Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Dipendenti - Ricorso - Interesse ad agire - Ricorso diretto all' annullamento del concorso nel suo complesso - Candidati ammessi agli esami ma che non figurano nell' elenco degli idonei - Ricevibilità limitata alla decisione finale che reca pregiudizio al ricorrente
( Statuto dei dipendenti, art . 91 )
2 . Dipendenti - Ricorso - Ricorso diretto contro la decisione della commissione giudicatrice di un concorso - Mezzi relativi all' irregolarità del bando di concorso non tempestivamente contestato - Irricevibilità
( Statuto dei dipendenti, art . 91 )
Massima
1 . Dato che un concorso consiste in una serie di operazioni distinte, che danno luogo ad atti separatamente impugnabili, il candidato può impugnare solo le decisioni che gli recano pregiudizio e, se è stato eliminato solo nella fase finale dell' iscrizione nell' elenco degli idonei, non può chiedere l' annullamento del concorso nel suo complesso .
2 . A sostegno del ricorso diretto contro la decisione della commissione giudicatrice di un concorso, il dipendente non può dedurre mezzi relativi all' asserita irregolarità del bando di concorso, qualora non abbia tempestivamente impugnato le disposizioni del bando che consideri lesive . Se così non fosse, si potrebbe rimettere in discussione un bando di concorso molto tempo dopo la sua pubblicazione e quando la maggior parte o tutte le operazioni del concorso stesso si sono già svolte, il che sarebbe incompatibile coi principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e di sana amministrazione .
Diverso è il caso di chi denunci vizi la cui origine può certo essere trovata nel testo del bando di concorso, ma che si sono concretati durante il concorso stesso .
Parti
Nella causa 164/87,
Luciano Simonella, dipendente della Commissione, con l' avv . Carlo Revoldini, del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest' ultimo, 21, rue Aldringen,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig . Peter Kalbe, in qualità d' agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
vertente sull' annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/A/8/84 di non iscrivere il ricorrente nell' elenco di idoneità,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori O . Due, presidente di sezione, K . Bahlmann e T.F . O' Higgins, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : D . Louterman, amministratore
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 19 aprile 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentata all' udienza del 5 maggio 1988,
ha pronunziato la presente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 4 giugno 1987, il sig . Luciano Simonella, dipendente di grado B3 della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso volto all' annullamento del concorso interno COM/A/8/84 o, in subordine, della decisione della commissione giudicatrice di detto concorso di non iscriverlo nell' elenco d' idoneità .
2 Il concorso interno di riserva COM/A/8/84 per titoli ed esami è stato organizzato dalla Commissione al fine di costituire una riserva di amministratori ( gradi 7 e 6 della categoria A ). Aperto ai soli dipendenti di grado B3-B1 dal 1980, esso era destinato a consentire il passaggio dalla categoria B alla categoria A . Sono stati ammessi al concorso 283 candidati .
3 Le operazioni concorsuali erano articolate in tre fasi : una fase di preselezione, una fase di formazione e, infine, una prova orale .
4 Al termine della prima fase, la commissione giudicatrice ha designato i candidati aventi le migliori attitudini per accedere alla fase successiva, basandosi sui fascicoli individuali e sul risultato di una prova scritta .
5 Gli 87 candidati, fra i quali il ricorrente, così selezionati per la seconda fase del concorso, hanno partecipato ad azioni di formazione obbligatorie, organizzate e definite dalla commissione giudicatrice, per un periodo di quattro settimane .
6 I candidati che avevano ultimato il ciclo di formazione hanno poi partecipato ad una prova orale che, conformemente al bando di concorso, doveva consentire alla commissione giudicatrice di interrogarli per valutarne il livello di qualifica e l' attitudine a svolgere delle mansioni di categoria A . Questa prova era valutata fino a 50 punti, essendo necessario un minimo di 30 per l' iscrizione nell' elenco di idoneità . Degli 84 candidati, compreso il ricorrente, che avevano partecipato alla prova orale 38 sono stati iscritti nell' elenco di idoneità .
7 Con lettera 17 giugno 1986, il ricorrente è stato informato che non era stato iscritto nell' elenco di idoneità avendo ottenuto solo 24,7 punti .
