Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Vino - Vini di qualità prodotti in regioni determinate - Delimitazione delle zone di produzione da parte degli Stati membri - Applicazione di criteri stabiliti dalla normativa comunitaria - Potere discrezionale - Controllo da parte della Commissione e della Corte - Limiti
( Regolamento del Consiglio n . 338/79, art . 3, n . 2 )
2 . Ricorso per inadempimento - Prova dell' inadempimento - Onere incombente alla Commissione - Domanda di perizia - Inammissibilità
( Trattato CEE, art . 169 )
3 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Vino - Vini di qualità prodotti in regioni determinate - Caratterizzazione con riferimento alle condizioni tradizionali di produzione - Estensione della zona tradizionale di produzione - Ammissibilità - Presupposti
( Regolamento del Consiglio n . 338/79, art . 2 )
Massima
1 . Benché, a norma dell' art . 3, n . 2, del regolamento n . 338/79, spetti agli Stati membri procedere alla delimitazione precisa della zona di produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate e benché, per tale delimitazione, l' autorità nazionale disponga necessariamente di un certo potere discrezionale, i criteri di cui essa deve tener conto a tal fine sono essenzialmente stabiliti dal diritto comunitario .
Il controllo di detta delimitazione da parte della Commissione e della Corte, nell' esercizio dei poteri loro attribuiti dal trattato, non può limitarsi alla verifica puramente formale della presa in considerazione da parte dello Stato membro dei criteri del diritto comunitario . La verifica, infatti, che non vertesse sulla pertinenza e sull' esattezza dei fatti presi in considerazione, della valutazione datane e della loro qualificazione da parte dell' autorità nazionale non potrebbe contribuire all' opera comune di armonizzazione delle esigenze di qualità che il sopramenzionato regolamento si propone come scopo, né garantire l' applicazione uniforme negli Stati membri dei regolamenti comunitari relativi ai vini di qualità prodotti in regioni determinate .
2 . In un procedimento per inadempimento a norma dell' art . 169 del trattato, spetta alla Commissione dimostrare l' asserito inadempimento e provarlo . A tale scopo essa non può chiedere alla Corte di disporre una perizia .
3 . Le "condizioni tradizionali di produzione" di cui all' art . 2 del regolamento n . 338/79, benché comprendano la tradizione di un luogo di produzione, non ostano alla modifica e, in particolare, all' estensione della zona tradizionale di produzione purché le superfici nuove possiedano le stesse caratteristiche dell' area tradizionale, siano idonee a produrre lo stesso vino e vi siano rispettate le tradizionali modalità di elaborazione, soprattutto per quanto riguarda il tipo di vitigno, le pratiche colturali e la vinificazione .
Parti
Nella causa 141/87,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici sigg . Peter Karpenstein e Giuliano Marenco, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg, Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dal sig . Ivo M . Braguglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto presso l' ambasciata d' Italia a Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo incluso nella zona di produzione del vino "Lago di Caldaro" territori in cui non preesisteva la tradizione di immettere sul mercato vino con tale denominazione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE e del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n . 338 ( GU L 54, pag . 48 ),
LA CORTE,
composta dai signori R . Joliet, presidente della quinta sezione, f.f . di presidente, T.F . O' Higgins e F . Grévisse, presidenti di sezione, G.F . Mancini, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : D . Louterman, amministratore principale
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 22 novembre 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 31 gennaio 1989,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 7 maggio 1987, la Commissione ha proposto un ricorso ex art . 169 del trattato CEE volto a far dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato, avendo incluso o mantenuto nella zona di produzione del vino a "denominazione d' origine controllata" "Caldaro" o "Lago di Caldaro" talune zone viticole della provincia di Trento il cui vino non presenta i requisiti richiesti per detta denominazione in conformità del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n . 338 ( GU L 54, pag . 48 ), che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate ( in prosieguo : v.q.p.r.d .).
2 Secondo l' art . 1 del regolamento del Consiglio n . 338/79, la dicitura comunitaria v.q.p.r.d . è riservata ai vini conformi alle disposizioni di detto regolamento e a quelle adottate in applicazione del medesimo e definite dalle regolamentazioni nazionali .
