Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Ricorso d' annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardino direttamente e individualmente - Regolamento che istituisce dazi antidumping - Importatore esclusivo non associato all' esportatore - Irricevibilità
( Trattato CEE, art . 173, secondo comma )
2 . Ricorso d' annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardino direttamente ed individualmente - Regolamento che istituisce dazi antidumping - Importatori associati all' esportatore, i cui prezzi di rivendita sono stati utilizzati per determinare il margine di dumping o per calcolare il dazio antidumping
( Trattato CEE, art . 173, secondo comma )
3 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Dumping - Nozione
( Regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 2176/84, art . 2, n . 2 )
4 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Importazioni da paesi che non abbiano un' economia di mercato
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 2, n . 5 )
5 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Importazioni da paesi che non abbiano un' economia di mercato - Aspetto da prendersi in considerazione in primo luogo - Prezzo effettivamente praticato per un prodotto analogo in un paese terzo con economia di mercato - Prodotti considerati similari - Caratteristiche fisiche non sufficientemente differenti per escludere la similarità - Presa in considerazione per un adeguamento - Presupposti
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 2, nn . 5, 9, 10 e 12 )
6 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Danno - Fattori da prendere in considerazione - Pluralità - Potere discrezionale delle istituzioni - Diminuzione della quota di mercato dei prodotti importati oggetto di dumping - Fattore non decisivo
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 4, n . 2 )
7 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Danno - Prodotti originari di paesi diversi - Valutazione globale degli effetti delle importazioni
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 4, n . 2 )
Massima
1 . I regolamenti che istituiscono un dazio antidumping non riguardano direttamente e individualmente gli importatori non associati all' esportatore, siano essi importatori esclusivi o meno, e i cui prezzi di rivendita non sono stati presi in considerazione per calcolare il margine di dumping .
Infatti, siffatto regolamento riguarda un importatore del genere non già in considerazione di talune qualità che gli sono proprie o di una situazione di fatto che lo caratterizza rispetto a chiunque altro, bensì in considerazione della sua sola qualità obiettiva di importatore di determinate merci, nello stesso modo di qualsiasi altro operatore che si trovi, in atto o in potenza, in una situazione identica ( v . sentenza 14 luglio 1983, Spijker / Commissione, causa 231/82, Racc . pag . 2559, e ordinanze 8 luglio 1987, Sermes / Commissione, causa 279/86, Racc . pag . 3109 e Frimodt Pedersen / Commissione, causa 301/86, Racc . pag . 3123 ).
2 . Benché i regolamenti che istituiscono un dazio antidumping abbiano, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, essi riguardano direttamente ed individualmente, fra gli altri, gli importatori i cui prezzi di rivendita servono da riferimento per la definizione del margine di dumping o per il calcolo del dazio antidumping stesso .
3 . La definizione di dumping di cui all' art . 2, n . 2, del regolamento n . 2176/84, è fondata sull' idea di una discriminazione per quanto riguarda i prezzi praticati su due mercati diversi e non su quella di una vendita all' esportazione ad un prezzo inferiore al prezzo di costo . Essa corrisponde alla definizione accettata a livello internazionale come risulta in particolare dall' art . VI del GATT nonché dall' art . 2 dell' accordo relativo all' attuazione dell' art . VI del GATT .
4 . Stabilendo che in caso di importazioni da paesi che abbiano un' economia di mercato il valore normale va determinato essenzialmente in base al prezzo effettivamente praticato per il prodotto similare in un paese ad economia di mercato, l' art . 2, n . 5, del regolamento n . 2176/84, è inteso ad evitare di prendere in considerazione, nei paesi che non hanno un' economia di mercato, prezzi e costi che non sono il normale risultato delle forze in gioco sul mercato .
5 . Ai sensi dell' art . 2, n . 5, del regolamento n . 2176/84, nel caso di importazioni in provenienza da paesi la cui economia non si fonda sul mercato, il valore normale è determinato in maniera appropriata ed equa, in primo luogo, in base al prezzo al quale un prodotto simile di un paese terzo a economia di mercato è realmente venduto sul mercato interno di tale paese . Ai sensi dell' art . 2, n . 12, di detto regolamento, per "prodotto simile" si intende un prodotto identico, cioè simile sotto ogni riguardo al prodotto considerato o, in mancanza di tale prodotto, un altro prodotto che presenti caratteristiche analoghe a quelle del prodotto considerato .
Differenze in dette caratteristiche, che non bastano ad escludere la similarità ai sensi della citata disposizione, fra il prodotto di riferimento per la determinazione del valore normale e quelli assertivamente oggetto di dumping, possono eventualmente essere prese in considerazione all' atto di un adeguamento del valore normale ai sensi dell' art . 2, nn . 9 e 10, del regolamento, purché la parte che chiede l' adeguamento provi che la richiesta è giustificata ( v . sentenze 7 maggio 1987, Nachi Fujikoshi / Consiglio, causa 255/84, Racc . pag . 1861; Nippon Seiko / Consiglio, causa 258/84, Racc . pag . 1923; Minebea / Consiglio, causa 260/84, Racc . pag . 1975 ).
6 . Ai sensi dell' art . 4, n . 2, del regolamento n . 2176/84, la valutazione del danno si basa su di un insieme di fattori, uno solo dei quali non può fornire un orientamento decisivo .
Pertanto la riduzione della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping non osta alla rilevazione di un danno notevole da esse causato purché la rilevazione avvenga sulla scorta di diversi fattori, come prevede detta disposizione .
7 . In un procedimento antidumping vertente su prodotti originari di vari paesi, per l' accertamento del danno causato all' industria comunitaria gli effetti delle importazioni controverse devono in linea di principio essere valutati complessivamente ( v . sentenza 5 ottobre 1988, Technointorg / Commissione e Consiglio, cause riunite 294/86 e 77/87, Racc . pag . 6077 ).
( Per quanto riguarda i punti 2 e 6, la motivazione è sostanzialmente identica a quella della sentenza 11 luglio 1990, Neotype Techmashexport / Commissione e Consiglio, cause riunite C-305/86 e C-160/87, Racc . pag . 0000 ).
Parti
Nella causa C-157/87,
Electroimpex, società di diritto bulgaro, con sede in Sofia ( Bulgaria ),
Sofbim, société anonyme di diritto francese, con sede in Argenteuil ( Francia ),
Elprom-Verkaufs GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Borken ( Repubblica federale di Germania ),
Elprom-Parma, società di diritto italiano, con sede in Parma ( Italia ),
rappresentate dall' avv . Daniel Rouxel, del foro di Versailles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Marc Mackel, della Fiduciaire Révision Montbrun, 11, boulevard Prince-Henri,
ricorrenti,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai sigg . H.-J . Lambers, direttore del servizio giuridico, e E . Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv . Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Joerg Kaeser, direttore della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto dal
Groupement des industries de matériels d' équipement électrique et de l' électronique industrielle associée, con sede in Parigi, con gli avv.ti Ivo Van Bael e Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Freddy Brausch, 8, rue Zithe,
interveniente,
avente ad oggetto l' annullamento del regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 marzo 1987, n . 864, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kw ed inferiore o pari a 75 kw, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell' Ungheria e dell' Unione Sovietica e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio ( GU L 83, pag . 1 ),
LA CORTE ( Quinta Sezione ),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, M . Zuleeg, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo
1 ) Il ricorso è irricevibile in quanto proposto dalla Elprom-Parma .
2 ) Il ricorso è respinto per il resto .
3 ) Le ricorrenti sono condannate in solido alle spese, ivi
comprese quelle dell' interveniente .
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