Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Ricorso per inadempimento - Sentenza della Corte che accerti l' inadempimento - Effetti - Obblighi dello Stato membro inadempiente - Esecuzione completa della sentenza - Conservazione in vigore di disposizioni dichiarate incompatibili col diritto comunitario - Giustificazione relativa alla pubblicazione di una dichiarazione d' intenzioni o all' esistenza di prassi amministrative - Inammissibilità
( Trattato CEE, artt . 169 e 171 )
2 . Ricorso per inadempimento - Sentenza della Corte che accerti l' inadempimento - Termine per l' esecuzione
( Trattato CEE, art . 171 )
Massima
1 . Uno Stato membro, talune disposizioni di legge o di regolamento del quale siano state dichiarate dalla Corte in contrasto con il diritto comunitario, in una sentenza per inadempimento, è obbligato a modificare o a abrogare le disposizioni stesse . Né la semplice pubblicazione di un avviso ministeriale, che lasci immutate le norme esistenti e crei quindi una situazione giuridica ambigua, fonte d' incertezza del diritto, né l' adozione di semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell' amministrazione, bastano per adempiere l' obbligo di dare completa esecuzione alla sentenza della Corte .
2 . L' esecuzione della sentenza che accerti l' inadempimento di uno Stato membro dev' essere iniziata immediatamente e deve concludersi entro il termine più breve possibile .
Parti
Nella causa 169/87,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico H . Etienne e dal sig . D . Calleja, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
sostenuta dal
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai sigg . G.M . Borchardt e M.A . Fierstra, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata dei Paesi Bassi,
interveniente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dai sigg . R . de Gouttes, in qualità di agente, e C . Chavance, in qualità di agente supplente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Francia,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non fissando i prezzi di vendita al dettaglio dei tabacchi manifatturati al livello determinato dai fabbricanti o dagli importatori, fatta salva soltanto l' applicazione della legislazione di carattere generale volta a contenere l' aumento dei prezzi, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell' art . 5, n . 1, della direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 ( GU L 303, pag . 1 ) e dell' art . 30 del trattato CEE e che non applicando i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia 21 giugno 1983, la Repubblica francese è pure venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell' art . 171 del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco e J.C . Moitinho de Almeida, presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling, Y . Galmot e F . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : J.L . da Cruz Vilaça
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza e in seguito alla trattazione orale del 22 marzo 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 26 maggio 1988,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 5 giugno 1987, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare, in primo luogo, che non fissando i prezzi di vendita al dettaglio dei tabacchi manifatturati al livello determinato dai fabbricanti o dagli importatori, fatta salva soltanto l' applicazione della legislazione di carattere generale volta a contenere l' aumento dei prezzi, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell' art . 5, n . 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1972, n . 72/464 ( GU L 303, pag . 1 ) e dell' art . 30 del trattato CEE, e, in secondo luogo, che, non applicando i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza della Corte di giustizia 21 giugno 1983 importa, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell' art . 171 di detto trattato .
2 Nella sua sentenza 21 giugno 1983 ( causa 90/82, Commissione / Repubblica francese, Racc . 1983, pag . 2011 ), la Corte ha dichiarato e statuito che "la Repubblica francese, fissando i prezzi di vendita al minuto dei tabacchi manifatturati ad un livello diverso da quello determinato dai fabbricanti o dagli importatori, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE ".
3 Il 24 gennaio 1985 il Ministero francese dell' economia, delle finanze e del bilancio pubblicava un avviso concernente la procedura di fissazione dei prezzi di vendita al dettaglio ( in prosieguo : "PVD ") dei tabacchi manifatturati . Pur lasciando inalterata la legislazione esistente, tale avviso stabiliva che per il futuro i prodotti immessi per la prima volta sul mercato francese sarebbero stati assoggettati ad un deposito di prezzi due mesi prima della data stabilita per la loro messa in vendita; esso precisava inoltre che i PVD degli altri prodotti sarebbero stati fissati sulla base di listini e della loro data di applicazione depositati presso la direzione generale della concorrenza e del consumo dai fabbricanti e dagli importatori, tenuto conto dell' esito della procedura di concertazione contemplata nello stesso avviso e sarebbero stati poi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese con decreto del Ministro dell' economia, delle finanze e del bilancio .
4 La Commissione, a cui erano pervenuti reclami di produttori o importatori ai quali il Ministro aveva rifiutato di approvare delle dichiarazioni di nuovi PVD, riteneva che detto avviso, quale interpretato e applicato dalle autorità francesi, non avesse l' effetto di consentire la libera determinazione dei PVD dei tabacchi manifatturati da parte dei fabbricanti e degli importatori . Essa avviava quindi nei confronti della Repubblica francese il procedimento di cui all' art . 169 del trattato, in quanto il governo francese non aveva dato esecuzione alla sentenza 21 giugno 1983 e la legge francese continuava a non essere conforme al diritto comunitario .
