Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Dipendenti - Passaggio ad una categoria superiore - Inquadramento nello scatto - Norme applicabili - Norme relative alla promozione - Concessione di un' indennità differenziale destinata ad evitare qualsiasi perdita finanziaria
( Statuto del personale, art . 46 )
Massima
L' inquadramento nello scatto d' un dipendente che ha avuto accesso ad una categoria superiore deve essere effettuato sulla base dei principi, applicabili alla promozione, enunciati nell' art . 46 dello statuto .
Nell' ipotesi in cui tale inquadramento implichi per l' interessato una perdita finanziaria, ai sensi della precitata disposizione dello statuto, l' autorità che ha il potere di nomina ha l' obbligo di concedere al dipendente interessato un' indennità destinata a compensare il divario tra il vecchio ed il nuovo stipendio di base .
Parti
Nella causa 125/87,
Leslie Brown, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, con l' avvocato domiciliatario Aloyse May del foro di Lussemburgo, 31, Grand-Rue, Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Francis Hubeau, capo della divisione del personale, in qualità di agente, assistito dall' avv . Jean-Francis Bellis del foro di Bruxelles, avenue Louise 222, Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio agente, edificio Annexe della Corte di giustizia,
convenuta,
avente ad oggetto, in seguito alla sentenza interlocutoria della Corte ( seconda sezione ) 8 marzo 1988, una domanda intesa all' attribuzione di un' indennità differenziale a decorrere dal 1° febbraio 1985, conformemente alle modalità precisate in una decisione generale del presidente della Corte in data 10 aprile 1986, relativa all' instaurazione di un nuovo metodo di calcolo dell' indennità differenziale, in caso di cambiamento di categoria in esito a concorso,
LA CORTE ( quarta sezione ),
composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, T . Koopmans e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
vista la relazione di udienza ed in seguito alla trattazione orale del 28 giugno 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 26 settembre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 aprile 1987, il sig . Leslie Brown, assistente aggiunto presso la Corte di giustizia, ha proposto un ricorso mirante in sostanza all' ottenimento, a decorrere dal 13 agosto 1981, data della nomina nel grado B 5, o, in subordine, dal 1° febbraio 1985, dell' indennità differenziale calcolata conformemente al metodo precisato in una decisione generale adottata dal presidente della Corte in data 10 aprile 1986 .
2 Il ricorrente, che era commesso di grado C 2, veniva nominato assistente aggiunto di grado B 5 a decorrere dal 1° agosto 1981 . In questa occasione gli veniva attribuita un' indennità differenziale volta a compensare la differenza tra la retribuzione percepita in forza del precedente inquadramento nel grado C 2 e quella determinata dal nuovo inquadramento nel grado B 5 . Il 12 novembre 1981 il Brown presentava reclamo allegando un danno finanziario derivante dalla decisione . Il 5 febbraio 1982 il reclamo veniva respinto . Il 12 luglio 1983 il Brown presentava domanda di revisione del metodo di calcolo dell' indennità differenziale . L' 8 novembre 1983 detta domanda veniva altresì respinta .
3 Il 10 aprile 1986 il presidente della Corte adottava una decisione generale relativa all' inquadramento ed alla retribuzione dei dipendenti che, in esito a concorso, passano ad una categoria superiore . Detta decisione, comunicata al personale della Corte il 26 marzo 1987, ha istituito un nuovo regime di indennità differenziale in vigore dal 1° marzo 1986 per tutti i dipendenti, ivi compresi coloro che avevano cambiato categoria prima di detta data . La decisione, al punto B, ha il seguente tenore :
"Se la retribuzione relativa al grado ed allo scatto del dipendente nella categoria superiore è inferiore alla retribuzione che egli percepiva nel grado e scatto precedenti prima del passaggio alla categoria superiore, al dipendente verrà versata una indennità differenziale .
Nel passato, detta indennità veniva man mano riassorbita con gli aumenti della retribuzione relativa al nuovo inquadramento .
D' ora in poi, l' indennità terrà conto dell' avanzamento automatico di scatto nel grado della categoria precedente e degli adeguamenti della retribuzione relativi all' inquadramento precedente (...)".
4 Con reclamo 5 agosto 1986, il ricorrente contestava la data dell' entrata in vigore della decisione generale chiedendo che essa fosse applicata non già dal 1° marzo 1986 bensì a decorrere dalla data della nomina di ogni dipendente in una categoria superiore . Il reclamo veniva respinto il 30 gennaio 1987 ed il Brown ha proposto il presente ricorso .
5 L' eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta avverso il ricorso è stata oggetto di una sentenza 8 marzo 1988 con cui la Corte ( seconda sezione ) ha dichiarato il ricorso ricevibile per la parte in cui è inteso a far dichiarare che la decisione generale 10 aprile 1986 avrebbe dovuto sancire una retroattività dal 1° febbraio 1985 . Per il resto il ricorso è stato dichiarato irricevibile .
6 Nella replica il ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che egli ha diritto a fruire di un' indennità differenziale per compensare la differenza fra lo stipendio corrispondente al precedente grado C 2 e lo stipendio di grado B 4, a decorrere dal 1° febbraio 1985 .
