Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Valore costruito - Scopo della costruzione - Spese di vendita, spese amministrative e altre spese generali da prendere in considerazione
((Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 2, n. 3, lett. b), ii) ))
2. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del prezzo all' esportazione - Costruzione in base al prezzo pagato dal primo acquirente indipendente - Adeguamenti apportati per tener conto delle spese inerenti all' attività svolta prima dell' esportazione da un' affiliata del produttore esportatore - Legittimità
((Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 2, n. 8, lett. b) ))
Massima
1. La costruzione del valore normale mira a determinare il prezzo di vendita di un prodotto quale sarebbe se il prodotto venisse venduto nel suo paese d' origine o di esportazione. Di conseguenza, sono le spese inerenti alle vendite sul mercato interno che devono essere prese in considerazione per stabilire il valore costruito.
E' quindi legittimo il rifiuto delle istituzioni comunitarie di servirsi di dati relativi ad un mercato diverso dal mercato interno del paese d' origine o di esportazione.
2. Qualora, per motivi diversi da quelli contemplati dall' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento di base antidumping n. 1276/84, il prezzo all' esportazione venga costruito in base al prezzo pagato del primo acquirente indipendente, a tale prezzo devono essere apportati adeguamenti in funzione delle spese e dei profitti inerenti all' attività svolta da un' affiliata del produttore tramite la quale sono state effettuate le vendite all' esportazione, per quanto riguarda la trattazione degli ordinativi, l' invio delle fatture e la riscossione dei pagamenti. Le spese sostenute dall' affiliata in ragione di tale attività riducono, infatti, effettivamente l' importo percepito dall' esportatore e l' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento non esclude la possibilità di procedere ad adeguamenti per tener conto di queste spese, anche se esse riguardino un' attività svolta prima dell' importazione.
Parti
Nella causa C-172/87,
Mita Industrial Co. Ltd, Osaka, Giappone, con l' avv. Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Freddy Brausch, 8, rue Zithe,
ricorrente,
sostenuta dalla
Gestetner Holdings plc, Londra, con gli avv.ti Clare Tritton, Karel Paul Lasok e Fergus Randolph, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avv.ti Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,
interveniente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai sigg. Hans-Juergen Lambers, direttore del servizio giuridico, ed Erik Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Hans-Juergen Rabe e Michael Schuette, del foro di Amburgo e, rispettivamente, di quello di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Joerg Kaeser, direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,
convenuto,
sostenuto dalla
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. John Temple Lang, consigliere giuridico, ed Eric White, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
interveniente,
e dal
Committee of European Copier Manufacturers (CECOM), Colonia, con gli avv.ti Dietrich Ehle e Volker Schiller, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,
interveniente,
causa avente ad oggetto l' annullamento degli artt. 1 e 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune, originarie del Giappone (GU L 54, pag. 12), nella parte in cui detti articoli riguardano la ricorrente,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn, F. Grévisse, J.C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le parti nell' udienza del 3 ottobre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 13 dicembre 1990,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 giugno 1987, la società Mita Industrial Co. Ltd (in prosieguo: la "Mita"), con sede in Osaka, ha chiesto, in forza dell' art. 173, secondo comma, del trattato CEE, l' annullamento degli artt. 1 e 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune, originarie del Giappone (GU L 54, pag. 12; in prosieguo: il "regolamento impugnato"), nella parte in cui detti articoli riguardano la ricorrente.
2 La Mita è un' impresa che produce apparecchi di fotocopia a carta comune (in prosieguo: le "fotocopiatrici"), ch' essa esporta verso la Comunità tramite la Mita Europa, vendendo le macchine, in primo luogo, ad importatori indipendenti che le rivendono sotto il marchio Mita e, in secondo luogo, per il 50% di queste vendite, ad Original Equipment Manufacturers (imprese che vendono sotto il proprio marchio prodotti fabbricati da altre imprese; in prosieguo: le "OEM"), ed in particolare alle società Gestetner, Océ, Triumph-Adler, Utax, Olympia e Develop. In Giappone, ove non procede ad alcuna vendita a livello OEM, la Mita vende le fotocopiatrici sotto il proprio marchio a rivenditori e consumatori finali, tramite le sue affiliate di vendita.
3 Nel luglio 1985, contro la Mita, e contro altri produttori giapponesi, veniva presentato alla Commissione un reclamo del Comitato dei produttori europei di apparecchi di fotocopia, che accusava la ricorrente di vendere i suoi prodotti nella Comunità a prezzi di dumping.
