Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Pluralità di centri d' attività nel territorio della Comunità - Attività dipendente in uno Stato membro ed autonoma in un altro
( Trattato CEE, art . 52 )
2 . Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Lavoratori - Normativa nazionale che esenti dai contributi previdenziali l' esercizio di un' attività autonoma che si aggiunga ad un' attività dipendente - Diniego d' esenzione in caso di attività dipendente svolta in un altro Stato membro - Inammissibilità
( Trattato CEE, artt . 48 e 52 )
Massima
1 . La libertà di stabilimento non si limita al diritto di stabilirsi una sola volta nell' ambito della Comunità, ma implica la facoltà di creare e di conservare, salve restando le norme professionali, più di un centro d' attività nel territorio di essa . Ciò vale del pari per il lavoratore subordinato, stabilito in uno Stato membro, che desideri svolgere inoltre un lavoro indipendente in un altro Stato membro .
2 . Gli artt . 48 e 52 del trattato ostano a qualsiasi normativa nazionale che possa sfavorire i cittadini comunitari qualora desiderino estendere la loro attività al di fuori del territorio di un solo Stato membro . Essi devono quindi essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro neghi ai lavoratori autonomi attivi nel suo territorio l' esenzione dai contributi, contemplata dalla normativa nazionale che determina lo status previdenziale dei lavoratori autonomi in caso di cumulo di un' attività autonoma e di un' attività indipendente, per il motivo che l' attività dipendente che può dar diritto all' esenzione viene svolta nel territorio di un altro Stato membro .
Parti
Nei procedimenti riuniti 154 e 155/87,
aventi ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla cour de cassation ( terza sezione ) del Belgio, nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra
l' Institut national d' assurances sociales pour travailleurs indépendants ( Inasti )
e
Heinrich Wolf e Microtherm Europe NV,
e
Wilfried Dorchain e Almare PVBA,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 7 e 52 del trattato CEE,
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori J.C . Moitinho de Almeida, presidente di sezione, U . Everling e Y . Galmot, giudici,
avvocato generale : G.F . Mancini,
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- dal sig . Heinrich Wolf e dalla Microtherm Europe NV, nonché dal sig . Wilfried Dorchain e dalla Almare PVBA, con gli avv.ti Lenaerts e G . van Hecke,
- dall' Inasti, rappresentato dai sigg . J . Lejuste, Wambacq e J.V . de Weirt,
- dal governo belga, rappresentato dal sig . J . Buchmann,
- dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall' avv . Herbert e dal sig . E . Lasnet,
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale dell' 8 marzo 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 15 giugno 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenze 4 maggio 1987, pervenute nella cancelleria della Corte il 15 maggio 1987, la cour de cassation ( terza sezione ) del Belgio ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt . 7 e 52 del trattato .
2 Le questioni sono insorte nell' ambito di una controversia tra l' Institut national d' assurances sociales pour travailleurs indépendants ( in prosieguo : "Inasti "), e i sigg . Wolf e Dorchain e le società di cui essi sono rispettivamente l' amministratore dal 1973 e il socio-accomandatario dal 1978, controversia vertente sul pagamento di contributi al regime belga dei lavoratori autonomi per queste attività lavorative .
3 I sigg . Wolf e Dorchain svolgono rispettivamente dal 1973 e dal 1978 un' attività lavorativa subordinata nella Repubblica federale di Germania . Essi chiedono di essere esonerati dal versamento dei contributi di cui trattasi a norma dell' art . 12, n . 2, del regio decreto n . 38, che disciplina il regime sociale dei lavoratori autonomi ( Moniteur belge del 29.7.1967 ). Emerge da tale norma che il lavoratore autonomo non è tenuto al pagamento di contributi se il suo reddito come lavoratore autonomo non raggiunge un determinato limite e se, oltre a tale attività, egli ne esercita, abitualmente ed in via principale, un' altra .
4 Cionondimeno l' Inasti sostiene che l' "altra attività professionale" di cui al precitato art . 12, n . 2, e precisata dall' art . 35 del regio decreto 19 dicembre 1967 ( Moniteur belge del 29.12.1967 ), modificato dal regio decreto 15 luglio 1970, riguarda unicamente un' attività lavorativa subordinata soggetta al regime previdenziale belga .
5 Ritenendo che le argomentazioni avanzate dalle parti in causa sollevassero problemi di interpretazione del diritto comunitario, la cour de cassation del Belgio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
"Se l' art . 52 del trattato CEE, in collegamento o meno con l' art . 7, vada interpretato nel senso che, nel periodo 1973-1977, a norma dell' art . 35, n . 1, del regio decreto 19 dicembre 1967, uno Stato membro, ed in particolare il Belgio, possa imporre ai cittadini di un altro Stato membro, o rispettivamente a persone che svolgono un' attività lavorativa autonoma o accessoria sul suo territorio, mentre svolgono un' attività lavorativa subordinata, in via principale o meno, nel loro Stato membro di origine o in un altro Stato membro e non sono perciò soggetti ad un regime pensionistico belga, il pagamento al regime previdenziale dei lavoratori autonomi di contributi più onerosi di quelli imposti ai propri cittadini o alle persone soggette ad un regime pensionistico belga in quanto lavoratori subordinati .
