Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Dipendenti - Assunzione - Procedimenti - Scelta - Potere discrezionale dell' amministrazione - Concorso interno viziato d' illegittimità - Scelta di un procedimento diverso - Ammissibilità
( Statuto dei dipendenti, art . 29 )
Massima
Spetta all' autorità che ha il potere di nomina scegliere, seguendo l' ordine di precedenza di cui all' art . 29 dello statuto, il procedimento più adatto per provvedere alla copertura di un posto vacante . Essa dispone, a tale scopo, di un ampio potere discrezionale per cercare i candidati in possesso delle più alte qualità di competenza, d' integrità e di rendimento .
Qualora si desuma da una sentenza della Corte che l' elenco degli idonei steso in esito ad un concorso interno è invalido, l' autorità che ha il potere di nomina, la quale non è obbligata, una volta iniziato un procedimento d' assunzione, a portarlo a termine coprendo il posto dichiarato vacante, può valersi di un altro procedimento, come il concorso interistituzionale, anziché rinnovare il procedimento in un primo tempo prescelto .
Parti
Nella causa 135/87,
Androniki Vlachou, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, con l' avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, con studio in rue des Glacis 18 A, Lussemburgo, sostituito, nel corso della causa, dall' avvocato domiciliatario Patrick Weinacht, del foro di Lussemburgo, con studio in rue Heine, 6, Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dai sigg . Michael Becker e Marc Ekelmans in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della Corte dei conti, 29, rue Aldringen,
convenuta,
sostenuta da
Zizis Klapanaris, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, con l' avvocato domiciliatario Aloyse May, del foro di Lussemburgo, con studio in Lussemburgo, 31, Grand Rue,
interveniente,
causa avente ad oggetto l' accertamento dell' illegittimità delle decisioni con cui la Corte dei conti si è rifiutata di nominare la ricorrente ad un posto di revisore/traduttore principale, come pure della decisione con cui la Corte dei conti ha bandito un concorso interno interistituzionale per la copertura di due posti di revisore/traduttore principale,
LA CORTE ( prima sezione ),
composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, R . Joliet e F . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : B . Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 20 aprile 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 4 maggio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 30 aprile 1987, la sig.ra Androniki Vlachou, traduttrice presso la Corte dei conti, ha proposto a questa Corte un ricorso diretto all' accertamento dell' illegittimità della decisione con cui la Corte dei conti si è rifiutata di nominare la ricorrente ad un posto di revisore/traduttore principale, come pure della decisione con cui la Corte dei conti ha bandito un concorso interistituzionale per coprire due posti di revisore/traduttore principale .
2 La sig.ra Vlachou partecipava al concorso interno CC/LA/20/82 indetto per la copertura di un posto di revisore/traduttore principale presso la sezione greca del servizio linguistico della Corte dei conti . A seguito di tale concorso, il presidente della Corte dei conti, nella sua qualità di APN, con decisione del 25 novembre 1983, nominava al suddetto posto il sig . Klapanaris, che figurava al primo posto nell' elenco degli idonei compilato dalla commissione giudicatrice .
3 Avverso tale decisione la Vlachou - che nello stesso elenco degli idonei figurava al secondo posto - proponeva un ricorso facendo valere che la procedura del concorso summenzionato era viziata da varie irregolarità .
4 Pronunciandosi su tale ricorso con sentenza 6 febbraio 1986 ( causa 143/84, Vlachou / Corte dei conti, Racc . pag . 459 ), la Corte ha dichiarato :
"Si deve quindi constatare che fissando, dopo aver preso conoscenza dei titoli dei candidati, un sistema di ripartizione dei punti da attribuire all' esperienza professionale tale da implicare obiettivamente la sottovalutazione di taluni titoli prodotti da uno dei candidati, la commissione giudicatrice ha trasgredito il principio generale della parità di trattamento dei partecipanti al concorso ( punto 19 della motivazione ).
L' illegittimità da cui è viziato l' atto con cui la commissione giudicatrice ha fissato i criteri di valutazione dei titoli relativi all' esperienza professionale dei candidati si riflette sull' atto con cui la stessa commissione ha compilato l' elenco degli idonei, contenente la graduatoria dei candidati, che è stata seguita dall' APN nella decisione di nomina ( punto 20 della motivazione ).
Vista l' irritualità della procedura seguita nel concorso CC/LA/20/82, occorre quindi annullare la decisione 25 novembre 1983 con cui il presidente della Corte dei conti ha nominato il K . al posto di revisore/traduttore principale presso il servizio linguistico di detta istituzione ( punto 21 della motivazione )."