7 La convenuta, nella controreplica, chiede che la Corte voglia dichiarare infondato il ricorso nel caso in cui la domanda sia intesa all' attribuzione, dal 1° febbraio 1985, di una indennità differenziale calcolata conformemente alla decisione generale di cui trattasi e dichiarare il ricorso irricevibile, in subordine respingerlo in quanto infondato, nel caso in cui la domanda sia intesa ad ottenere, oltre a detta indennità differenziale, un' indennità destinata a compensare la differenza fra la retribuzione relativa al grado e allo scatto reali della ricorrente e la retribuzione corrispondente ad un ipotetico inquadramento nel grado B 4 .
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, della normativa applicabile, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione di udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
9 Si deve osservare, innanzitutto, che la domanda contiene due capi distinti, dei quali l' uno è inteso all' attribuzione dell' indennità differenziale dal 1° febbraio 1985 mentre l' altro è inteso ad ottenere che l' importo dell' indennità venga calcolato su di un ipotetico inquadramento del ricorrente nel grado B 4 .
10 A tal proposito, occorre ricordare che la Corte, nella sentenza 8 marzo 1988, ha dichiarato irricevibile il secondo capo della domanda per la decorrenza dei termini di impugnazione giurisdizionale della decisione di inquadramento del Brown nel grado B 5 . La decadenza osta del pari a che la decisione di inquadramento venga rimessa indirettamente in discussione per il tramite dell' attribuzione di un' indennità da calcolarsi su di un diverso inquadramento .
11 Da quanto precede discende che si deve ancora risolvere, in seguito alla sentenza interlocutoria della Corte 8 marzo 1988, solo la questione se il Brown possa a ragione chiedere che la decisione generale del presidente della Corte 10 aprile 1986, al punto B, sia applicata al suo caso con efficacia retroattiva a decorrere dal 1° febbraio 1985 .
12 A sostegno della domanda il ricorrente deduce in via principale una violazione dell' art . 46 dello statuto . A suo parere, detta disposizione è intesa a garantire, durante lo svolgimento della carriera di un dipendente, un andamento il più omogeneo possibile del suo stipendio, considerata la sua anzianità . Dalla sentenza della Corte 29 gennaio 1985 ( Michel / Commissione, causa 273/83, Racc . pag . 347 ), si evincerebbe che le regole sancite dall' art . 46 dello statuto si applicano all' atto del passaggio di un dipendente a categoria superiore . Secondo il ricorrente, il calcolo dell' indennità differenziale a lui attribuita prima di detta sentenza dovrebbe pertanto ritenersi illegittimo . Di conseguenza, la decisione generale di cui è causa avrebbe dovuto avere efficacia retroattiva a decorrere dal 1° febbraio 1985 .
13 La convenuta sostiene invece che essa non era assolutamente tenuta a conferire qualsivoglia efficacia retroattiva alla decisione generale di cui trattasi . Per giurisprudenza consolidata, infatti, il principio della certezza del diritto osterebbe in genere a che l' efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione; una deroga sarebbe possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo perseguito e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato . A parere della convenuta, la menzionata sentenza 29 gennaio 1985 non può fungere da momento per la decorrenza dell' efficacia nel tempo della decisione generale del presidente, in quanto detta sentenza non verte assolutamente sulla questione dell' indennità differenziale, non potendosene pertanto evincere che la prassi precedentemente seguita in materia dalla Corte sia illegittima .
14 Si deve rilevare in proposito che la lettera dell' art . 46 dello statuto fa riferimento unicamente al caso di un dipendente nominato in un grado superiore nell' ambito della stessa categoria . Detta disposizione garantisce allora, mediante le norme sull' inquadramento nello scatto, che l' interessato percepirà effettivamente, nel nuovo grado, uno stipendio base almeno pari allo stipendio percepito nel grado precedente . Quanto ai dipendenti che cambiano categoria, nella citata sentenza 29 gennaio 1985 la Corte ha dichiarato che, in mancanza di disposizioni analoghe, l' inquadramento nello scatto doveva del pari effettuarsi in base ai principi sanciti dall' art . 46 dello statuto .
15 Ne consegue che, qualora l' inquadramento nello scatto di un dipendente che è passato ad una categoria superiore comporti una perdita finanziaria, ai sensi dell' art . 46 dello statuto, l' autorità che ha il potere di nomina deve concedere al dipendente interessato una indennità volta a compensare la differenza fra lo stipendio di base precedente ed il nuovo stipendio .
16 Nel caso di specie, si deve rilevare che l' obbligo incombente all' autorità che ha il potere di nomina in forza di detta norma dello statuto è stato senz' altro rispettato . Infatti, l' indennità differenziale attribuita al Brown in seguito al cambiamento di categoria soddisfa i requisiti stabiliti dall' art . 46 dello statuto come interpretato dalla citata sentenza 29 gennaio 1985 in quanto ha evitato che il Brown subisse una riduzione dello stipendio .
17 Pertanto il ricorrente non può chiedere, fondandosi su questa norma dello statuto, di fruire retroattivamente di una indennità più favorevole come quella istituita dalla decisione generale 10 aprile 1986 del presidente della Corte .
18 Occorre poi aggiungere che il ricorrente non può far riferimento a nessun altro principio del diritto comunitario onde giustificare la domanda di applicazione retroattiva dell' indennità differenziale di cui trattasi .
19 Da quanto precede discende che il ricorso va respinto in quanto infondato .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Tuttavia, l' art . 70 dello stesso regolamento stabilisce che, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quarta sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
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