Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni - Disciplina degli scambi coi paesi terzi - Fondamento giuridico
( Trattato CEE, artt . 38, n . 2, 39, 40, n . 3, 43, 100 e 113; direttiva del Consiglio 87/64 )
Massima
L' art . 43 del trattato costituisce il fondamento giuridico appropriato di qualsiasi normativa attinente alla produzione ed alla messa in commercio dei prodotti agricoli elencati nell' allegato II del trattato che contribuisca alla realizzazione di uno o più obiettivi della politica agricola comune sanciti dall' art . 39 del trattato . Normative di questo tipo, anche se riguardano, oltre ad obiettivi della politica agricola comune, altri obiettivi i quali, in mancanza di specifiche disposizioni, vengono perseguiti sulla base dell' art . 100 del trattato, possono comportare l' armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia senza che sia necessario ricorrere a quest' ultimo articolo . Questa norma, infatti, tenuto conto della preminenza che l' art . 38, n . 2, del trattato garantisce alle norme speciali in materia di agricoltura sulle norme generali relative all' instaurazione del mercato comune, non può essere invocata per restringere la sfera di applicazione dell' art . 43 .
La direttiva 87/64, che modifica le direttive 72/461 e 72/462 relative ai problemi sanitari in occasione degli scambi intracomunitari e dell' importazione di carni fresche da paesi terzi, si applica a prodotti che rientrano nell' allegato II e, inoltre, mirando a consentire all' industria farmaceutica di procurarsi una materia prima agricola a prezzi ragionevoli e in quantità sufficienti, contribuisce a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e ad assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori, obiettivi contemplati dall' art . 39, n . 1, lett . d ) ed e ), del trattato .
Peraltro, il solo fatto che la direttiva disciplini i presupposti per la messa in commercio dei prodotti di cui trattasi sia negli scambi intracomunitari sia quando essi provengono da paesi terzi non è sufficiente a rendere l' art . 113 applicabile . Infatti, dall' art . 40, n . 3, del trattato emerge che i provvedimenti adottati nell' ambito della politica agricola comune possono riguardare anche le importazioni e le esportazioni dei prodotti considerati .
Per questo motivo la direttiva doveva essere adottata dal Consiglio in base al solo art . 43 . Poiché ciò non è avvenuto, essa dev' essere annullata .
Parti
Nella causa 131/87,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg . Dierk Booss, consigliere giuridico, e D . Grant Lawrence, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
sostenuta dal
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai sigg . G.M . Borchardt e M.A . Fierstra del Ministero degli affari esteri, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Regno dei Paesi Bassi,
interveniente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . Jacques Delmoly e dalla sig.ra Moyra Sims, rispettivamente, amministratore principale e amministratore presso il servizio giuridico del Consiglio, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Joerg Kaeser, direttore della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
convenuto,
sostenuto dal
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra Jacqueline A . Gensmantel del Treasury Solicitor' s Department, in qualità d' agente, e dal sig . Richard Plender, barrister, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Regno Unito
e
Regno di Danimarca, rappresentato dal sig . Joergen Molde, consigliere giuridico presso il Ministero degli affari esteri, in qualità d' agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sig.ra Suzanne Rubow, incaricata di affari ad interim, consigliere ministeriale presso l' ambasciata del Regno di Danimarca,
intervenienti,
causa avente ad oggetto il ricorso inteso all' annullamento della direttiva 87/64 del Consiglio del 30 dicembre 1986, che modifica la direttiva 72/461, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, e la direttiva 72/462, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( GU 1987, L 34, pag . 52 ),
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn e F.A . Schockweiler, presidenti di sezione, G.F . Mancini, R . Joliet, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e F . Grévisse, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : D . Louterman, amministratore principale
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 20 giugno 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 luglio 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 aprile 1987, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art . 173, 1° comma, del trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della direttiva 87/64 del Consiglio del 30 dicembre 1986, che modifica la direttiva 72/461, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, e la direttiva 72/462, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( GU 1987, L 34, pag . 52 ).
2 La direttiva 72/461 del Consiglio del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ( GU L 302, pag . 24 ), modificata in particolare dalla direttiva 85/322 del Consiglio del 12 giugno 1985, ( GU L 168, pag . 41 ), stabilisce i requisiti sanitari ai quali devono rispondere gli animali da cui provengono le carni fresche destinate al commercio intracomunitario . La direttiva 72/462 del Consiglio del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( GU L 302, pag . 28 ), modificata in particolare dalla direttiva 83/91 del Consiglio del 7 febbraio 1983 ( GU L 59, pag . 34 ), stabilisce i requisiti sanitari e di polizia sanitaria da applicare all' importazione dai paesi terzi dei prodotti contemplati dalla stessa direttiva .
3 Allo scopo di agevolare l' importazione dai paesi terzi di ghiandole e di organi, compreso il sangue, destinati all' industria farmaceutica, e allo scopo di applicare le stesse agevolazioni negli scambi intracomunitari di questi prodotti, il Consiglio ha adottato la direttiva 87/64 oggetto del presente ricorso .
