Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Dipendenti - Ricorso - Ricorso diretto contro la decisione che respinge il reclamo - Ricevibilità
( Statuto del personale, artt . 90 e 91 )
2 . Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Identità di oggetto e di causa - Mezzi ed argomenti che non figurano nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi - Ricevibilità - Domanda di risarcimento formulata per la prima volta dinanzi alla Corte - Estensione dell' oggetto della lite - Insussistenza
( Statuto del personale, artt . 90 e 91 )
Massima
1 . Nel sistema dello statuto, il dipendente può proporre ricorso contro una decisione adottata nei suoi confronti dall' autorità che ha il potere di nomina solo dopo aver previamente proposto un reclamo a detta autorità e dopo che tale reclamo sia stato espressamente o tacitamente respinto . A queste condizioni, il ricorso è ricevibile, tanto se è diretto contro la sola decisione inizialmente contestata quanto se è diretto contro la decisione che respinge il reclamo o contro i due atti congiuntamente, purché tuttavia il reclamo e il ricorso siano stati proposti entro i termini stabiliti dagli artt . 90 e 91 dello statuto .
2 . Le conclusioni formulate dal dipendente dinanzi alla Corte devono avere lo stesso oggetto di quelle contenute nel reclamo amministrativo previo e contenere unicamente delle censure basate sulla stessa causa di quelle dedotte nel reclamo . Dinanzi alla Corte, queste censure possono essere sviluppate mediante deduzione di mezzi ed argomenti i quali, pur non figurando necessariamente nel reclamo, siano ad esso strettamente connessi . Ne consegue che gli artt . 90 e 91 dello statuto, benché abbiano lo scopo di consentire, mediante la proposizione del reclamo amministrativo previo, la composizione amichevole della lite fra il dipendente e l' amministrazione, non hanno lo scopo di delimitare, in modo rigido e definitivo, la fase contenziosa, purché il ricorso giurisdizionale non modifichi la causa né l' oggetto del reclamo .
E' in particolare ricevibile la domanda di risarcimento formulata per la prima volta dinanzi alla Corte, mentre il reclamo amministrativo riguardava unicamente l' annullamento della decisione assertivamente lesiva, dato che la domanda d' annullamento può implicare la domanda di risarcimento del danno recato dalla decisione stessa .
Parti
Nella causa 126/87,
Sergio Del Plato, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Varese ( 21100 ) Italia, via Sempione, 32, con l' avv . Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, avenue Brugmann, 272, Bruxelles, e con domicilio eletto presso l' avv . Ernest Arendt, del foro di Lussemburgo, avenue Marie-Thérèse, Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Joseph Griesmar e dal sig . S . Van Raepenbusch, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto :
1 ) l' annullamento della decisione negativa opposta alla domanda con cui il ricorrente chiedeva di essere ammesso a partecipare ad un concorso interno ( COM/536/86 ) per l' assegnazione di un posto presso il Centro comune di ricerca di Ispra;
2 ) l' annullamento della nomina del sig . Friedemann Timm al posto in questione;
3 ) l' annullamento del tacito rigetto del reclamo del ricorrente;
4 ) in subordine, la condanna della Commissione al pagamento di 20 000 ecu a titolo di risarcimento;
5 ) la condanna della Commissione alle spese,
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori F . Grévisse, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza ed in esito alla trattazione orale svoltasi il 14 febbraio 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 febbraio 1989,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato in cancelleria il 10 aprile 1987, il sig . Del Plato, dipendente di ruolo della Commissione delle Comunità europee, inquadrato nel grado B3 e assegnato alla divisione "Costruzioni e Infrastrutture" del Centro comune di ricerca di Ispra, ha chiesto l' annullamento della tacita decisione negativa risultante dal silenzio osservato dall' amministrazione sulla sua domanda intesa a che venisse presa in considerazione la candidatura da lui presentata in seguito all' avviso di posto vacante COM/536/86, della decisione con cui a detto posto è stato nominato il sig . Friedemann Timm, nonché la riparazione del danno ch' egli avrebbe subito a causa di queste due decisioni .
