Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Regime dei prezzi - Fissazione da parte delle autorità nazionali di prezzi massimi che valgano solo per le merci importate - Divieto - Perseguimento di scopi monetari - Giustificazione inammissibile
( Trattato CEE, art . 30 )
2 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Formazione dei prezzi - Provvedimenti nazionali - Incompatibilità con la normativa comunitaria - Criteri
Massima
1 . Costituisce una misura d' effetto equivalente a restrizioni quantitative, vietata dall' art . 30 del trattato, il fatto che uno Stato membro subordini le importazioni di una determinata merce da altri Stati membri all' osservanza di prezzi massimi ed al controllo sistematico di questa condizione, qualora prezzi massimi analoghi non valgano per i prodotti nazionali . Dato che l' esercizio da parte degli Stati membri dei poteri che hanno conservato in campo monetario non può consentire loro di adottare unilateralmente provvedimenti vietati dal trattato, lo scopo monetario di un provvedimento del genere non è atto a giustificarlo .
2 . Nei settori disciplinati da un' organizzazione comune dei mercati, a maggior ragione quando tale organizzazione si basa su un regime comune dei prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire, con disposizioni nazionali adottate unilateralmente, nel processo di formazione dei prezzi disciplinati, nel medesimo stadio produttivo o commerciale, dall' organizzazione comune .
Parti
Nella causa 127/87,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . X . Yataganas, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal sig . N . Fragakis, consigliere giuridico della rappresentanza permanente della Grecia presso le Comunità europee a Bruxelles, in qualità di agente, assistito dal sig . A . Pliakos, consigliere presso il ministero ellenico del commercio, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della sua ambasciata, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il far dichiarare che la Repubblica ellenica, con la sua normativa nazionale e con la prassi da essa seguita in materia di importazione di carni e di animali vivi della specie ovina e caprina, ed in particolare subordinando dette importazioni al rispetto di prezzi massimi ed al controllo sistematico di tale condizione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 30 e 113 del trattato CEE, nonché del regolamento del Consiglio 27 giugno 1980, n . 1837/80, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ( GU L 183, pag . 1 ), dei regolamenti della Commissione 6 gennaio 1982, n . 19/82, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n . 2641/80 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi ( GU L 3, pag . 18 ) e 6 gennaio 1982, n . 20, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni ovine e caprine ( GU L 3, pag . 26 ) e degli accordi conclusi in forma di scambi di lettere fra la Comunità economica europea e taluni paesi terzi sul commercio nel settore ovino e caprino,
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, O . Due, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling, Y . Galmot, C . Kakouris e T.F . O' Higgins, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza completata a seguito della trattazione orale del 2 marzo 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 24 marzo 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 aprile 1987, la Commissione delle Comunità europee ha presentato un ricorso ex art . 169 del trattato CEE, volto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, con la sua normativa nazionale e con la prassi da essa seguita in materia di importazione di carni ed animali vivi della specie ovina e caprina, ed in particolare subordinando dette importazioni al rispetto di prezzi massimi ed al controllo sistematico di tale condizione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 30 e 113 del trattato CEE, nonché del regolamento del Consiglio 27 giugno 1980, n . 1837/80, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ( GU L 183, pag . 1 ), dei regolamenti della Commissione 6 gennaio 1982, n . 19, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n . 2641/80 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originarie di taluni paesi terzi e n . 20/82, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni ovine e caprine ( GU L 3, pagg . 18 e 26 ) e degli accordi conclusi in forma di scambi di lettere fra la Comunità economica europea e taluni paesi terzi sul commercio nel settore ovino e caprino .
2 Risulta dagli atti che il ministro ellenico del commercio, con decisione 19 marzo 1984, n . E6/1484/3/84, ha comunicato prezzi massimi per l' importazione di carni e animali delle specie ovine e caprine nella Repubblica ellenica . Secondo la decisione le fatture relative alle importazioni dovevano essere sottoposte ad un comitato di controllo delle valute di importazione, al fine di un controllo preventivo dei prezzi, e le autorizzazioni all' importazione già concesse per importazioni fatturate ad un prezzo superiore dovevano essere annullate qualora il prezzo delle merci non fosse stato ancora corrisposto .
3 Per quel che riguarda la fase precontenziosa e i mezzi e gli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
4 Il governo ellenico sostiene che i prezzi fissati dalla decisione controversa hanno soltanto carattere indicativo . Essi mirerebbero ad agevolare il compito delle autorità valutarie competenti, consentendo loro di evitare illecite fughe valutarie ed avrebbero l' effetto incidentale di salvaguardare sani rapporti concorrenziali e d' impedire un rialzo dei prezzi irrealistico ed artificioso . Secondo il governo, la comunicazione di tali prezzi non potrebbe essere considerata una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all' importazione, ai sensi dell' art . 30 del trattato né un provvedimento rientrante nella politica commerciale comune ai sensi dell' art . 113 .
