Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Elemento da prendersi in considerazione in primo luogo - Prezzo praticato in operazioni commerciali normali - Impresa di distribuzione controllata dal produttore - Ricorso ai prezzi di vendita praticati da questa impresa - Legittimità
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2176/84, art. 2, n. 3, lett. a) e b) ))
2. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale e del prezzo all' esportazione - Spese di vendita, spese amministrative e altre spese generali delle affiliate di vendita - Regimi diversi - Eventuale applicazione degli adeguamenti contemplati ai fini del confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione
((Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 2, nn. 3, lett. b), ii), 8, lett. b), 9 e 10, lett. c) ))
3. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del prezzo all' esportazione - Costruzione in base al prezzo pagato dal primo acquirente indipendente - Adeguamenti apportati per tener conto delle spese inerenti all' attività svolta prima dell' esportazione da un' affiliata del produttore esportatore - Legittimità
((Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 2, n. 8, lett. b) ))
4. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione - Adeguamenti - Differenze di stadio commerciale - Onere della prova
((Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 2, nn. 9 e 10, lett. c) ))
5. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione - Adeguamenti - Differenze nelle condizioni di vendita - Presa in considerazione subordinata all' esistenza di un rapporto diretto con le vendite considerate - Spese che non presentano tale rapporto - Esclusione
((Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 2, n. 10, lett. c) ))
6. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Pregiudizio - Produzione comunitaria in questione - Produzione del prodotto simile - Potere discrezionale delle istituzioni - Assenza di una chiara delimitazione delle varie categorie nell' ambito della gamma dei prodotti considerati - Errore di valutazione - Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 2176/84, artt. 2, n. 12, e 4, n. 4)
Massima
1. Dal testo e dal sistema dell' art. 2, n. 3, del regolamento di base antidumping n. 2176/84 risulta che, per stabilire il valore normale, va prima preso in considerazione il prezzo realmente pagato o da pagare nel corso di operazioni commerciali normali, mentre le altre soluzioni indicate nella stessa norma sono semplicemente subordinate.
Quando sia accertato, per quanto riguarda le vendite sul mercato interno, che un produttore affida ad un' impresa che distribuisce i suoi prodotti, da lui economicamente controllata e con la quale esso forma un' unica entità economica, compiti normalmente spettanti ad un settore interno per le vendite, è giustificato il fatto che le istituzioni si basino sui prezzi pagati dal primo acquirente indipendente al distributore affiliato, in quanto detti prezzi possono, a giusto titolo, essere considerati come i prezzi realmente pagati o da pagare nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento n. 2176/84. La presa in considerazione dei prezzi del distributore affiliato consente di evitare che costi chiaramente inclusi nel prezzo di vendita di un prodotto allorché la vendita viene effettuata da un settore vendite inserito nell' organizzazione del produttore ne esulino quando la stessa attività di vendita viene svolta da un' impresa giuridicamente distinta, benché economicamente controllata dal produttore.
2. La determinazione del valore normale e quella del prezzo all' esportazione sono soggette a norme distinte e, perciò, le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali non vanno necessariamente trattate nello stesso modo nell' uno e nell' altro caso.
Le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali di un' impresa di distribuzione controllata dal produttore, la quale svolga, sul mercato interno, le funzioni di un settore vendite inserito nell' organizzazione del produttore, possono in realtà essere confrontate soltanto con quelle dell' ufficio esportazione di quest' ultimo, le cui analoghe spese non vengono detratte dal prezzo all' esportazione, e non con quelle delle sue consociate europee. Eventuali differenze nell' importo di queste spese potrebbero essere prese in considerazione nell' ambito degli adeguamenti contemplati dall' art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento di base antidumping n. 2176/84.
3. Qualora, per motivi diversi da quelli contemplati dall' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento di base antidumping n. 2176/84, il prezzo all' esportazione venga costruito in base al prezzo pagato dal primo acquirente indipendente, a tale prezzo devono essere apportati adeguamenti in funzione delle spese e dei profitti inerenti all' attività svolta da un' affiliata del produttore tramite la quale sono state effettuate le vendite all' esportazione, per quanto riguarda la trattazione degli ordinativi, l' invio delle fatture e la riscossione dei pagamenti. Le spese sostenute dall' affiliata in ragione di tale attività, infatti, riducono effettivamente l' importo percepito dall' esportatore e l' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento non esclude la possibilità di procedere ad adeguamenti per tener conto di queste spese, anche se esse riguardino un' attività svolta prima dell' importazione.