5 A seguito di tale sentenza, che annullava la nomina del Klapanaris, la Vlachou chiedeva all' APN della Corte dei conti, con lettera del 21 marzo 1986, di essere nominata al posto di revisore/traduttore principale di cui trattasi .
6 Con decisione 15 luglio 1986, l' APN respingeva tale domanda in quanto infondata . Con una successiva decisione del 26 agosto 1986, essa bandiva un concorso interistituzionale ( CC/LA/10/86 ) onde procedere alla copertura dei due posti di revisore/traduttore principale rimasti vacanti presso la sezione greca del servizio linguistico della Corte dei conti .
7 Poiché il suo reclamo avverso le summenzionate decisioni del 15 luglio e del 26 agosto 1986 era stato respinto con decisione 29 gennaio 1987, la sig.ra Vlachou ha proposto il presente ricorso dinanzi alla Corte di giustizia .
8 Con ordinanza 24 settembre 1987, la Corte ( prima sezione ) ha ammesso il Klapanaris a intervenire a sostegno della convenuta . Nelle osservazioni presentate alla Corte, egli ha integralmente condiviso gli argomenti fatti valere dalla Corte dei conti .
9 Per una più ampia esposizione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d' udienza . Detti elementi del fascicolo saranno riportati in prosieguo solo nei limiti di quanto è necessario alle deduzioni della Corte .
Sulla ricevibilità
10 La Corte dei conti sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto, considerati l' oggetto e i mezzi dedotti, esso verte soltanto sull' interpretazione della summenzionata sentenza della Corte 6 febbraio 1986 . La ricorrente avrebbe dovuto pertanto presentare una domanda d' interpretazione ex art . 40 dello statuto della Corte, anziché un ricorso di annullamento . D' altra parte sarebbe esclusa la possibilità di convertire il presente ricorso in domanda di interpretazione, dal momento che esso non è stato proposto contro tutte le parti nei cui confronti è stata pronunziata la sentenza 6 febbraio 1986, come prescrive l' art . 102 del regolamento di procedura della Corte .
11 E da verificare, al riguardo, se l' oggetto del presente ricorso verta soltanto sull' interpretazione della sentenza della Corte 6 febbraio 1986 .
12 Orbene, occorre rilevare che il ricorso, come si evince dalle conclusioni formulate nell' atto introduttivo, è essenzialmente diretto all' annullamento delle due decisioni della Corte dei conti, e cioè quella del 15 luglio 1986, di rigetto della domanda della ricorrente di nomina al posto in causa, e quella del 26 agosto 1986, relativa all' emanazione del bando di concorso interistituzionale CC/LA/10/86 .
13 Quanto alla sentenza della Corte 6 febbraio 1986, per quanto la sua interpretazione rientri nell' ambito della presente controversia, essa va nondimeno esaminata soltanto allo scopo di stabilire la fondatezza di uno dei mezzi di annullamento dedotti dalla ricorrente, ovverossia la violazione dell' art . 176 del trattato CEE .
14 Stando così le cose, occorre concludere che il presente ricorso non può essere considerato alla stregua di una semplice domanda di interpretazione ai sensi dell' art . 40 dello statuto della Corte, bensì come ricorso di annullamento proposto contro le decisioni controverse .
15 Il ricorso è quindi ricevibile .
Sul merito
16 A sostegno del proprio ricorso di annullamento, la ricorrente deduce tre mezzi che si fondano, rispettivamente, sulla violazione dell' art . 176 del trattato CEE, sulla violazione dell' art . 29 dello statuto e sullo sviamento di potere .
17 Quanto al primo mezzo, la ricorrente fa valere che l' APN, nell' annullare la decisione di nomina del Klapanaris, in esecuzione della sentenza pronunziata dalla Corte il 6 febbraio 1986, avrebbe dovuto nominarla al posto di revisore/traduttore principale di cui trattasi, quale unico altro candidato figurante nell' elenco degli idonei del concorso CC/LA/20/82 .
18 Va rilevato, al riguardo, che a norma dell' art . 176, primo comma, del trattato CEE, l' istituzione da cui emana l' atto annullato è tenuta ad adottare i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa .
19 Nel caso in esame, risulta con chiarezza dalla motivazione della sentenza sopra richiamata, e in particolare dal punto 20, che l' illegittimità da cui era viziata la procedura del concorso CC/LA/20/82 si rifletteva sulla validità della decisione con cui la commissione giudicatrice aveva compilato l' elenco degli idonei .