2 Il 4 aprile 1986 veniva pubblicato l' avviso che dichiarava vacante il posto di categoria A di capo del servizio "nuovi lavori" della divisione "Costruzioni e Infrastrutture" del Centro comune di ricerca di Ispra, servizio in cui lavora il sig . Del Plato . Questi presentava la propria candidatura il 29 aprile 1986 e, poiché gli veniva opposto oralmente un rifiuto, la confermava per iscritto il giorno successivo . Il 5 agosto 1986 veniva pubblicato un nuovo organigramma del servizio, dal quale risultava che al posto in questione era stato nominato il sig . Timm . Con reclamo registrato in data 11 settembre 1986, il sig . Del Plato chiedeva che la decisione di rigetto della propria candidatura e la decisione di nomina del sig . Timm fossero annullate . Il sig . Del Plato impugna dinanzi alla Corte la tacita decisione di rigetto del suo reclamo, confermata espressamente il 2 aprile 1987, e la decisione di nomina del sig . Timm, chiedendo il risarcimento dei danni .
3 Per quanto riguarda gli antefatti, le varie fasi del procedimento e gli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono in prosieguo riportati solo in quanto necessari al ragionamento della Corte .
Sulle eccezioni d' irricevibilità sollevate dalla Commissione
4 La Commissione eccepisce anzitutto che il ricorso è irricevibile in quanto diretto contro la decisione negativa opposta alla candidatura del sig . Del Plato .
5 Benché la Commissione sostenga, in primo luogo, che a torto il sig . Del Plato impugna un preteso rifiuto di ammettere la sua partecipazione ad un concorso interno per la copertura del posto considerato, mentre un siffatto concorso non è stato mai organizzato, il ricorso è, in realtà, diretto contro il rifiuto di ammettere il ricorrente a partecipare al procedimento di selezione destinato all' assegnazione di detto posto .
6 La Commissione fa valere, in secondo luogo, che il ricorso è tardivo, poiché al sig . Del Plato era stato opposto fin dal 29 aprile 1986 un espresso rifiuto, contro il quale egli avrebbe dovuto reagire con un reclamo entro il termine di tre mesi contemplato dal combinato disposto degli artt . 90, n . 2, e 91, n . 2, dello statuto del personale delle Comunità europee .
7 Si deve rilevare che soltanto il 30 aprile 1986 l' interessato presentava ufficialmente all' amministrazione la propria candidatura, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno . La Commissione si asteneva dal rispondere a tale domanda, il che dava origine ad una tacita decisione negativa che il ricorrente ha regolarmente contestato, dapprima mediante reclamo proposto entro il termine contemplato dallo statuto, indi mediante il ricorso giurisdizionale .
8 Infine, la Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto diretto contro la decisione di rigetto del reclamo dell' interessato, la quale avrebbe carattere puramente confermativo rispetto alla decisione che il reclamo aveva lo scopo di contestare .
9 A norma di quanto disposto dagli artt . 90 e 91 dello statuto del personale delle Comunità europee, il dipendente può proporre ricorso alla Corte di giustizia, avverso una decisione adottata nei suoi confronti dall' autorità che ha il potere di nomina, soltanto dopo aver previamente presentato un reclamo a detta autorità e dopo che tale reclamo sia stato espressamente o tacitamente respinto . Così, nel sistema dello statuto, il dipendente deve presentare reclamo contro la decisione ch' egli contesta e adire la Corte contro la decisione che respinge il reclamo . A queste condizioni, il ricorso è ricevibile, indipendentemente dal fatto ch' esso sia diretto contro la sola decisione inizialmente contestata, contro la decisione con cui si respinge il reclamo, o congiuntamente contro questi due atti ( sentenza 19 gennaio 1984, causa 260/80, Andersen / Consiglio, Racc . 1984, pag . 177, in particolare punti 3 e 4 della motivazione ), purché, tuttavia, il reclamo amministrativo e il ricorso giurisdizionale siano stati depositati entro i termini previsti dagli artt . 90 e 91 dello statuto, il che è avvenuto nella fattispecie ( sentenza 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff / Commissione, Racc . 1989, pag . 99 ). Il ricorso del sig . Del Plato è quindi ricevibile anche in quanto diretto contro il tacito rigetto del reclamo .