4. La richiesta di adeguamento per differenze di stadio commerciale, ai sensi dell' art. 2, nn. 9 e 10, del regolamento di base antidumping n. 2176/74, non è giustificata se il produttore interessato non prova che le vendite in base alle quali sono stati determinati il valore normale ed il prezzo all' esportazione riguardano categorie diverse di acquirenti e si collocano, perciò, in stadi commerciali differenti.
5. Non si può ritenere che siano in rapporto diretto con le vendite, ai sensi dell' art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento di base antidumping n. 2176/84, e non possono quindi giustificare un adeguamento nel senso di una riduzione del valore normale per differenze nelle condizioni di vendita, né gli sconti per ritiro dell' usato concessi all' acquirente di una macchina nuova per la cessione in permuta di una macchina vecchia e corrispondenti al valore che il produttore attribuisce all' eliminazione della macchina dal mercato, né le spese di trasporto sostenute dal produttore in occasione delle sue vendite alla propria affiliata di distribuzione e riguardanti il trasferimento interno dall' uno all' altro, né le spese sostenute dai venditori nelle loro attività di vendita e facenti parte, in via di principio, delle spese amministrative e generali.
6. Le istituzioni comunitarie non hanno commesso alcun errore di valutazione ritenendo, ai fini della determinazione del pregiudizio subito dall' industria comunitaria, che la "produzione comunitaria del prodotto simile", ai sensi dell' art. 4, n. 4, del regolamento di base antidumping n. 2176/84, sia quella comprendente tutte le fotocopiatrici, di tutte le categorie, escluse le macchine di cui non vi era produzione comunitaria, poiché, secondo gli studi di mercato sui quali le istituzioni si sono basate, non esiste una chiara delimitazione delle varie categorie di fotocopiatrici, in quanto, anzitutto, talune di esse possono essere classificate in più categorie diverse, tenuto conto di certe loro caratteristiche e di certi dati tecnici, e, inoltre, esiste concorrenza tanto fra le macchine appartenenti a categorie contigue, quanto fra quelle classificate in categorie non contigue.
Parti
Nella causa C-171/87,
Canon Inc., Tokyo (Giappone), con l' avv. Ivo Van Bael, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Freddy Brausch, 8, rue Zithe,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai sigg. Hans-Juergen Lambers, direttore del servizio giuridico, ed Erik Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Hans-Juergen Rabe e Michael Schuette, del foro di Amburgo e, rispettivamente, di quello di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Joerg Kaeser, direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,
convenuto,
sostenuto dalla
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. John Temple Lang, consigliere giuridico, ed Eric White, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
interveniente,
e dal
Committee of European Copier Manufacturers (CECOM), Colonia, con gli avv.ti Dietrich Ehle e Volker Schiller, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,
interveniente,
causa avente ad oggetto l' annullamento degli artt. 1 e 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune, originarie del Giappone (GU L 54, pag. 12), nella parte in cui detti articoli riguardano la ricorrente,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn, F. Grévisse, J.C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le parti nell' udienza del 3 ottobre 1990, nella quale la Canon era rappresentata dall' avv. Alain Vanderelst, del foro di Bruxelles,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 13 dicembre 1990,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 giugno 1987, la società Canon Inc. (in prosieguo: la "Canon"), con sede in Tokyo, ha chiesto, in forza dell' art. 173, secondo comma, del trattato CEE, l' annullamento degli artt. 1 e 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune, originarie del Giappone (GU L 54, pag. 12; in prosieguo: il "regolamento impugnato"), nella parte in cui detti articoli riguardano la ricorrente.
2 La Canon è un' impresa che produce apparecchi di fotocopia a carta comune (in prosieguo "fotocopiatrici"), ch' essa vende, in primo luogo, ad imprese di distribuzione delle quali detiene quote di capitale e che sono responsabili della commercializzazione di tali macchine in Giappone, nel Regno Unito, in Francia e in Germania; in secondo luogo, alla Canon Europa NV, società di coordinamento delle sue esportazioni, con sede in Amsterdam, la quale esporta poi le macchine rivendendole ai distributori esclusivi per la Danimarca, l' Irlanda e la Grecia; e, infine, ad Original Equipment Manufacturers (imprese che vendono sotto il proprio marchio prodotti fabbricati da altre imprese; in prosieguo: le "OEM").
3 Nel luglio 1985, contro la Canon, e contro altri produttori giapponesi, veniva presentato alla Commissione un reclamo del Comitato dei produttori europei di apparecchi di fotocopia, che accusava la ricorrente di vendere i suoi prodotti nella Comunità a prezzi di dumping.