5 Per quel che concerne la natura dei prezzi in questione, devesi constatare che la stessa lettera della decisione litigiosa sembra conferire loro un carattere cogente . Durante la trattazione orale, l' agente del governo ellenico ha spiegato che in realtà gli operatori economici, conoscendo i rischi di sanzioni, accettano i prezzi fissati e che, in pratica, non vi sono importazioni a prezzi più elevati . Ciò considerato, si deve riconoscere trattarsi di prezzi massimi il cui rispetto costituisce una condizione preliminare per qualsiasi importazione . E d' altronde pacifico che detti prezzi massimi e le misure di controllo preventivo dei prezzi non si applicano alla produzione nazionale, ma soltanto alle importazioni provenienti sia da altri Stati membri della Comunità, sia da paesi terzi .
6 E palese che un tale sistema può ostacolare, perlomeno in potenza, le importazioni . Quando si applica alle importazioni provenienti da altri Stati membri esso costituisce dunque, secondo la giurisprudenza costante della Corte ( vedasi innanzitutto la sentenza 11 luglio 1974, Dassonville, 8/74, Racc . pag . 837 ), una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative, vietata dall' art . 30 del trattato, come indicato del resto dall' art . 2, n . 3, lett . a ), della direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, n . 70/50, che trova la sua fonte normativa nel disposto dell' art . 33, paragrafo 7, del trattato, relativa alla soppressione delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative non contemplate da altre disposizioni prese in virtù del trattato CEE ( GU L 13 del 1970, pag . 29 ).
7 Lo scopo di politica monetaria del provvedimento incriminato non è tale da giustificarla . Come si evince difatti da una costante giurisprudenza della Corte ( vedasi da ultimo la sentenza 7 giugno 1988, Commissione / Repubblica ellenica, 57/86, Racc . 1988, pag . 0000 ), l' esercizio da parte degli Stati membri delle competenze in materia monetaria non consente loro l' emanazione unilaterale di provvedimenti vietati dal trattato .
8 D' altro canto, il divieto di misure nazionali unilaterali di effetto equivalente a restrizioni quantitative è stato esteso al commercio con i paesi terzi dall' art . 20, n . 2, del citato regolamento n . 1837/80, che costituisce il regolamento di base dell' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine . Detto regolamento ha inoltre istituito un regime di prezzi comportante fra l' altro un prezzo di base ed un prezzo di intervento e, come da costante giurisprudenza ( vedasi da ultimo sentenza 6 novembre 1979, Toffoli, 10/79, Racc . pag . 3301 ), nei settori disciplinati dall' organizzazione comune di mercato, a maggior ragione quando tale organizzazione si basi su un regime comune dei prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire, con disposizioni nazionali adottate unilateralmente, nel processo di formazione dei prezzi disciplinati, nel medesimo stadio produttivo o commerciale, dall' organizzazione comune . Devesi dunque riconoscere che il provvedimento ellenico incriminato contrasta altresì con il regolamento n . 1837/80 .
9 Nei riguardi delle importazioni provenienti da paesi terzi, il provvedimento controverso rientra nella politica commerciale comune, di esclusiva competenza comunitaria ai sensi dell' art . 113 del trattato . Ciò è messo in evidenza dalla conclusione di accordi di autolimitazione fra la Comunità e taluni paesi terzi, in particolare ove vige il commercio di stato, precisamente nel settore delle carni ovine e caprine . Detti accordi vietano qualsiasi misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni, qualora gli scambi non superino quantitativi determinati, e dispongono che i titoli di importazione debbano essere rilasciati automaticamente dagli Stati membri dietro presentazione dei titoli di esportazione . I citati regolamenti della Commissione nn . 19/82 e 20/82, concernono l' esecuzione negli Stati membri di dette obbligazioni . Devesi dunque riconoscere che il provvedimento ellenico incriminato è altresì contrario alle disposizioni summenzionate .
10 Da quanto precede discende che la Repubblica ellenica, subordinando le importazioni di carni e di animali vivi delle specie ovine e caprine al rispetto di prezzi massimi ed al controllo sistematico di tale condizione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 30 e 113 del trattato CEE, nonché del regolamento del Consiglio n . 1837/80, dei regolamenti della Commissione nn . 19/82 e 20/82 e degli accordi conclusi in forma di scambio di lettere fra la Comunità economica europea e taluni paesi terzi sul commercio nel settore ovino e caprino .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell' art . 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Poiché la convenuta è rimasta soccombente, la si deve condannare alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Col subordinare le importazioni di carni e di animali vivi delle specie ovine e caprine al rispetto di prezzi massimi ed al controllo sistematico di tale condizione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 30 e 113 del trattato CEE, nonché del regolamento del Consiglio 27 giugno 1980, n . 1837/80, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, dei regolamenti della Commissione 6 gennaio 1982, nn . 19/82 e 20/82, che stabiliscono, il primo, le modalità di applicazione del regolamento n . 2641/80 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originarie di taluni paesi terzi e, il secondo, le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni ovine e caprine, e degli accordi conclusi in forma di scambio di lettere fra la Comunità economica europea e taluni paesi terzi sul commercio nel settore ovino e caprino .
2 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese .
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