3 Ai sensi dell' art . 2, n . 1, del medesimo regolamento, le disposizioni, di cui all' art . 1, primo comma, applicabili ai v.q.p.r.d . tengono conto delle condizioni tradizionali di produzione sempreché queste non pregiudichino la politica di qualità e la realizzazione del mercato unico e siano fondate sugli elementi seguenti : delimitazione della zona di produzione, tipo di vitigno, pratiche colturali, metodi di vinificazione, titolo alcolometrico volumico minimo naturale, rendimento per ettaro, analisi e valutazione delle caratteristiche organolettiche . Il medesimo articolo dispone al n . 2 che agli Stati membri spetta definire questi diversi elementi e stabilire, eventualmente, condizioni di produzione e caratteristiche complementari, "tenuto conto degli usi leali e costanti ".
4 Secondo l' art . 3, n . 1, del regolamento, per regione determinata si intende un' area o un complesso di aree viticole che producono vini che possiedono caratteristiche qualitative particolari e il cui nome serve a designare i vini rientranti nella definizione dei v.q.p.r.d ., di cui all' art . 1 .
5 Infine, ai sensi dell' art . 3, n . 2, ciascuna regione determinata forma oggetto di una delimitazione precisa, per quanto possibile in base alla parcella o all' appezzamento vitato . Tale delimitazione, che è effettuata da ciascuno degli Stati membri interessati, tiene conto degli elementi che contribuiscono alla qualità dei vini prodotti in detta regione e in particolare della natura del terreno e del sottosuolo, del clima e della situazione delle parcelle e degli appezzamenti vitati .
6 Con decreti del presidente della Repubblica italiana 23 marzo 1970 ( GURI n . 115 del 9 maggio 1970, pag . 2872 ) e 22 settembre 1981 ( GURI n . 92 del 3 aprile 1982, pag . 2607 ) sono stati inclusi nella zona di produzione del vino a denominazione "Caldaro" o "Lago di Caldaro" territori ubicati in dodici comuni della provincia di Bolzano e in otto comuni della provincia di Trento .
7 Con lettera 18 novembre 1983, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana di ritenere che la delimitazione così operata non fosse conforme alle disposizioni del regolamento n . 338/79 e l' ha invitata a presentare osservazioni in merito . Poiché la Repubblica italiana ha ribadito la legittimità di detta delimitazione con riguardo sia alla normativa nazionale sia a quella comunitaria, il 17 luglio 1985 la Commissione ha emesso il parere motivato previsto dall' art . 169 del trattato CEE . Avendo, la Repubblica italiana, rifiutato di conformarvisi, la Commissione ha proposto alla Corte il presente ricorso per inadempimento .
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
9 A sostegno del ricorso per inadempimento, la Commissione formula due addebiti . Il primo, relativo all' inosservanza delle condizioni tradizionali di produzione, è fondato sul fatto che taluni dei territori, inclusi nella zona di produzione del "Caldaro" o "Lago di Caldaro" dai decreti del presidente della Repubblica italiana, non producono vini così denominati . Col secondo addebito, la Commissione contesta alla normativa italiana di non aver tenuto conto dell' indispensabile omogeneità degli elementi naturali che caratterizzano i territori atti a produrre un vino con una data denominazione e, segnatamente, di elementi come quelli elencati nell' art . 3, n . 2, del regolamento .
10 Nel controricorso la Repubblica italiana sostiene in via principale che la Commissione, e di conseguenza la Corte, possono soltanto verificare se, nella delimitazione di una zona di produzione, lo Stato interessato abbia tenuto conto dei criteri dei regolamenti comunitari e non abbia invece adottato criteri diversi . Per contro, non spetterebbe né alla Commissione né alla Corte di sindacare gli elementi di fatto o la loro valutazione tecnica effettuata dall' autorità italiana per applicare la procedura di delimitazione . Quest' ultima, secondo la regolamentazione comunitaria, costituirebbe una prerogativa nazionale . Poiché non si contesta che i criteri seguiti dall' autorità italiana per delimitare la zona di produzione del "Caldaro" o "Lago di Caldaro" siano i criteri della regolamentazione comunitaria, il ricorso della Commissione andrebbe senz' altro respinto .