4 Il procedimento antidumping avviato dalla Commissione in base al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1), portava all' adozione del regolamento (CEE) della Commissione 21 agosto 1986, n. 2640, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di apparecchi di fotocopia originari del Giappone (GU L 239, pag. 5). L' aliquota del dazio antidumping provvisorio era fissata al 15,8% del prezzo netto franco frontiera comunitaria, per le importazioni di fotocopiatrici prodotte ed esportate dalla Canon. Col regolamento impugnato, adottato su proposta della Commissione, il Consiglio fissava poi il dazio antidumping definitivo al 20%.
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
6 A sostegno del ricorso la Canon deduce cinque mezzi, rispettivamente basati sull' errata determinazione del valore normale, sull' errata determinazione del prezzo all' esportazione, sull' errato confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione, sull' inesatta valutazione del pregiudizio subito dall' industria comunitaria e sulla violazione dell' obbligo di motivazione.
Sul mezzo relativo all' errata determinazione del valore normale
7 La Canon sostiene, in primo luogo, che a torto le istituzioni hanno rifiutato di considerare come valore normale il prezzo delle vendite effettuate in Giappone fra la Canon e la sua affiliata giapponese di vendita Canon Sales Company (in prosieguo: la "CSC") ed hanno applicato l' art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento n. 2176/84, basando in tal modo il valore normale sui prezzi fatturati dalla CSC in occasione della prima vendita ad un acquirente indipendente. Così facendo, esse avrebbero determinato il valore normale in uno stadio commerciale non comparabile a quello preso in considerazione per costruire il prezzo all' esportazione, che è stato determinato in base alle vendite della Canon alle sue consociate europee. Essa aggiunge che il valore normale così stabilito include, anche dopo gli adeguamenti effettuati ai sensi dell' art. 2, n. 10, del regolamento n. 2176/84, talune spese sostenute dalla CSC, mentre le spese sostenute dalle consociate europee della Canon sarebbero state escluse dal calcolo del prezzo all' esportazione. Secondo la Canon, le vendite non erano comparabili e, pertanto, le istituzioni avrebbero dovuto stabilire il valore normale in conformità all' art. 2, n. 3, lett. b), del regolamento n. 2176/84, cioè ricorrere al prezzo comparabile praticato all' esportazione verso un paese terzo o ad un valore costruito.
8 Si deve ricordare anzitutto che, secondo l' art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento n. 2176/84, per valore normale s' intende "il prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile, destinato al consumo nel paese d' esportazione o di origine". Altri elementi indicati alla lett. b), i) e ii), della stessa norma possono essere usati come valore normale "quando, nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese di origine o d' esportazione non si ha nessuna vendita di un prodotto simile, o quando vendite di tal genere non consentono un valido confronto". Dal testo e dal sistema delle summenzionate disposizioni risulta che, per stabilire il valore normale, va prima preso in considerazione il prezzo realmente pagato o da pagare nel corso di operazioni commerciali normali, mentre le altre soluzioni sono semplicemente subordinate (sentenza 5 ottobre 1988, Canon/Consiglio, punto 11 della motivazione, cause 277/85 e 300/85, Racc. pag. 5731).
9 Si deve poi constatare che, come risulta dagli atti contenuti nel fascicolo, la Canon controlla economicamente la CSC, impresa che distribuisce i suoi prodotti in Giappone, e le affida compiti normalmente spettanti ad un settore vendite inserito nell' organizzazione del produttore.
10 Com' è già stato rilevato dalla Corte, in particolare nella sentenza 5 ottobre 1988, Brother/Consiglio, punto 16 della motivazione (causa 250/85, Racc. pag. 5683), la suddivisione delle attività di produzione e di quelle di vendita all' interno di un gruppo formato da società giuridicamente distinte non può sminuire per nulla il fatto che si tratta di un' entità economica unica la quale organizza in questo modo un complesso di attività svolte, in altri casi, da un' entità che è unica anche sotto il profilo giuridico.
11 Stando così le cose, è giustificato il fatto che le istituzioni si siano basate sui prezzi pagati dal primo acquirente indipendente al distributore affiliato, in quanto detti prezzi possono, a giusto titolo, essere considerati come i prezzi realmente pagati o da pagare nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento n. 2176/84.
12 Quanto all' argomento della Canon secondo cui il Consiglio avrebbe determinato il valore normale in base a vendite non comparabili a quelle prese in considerazione per il calcolo del prezzo all' esportazione, si deve ricordare anzitutto che, com' è stato affermato dalla Corte nella suddetta sentenza 5 ottobre 1988 (cause 277/85 e 300/85, punto 19 della motivazione), il requisito della comparabilità posto dall' art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento n. 2176/84 è soddisfatto qualora il valore normale e il prezzo all' esportazione siano stabiliti entrambi a partire dalla prima vendita ad un acquirente indipendente. Tali elementi vanno allora confrontati così come sono stati stabiliti, salvo applicazione degli adeguamenti e delle detrazioni espressamente contemplati ai nn. 9 e 10 del precitato art. 2.