4 Questa direttiva è basata sugli artt . 100 e 113 del trattato, mentre la Commissione aveva proposto come fondamento giuridico l' art . 43, come già aveva fatto per le suddette direttive 72/461 e 72/462, adottate dal Consiglio in base agli artt . 43 e 100 del trattato .
5 La Commissione, sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi, deduce che la direttiva controversa avrebbe dovuto essere adottata in base al solo art . 43, mentre il Consiglio, sostenuto dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dal Regno di Danimarca, assume di aver adottato a buon diritto gli artt . 100 e 113 come fondamento giuridico .
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
7 Si deve ricordare in limine che, nell' ambito del sistema delle competenze comunitarie, la scelta del fondamento giuridico di un atto deve basarsi su elementi oggettivi che possono essere oggetto di sindacato giurisdizionale ( sentenza 26 marzo 1987, causa 45/86, Commissione/Consiglio, punto 11 della motivazione, Racc . pag . 1493 ).
8 Va osservato inoltre che nella fattispecie la controversia sul corretto fondamento giuridico non ha portata meramente formale, poiché gli artt . 100 e 43 contengono norme diverse in ordine alla formazione della volontà del Consiglio . La scelta del fondamento giuridico poteva quindi avere conseguenze sulla determinazione del contenuto della direttiva impugnata .
9 Di conseguenza, si deve accertare se, come sostiene la Commissione, la direttiva impugnata dovesse essere basata sull' art . 43 del trattato e non sugli artt . 100 e 113 .
10 Come la Corte ha considerato nelle sentenze 23 febbraio 1988, Regno Unito / Consiglio ( causa 68/86, Racc . 1988, pag . 855, e causa 131/86, Racc . 1988, pag . 905 ), l' art . 43 del trattato costituisce il fondamento giuridico appropriato di qualsiasi normativa attinente alla produzione ed alla messa in commercio dei prodotti agricoli elencati nell' allegato II del trattato che contribuisca alla realizzazione di uno o più degli obiettivi della politica agricola comune sanciti dall' art . 39 del trattato . Normative di questo tipo possono comportare l' armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia senza che sia necessario ricorrere all' art . 100 del trattato .
11 Nelle stesse sentenze la Corte ha ricordato che l' art . 38, n . 2, del trattato garantisce la preminenza delle norme speciali in materia di agricoltura sulle norme generali relative all' instaurazione del mercato comune e che, di conseguenza, anche se le normative considerate riguardano nel contempo obiettivi della politica agricola ed altri obiettivi i quali, in mancanza di specifiche disposizioni, vengono perseguiti sulla base dell' art . 100 del trattato, questa norma, che permette in maniera generale l' adozione di direttive volte al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, non può essere invocata per restringere la sfera di applicazione dell' art . 43 del trattato .
12 Alla luce delle considerazioni che precedono si deve accertare se i prodotti considerati dalla direttiva controversa rientrino o no nell' allegato II del trattato e, inoltre, se la direttiva di cui trattasi contribuisca o no alla realizzazione di uno o più obiettivi della politica agricola comune .
13 Dalla giurisprudenza già citata emerge infatti che questi due presupposti sono sufficienti perché la normativa di cui trattasi sia ricollegata al settore dell' agricoltura e quindi all' art . 43 del trattato . La previa esistenza di organizzazioni comuni di mercato nel settore considerato costituisce, a questo proposito, un indizio molto importante, ma, contrariamente a quanto fatto valere a sostegno delle conclusioni del Consiglio, non è indispensabile .
14 Per accertare se i prodotti che costituiscono oggetto della direttiva rientrino nell' allegato II del trattato si deve esaminare la loro classificazione con riguardo alla nomenclatura per la classificazione delle merci adottata con la convenzione 15 dicembre 1950 ( Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol . 347, pag . 127 ), la cosiddetta nomenclatura di Bruxelles, alla quale si riferisce l' allegato II del trattato .
15 Si deve constatare, innanzitutto, che dalle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles pubblicate dal consiglio di cooperazione doganale nel 1966 risulta che le ghiandole e gli organi devono essere classificati nel capitolo 2 ( carni e frattaglie commestibili ) quando sono "atti al consumo umano", e che il sangue rientra, in ogni caso, nella voce 05.15 ( prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all' alimentazione umana ), voce che comprende il "sangue di bestiame, anche commestibile, liquido o disseccato ". I prodotti classificati in queste voci rientrano nell' allegato II del trattato .
16 Per contro, come risulta del pari da dette note esplicative, le ghiandole e gli organi devono essere classificati in voci che non fanno parte dell' allegato II, vale a dire nella voce 05.14 ( ambra grigia; castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio ) se "inadatti per la loro natura o per la loro presentazione all' alimentazione umana" e nella voce 30.01 ( ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove ) se "presentati allo stato disseccato" e quindi del pari non adatti all' alimentazione umana .
17 Ne consegue che le ghiandole e gli organi rientrano nell' allegato II del trattato soltanto quando siano adatti all' alimentazione umana . Il sangue rientra in ogni caso nel suddetto allegato .
