Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Dipendenti - Pensioni - Spettanze di pensione acquistate prima dell' entrata in servizio presso le Comunità - Trasferimento al regime comunitario - Presentazione della domanda - Termine - Inopponibilità agli agenti temporanei
( Statuto dei dipendenti, allegato VIII, art . 11, n . 2; regime applicabile agli altri agenti, art . 39, n . 2 )
Massima
Tenuto conto della differenza fondamentale fra la situazione statutaria del dipendente di ruolo e quella, contrattuale, dell' agente temporaneo, una disposizione, adottata per l' esecuzione dell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto, la quale stabilisca il termine entro il quale i dipendenti devono presentare la domanda di trasferimento al regime pensionistico comunitario delle spettanze maturate prima dell' entrata in servizio presso le Comunità, non si può applicare, senza trasgredire il principio della certezza del diritto, agli agenti temporanei, in mancanza di qualsiasi norma specifica che disciplini la loro particolare situazione .
Parti
Nella causa 124/87,
Giovanna Gritzmann-Martignoni, dipendente temporanea presso il Centro comune di ricerche di Ispra, con l' avv . Giuseppe Marchesini, patrocinante presso la Corte di cassazione della Repubblica italiana, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Victor Biel, 18 A, rue des Glacis,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig . Giuliano Marenco, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della nota della Commissione del 20 maggio 1986 con cui si negava l' accoglimento della domanda della ricorrente diretta ad ottenere il trasferimento al regime pensionistico comunitario dei diritti alla pensione maturati anteriormente alla sua nomina a dipendente temporanea,
LA CORTE ( prima sezione ),
composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, R . Joliet e F . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz,,
cancelliere : B . Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 20 aprile 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 4 maggio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9 aprile 1987, la signora Giovanna Gritzmann-Martignoni, dipendente temporanea presso il Centro comune di ricerche di Ispra, ha proposto un ricorso volto all' annullamento della decisione della Commissione risultante dalla sua nota del 20 maggio 1986, di non accogliere la domanda presentata dalla ricorrente per ottenere il trasferimento al regime pensionistico comunitario dell' equivalente attuariale dei propri diritti a pensione nazionali .
2 Detto trasferimento è contemplato dall' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "statuto "), a norma del quale il dipendente che entri al servizio delle Comunità, dopo aver cessato di prestare servizio presso un' amministrazione, un' organizzazione nazionale o internazionale o un' impresa, ha facoltà, all' atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità vuoi l' equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità da lui maturati anteriormente, vuoi il forfait di riscatto che gli è dovuto .
3 Le "disposizioni generali di esecuzione" adottate in esecuzione del suddetto articolo, a norma dell' art . 110 dello statuto, stabilivano, in una prima versione entrata in vigore il 1° luglio 1969, che la relativa domanda doveva essere inoltrata, a pena di decadenza, entro un termine di sei mesi dalla notifica della nomina in ruolo del dipendente . A seguito della soppressione dell' espressione "sotto pena di decadenza", avvenuta il 4 febbraio 1972, l' attuale versione delle disposizioni generali di esecuzione, adottata il 16 marzo 1977, dispone che la domanda deve essere presentata entro un termine massimo di sei mesi decorrente, a seconda dei casi, dalla data della notifica della nomina in ruolo del dipendente ovvero dalla data in cui il trasferimento è divenuto possibile .
4 Con il "Corriere del personale" del 14 giugno 1978, la Commissione portava a conoscenza dei dipendenti iscritti all' Istituto nazionale italiano della previdenza sociale ( in prosieguo : "INPS ") che il trasferimento dei loro diritti a pensione verso il regime comunitario era ormai possibile grazie ad un accordo stipulato tra l' INPS e la Comunità europea . Nella sua comunicazione, la Commissione ricordava che, a norma delle disposizioni vigenti, le domande dovevano essere inoltrate entro un termine di sei mesi dalla data della comunicazione stessa . La medesima informazione veniva trasmessa ai dipendenti di ruolo e temporanei in servizio presso il Centro comune di ricerche di Ispra, con una nota del 13 luglio 1978 emessa dal capo della divisione "Amministrazione e personale" di detto centro .