20 Tale elenco non poteva costituire pertanto un presupposto valido per una qualsivoglia decisione di nomina . Ne consegue che in esecuzione della sentenza di cui trattasi l' APN poteva soltanto respingere la domanda della ricorrente diretta ad ottenere la nomina della stessa al posto di revisore/traduttore principale in forza della sua posizione in graduatoria nel suddetto elenco degli idonei .
21 Il primo mezzo non può quindi essere accolto .
22 Con il secondo mezzo, la ricorrente fa valere che l' APN avrebbe trasgredito l' art . 29 dello statuto, decidendo di indire il concorso interistituzionale CC/LA/10/86 anziché ripetere il concorso interno CC/LA/20/82 . La ricorrente non adduce però alcun argomento al riguardo .
23 Questo mezzo non può essere accolto . Infatti, spetta all' APN scegliere, seguendo l' ordine di precedenza di cui all' art . 29 dello statuto, la procedura più adatta per provvedere alla copertura di un posto vacante . All' uopo l' APN dispone, così come è stato già più volte ribadito dalla Corte ( vedasi sentenza 25 novembre 1976, causa 123/75, Kuester / Parlamento, Racc . pag . 1701 e sentenza 14 luglio 1983, causa 10/82, Mogensen / Commissione, Racc . pag . 2397 ), di un ampio potere di valutazione nel ricercare i candidati in possesso delle più alte qualità di competenza, di integrità e di rendimento .
24 Il semplice fatto che l' APN abbia bandito un concorso interistituzionale anziché ripetere la procedura di concorso interno, della quale la Corte aveva già dichiarato l' irregolarità con la sentenza 6 febbraio 1986, non consente di giungere alla conclusione che l' art . 29 dello statuto sia stato violato . La Corte ha infatti precisato, nella sentenza 24 giugno 1969 ( causa 26/68, Fux / Commissione, Racc . pag . 145 ), che da tale norma dello statuto non risulta che l' APN, se ha bandito un concorso, debba necessariamente portarlo a termine con l' occupazione del posto vacante .
25 Stando così le cose, è da ritenere che l' APN, decidendo di bandire il concorso interistituzionale CC/LA/10/86 anziché procedere alla ripetizione del concorso interno CC/LA/20/82, non abbia trasgredito gli obblighi impostile dall' art . 29 dello statuto .
26 Quanto al terzo mezzo, relativo allo sviamento di potere, la ricorrente si è limitata ad affermare, all' udienza, che con le decisioni impugnate l' APN aveva come scopo solo quello di evitare di nominarla al posto di cui è causa .
27 Ora, come la Corte ha già dichiarato ( vedasi sentenza 25 novembre 1976, causa 123/75, Kuester / Parlamento, Racc . pag . 1701 ), lo sviamento di potere presuppone che sia provato che l' APN, adottando il provvedimento controverso, ha perseguito una finalità diversa da quella contemplata dalla normativa in causa . Nella fattispecie, l' affermazione della ricorrente, non suffragata da nessun elemento probatorio, non consente di provare l' esistenza di uno sviamento di potere, tanto più che dalle considerazioni che precedono emerge che le decisioni impugnate erano state adottate dall' APN nell' ambito del suo potere di valutazione ed in esecuzione di una precedente sentenza della Corte .
28 Neanche il terzo mezzo può pertanto essere accolto .
29 Poiché la ricorrente è rimasta soccombente in toto, il ricorso dev' essere respinto .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Tuttavia, a norma dell' art . 70 dello stesso regolamento, nelle cause tra le istituzioni e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico, salvo il disposto dell' art . 69, § 3, secondo comma, relativo alle spese che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie .
31 Nel presente caso, la convenuta e l' interveniente hanno chiesto alla Corte di porre a carico della ricorrente tutte le spese, a causa del carattere defatigatorio del suo ricorso .
32 Tuttavia, non può riconoscersi un siffatto carattere defatigatorio al presente ricorso in quanto esso è diretto a sottoporre al sindacato della Corte la legittimità della decisione con la quale la Corte dei conti ha avviato la procedura di concorso interistituzionale CC/LA/10/86 . La ricorrente può pertanto beneficiare delle disposizioni dell' art . 70 del regolamento di procedura . Cionondimeno, saranno poste a suo carico le spese sostenute dalla parte interveniente .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( prima sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle dell' interveniente .
3 ) La Corte dei conti sopporterà le proprie spese .
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