10 La Commissione eccepisce poi che il ricorso è irricevibile in quanto diretto contro la nomina del sig . Timm, poiché il ricorrente non avrebbe alcun interesse a criticare una nomina cui, da parte sua, non poteva aspirare . Poiché la valutazione di questa eccezione dipende dall' eventuale idoneità del sig . Del Plato ad essere nominato al posto di cui trattasi, negata dalla Commissione, la soluzione da dare a tale problema sarà esaminata più oltre, congiuntamente alle questioni di merito sollevate dalla controversia .
11 Infine, la Commissione sostiene, relativamente alla domanda di risarcimento, che questa è stata formulata per la prima volta dinanzi alla Corte, senza aver costituito oggetto di un previo reclamo, come avrebbe invece richiesto l' art . 91 dello statuto .
12 Questa eccezione non può essere accolta . E' infatti giurisprudenza costante che, "nei ricorsi del personale, le conclusioni presentate dinanzi alla Corte possono aver soltanto lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo, e, d' altra parte, dedurre soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo . Tali censure possono, dinanzi alla Corte, essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi e di argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente" ( sentenza 20 maggio 1987, causa 242/85, Geist / Commissione, Racc . 1987, pag . 2181 ). Conseguentemente, mentre si propongono di permettere una composizione amichevole della lite fra il dipendente e l' amministrazione, gli artt . 90 e 91 dello statuto non hanno lo scopo di delimitare in modo rigoroso e definitivo la fase contenziosa, purché il ricorso giurisdizionale non modifichi la causa né l' oggetto del reclamo ( sentenza 7 maggio 1986, causa 52/85, Rihoux e a . / Commissione, Racc . 1986, pag . 1555 ). Questa condizione è soddisfatta, come nella fattispecie, qualora il ricorrente abbia chiesto, nel reclamo, l' annullamento di una decisione adottata nei suoi confronti, poiché una siffatta domanda di annullamento può implicare, a seconda delle circostanze, una domanda di risarcimento del danno eventualmente arrecatogli da tale decisione ( sentenza 26 gennaio 1989, Koutchoumoff, già menzionata ). Anche l' eccezione d' irricevibilità sollevata su questo punto dalla Commissione contro il ricorso del sig . Del Plato deve quindi essere respinta .
Nel merito
Sulle conclusioni riguardanti il rifiuto di prendere in considerazione la candidatura del ricorrente
13 Il sig . Del Plato sostiene che la Commissione gli avrebbe a torto impedito di partecipare ad un concorso che, d' altronde, sarebbe stato organizzato irregolarmente . In proposito si deve rilevare, com' è stato già precisato in precedenza, che la Commissione non ha organizzato un concorso per assegnare il posto controverso, ma ha semplicemente aperto un procedimento per l' assunzione di un agente temporaneo . I mezzi dedotti dal ricorrente per criticare le operazioni di detto preteso concorso e basati sull' art . 29 dello statuto del personale non sono quindi pertinenti .