5 Il 6 giugno 1985 la ricorrente, assunta in qualità di dipendente temporanea nell' ottobre 1976, presentava una domanda al fine di ottenere una proposta di trasferimento al regime pensionistico comunitario dei diritti a pensione da lei maturati nel regime nazionale italiano .
6 Con nota del 2 agosto 1985, il capo della divisione "Diritti amministrativi e finanziari" della direzione generale "Personale e amministrazione" della Commissione le rispondeva che, a norma delle disposizioni generali di esecuzione dell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto, la sua domanda sarebbe dovuta pervenire agli organi della Commissione entro il 31 dicembre 1978; che, tuttavia, una decisione della Commissione del 12 dicembre 1984 permetteva ai dipendenti che avessero presentato la loro domanda oltre i termini di beneficiare dell' applicazione del suddetto art . 11 senza che si potesse però tener conto di eventuali aumenti di capitale verificatisi dopo la data della nomina in ruolo; che, pertanto, una proposta di trasferimento formulata in base a tale decisione della Commissione sarebbe stata inviata alla ricorrente a tempo opportuno .
7 Con nota del 20 maggio 1986, il direttore dell' amministrazione generale informava la ricorrente che la nota del 2 agosto 1985 era basata su un' interpretazione erronea della decisione della Commissione 12 dicembre 1984 e che, di conseguenza, la sua domanda non poteva essere accolta in quanto fuori termine .
8 A sostegno del suo ricorso per l' annullamento della decisione della Commissione, risultante dalla nota del 20 maggio 1986, la ricorrente deduce la violazione del principio del legittimo affidamento e la violazione delle disposizioni generali di esecuzione, facendo valere, in particolare, che il termine per la presentazione della domanda di trasferimento non è un termine di decadenza .
9 La Commissione contesta i mezzi dedotti dalla ricorrente e conclude per il rigetto del ricorso .
10 Per una più ampia esposizione dei fatti, del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si rinvia alla relazione d' udienza . Detti elementi del fascicolo saranno riportati in prosieguo solo in quanto necessario alle deduzioni della Corte .
11 Senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se al termine prescritto dalle disposizioni generali di esecuzione debba ricollegarsi o meno la decadenza, va esaminato se detto termine possa applicarsi ai dipendenti temporanei .
12 Sia l' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto che le disposizioni generali di esecuzione adottate in sua esecuzione riguardano soltanto i dipendenti di ruolo e non contengono alcuna disposizione specifica per i dipendenti temporanei .
13 A norma dell' art . 39, n . 2, del "regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee" ( in prosieguo : "RAA "), il dipendente temporaneo ha diritto alla pensione di anzianità "alle condizioni previste nelle disposizioni del titolo V, capitolo 3, dello statuto e dell' allegato VIII dello statuto" e, a norma dell' art . 103 del RAA, "le disposizioni generali d' esecuzione previste dall' art . 110 dello statuto si applicano agli agenti considerati del presente regime, nella misura in cui le disposizioni dello statuto siano rese applicabili, mediante il presente regime, a questi agenti ".
14 Anche se, in forza di tale rinvio generale, le disposizioni di esecuzione che disciplinano la situazione dei dipendenti di ruolo si applicano pure ai dipendenti temporanei, tale applicazione può tuttavia avvenire solo nei limiti in cui la situazione considerata sia identica o quanto meno analoga .
15 Per quel che riguarda, più in particolare, il problema del termine entro il quale le domande di trasferimento devono essere presentate, l' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto e le disposizioni generali adottate in esecuzione dello stesso stabiliscono tale termine, di norma, in base alla data della nomina in ruolo del dipendente, ossia con decorrenza dalla data in cui quest' ultimo ha ricevuto la nomina definitiva ad un impiego permanente in una delle istituzioni delle Comunità .
16 Detta situazione non si realizza per i dipendenti temporanei, i quali vengono assunti solo a tempo determinato oppure, se assunti a tempo indeterminato, possono subire in ogni momento la rescissione del loro contratto di assunzione .