4 Il procedimento antidumping avviato dalla Commissione in base al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1), portava all' adozione del regolamento (CEE) della Commissione 21 agosto 1986, n. 2640, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di apparecchi di fotocopia originari del Giappone (GU L 239, pag. 5). L' aliquota del dazio antidumping provvisorio era fissata al 13,7% del prezzo netto franco frontiera comunitaria, per le importazioni di fotocopiatrici prodotte ed esportate dalla Mita. Col regolamento impugnato, adottato su proposta della Commissione, il Consiglio fissava poi il dazio antidumping definitivo al 12,6%.
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
6 A sostegno del ricorso la Mita deduce due mezzi, rispettivamente basati sull' errata determinazione del valore normale dei prodotti venduti alle OEM e sull' errata determinazione del prezzo all' esportazione.
Sul mezzo relativo all' errata determinazione del valore normale dei prodotti venduti alle OEM
7 La Mita sostiene che le istituzioni, mentre, nel costruire in conformità all' art. 2, n. 3, lett. b), ii), del regolamento n. 2176/84, il valore normale dei prodotti venduti alle OEM, hanno correttamente tenuto conto del fatto che il profitto derivante dalle sue vendite alle OEM era inferiore a quello da essa realizzato vendendo i prodotti sotto il proprio marchio, a torto hanno incluso nel valore normale tutti i costi di distribuzione, di promozione e di assistenza tecnica, ch' essa sostiene in realtà unicamente sul proprio mercato interno e non nelle vendite alle OEM.
8 La Mita fa valere, in proposito, che le istituzioni avrebbero dovuto prendere in considerazione gli elementi d' informazione ch' essa aveva fornito alla Commissione, e dai quali risultava la suddetta differenza di costi, anche se detti elementi riguardavano le vendite all' esportazione. A suo avviso, essi costituivano le sole "informazioni disponibili", ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. b), ii), del regolamento n. 2176/84, di cui le istituzioni potevano tener conto per la costruzione del valore normale.
9 Si deve ricordare anzitutto che, pronunciandosi su un mezzo analogo, dedotto ai fini dell' annullamento dello stesso regolamento impugnato con il ricorso ora in esame, la Corte ha affermato, nella sentenza 14 marzo 1990, Nashua/Commissione e Consiglio, punto 33 della motivazione (cause riunite C-133/87 e C-150/87, Racc. pag. I-719), che le istituzioni avevano preso in considerazione la differenza tra i costi e i profitti conseguiti nell' ambito delle vendite alle OEM e quelli corrispondenti alle altre vendite e che, a questo scopo e tenuto conto dell' impossibilità, da parte loro, di valutare con precisione tale differenza, nel contesto della costruzione del valore normale a livello OEM esse avevano fissato il margine di profitto al 5%, e non alla sua percentuale media valutata nel 14,6%, che avevano applicato per le vendite realizzate sotto il marchio del produttore. Inoltre, la Mita non ha provato che il livello dell' adeguamento stabilito dalle istituzioni fosse insufficiente per coprire integralmente le differenze allegate.
10 D' altra parte, le cifre prodotte ed intese a provare le suddette differenze di costo riguardavano soltanto le vendite sul mercato comunitario.
11 Ora, dalla giurisprudenza della Corte, e in particolare dalla sentenza 5 ottobre 1988, Brother/Consiglio, punto 18 della motivazione (causa 250/85, Racc. pag. 5683) risulta che la costruzione del valore normale mira a stabilire il prezzo di vendita di un prodotto come se questo fosse venduto nel paese d' origine o di esportazione, e che, di conseguenza, le spese da prendere in considerazione sono quelle relative alle vendite sul mercato interno. Si deve perciò riconoscere che a giusto titolo le istituzioni hanno rifiutato di usare dati relativi ad un mercato diverso dal mercato interno del paese d' origine o di esportazione.
12 La Mita fa valere inoltre che il metodo applicato dalle istituzioni, consistente nel prendere in considerazione uno stesso margine di profitto del 5% nel costruire il valore normale dei prodotti venduti alle OEM da tutti gli esportatori giapponesi interessati, invece di tener conto del margine di profitto reale conseguito da detti esportatori nelle vendite effettuate sotto il proprio marchio, è discriminatorio e favorisce gli esportatori che hanno bassi costi e realizzano profitti elevati sui prodotti ch' essi vendono all' interno sotto il proprio marchio.