13 Per quanto riguarda, infine, l' inclusione nel valore normale di talune spese sostenute dalla CSC, si deve rilevare che, viste le considerazioni sopra esposte (punti 9 e 10) e com' è stato dichiarato dalla Corte nella sentenza 5 ottobre 1988, Silver Seiko/Consiglio, punto 14 della motivazione (cause 273/85 e 107/86, Racc. pag. 5927), la presa in considerazione dei prezzi del distributore affiliato consente di evitare che costi chiaramente inclusi nel prezzo di un prodotto allorché la vendita viene effettuata da un settore vendite inserito nell' organizzazione del produttore ne esulino quando la stessa attività di vendita viene svolta da un' impresa giuridicamente distinta, pure se economicamente controllata dal produttore.
14 La Canon sostiene, in secondo luogo, per quanto riguarda le vendite dei suoi prodotti alle OEM e quelle dei tre modelli ch' essa vende sotto il proprio marchio e designati con A, B e C, per le quali tanto il valore normale quanto il prezzo all' esportazione sono stati costruiti, che nel calcolo del valore normale le istituzioni hanno incluso, a parte i costi di produzione ed un margine di profitto, tutte le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali della Canon e della CSC. Essa sostiene che, invece, per il prezzo all' esportazione, si è tenuto conto soltanto delle spese di vendita, delle spese amministrative e delle altre spese generali della Canon, e non di quelle sostenute dalle sue consociate europee. Perciò, il valore normale costruito non sarebbe comparabile al prezzo all' esportazione.
15 In proposito occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte (v., fra l' altro, sentenze 7 maggio 1987, Toyo/Consiglio, punto 13 della motivazione, causa 240/84, Racc. pag. 1809; Nachi Fujikoshi/Consiglio, punto 14, causa 255/84, Racc. pag. 1861; Nippon Seiko/Consiglio, punto 14, causa 258/84, Racc. pag. 1923; Minebea/ Consiglio, causa 260/84, punto 8, Racc. pag. 1975), la determinazione del valore normale e quella del prezzo all' esportazione sono soggette a norme distinte e che, perciò, le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali non vanno necessariamente trattate nello stesso modo nell' uno e nell' altro caso.
16 Si deve aggiungere che le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali della CSC, la quale, com' è stato sopra indicato, ha svolto le funzioni di un settore vendite della Canon, possono in realtà essere confrontate soltanto con quelle dell' ufficio esportazione di quest' ultima, le cui analoghe spese non sono state detratte dal prezzo all' esportazione, e non con quelle delle sue consociate europee. Eventuali differenze nell' importo di queste spese potrebbero essere prese in considerazione nell' ambito degli adeguamenti contemplati dall' art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento n. 2176/84.
17 La Canon sostiene, in terzo luogo, che il valore normale dei tre modelli summenzionati ch' essa vende sotto il proprio marchio è stato artificialmente gonfiato prendendo in considerazione margini di profitto sproporzionati per i prodotti in questione.
18 In proposito si deve anzitutto rilevare che il Consiglio non ha superato i limiti del suo potere discrezionale quando si è servito, per il calcolo del valore normale dei tre modelli, del profitto medio, determinato dalle istituzioni in base all' importo eccedente i costi di produzione, ivi compreso un ragionevole importo a titolo di spese di vendita, spese amministrative ed altre spese generali, e fondato sul complesso delle vendite dei modelli Canon effettuate nel corso di operazioni commerciali normali.
19 Il modello C, infatti, è stato venduto in perdita durante un periodo abbastanza lungo e in quantità rilevanti; giustamente, perciò, il Consiglio ha considerato tali vendite come non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, in conformità all' art. 2, n. 4, del regolamento n. 2176/84.
20 Si deve inoltre osservare che il modello B non è stato preso in considerazione ai fini del calcolo del margine di dumping della Canon, dato che le vendite di questo modello nella Comunità erano state del tutto insignificanti.
21 Infine, la Canon non ha contestato l' affermazione del Consiglio secondo cui l' errore commesso dalla Commissione nel costruire il valore normale del modello A, e consistente nel ritenere che per questo modello non fosse soddisfatta la regola in base alla quale le vendite sul mercato devono essere prese in considerazione soltanto qualora costituiscano almeno il 5% delle esportazioni verso la Comunità, ha avuto solo incidenza limitata sul margine di dumping e che, quindi, non è necessario modificare l' aliquota del dazio antidumping.