5 Con ordinanza 11 novembre 1987, la Corte ha ammesso il Regno dei Paesi Bassi e intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni della Commissione .
6 Sostenendo di non essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato, la Repubblica francese ha precisato, sia durante la fase precontenziosa che dinanzi alla Corte, che essa aveva già autorizzato aumenti di prezzi e che avrebbe proceduto in maniera progressiva alla liberalizzazione dei PVD dei tabacchi manifatturati fino a garantire nel 1989 una libertà totale di fissazione di tali prezzi .
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
8 Per quanto riguarda il merito della controversia, va osservato, in via preliminare, che i mezzi che la Commissione fonda sulla non conformità della legge francese all' art . 5, n . 1, della direttiva 72/464 e all' art . 30 del trattato sono in realtà assorbiti dal mezzo relativo alla mancata esecuzione della sentenza della Corte 21 giugno 1983 .
9 A fronte di quest' ultimo mezzo, il governo francese fa valere di aver adottato i provvedimenti che l' esecuzione di detta sentenza importava, in primo luogo, procedendo alla pubblicazione del precitato avviso del 24 gennaio 1985 e, in secondo luogo, accettando una serie di aumenti di prezzo proposti da fabbricanti o importatori .
10 Né l' uno né l' altro di questi provvedimenti può essere considerato come un valido modo di esecuzione della sentenza della Corte, in conformità all' art . 171 del trattato .
11 Infatti, occorre rilevare, in primo luogo, che con tale sentenza la Corte ha riconosciuto contrarie sia alla direttiva 72/464 che agli artt . 30 e 37 del trattato le norme della legge 24 maggio 1976, n . 76-448, recante riordinamento del monopolio dei tabacchi manifatturati, e del decreto 31 dicembre 1976, n . 76-1324, adottato per la sua applicazione, che danno alle pubbliche autorità francesi il potere di fissare i PVD dei tabacchi manifatturati . E giocoforza constatare che l' avviso del 24 gennaio 1985, il cui testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale non porta del resto la firma di alcuna pubblica autorità, ha lasciato inalterate tali norme di legge e di regolamento che esso non poteva avere per effetto di modificare né di abrogare . Anche supponendo che tale avviso abbia evidenziato l' intento del governo francese di omologare da allora in poi tutti i prezzi determinati dai fabbricanti o dagli importatori, il che non risulta dalla sua formulazione ed è stato escluso dallo stesso governo francese, ne risulterebbe una situazione di diritto ambigua, fonte di incertezza del diritto, che non soddisferebbe all' obbligo, a carico della Repubblica francese, di dare una piena esecuzione alla sentenza della Corte .
12 In secondo luogo, la circostanza che le autorità pubbliche nazionali abbiano autorizzato taluni aumenti di prezzo richiesti dai fabbricanti o dagli importatori non può neppure essere validamente invocata dalla Repubblica francese . Infatti, oltre al fatto che tali autorizzazioni di aumento erano parziali e limitate, secondo una giurisprudenza costante, prassi amministrative, per loro natura modificabili a piacimento da parte dell' amministrazione, non possono essere considerate come una valida esecuzione, da parte dello Stato interessato, dei suoi obblighi comunitari .
13 Il governo francese sostiene inoltre che non gli si può addebitare una violazione dell' art . 171 del trattato se si prende in considerazione il processo di liberalizzazione dei prezzi da esso avviato e che deve concludersi con l' instaurazione di un sistema di liberalizzazione totale dei prezzi dei tabacchi manifatturati nel corso del 1989 .
14 Al riguardo, si deve sottolineare che, anche se l' art . 171 non precisa il termine entro il quale l' esecuzione di una sentenza deve aver luogo, è pacifico che tale esecuzione dev' essere iniziata immediatamente e deve concludersi entro termini il più possibile ristretti . Nella fattispecie, un ritardo nell' esecuzione, oltre il minimo indispensabile per l' adozione dei provvedimenti necessari, appare tanto più ingiustificabile in quanto l' art . 12 della direttiva 72/464 aveva imposto agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro e non oltre il 1° luglio 1973 .
15 Va pertanto constatato che non adottando i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza della Corte di giustizia 21 giugno 1983 importa, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell' art . 171 del trattato CEE .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda . La convenuta è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese, ad eccezione di quelle dell' interveniente che non ha concluso in ordine alle spese e che deve pertanto sopportare le proprie spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Non adottando i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza della Corte di giustizia 21 giugno 1983 importa, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell' art . 171 del trattato CEE .
2 ) La Repubblica francese è condannata alle spese, ad eccezione di quelle sostenute dal Regno dei Paesi Bassi .
3 ) Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese .
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