8 Il 10 settembre 1986 il ricorrente ha presentato un reclamo contro detta decisione, ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello Statuto . Il 9 marzo 1987 egli ha ricevuto comunicazione della decisione della Commissione di respingere detto reclamo .
9 Per una più ampia esposizione degli antefatti e dei mezzi ed argomenti delle parti si rinvia alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla ricevibilità
10 La Commissione fa valere che il ricorso è irricevibile, in quanto diretto al totale annullamento del concorso COM/A/8/84 .
11 Devesi rilevare al riguardo che un concorso, in particolare quello del caso di specie, si compone di una serie di operazioni distinte concretanti atti impugnabili separatamente .
12 Avendo, il ricorrente, partecipato con esito positivo alle prime due fasi del concorso litigioso, di cui egli non contesta il principio base, la totalità delle operazioni concorsuali non è tale da recargli pregiudizio . Il ricorrente non può dunque, ex art . 91, n . 1, dello Statuto, chiedere l' annullamento di tutte le operazioni concorsuali, in modo globale ed indeterminato .
13 Ne consegue che il ricorso è ricevibile solo in relazione al capo di domanda, formulato in subordine, volto all' annullamento della decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere il ricorrente nell' elenco di idoneità .
14 La Commissione fa valere inoltre che i motivi dedotti dal ricorrente contro il bando di concorso sono irricevibili, in quanto tardivi .
15 Devesi ricordare in proposito che, secondo la giurisprudenza della Corte ( vedasi sentenza 11 marzo 1986, Adams ed altri / Commissione, causa 294/84, Racc . 1986, pag . 977, in particolare pag . 984 ), il dipendente che stima che l' irregolarità di un bando di concorso gli rechi pregiudizio deve impugnarlo in tempo utile . Se così non fosse, si potrebbe rimettere in discussione un bando di concorso molto tempo dopo la sua pubblicazione e quando la maggior parte o tutte le operazioni di concorso si sono già svolte, il che sarebbe incompatibile con i principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e di buona amministrazione .
16 Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì ( vedasi sentenza 8 marzo 1988, Sergio ed altri / Commissione, cause riunite 64, da 71 a 73 e 78/86, Racc . 1988, pag . 0000 ) che l' omessa impugnazione, entro i termini, di un bando di concorso non osta a che un ricorrente faccia valere irregolarità intervenute durante lo svolgimento del concorso, anche se esse possono avere avuto origine nel testo del bando di concorso .
17 Ne consegue che detti motivi vanno disattesi in quanto relativi all' irregolarità del bando di concorso in quanto tale, mentre vanno esaminati nel merito in quanto riguardano irregolarità che hanno viziato lo svolgimento stesso del concorso .
Sul merito
18 Con il primo motivo il ricorrente fa valere in sostanza che il bando di concorso non è conforme all' art . 1, n . 1, lett . e ), del III allegato dello Statuto, avendo omesso di precisare la valutazione dei titoli e della prova scritta nonché del periodo di formazione, per cui la decisione della commissione giudicatrice è basata soltanto sul risultato della prova orale, la sola di cui il bando di concorso aveva stabilito la valutazione .
19 Dalle suesposte considerazioni in tema di ricevibilità discende che detto motivo non può essere accolto in quanto diretto contro l' omessa indicazione della valutazione di talune prove nel bando di concorso, mentre dev' essere esaminato per quanto riguarda la motivazione della decisione impugnata .
20 In proposito, basti ricordare che il concorso controverso comportava tre fasi distinte, vale a dire una fase di preselezione, che doveva consentire alla commissione giudicatrice di selezionare i candidati aventi le migliori attitudini per accedere alla fase successiva, una fase di formazione obbligatoria non comportante alcuna valutazione dei candidati ed infine una prova orale, valutabile fino a 50 punti, che doveva consentire alla commissione giudicatrice di interrogare i candidati onde valutarne il livello di qualifica e l' attitudine a svolgere delle mansioni di categoria A .
21 Ne consegue che le operazioni concorsuali precedenti la prova orale erano destinate unicamente a selezionare e a preparare i candidati a detta prova e che la decisione d' iscrivere o meno un candidato nell' elenco di idoneità non poteva che fondarsi sulla valutazione della sola prova orale . La censura del ricorrente è dunque manifestamente priva di pertinenza rispetto alla decisione impugnata .