11 L' argomento della Repubblica italiana non può essere accolto .
12 Se è vero che spetta all' autorità nazionale procedere alla delimitazione precisa della zona di produzione viticola, per quanto possibile in base alla parcella o all' appezzamento vitato, come prescrive l' art . 3, n . 2, del regolamento n . 338/79, e che nell' esercizio di detto potere l' autorità nazionale dispone necessariamente di un certo margine di discrezionalità, tuttavia i criteri da considerare a tale scopo sono essenzialmente, e in ogni caso per quel che riguarda i criteri di cui è causa, quelli stabiliti dal diritto comunitario .
13 Detti criteri sono l' espressione di discipline comuni dettate dai regolamenti del Consiglio sui v.q.p.r.d . al fine di sviluppare una politica di qualità nel settore vinicolo nonché di tutelare i produttori contro la concorrenza sleale e i consumatori contro le confusioni e le frodi . Tali scopi non potrebbero essere raggiunti, qualora l' attuazione dei criteri enunciati dal regolamento comunitario per caratterizzare la zona di produzione di un vino di qualità prodotto con una determinata denominazione rientrasse nel potere discrezionale dell' autorità nazionale e ammettesse la considerazione di fatti, o valutazioni e qualificazioni di questi con riguardo al diritto comunitario, che potrebbero divergere da uno Stato membro all' altro senza che dette differenze siano giustificate dalla diversità, peraltro assai notevole, delle caratteristiche delle zone viticole comunitarie .
14 Sarebbe questo il caso se, come sostiene il governo italiano, la Commissione e la Corte dovessero esercitare le competenze loro attribuite dal trattato limitandosi a verificare che lo Stato membro interessato abbia tenuto conto, nella delimitazione di una zona di produzione, dei criteri del diritto comunitario, senza controllare la pertinenza e l' esattezza dei fatti considerati o la loro valutazione e qualificazione da parte dell' autorità nazionale competente a delimitare la zona di produzione . Senza detta verifica, il potere di controllo della Commissione ed il sindacato della Corte sarebbero meramente formali, svuotati di reale significato e inidonei sia a concorrere allo "sforzo comune di armonizzazione per quel che riguarda le esigenze di qualità", scopo del regolamento n . 338/79 a stregua del terzo considerando del suo preambolo, sia a garantire l' uniforme applicazione negli Stati membri dei regolamenti comunitari relativi ai v.q.p.r.d .
15 Occorre tuttavia ricordare che in un procedimento per inadempimento ex art . 169 del trattato, come quello che qui ci occupa, grava sulla Commissione, come la Corte ha più volte affermato e, da ultimo, nella sentenza 22 settembre 1988, Commissione / Repubblica ellenica ( causa 272/86, Racc . 1988, pag . ...) l' onere di provare il preteso inadempimento .
16 Per tutte queste considerazioni di diritto, compete alla Corte di valutare se la Commissione è riuscita a provare che, come essa sostiene, taluni territori, inclusi nella zona di produzione del "Caldaro" o "Lago di Caldaro" dai decreti del presidente della Repubblica italiana, non producono vini così denominati e che la zona delimitata non presenta tutti i requisiti idonei a caratterizzarne l' unitarietà secondo i criteri della regolamentazione comunitaria .
17 Al riguardo si deve rilevare che quando la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che uno Stato è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del trattato, è essa stessa tenuta a fornire la prova del preteso inadempimento . La richiesta di perizia a questo scopo presentata dalla Commissione, va dunque respinta .
Sull' uso tradizionale della denominazione
18 Nel caso di vini con denominazione, le "condizioni tradizionali di produzione", di cui all' art . 2, n . 1, del regolamento n . 338/79, comprendono non soltanto la tradizione del luogo di produzione con i caratteri di durata nel tempo e di costanza da cui trae origine la notorietà, ma altresì le tecniche colturali e i processi di fabbricazione .
