinate scritture contenute nella contabilità di magazzino, il suddetto art . 4, n . 2, non esclude il ricorso ad altri documenti complementari al fine di dissipare ogni dubbio .
20 Si deve quindi risolvere tale questione dichiarando che l' art . 4, n . 2, del regolamento della Commissione n . 1530/78 dev' essere interpretato nel senso che la tenuta di una contabilità di magazzino comprendente tutti gli elementi indicati in tale norma costituisce una condizione per la concessione dell' aiuto alla produzione contemplato dal regolamento del Consiglio n . 516/77 e che eventuali dubbi circa l' esattezza di determinate scritture contenute in detta contabilità di magazzino possono essere chiariti mediante altri documenti complementari .
Questione sub b )
21 In proposito si deve constatare che l' obbligo di tenere una contabilità di magazzino, imposto dall' art . 4, n . 2, del regolamento n . 1530/78, fa parte del sistema di controllo e di prova la cui istituzione era necessaria per garantire il buon funzionamento del regime di aiuti . L' imposizione di quest' obbligo rientra fra le modalità di applicazione degli artt . 3 bis e 3 ter del regolamento n . 516/77 che la Commissione era autorizzata ad adottare in forza dell' art . 4 quater dello stesso regolamento .
22 Poiché nessun elemento del fascicolo di causa permette di concludere che, istituendo detto sistema di controllo, la Commissione sia andata al di là di quanto è necessario per garantire il buon funzionamento del regime di aiuti, si deve constatare che la Commissione non ha ecceduto i limiti della competenza che le era stata attribuita .
23 Si deve pertanto risolvere tale questione dichiarando che il suo esame non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dell' art . 4, n . 2, del regolamento della Commissione n . 1530/78 .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quarta sezione ),
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno con ordinanza 19 marzo 1987, dichiara :
1 ) L' art . 4, n . 2, del regolamento della Commissione n . 1530/78, che stabilisce le modalità d' applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, dev' essere interpretato nel senso che la tenuta di una contabilità di magazzino comprendente tutti gli elementi indicati in tale norma costituisce una condizione per la concessione dell' aiuto alla produzione contemplato dal regolamento del Consiglio n . 516/77 e che eventuali dubbi circa l' esattezza di determinate scritture contenute in detta contabilità di magazzino possono essere chiariti mediante altri documenti complementari .
2 ) L' esame della questione sottoposta alla Corte non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dell' art . 4, n . 2, del regolamento della Commissione n . 1530/78 .
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