14 Il ricorrente fa valere inoltre che, benché egli sia un dipendente di categoria B, la sua candidatura al posto vacante destinato ad essere coperto da un agente di categoria A avrebbe dovuto essere presa in considerazione, in quanto, da un lato, ai sensi del combinato disposto degli artt . 45, n . 2, e 98, 2° comma, dello statuto, il passaggio dei dipendenti dei ruoli scientifico e tecnico da una categoria all' altra può aver luogo senza concorso e, dall' altro, egli possedeva i requisiti necessari per essere nominato a detto posto . A suo avviso, è vero che il suo nome non era compreso nell' elenco dei dipendenti riconosciuti idonei a funzioni di categoria A, redatto secondo le "modalità procedurali preliminari alle decisioni di passaggio dalla categoria B alla categoria A per i funzionari e agenti temporanei dei quadri scientifico e tecnico", ma il fatto ch' egli esercitasse funzioni in tutto corrispondenti a quelle descritte nell' avviso di posto vacante imponeva alla Commissione di discostarsi da detto elenco .
15 Benché il combinato disposto degli artt . 45, n . 2, e 98, 2° comma, dello statuto consenta, per i dipendenti dei ruoli scientifico e tecnico, il passaggio da una categoria alla categoria superiore senza concorso, la Commissione ha stabilito delle "modalità procedurali" destinate a permettere una selezione ispirata a criteri di obiettività dei candidati idonei ad un cambiamento di categoria . La legittimità di questo sistema, alla stregua, in particolare, dello statuto del personale, è stata riconosciuta dalla Corte nella sentenza 9 ottobre 1984 ( cause riunite da 80 a 83/81, Adam e a . / Commissione, Racc . pag . 3411 ) e confermata nella sentenza 10 dicembre 1987 ( cause riunite da 181 a 184/86, Del Plato e a . / Commissione, Racc . 1987, pag . 4991 ), nella quale è stato respinto il ricorso dell' attuale ricorrente inteso all' annullamento della decisione con cui il comitato ad hoc per la selezione aveva rifiutato di iscriverlo nell' elenco dei dipendenti riconosciuti idonei ad esercitare funzioni di categoria A .
16 Nonostante l' argomento del ricorrente, secondo cui egli aveva già esercitato funzioni analoghe a quelle relative al posto cui aspirava o addirittura aveva esercitato in precedenza le funzioni inerenti a tale posto, il che avrebbe dovuto indurre la Commissione a procedere alla sua nomina, la Commissione, nel ritenere che questi elementi non giustificassero il fatto di discostarsi dall' elenco stabilito secondo le "modalità procedurali" definite nel 1983, non si è valsa in modo errato del suo potere discrezionale .
17 Dalle precedenti considerazioni risulta che il sig . Del Plato non può sostenere che il rifiuto di prendere in considerazione la sua candidatura sia intervenuto illegittimamente .
Sulle conclusioni riguardanti la nomina del sig . Timm
18 Come ha rilevato la Commissione, da una costante giurisprudenza risulta che il dipendente, per poter impugnare una decisione di nomina, deve avere un interesse personale all' annullamento di tale atto ( sentenza 30 maggio 1984, causa 111/83, Santo Picciolo / Parlamento europeo, Racc . 1984, pag . 2323 ).
19 Da quanto considerato in precedenza risulta che il capo del ricorso tendente all' annullamento del rifiuto di prendere in considerazione la candidatura del sig . Del Plato è infondato .
20 Stando così le cose, il ricorrente, che non può pretendere di essere nominato al posto in questione, non ha interesse ad impugnare la nomina di un' altra persona a detto posto . Perciò, per questa parte, il ricorso va dichiarato irricevibile .
21 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso dev' essere respinto per quanto riguarda sia la domanda di annullamento del rifiuto di prendere in considerazione la candidatura del sig . Del Plato al posto dichiarato vacante con avviso COM/536/86, sia la domanda di risarcimento dei danni, non avendo l' amministrazione commesso alcun illecito nei confronti del ricorrente, e, per il resto, dev' essere dichiarato irricevibile .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Tuttavia, a norma dell' art . 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( terza sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso del sig . Del Plato è respinto .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
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