22 Con il secondo motivo il ricorrente fa valere in sostanza che la commissione giudicatrice ha utilizzato criteri estranei al concorso per stabilire l' elenco di idoneità . A tal proposito, il ricorrente insiste sul fatto che, contrariamente a qualsiasi legge della probabilità, la proporzione fra candidati provenienti da servizi con sede a Lussemburgo ( 26 %) e quelli provenienti da servizi con sede a Bruxelles ( 74 %) resta esattamente la stessa sia per i candidati ammessi alla prova orale sia per i candidati iscritti nell' elenco di idoneità . Il ricorrente rileva altresì che, contro ogni probabilità matematica, nessuno dei candidati come lui appartenenti all' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee è stato iscritto nell' elenco di idoneità, benché 6 dei 23 candidati di Lussemburgo ammessi alla prova orale appartenessero a detto ufficio . Il ricorrente ne conclude che la commissione giudicatrice ha commesso una discriminazione nei confronti dei candidati appartenenti a detto ufficio o che perlomeno ha organizzato la prova orale in modo da non eliminare le disparità unicamente imputabili alla diversa provenienza dei candidati .
23 La Commissione fa valere che le decisioni della commissione giudicatrice sono state adottate in piena indipendenza ed imparzialità, applicando criteri di selezione previsti dal bando di concorso, senza alcuna considerazione d' ordine geografico o di appartenenza all' uno o all' altro servizio della Commissione .
24 Quanto alla censura relativa all' applicazione, da parte della commissione giudicatrice, di un criterio basato sulla sede di lavoro dei candidati, si ha motivo di rilevare che, in mancanza di elementi concreti, la semplice concordanza dei dati statistici al riguardo tra due fasi concorsuali non può bastare a stabilire che la commissione giudicatrice ha applicato un tale criterio .
25 Quanto alla censura relativa alla discriminazione dei candidati appartenenti ad un determinato servizio della Commissione, basti ugualmente rilevare che, in mancanza di elementi concreti, l' esistenza di tale discriminazione non può essere dedotta dalla semplice ripartizione, fra i diversi servizi della Commissione, dei candidati selezionati .
26 Per quel che riguarda infine la censura relativa alla differenza di opportunità dei candidati in ragione del servizio di provenienza, devesi ricordare che il concorso controverso mirava a costituire una riserva di dipendenti di categoria A idonei ad esercitare attività corrispondenti a tale categoria in tutti i servizi della Commissione .
27 Va inoltre ricordato che, secondo il bando di concorso, la prova orale doveva consentire alla commissione giudicatrice di valutare il livello di qualifica e l' attitudine dei candidati ad esercitare mansioni di categoria A .
28 Dai documenti relativi ai lavori della commissione giudicatrice, depositati dalla Commissione su richiesta della Corte, emerge che la prova orale ha comportato quattro fasi . Il candidato ha innanzitutto risposto ad un quesito d' ordine generale estratto a sorte . Egli ha in seguito esposto la sua formazione e la sua attività presente e passata . Egli è stato poi interrogato sull' inserimento della sua attività attuale nell' ambito di una delle politiche comunitarie . Infine, il candidato ha risposto ad un quesito su politiche comunitarie diverse da quella cui si riferiva la sua attuale attività . Si deve riconoscere che in linea di principio una simile procedura è in grado di assicurare pari opportunità a tutti i candidati .
29 Per contro, è incontestabile che la natura più o meno specializzata delle mansioni svolte dai candidati nei loro impieghi attuali ha potuto influire sulla loro attitudine ad esercitare le mansioni di categoria A . Ebbene, le azioni di formazione previste dal concorso erano tali da ovviare a simili disparità . Ad ogni modo, non spettava alla commissione giudicatrice di eliminare simili disparità nella prova orale, per l' appunto avente ad oggetto la valutazione dell' attitudine dei candidati ad esercitare mansioni di categoria A .
30 Ne consegue che tale censura è parimenti infondata e che il ricorso va dunque respinto .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
31 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Tuttavia, secondo l' art . 70 del medesimo regolamento, le spese sopportate dalle istituzioni nei ricorsi proposti dai funzionari o da altri dipendenti delle Comunità europee restano a loro carico .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( seconda sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese .
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