Oppure se le precitate disposizioni del trattato CEE vadano interpretate nel senso che, nel periodo di cui trattasi, il cittadino dell' altro Stato membro o la persona che in quanto lavoratore subordinato non è soggetta al regime pensionistico belga, per la determinazione dei suoi contributi al regime previdenziale dei lavoratori autonomi, debba essere trattato dalla normativa dello Stato membro sul cui territorio svolge un' attività lavorativa autonoma come se svolgesse un' attività lavorativa subordinata sul territorio di questo Stato ."
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, delle norme di diritto nazionale e di diritto comunitario di cui è causa, nonché delle osservazioni presentate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
7 E opportuno precisare che un regime comunitario dei lavoratori autonomi è stato istituito con il regolamento del Consiglio 12 maggio 1981, n . 1390/81, che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento del Consiglio n . 1408/71 ( GU L 143, pag . 1 ). L' art . 2 di tale regolamento non conferisce alcun diritto per il periodo che precede la data della sua entrata in vigore . Ora, dall' art . 4 emerge che esso è entrato in vigore solo il 1° luglio 1982, vale a dire una data posteriore ai periodi presi in considerazione nelle cause principali ( dal 1973 al 1977 per il Wolf; dal 1978 al 1981 per il Dorchain ). Il regolamento quindi non trova applicazione nei confronti della controversia a quo e giustamente, pertanto, la questione sollevata fa riferimento solo a talune norme del trattato .
8 E opportuno ricordare in proposito che, a norma dell' art . 7 del trattato, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità nel campo di applicazione del trattato .
9 Emerge tuttavia dagli atti di causa che la normativa nazionale di cui alla controversia in via principale si applica indistintamente a tutti i lavoratori autonomi i quali svolgono in Belgio un' attività lavorativa, senza alcuna discriminazione a seconda della loro cittadinanza . Anche se tale normativa va a sfavore di quei lavoratori che svolgono principalmente un' attività subordinata in uno Stato membro diverso dal Belgio, non è però stato prodotto alla Corte alcun elemento da cui si possa ricavare che tali lavoratori svantaggiati siano esclusivamente o principalmente stranieri . Non sembra quindi che neanche la normativa nazionale di cui trattasi possa considerarsi indirettamente discriminatoria in base alla cittadinanza . Stando così le cose, è opportuno non tener conto dell' art . 7 del trattato .
10 Si deve inoltre ricordare che l' art . 52, 1° comma, del trattato prescrive la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, e che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, trattasi di una norma di diritto comunitario di diretta applicazione . La sua osservanza si imponeva quindi agli Stati membri anche se essi, in mancanza di una normativa comunitaria sul regime sociale dei lavoratori autonomi, conservavano la propria competenza legislativa in materia .
11 Come la Corte ha dichiarato ( cfr . specificamente sentenza 12 luglio 1984, causa 107/83, Klopp, Racc . pag . 2971, e sentenza 28 gennaio 1986, causa 270/83, Commissione / Francia, Racc . pag . 285 ), la libertà di stabilimento non si limita al diritto di stabilirsi una sola volta nell' ambito della Comunità, ma implica del pari la facoltà di creare e di conservare, salve restando le norme professionali, più di un centro d' attività nel territorio di essa .
12 Tali considerazioni valgono senz' altro anche per un lavoratore subordinato, residente in uno Stato membro, il quale desideri inoltre svolgere un' attività lavorativa autonoma in un altro Stato membro .
13 Le norme del trattato sulla libera circolazione delle persone sono volte pertanto a facilitare ai cittadini comunitari l' esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura in tutto il territorio della Comunità ed ostano ad una normativa nazionale che li ostacoli qualora desiderino estendere le loro attività al di fuori del territorio di un unico Stato membro .
14 Le leggi di uno Stato membro che esonerino dal versamento dei contributi al regime previdenziale dei lavoratori autonomi le persone che svolgono in via principale un' attività lavorativa subordinata in tale Stato membro e invece neghino l' esonero a coloro i quali svolgono in via principale un' attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro hanno l' effetto di porre in condizione di svantaggio l' esercizio di attività lavorative al di fuori del territorio dello Stato suddetto . Gli artt . 48 e 52 del trattato ostano quindi ad una normativa del genere .
15 Si deve rilevare infine che la norma nazionale controversa non fornisce nessuna tutela sociale integrativa agli interessati, i quali sono iscritti al regime previdenziale e pensionistico dello Stato membro nel quale svolgono la loro attività lavorativa subordinata principale . Per questa ragione, l' ostacolo frapposto all' esercizio di attività lavorativa al di fuori del territorio di un solo Stato membro non può in alcun modo, comunque stiano le cose, essere giustificato .
16 Stando così le cose, si devono risolvere le questioni pregiudiziali dichiarando che gli artt . 48 e 52 del trattato vanno interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro neghi ai lavoratori autonomi attivi sul suo territorio il beneficio dell' esonero dai contributi contemplato dalla normativa nazionale che disciplina il regime sociale dei lavoratori autonomi, in quanto l' attività lavorativa subordinata che può dar diritto all' esonero è svolta sul territorio di un altro Stato membro .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Le spese sostenute dal governo belga e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( terza sezione ),
pronunciandosi sulle questioni sottopostale dalla cour de cassation ( terza sezione ) del Belgio, con sentenza 4 maggio 1987, dichiara :
Gli artt . 48 e 52 del trattato vanno interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro neghi ai lavoratori autonomi attivi sul suo territorio il beneficio dell' esonero dai contributi contemplato dalla normativa nazionale che disciplina il regime sociale dei lavoratori autonomi, in quanto l' attività lavorativa subordinata che può dar diritto all' esonero è svolta sul territorio di un altro Stato membro .
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