17 Assimilare l' entrata in vigore del contratto di assunzione di un dipendente temporaneo alla nomina in ruolo del dipendente significherebbe non tener conto della differenza fondamentale esistente tra questi due fatti e delle relative conseguenze giuridiche . Il dipendente temporaneo, infatti, non godendo della garanzia della stabilità del posto inerente alla posizione statutaria del dipendente di ruolo, non è in grado di valutare a breve termine se ha interesse a richiedere il trasferimento dei suoi diritti a pensione nazionali al regime pensionistico comunitario . Esposto al rischio della cessazione del suo rapporto d' impiego col datore di lavoro comunitario ed all' eventualità di un ritorno al regime pensionistico nazionale, e non sapendo se riuscirà ad ottenere diritti a pensione secondo il regime pensionistico comunitario, il dipendente temporaneo potrebbe esitare nel prendere una decisione definitiva, almeno fino a quando non abbia ancora compiuto nel regime comunitario il periodo contributivo necessario per maturare il diritto alla pensione . Tale esitazione appare legittima, anche se l' art . 11, n . 1, dell' allegato VIII dello statuto gli permette, in caso di rientro nel regime pensionistico nazionale, di farvi trasferire l' equivalente attuariale dei diritti a pensione di anzianità maturati nel regime pensionistico comunitario, dato che tali trasferimenti successivi potrebbero essere fonte di incertezza per il dipendente interessato .
18 In considerazione di questa fondamentale differenza tra la posizione statutaria del dipendente di ruolo e la disciplina di natura contrattuale cui è soggetto il dipendente temporaneo, non è possibile trasporre sic et simpliciter le norme che disciplinano la situazione del primo a quella del secondo, a meno di infrangere il principio della certezza del diritto .
19 Di conseguenza, va constatato che le disposizioni di esecuzione che disciplinano il termine entro il quale i dipendenti di ruolo devono presentare la loro domanda di trasferimento dei diritti a pensione non possono applicarsi, in mancanza di una qualsiasi norma specifica che disciplini la loro situazione particolare, ai dipendenti temporanei .
20 Del resto, con la comunicazione del 13 luglio 1978 del capo del personale competente per tale stabilimento, con la quale si informavano i dipendenti di ruolo e temporanei della possibilità di ottenere un trasferimento dei loro diritti a pensione nazionali al regime pensionistico comunitario e si fissava un termine di sei mesi per la presentazione delle domande, non poteva essere prescritto un termine particolare per i dipendenti temporanei in servizio a Ispra . Infatti a quel funzionario non è stato attribuito alcun potere di regolamentazione autonoma, dal momento che lo statuto, così come il RAA, contempla solo disposizioni generali di esecuzione da adottare a cura delle istituzioni .
21 La Commissione sostiene inoltre che non si può accogliere una domanda di trasferimento troppo tempo dopo la data di assunzione del dipendente temporaneo, senza trasgredire il principio di uguaglianza, dato che, secondo il metodo di calcolo dei diritti convenuto con l' INPS, i diritti del beneficiario del trasferimento verrebbero fissati alla data in cui il trasferimento è effettuato . Da ciò conseguirebbe un vantaggio nei diritti a pensione definitivi nel regime pensionistico comunitario a favore di coloro che abbiano presentato la propria domanda tardivamente, rispetto a coloro che l' abbiano presentata subito dopo l' assunzione . Tale obiezione non può essere accolta né può condurre a una diversa conclusione; spetta alla Commissione adottare i provvedimenti opportuni onde assicurare la parità di trattamento nell' attuazione delle disposizioni dello statuto e del RAA .
22 Da quanto sopra esposto discende che la decisione della Commissione, risultante dalla sua nota del 20 maggio 1986, di respingere la domanda di trasferimento dei diritti a pensione della ricorrente in quanto fuori termine, dev' essere annullata .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico del soccombente . La Commissione è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( prima sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) La decisione della Commissione, risultante dalla sua nota del 20 maggio 1986, di non accogliere la domanda della ricorrente diretta ad ottenere il trasferimento al regime pensionistico comunitario dell' equivalente attuariale dei propri diritti a pensione nazionali, è annullata .
2 ) La Commissione è condannata alle spese .
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