22 Dal complesso delle precedenti considerazioni risulta che il mezzo basato sull' errata determinazione del valore normale dev' essere totalmente disatteso.
Sul mezzo relativo all' errata determinazione del prezzo all' esportazione
23 La Canon fa valere anzitutto, per quanto riguarda le vendite a due acquirenti OEM, che il prezzo all' esportazione è stato determinato in base all' art. 2, n. 8, lett. a), non già, come sostenuto dal Consiglio, a norma dell' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento n. 2176/84. Perciò la detrazione, non prevista dall' art. 2, n. 10, dello stesso regolamento, di un importo arbitrariamente fissato al 5%, sarebbe illegittima.
24 La Canon fa valere poi che, per le vendite effettuate tramite la Canon Europa e destinate all' Irlanda, alla Danimarca e alla Grecia, le istituzioni non avrebbero dovuto applicare l' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento n. 2176/84, né costruire il prezzo all' esportazione detraendo la totalità delle spese sostenute dalla Canon Europa ed un margine di profitto del 5%.
25 Secondo la Canon, l' art. 2, n. 8, lett, b), del regolamento n. 2176/84 potrebbe applicarsi, nei due tipi di vendite di cui sopra, soltanto qualora il prodotto venga rivenduto ad un acquirente indipendente dopo essere stato importato. Ora, durante il periodo dell' inchiesta, la Canon Europa non avrebbe importato alcuna fotocopiatrice. Perciò, le vendite da essa effettuate non potrebbero essere considerate vertenti su prodotti importati, né le sue spese come spese intervenute fra l' importazione e la rivendita.
26 In proposito si deve rilevare che le fotocopiatrici prodotte dalla Canon sono vendute tramite la Canon Europa, che tratta gli ordinativi dei clienti interessati, invia a questi le fatture e riceve i relativi pagamenti. Tenuto conto dell' attività svolta dalla Canon Europa, questa sostiene spese che riducono effettivamente l' importo percepito dall' esportatore.
27 Come viene precisato nella sentenza 14 marzo 1990, Gestetner/Consiglio e Commissione, punti 32 e 33 della motivazione (causa C-156/87, Racc. pag. I-781), il fatto che le spese sostenute dalla Canon Europa riguardino un' attività svolta prima dell' importazione non osta all' applicazione dell' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento n. 2176/84, il quale non esclude la possibilità di procedere ai necessari adeguamenti, qualora, per motivi diversi da quelli ivi contemplati, il prezzo all' esportazione debba essere costruito.
28 Stando così le cose, come la Corte ha dichiarato nella stessa sentenza (causa C-156/87, punto 34 della motivazione), occorreva costruire il prezzo all' esportazione, per le vendite agli acquirenti OEM, sulla base del prezzo pagato dal primo acquirente indipendente, adeguando questo prezzo in funzione delle spese e dei profitti inerenti all' attività della Canon Europa.
29 Lo stesso vale per quanto riguarda la determinazione del prezzo all' esportazione per le vendite effettuate dalla Canon, tramite la Canon Europa, ai tre importatori nazionali indipendenti. Infatti, com' è stato rilevato dal Consiglio nel punto 15, terzo capoverso, del preambolo del regolamento impugnato, la Canon Europa assume in tutti questi casi le funzioni tipiche di una consociata d' importazione, analoghe a quelle da essa esercitate nel caso delle OEM.
30 Né dagli atti del fascicolo, né dalle discussioni svoltesi dinanzi alla Corte, risulta che le detrazioni effettuate siano state eccessive. Perciò, il mezzo basato sull' errata determinazione del prezzo all' importazione dev' essere disatteso.
Sul mezzo relativo all' errato confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione
31 La Canon fa valere che le istituzioni hanno violato l' art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento n. 2176/84, in quanto, avendo adottato un' interpretazione restrittiva di questa norma, non hanno effettuato adeguamenti del valore normale per tener conto delle spese sostenute dalla CSC, delle differenze di stadio commerciale, degli sconti per ritiro dell' usato, delle spese di trasporto sostenute dalla Canon per le sue vendite alla CSC e delle spese direttamente sostenute dai venditori nelle loro attività di vendita.
