Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Dipendenti - Ricorso - Rapporto informativo - Reclamo amministrativo previo - Natura facoltativa
( Statuto del personale, artt . 90 e 91 )
2.Dipendenti - Note caratteristiche - Rapporto informativo - Stesura - Ritardo - Vizio che non può implicare annullamento - Attribuzione di un risarcimento - Presupposti - Danno - Illecito dell' amministrazione
( Statuto del personale, art . 43 )
3 . Dipendenti - Note caratteristiche - Rapporto informativo - Sindacato giurisdizionale - Limiti
( Statuto del personale, art . 43 )
4 . Dipendenti - Promozione - Scrutinio per merito comparativo - Modalità - Esame dei rapporti informativi - Fascicolo personale incompleto - Conseguenze
( Statuto del personale, artt . 43 e 45 )
5 . Dipendenti - Promozione - Potere discrezionale dell' amministrazione - Sindacato giurisdizionale - Limiti
( Statuto del personale, art . 45 )
Massima
1 . Il ricorso giurisdizionale contro un rapporto informativo è proponibile a decorrere dal momento in cui il rapporto può considerarsi definitivo, senza che si possa inoltre esigere la presentazione di un previo reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto ( vedasi sentenza 19 febbraio 1981, cause riunite 122 e 123/79, Schiavo / Consiglio, Racc . pag . 473 ).
2 . Il ritardo nel concludere il procedimento di valutazione non può in nessun caso inficiare in quanto tale la validità del rapporto informativo né, di conseguenza, giustificarne l' annullamento ( vedasi sentenza 9 febbraio 1988, causa 1/87, Picciolo / Commissione, Racc . pag . 711 ).
Per contro, la mancanza del rapporto informativo può porre il dipendente interessato in una situazione di incertezza e di inquietudine per quanto riguarda il suo avvenire professionale, che genera un danno morale suscettibile di risarcimento, quando sia accertato un illecito dell' amministrazione ( vedasi sentenza 14 luglio 1977, causa 61/76, Geist / Commissione, Racc . pag . 1419 ).
3 . Il merito dei giudizi contenuti nei rapporti informativi non può essere sottoposto a sindacato giurisdizionale se non per manifesti errori di fatto o per sviamento di potere ad opera di coloro che hanno partecipato alla stesura dei rapporti ( vedasi sentenza 5 maggio 1983, causa 207/81, Ditterich / Commissione, Racc . pag . 1359 ).
4 . Per annullare una promozione, non basta che, quando sono stati comparati i meriti dei candidati, il fascicolo personale d' uno di costoro fosse irregolare od incompleto, in particolare a causa della mancanza di un rapporto informativo, salvo se si è accertato che tale circostanza ha potuto influire in maniera decisiva sul procedimento di promozione ( vedasi sentenza 10 giugno 1987, causa 7/86, Vincent / Parlamento, Racc . pag . 2473 ).
5 . L' autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale nel comparare i meriti dei candidati ad una promozione come previsto dall' art . 45 dello statuto ed il controllo della Corte in questo campo deve limitarsi alla questione di accertare se l' amministrazione si è mantenuta entro limiti ragionevoli e non ha usato il suo potere in modo palesemente errato . La Corte non potrebbe quindi sostituire un proprio giudizio sulle qualificazioni e sui meriti dei candidati a quello espresso dall' autorità che ha il potere di nomina ( vedasi sentenza 4 febbraio 1987, causa 324/85, Bouteiller / Commissione, Racc . pag . 529 ).
Parti
Nella causa 140/87,
Malcolm Bevan, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con gli avv.ti Ch . Vajda, Barrister of Gray' s Inn, e G . Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio dell' avv . J . Biever, 8, rue Zithe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig . P . Kalbe, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto, da un lato, l' annullamento del rapporto informativo del ricorrente per il biennio 1983-1985 e delle decisioni della Commissione relative alla promozione di dipendenti dal grado A5 al grado A4 per l' esercizio 1986 e, dall' altro, la concessione di un risarcimento dei danni,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori T.F . O' Higgins, presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese .
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