19 Se è vero che il decreto di delimitazione 23 ottobre 1931 ( GURI n . 290 del 17 dicembre 1931 ) includeva fra i vini aventi diritto alla denominazione "Caldaro" solo quelli ottenuti da vigneti ubicati nei comuni di Appiano e di Caldaro e, fra quelli aventi diritto alla denominazione "Lago di Caldaro", solo quelli provenienti da alcune zone del comune di Caldaro dominanti il lago omonimo, tuttavia niente impediva al governo italiano di estendere la zona considerata, come d' altronde l' autorizzava espressamente l' art . 1, 2° comma, del decreto 12 luglio 1963, poiché esisteva un uso consolidato di produrre e mettere in commercio, sotto la denominazione "Caldaro" o "Lago di Caldaro", vini provenienti da territori di nuova inclusione nella zona di produzione .
20 Quanto all' esistenza di detto uso, è vero quanto osservato dalla Commissione, e cioè che nelle varie pubblicazioni relative alle denominazioni d' origine la denominazione "Caldaro" riferita ai vini della regione di Trento compare solo a metà degli anni '60 e che il sottocomitato regionale per lo studio della denominazione "Caldaro" aveva espresso dubbi sulla tradizione di produzione di un vino con questa denominazione nella provincia di Trento .
21 Tuttavia, devesi rilevare che la citata relazione del sottocomitato regionale per lo studio della denominazione "Caldaro" afferma che "il produrre con gli stessi vitigni e con la stessa tradizionale vinificazione e con gli stessi caratteri chimici ed organolettici del vino analogo al 'Caldaro' e poi venduto con questo nome non è mai cessato in alcuni luoghi della provincia di Trento ". Inoltre, la Repubblica italiana produce diversi documenti sulla vendita e l' esportazione di vini a denominazione "Caldaro" o "Lago di Caldaro" provenienti dalla provincia di Trento, taluni dei quali datano dall' inizio degli anni '50 .
22 La Commissione sostiene peraltro che si tratterebbe di pratiche abusive e che sussistono dubbi sull' origine del vino in questione, ma non apporta alcuna precisazione che consenta di valutare la fondatezza delle sue asserzioni .
23 Del resto occorre osservare che le "condizioni tradizionali di produzione", menzionate dall' art . 2 del regolamento n . 338/79, pur includendo la tradizione di un luogo di produzione, non ostano ad una modifica e, in particolare, ad un' estensione della zona tradizionale di produzione, quando le superfici di nuova inclusione presentino le medesime caratteristiche dell' area tradizionale, siano idonee a produrre lo stesso vino e vi siano rispettate le tradizionali modalità di elaborazione, soprattutto per quel che riguarda il tipo di vitigno, le pratiche colturali e la vinificazione .
24 Sotto quest' ultimo profilo, la Commissione non sostiene neppure che le condizioni tradizionali di produzione del "Caldaro" o del "Lago di Caldaro" non sarebbero rispettate nella provincia di Trento .
Sull' omogeneità della zona di produzione
25 La Commissione fa valere che la zona di produzione delimitata nel 1970 e nel 1981 non è omogenea, con riferimento sia alla natura del suolo e del sottosuolo sia al clima e alla situazione delle parcelle, il che comporterebbe la diversità di qualità organolettiche dei vini provenienti dalla regione del Caldaro rispetto ai vini provenienti dalla regione di Trento .
26 Sotto questo profilo, va osservato "in limine" che la zona di produzione, come delimitata dai decreti 1970 e 1981, si estende per una cinquantina di chilometri in zona montagnosa, in direzione nord-sud al di là e al di qua dell' Adige, approssimativamente fra Bolzano a nord e Trento a sud .
27 La zona così definita include diversi complessi secondari : quelli di Nalles e Andriano, i più a nord, al centro quelli di Caldaro, Bronzolo ed Ora e, a sud, le zone la cui classificazione è contestata dalla Commissione, e cioè nella regione di Rovere della Luna e Mezzocorona, sulla riva destra dell' Adige, e nella regione di San Michele all' Adige, Lavis e Cembra, sulla riva sinistra dello stesso fiume .