32 In via preliminare, va ricordato che dalle summenzionate sentenze 7 maggio 1987, e in particolare dalla sentenza Minebea/Consiglio, punto 43 della motivazione, risulta che l' interessato il quale richiede un adeguamento deve fornire la prova che la richiesta è giustificata, ossia che la differenza fatta valere concerne uno dei fattori elencati all' art. 2, n. 9, del regolamento n. 2176/84, che tale differenza influisce sulla comparabilità dei prezzi ed infine, qualora si tratti più in particolare di differenze fra le condizioni di vendita, che esse sono in rapporto diretto con le vendite considerate.
33 La Canon non ha contestato il fatto che, come indicato nei punti 17 e 18 del preambolo del regolamento impugnato, le istituzioni abbiano effettivamente proceduto ad adeguamenti ai sensi dell' art. 2, nn. 9 e 10, del regolamento n. 2176/84 per tener conto delle differenze relative, in particolare, alle condizioni di vendita. Perciò, le spese sostenute dalla CSC di cui la Canon chiede la detrazione dal valore normale si limitano alle spese amministrative e generali. L' art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento n. 2176/84 esclude tuttavia, in linea di massima, qualsiasi adeguamento a questo titolo, né la Canon ha provato l' esistenza di alcuna circostanza particolare atta a giustificare una deroga alla regola così posta.
34 In effetti, la circostanza che la CSC agisca anche come distributore di prodotti di altre imprese non può giustificare una siffatta deroga. Come risulta dai punti 12 del preambolo del regolamento n. 2176/84 e del regolamento impugnato, le istituzioni hanno preso in considerazione queste funzioni della CSC includendo nel valore normale soltanto le spese relative alle vendite delle fotocopiatrici Canon.
35 Quanto all' adeguamento richiesto per il fatto che il valore normale e il prezzo all' esportazione sarebbero stati determinati in differenti stadi commerciali, occorre constatare che, com' è stato indicato al precedente punto 12, i suddetti elementi sono stati entrambi stabiliti in base al prezzo al quale il prodotto è stato venduto per la prima volta ad un acquirente indipendente.
36 Si deve poi sottolineare che la Canon non ha provato che le vendite in base alle quali sono stati determinati il valore normale ed il prezzo all' esportazione riguardassero categorie diverse di acquirenti, e si collocassero perciò in stadi commerciali differenti, così da giustificare gli adeguamenti richiesti. Le istituzioni non erano quindi tenute a concedere tali adeguamenti.
37 Quanto all' adeguamento richiesto in relazione agli sconti per ritiro dell' usato, concesso all' acquirente di una macchina nuova in caso di cessione in permuta di una macchina vecchia, si deve constatare che, secondo il punto 13 del preambolo del regolamento impugnato, questo sconto corrisponde al vantaggio che il produttore trae dall' eliminazione delle macchine usate dal mercato e dalla mancanza di un mercato di seconda mano, per le fotocopiatrici, in Giappone. Secondo il Consiglio, infatti, "la domanda di nuove macchine è mantenuta al massimo livello possibile a prezzi nettamente superiori a quelli che si potrebbero realizzare qualora esistesse un mercato di seconda mano" e "l' aumento della domanda non solo stimola i prezzi, ma anche stimola un aumento della produzione che, almeno in teoria, dovrebbe contribuire ad incrementare le economie di scala, nonché i margini di profitto".
38 Stando così le cose, non si può ritenere che gli sconti di cui trattasi, corrispondenti al valore che il produttore attribuisce all' eliminazione della macchina dal mercato, siano in rapporto diretto con le vendite, ai sensi dell' art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento n. 2176/84. Giustamente, perciò, le istituzioni hanno rifiutato di procedere agli adeguamenti richiesti.
39 Quanto all' adeguamento chiesto dalla Canon in ragione delle spese di trasporto da essa sostenute in occasione delle sue vendite alla CSC, si deve rilevare che queste spese riguardano il trasferimento interno dei prodotti dalla Canon alla CSC e che, perciò, esse non sono in diretto rapporto con le vendite considerate, come prescrive l' art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento n. 2176/84.
40 Per quanto concerne, infine, le spese sostenute dai venditori nelle loro attività di vendita (spese di viaggio, spese di parcheggio e di assicurazione delle autovetture, spese di formazione professionale), si deve constatare che, in via di principio, queste spese sono considerate come spese amministrative o generali e, pertanto, non costituiscono oggetto di alcun adeguamento ai sensi dell' art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento n. 2176/84. Ora, la Canon non ha provato che esista alcuna circostanza particolare atta a giustificare una deroga alla regola generale posta da questa norma.