18 Si deve rilevare inoltre che la direttiva controversa riguarda "le ghiandole e gli organi, compreso il sangue", solo se adatti all' alimentazione umana . Infatti questa direttiva si limita a modificare talune condizioni del commercio di detti prodotti, senza ampliare o limitare la sfera di applicazione ratione materiae delle due direttive che essa modifica . Questa sfera d' applicazione è definita dall' art . 1 della direttiva 72/461 al quale rinvia l' art . 2 della direttiva 72/462, come modificato dalla summenzionata direttiva 83/91 .
19 La direttiva 72/461, ai termini dell' art . 1, n . 1, "riguarda gli scambi intracomunitari di carni fresche di animali domestici appartenenti alle seguenti specie : bovina, suina, ovina, caprina nonché di solipedi domestici ". Il n . 2 dello stesso articolo precisa che "sono considerate carni tutte le parti dei suddetti animali atte al consumo umano ".
20 Contrariamente a quanto sostenuto dal governo del Regno Unito, non si deve distinguere a questo proposito a seconda che le ghiandole e gli organi siano adatti al consumo umano "a causa della loro natura" (" suitable for human consumption ") o "a causa della loro presentazione" (" fit for human consumption "). Siffatta distinzione non emerge dal testo della direttiva 72/461 né, del resto, dalle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, invocate dal governo del Regno Unito .
21 Di conseguenza non possono essere considerati atti al consumo umano ai sensi della direttiva 72/461 ( in inglese "fit for human consumption ") e delle voci già citate della nomenclatura di Bruxelles ( in inglese, a seconda del caso, "fit" o "suitable ") i prodotti che non soddisfino detta condizione a causa della loro natura o della loro presentazione .
22 Ne consegue che i prodotti ai quali si applicano le direttive 72/461 e 72/462, e quindi anche la direttiva controversa, sono prodotti che rientrano nell' allegato II del trattato .
23 Per stabilire se l' atto impugnato contribuisca o no alla realizzazione di obiettivi della politica agricola comune, si deve constatare innanzitutto che, come è stato rilevato dalla Commissione, mirando a consentire all' industria farmaceutica di procurarsi una materia prima agricola a prezzi ragionevoli e in quantità sufficienti, la direttiva controversa contribuisce a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e ad assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori, obiettivi contemplati dall' art . 39, n . 1, lett . d ) ed e ), del trattato .
24 Si deve rilevare a questo proposito che, contrariamente a quanto fatto valere a sostegno delle conclusioni del Consiglio, non si può escludere da detti obiettivi l' approvvigionamento dell' industria . Infatti, l' art . 39 non contiene alcun elemento atto a giustificare tale esclusione e, peraltro, molti prodotti agricoli costituiscono oggetto di trasformazione industriale . Orbene, sarebbe arbitrario escluderli per questo motivo dall' ambito della politica agricola comune .
25 Per quanto attiene al fatto pacifico che la direttiva controversa, considerata isolatamente o nel contesto delle direttive che modifica, mira anche a tutelare la salute pubblica, è sufficiente ricordare che dalle citate sentenze 23 febbraio 1988 emerge che il perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune non può prescindere da esigenze di interesse generale, fra cui in particolare la tutela della salute, e che il fatto che gli atti adottati nell' ambito della politica agricola comune perseguono nel contempo obiettivi che, in mancanza di disposizioni specifiche, vengono perseguiti in base all' art . 100 del trattato non sottrae detti atti alla sfera d' applicazione dell' art . 43 .
26 Per quanto concerne l' art . 113 il Consiglio ha giustificato il ricorso a questa disposizione come fondamento giuridico dell' atto impugnato col fatto che questo è inteso ad agevolare le importazioni dei prodotti considerati nella Comunità .
27 A questo proposito si deve osservare innanzitutto che la direttiva mira a dettare una disciplina uniforme delle condizioni per lo smercio dei prodotti di cui trattasi non solo quando provengono da paesi terzi, ma anche negli scambi intracomunitari .
28 Si deve rilevare inoltre che il solo fatto che la direttiva controversa riguardi anche le importazioni nella Comunità non è sufficiente a rendere l' art . 113 applicabile . Infatti, dall' art . 40, n . 3, del trattato emerge che i provvedimenti adottati nell' ambito della politica agricola comune possono riguardare anche le importazioni e le esportazioni dei prodotti considerati .
29 Da quanto precede risulta che la direttiva controversa rientra nella sfera di applicazione dell' art . 43 del trattato e che, di conseguenza, non era lecito al Consiglio adottarla in base agli artt . 100 e 113 . Ne consegue che l' atto impugnato deve essere annullato .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda . Il Consiglio è rimasto soccombente e pertanto dev' essere condannato alle spese, ad eccezione di quelle sostenute dagli intervenienti, dato che anche il governo del Regno Unito e quello di Danimarca sono rimasti soccombenti e che il governo dei Paesi Bassi non ha presentato conclusioni sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) E' annullata la direttiva 87/64 del Consiglio del 30 dicembre 1986, che modifica la direttiva 72/461, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, e la direttiva 72/462, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all' atto dell' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche provenienti da paesi terzi .
2 ) Il Consiglio è condannato alle spese, ad eccezione di quelle sostenute dagli intervenienti, che sopporteranno le proprie spese .
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