28 La Commissione sostiene che dal punto di vista geologico i terreni sarebbero di natura calcareo-morenica nella zona del Caldaro, mentre in certe parti della zona di Trento sarebbero di natura porfirica .
29 Dalla documentazione acquisita agli atti risulta tuttavia che la zona di produzione delimitata dai decreti 1970 e 1981 comprende, tanto nella regione di Bolzano quanto in quella di Trento, terreni di origine dolomitica con una componente calcareo-morenica, nonché terreni quarziferi . Dunque la Commissione non dimostra in qual modo l' inserimento della regione contestata romperebbe l' unità della zona di produzione dal punto di vista geologico .
30 La Commissione sostiene altresì che vi sarebbero apprezzabili differenze climatiche fra la regione di Caldaro e quella di Trento e che la maggior parte dei vigneti di quest' ultima regione sarebbero ubicati ad altitudine più elevata .
31 Va innanzitutto osservato che i raffronti relativi all' eliofania ed alle precipitazioni operati dalla Commissione non sono pienamente probanti, poiché si basano su dati provenienti dalla stazione meteorologica di Bolzano, situata fuori della zona di produzione, in località di cui non sono contestate le eccezionali condizioni climatiche . In secondo luogo, la Commissione non dimostra che le differenze relative all' eliofania e alle precipitazioni, per quanto possano essere sensibili fra le diverse parti della zona di produzione, abbiano un' influenza significativa sui caratteri del vino prodotto nelle regioni interessate . E' per questo che nella già menzionata relazione il sottocomitato regionale per lo studio della denominazione "Caldaro" ritiene inconfutabile la produzione e la vendita nella provincia di Trento di un vino "praticamente identico" al "Caldaro ". Per giunta la Commissione non ha prodotto alcuna documentazione specifica sulla zona della "Val di Cembra", la cui inclusione nella zona di produzione essa peraltro maggiormente contesta .
32 E' vero che dalle carte acquisite agli atti risulta che la zona di produzione del Lago di Caldaro si trova ad un' altitudine compresa fra 212 e 556 metri mentre quella della regione di Trento è ubicata fra i 339 e 654 metri, ma la Commissione non fornisce, sulla situazione delle parcelle, precisazioni che consentano di valutare esattamente l' entità delle differenze altimetriche e di verificare se queste esercitino una reale influenza sulle caratteristiche del vino prodotto .
33 Quanto, infine, alle caratteristiche chimiche ed organolettiche dei vini in causa, la Commissione sostiene che quelli provenienti dalla regione tridentina sono "aciduli", mentre quelli della regione del Caldaro sono "poco acidi ".
34 Se è vero che secondo la motivazione del regolamento n . 338/79, come pure del regolamento del Consiglio 16 marzo 1987, n . 822 ( GU L 84, pag . 1 ), "l' acidità è un elemento di valutazione della qualità nonché un fattore di conservazione del vino", la Commissione non fornisce però alcun elemento da cui possa dedursi in qual modo differenze di acidità, e dunque del contenuto di fosfati, comporterebbero sostanziali differenze fra i vini in causa, mentre non si prendono in considerazione altri elementi analoghi, come ad esempio il contenuto di zucchero .
35 Perciò, talune delle differenze invocate dalla Commissione fra le aree della zona di produzione non sono state accertate, mentre non è stato provato che le conseguenze di altre siano significative . Ciò considerato, la mancanza di omogeneità della zona di produzione non si può ritenere dimostrata .
36 Risulta da quanto precede che la Commissione non assolve il suo onere di prova né in relazione all' addebito secondo il quale il vino a denominazione "Caldaro" o "Lago di Caldaro" non sarebbe tradizionalmente prodotto nella regione di Trento, né in relazione all' asserito difetto di omogeneità della relativa zona di produzione, come delimitata dai decreti del presidente della Repubblica italiana 23 marzo 1970 e 22 settembre 1981 . Il suo ricorso deve dunque essere respinto .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
37 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, va condannata alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) La Commissione è condannata alle spese .
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