41 Questa constatazione non può essere inficiata dall' argomento della Canon secondo cui, nell' ambito del procedimento che ha portato alla suddetta sentenza 5 ottobre 1988, Canon/Consiglio, sarebbe stato concesso un adeguamento a questo titolo, in base a prove identiche. Anche ammettendo che queste spese e la loro correlazione con le vendite siano state analoghe, il che del resto non è stato provato, si deve infatti rilevare che, come la Corte ha dichiarato in particolare nella sentenza 28 ottobre 1982, Faust/Commissione (causa 52/81, Racc. pag. 3745), quando le istituzioni dispongono di un margine di discrezionalità nella scelta dei mezzi necessari per la realizzazione della loro politica, gli operatori economici non possono fare affidamento sulla conservazione di una situazione in atto che può essere modificata da decisioni adottate da tali istituzioni nell' ambito del loro potere discrezionale.
42 Dal complesso delle precedenti considerazioni risulta che il mezzo basato sull' errato confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione dev' essere disatteso.
Sul mezzo relativo all' inesatta valutazione del pregiudizio subito dall' industria comunitaria
43 Si deve preliminarmente sottolineare che le istituzioni hanno concluso che tutte le fotocopiatrici, almeno quelle appartenenti a categorie contigue, dal modello personale a quelli della categoria 5 della classificazione Dataquest, dovevano essere considerate prodotti simili, mentre le macchine della categoria 6, per le quali non si era avuta alcuna produzione comunitaria, erano escluse dall' inchiesta (punto 31 del preambolo del regolamento impugnato).
44 In proposito occorre constatare che, secondo le classificazioni dei prodotti in questione messe a punto dalla Info-Markt e dalla Dataquest ed alle quali le istituzioni si sono riferite nella presente fattispecie, il mercato delle fotocopiatrici comprende varie categorie, definite in funzione delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni di tali macchine. Come indicato, tuttavia, nel punto 31 del preambolo del regolamento impugnato, nel periodo di riferimento i produttori giapponesi hanno esportato soltanto macchine appartenenti alla categoria delle copiatrici personali ed alle categorie da 1 a 4.
45 La Canon sostiene che a torto le istituzioni hanno ignorato la ripartizione del mercato delle fotocopiatrici ed hanno considerato tali macchine, indifferentemente, come prodotti simili, ai sensi dell' art. 2, n. 12, del regolamento n. 2176/84. Secondo la Canon, questo modo di procedere avrebbe distorto la loro valutazione quanto alla concorrenza esistente, in particolare, per quanto riguarda la fotocopiatrice personale Canon, con la quale sarebbe stato creato un nuovo mercato e che si distinguerebbe dalle fotocopiatrici della categoria 1.
46 La Canon fa valere, d' altra parte, in base ad una dettagliata analisi delle cifre relative all' evoluzione della quota di mercato dei produttori comunitari interessati, sia in ciascuna categoria presa isolatamente sia nelle fasce di categorie contigue, che la loro quota di mercato non è diminuita e ch' essi non hanno subito alcun pregiudizio a causa dell' importazione delle fotocopiatrici giapponesi.
47 In proposito si deve osservare che, a norma dell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 2176/84, "il pregiudizio è determinato soltanto se le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni costituiscono, per via degli effetti del dumping o della sovvenzione, la causa del pregiudizio, ossia se arrecano o minacciano di arrecare un pregiudizio notevole ad una industria stabilita nella Comunità, oppure ritardano sensibilmente la creazione di siffatta industria". Secondo il n. 4 dello stesso articolo, "l' effetto delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni è valutato in rapporto alla produzione comunitaria del prodotto simile (...)". Inoltre, al n. 2 dello stesso articolo sono indicati vari fattori che devono essere presi in considerazione nell' accertare il pregiudizio, fra i quali l' incidenza delle importazioni considerate sulla produzione comunitaria, tenuto conto, in particolare, dell' evoluzione delle quote di mercato dei produttori interessati.
48 In base agli studi di mercato effettuati dalla Info-Markt e dalla Dataquest, le istituzioni hanno concluso che, pur se non tutte le fotocopiatrici erano prodotti simili, quanto meno quelle appartenenti a categorie contigue, dal modello personale a quelli della categoria 5 della Dataquest, dovevano essere considerate tali. Dal fascicolo risulta infatti che negli studi di cui sopra le categorie non sono state chiaramente delimitate, dal momento che, anzitutto, talune fotocopiatrici possono essere classificate in più categorie diverse, tenuto conto di certe loro caratteristiche e di certi dati tecnici, e che, inoltre, esiste concorrenza sia tra le macchine appartenenti a categorie contigue, sia tra le macchine classificate nelle varie categorie sopra indicate.
49 Si deve quindi ammettere che le differenze tra fotocopiatrici appartenenti ad una sola categoria o a varie categorie, differenze relative in particolare al volume e alla velocità di copiatura, non sono sufficienti a provare che queste fotocopiatrici non hanno funzioni identiche o non rispondono alle stesse esigenze. Come viene d' altronde indicato nel punto 30, terzo capoverso, del preambolo del regolamento impugnato, il fatto che la scelta dei clienti possa essere determinata in funzione di fattori attinenti, fra l' altro, alla decisione di centralizzare o decentrare i servizi di copiatura conferma che esiste concorrenza tra macchine di diverse categorie.
50 Queste considerazioni valgono anche per i modelli personali e per quelli della categoria 1. Com' è detto nel punto 29 del preambolo del regolamento impugnato, i cui termini non sono stati contestati dalla Canon, lo sviluppo della copiatrice personale ha contribuito, infatti, all' espansione del mercato delle piccole copiatrici, intensificando al tempo stesso la concorrenza nel settore dei bassi volumi. L' argomento secondo cui il lancio della fotocopiatrice personale avrebbe creato un mercato distinto da quello delle altre fotocopiatrici non può quindi essere accolto.
51 Tenuto conto di quanto precede, è superfluo esaminare se, come sostiene la Canon, le quote di mercato dei produttori comunitari interessati siano aumentate nell' una o nell' altra di dette categorie.
52 Si deve quindi constatare che la Canon non ha provato che le istituzioni abbiano commesso un errore di valutazione ritenendo che, nella fattispecie, "la produzione comunitaria del prodotto simile", ai sensi dell' art. 4, n. 4, del regolamento n. 2176/84, fosse quella comprendente tutte le fotocopiatrici, di tutte le categorie.
53 Il mezzo basato sull' inesatta valutazione del pregiudizio subito dall' industria comunitaria deve perciò essere disatteso.
Sul mezzo relativo alla violazione dell' obbligo di motivazione
54 La Canon sostiene che il regolamento impugnato non è sufficientemente motivato per quanto riguarda, in primo luogo, il confronto delle vendite usate per determinare il valore normale, come prescritto dall' art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento n. 2176/84, con quelle prese in considerazione per il calcolo del prezzo all' esportazione; in secondo luogo, il rifiuto, da parte del Consiglio, di esaminare gli elementi di prova che gli erano stati presentati in merito alle funzioni della CSC; infine, il rifiuto di considerare varie spese di commercializzazione come direttamente collegate alle vendite.
55 In proposito si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, richiamata in particolare nel punto 69 della summenzionata sentenza 14 marzo 1990 (causa C-156/87), la motivazione prescritta dall' art. 190 del trattato deve indicare, in modo chiaro e inequivocabile, l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria che ha adottato l' atto impugnato, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato, ai fini della difesa dei loro diritti, e alla Corte di esercitare il suo controllo.
56 Questa condizione risulta soddisfatta nel caso in esame. Nei punti 5-16 del preambolo del regolamento impugnato, il Consiglio precisa infatti che il valore normale ed il prezzo all' esportazione sono stati determinati in funzione dei prezzi pagati dal primo acquirente indipendente, ed espone le ragioni per le quali esso ha confermato in tutto o in parte i metodi seguiti a tal fine dalla Commissione.
57 Quanto agli elementi di prova dai quali risulterebbe che la CSC esercitava anche altre funzioni oltre a quelle di un organismo di vendita, dalle considerazioni sopra svolte (punti da 9 a 11) si desume che le istituzioni non erano tenute a prenderli in esame al fine di stabilire se la CSC esercitasse effettivamente funzioni che sono, di norma, quelle di un settore vendite. Le altre funzioni da essa esercitate sono state prese in considerazione, com' è stato indicato in precedenza (punto 34), per includere nel valore normale soltanto le spese relative alle vendite delle fotocopiatrici Canon.
58 Per quanto riguarda, infine, il rifiuto di tener conto di certe spese in quanto non direttamente collegate alle vendite, il regolamento impugnato espone, nel punto 20 del suo preambolo, il quale conferma il punto 26 di quello del regolamento n. 2640/86, nonché nei punti 13 e 14 dello stesso preambolo, le ragioni che sono alla base della posizione adottata in proposito dalle istituzioni.
59 Tenuto conto delle precedenti constatazioni, il mezzo basato sulla violazione dell' obbligo di motivazione dev' essere disatteso e, pertanto, il ricorso va respinto in ogni sua parte.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
60 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente; le spese, comprese quelle dell' interveniente CECOM che ne ha fatto domanda, vanno quindi poste a suo carico. La Commissione sopporterà le proprie spese, a norma dell' art. 69, n. 4, del regolamento di procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall' interveniente CECOM.
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