13 Questo argomento non può essere accolto. La presa in considerazione di un unico margine di profitto è dovuta, infatti, alla circostanza che le istituzioni, com' è stato sopra rilevato, non disponevano dei dati necessari per valutare con certezza il margine di ciascun esportatore.
14 Dalle precedenti considerazioni risulta che il mezzo basato sull' errata costruzione del valore normale dei prodotti venduti alle OEM dev' essere disatteso.
Sul mezzo relativo all' errata determinazione del prezzo all' esportazione
15 La Mita fa valere anzitutto, per quanto riguarda le vendite ad importatori OEM, che il prezzo all' esportazione è stato determinato non già, come viene sostenuto dal Consiglio, a norma dell' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento n. 2176/84, ma in base all' art. 2, n. 8, lett. a), dello stesso regolamento. Ora, quest' ultima disposizione non consentirebbe la detrazione del 5%, effettuata a titolo di commissione spettante alla Mita Europa.
16 La Mita fa poi valere, per quanto riguarda le vendite di fotocopiatrici recanti il suo marchio ad importatori indipendenti, che il Consiglio avrebbe dovuto prendere in considerazione, come prezzo all' esportazione, in conformità all' art. 2, n. 8, lett. a), del regolamento n. 2176/84, i prezzi pagati alla Mita Europa, e non costruire il prezzo all' esportazione in base all' art. 2, n. 8, lett. b), dello stesso regolamento, detraendo il 6% per i costi sostenuti dalla Mita Europa e il 5% per il margine di profitto.
17 In ogni caso, secondo la Mita, l' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento n. 2176/84 non può applicarsi nella fattispecie, in quanto, in entrambe le categorie di vendite sopra indicate, le fotocopiatrici sono state importate da clienti indipendenti rispetto alla Mita e in quanto la Mita Europa non importa né rivende alcun prodotto nella Comunità. Le spese intervenute fra l' importazione e la rivendita non sarebbero sostenute dalla Mita, bensì unicamente dagli importatori indipendenti che acquistano fotocopiatrici Mita, e perciò le detrazioni effettuate sarebbero illegittime.
18 La Mita sostiene infine che l' applicazione dell' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento n. 2176/84 tanto alle vendite di fotocopiatrici Mita ad importatori indipendenti quanto alle vendite di tali macchine ad acquirenti OEM ha fatto sì che il prezzo all' esportazione venisse determinato effettuando una duplice detrazione di utili, e cioè, da un lato, di un utile di rivendita o di una commissione del 5% e, dall' altro, del normale profitto che gli importatori indipendenti e gli acquirenti OEM traggono dalla vendita dei loro prodotti nella Comunità.
19 Si deve ricordare anzitutto che, nella sentenza 14 marzo 1990, Gestetner/Consiglio e Commissione, punto 27 della motivazione (causa C-156/87, Racc. pag. I-781), per quanto riguarda le vendite della Mita all' importatore OEM che è la Gestetner, la Corte ha rilevato che le fotocopiatrici prodotte dalla Mita sono vendute tramite la Mita Europa, la quale tratta gli ordinativi dei clienti interessati, invia loro le fatture e riceve i relativi pagamenti, e che il prezzo pagato dagli acquirenti alla Mita Europa non coincide con il prezzo fatturato dalla Mita Giappone alla Mita Europa.
20 Dalla suddetta sentenza risulta che è in ragione dell' intervento della Mita Europa che il prezzo all' esportazione è stato determinato in base all' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento n. 2176/84, dato che né il prezzo pagato dalla Mita Europa alla Mita Giappone, né il prezzo pagato dalla Gestetner alla Mita Europa, potevano servire come riferimento, tenuto conto, rispettivamente, dell' associazione esistente tra il fabbricante esportatore e la sua affiliata, e dell' attività da questa svolta per le vendite. Infatti, le spese inerenti a tale attività riducono effettivamente l' importo percepito dal fabbricante esportatore nella misura in cui esse vengono di norma sostenute dall' importatore (punto 31 della motivazione). Ciò posto, è stato riconosciuto che occorreva costruire il prezzo all' esportazione sulla base del prezzo pagato dal primo acquirente indipendente, adeguando questo prezzo in funzione delle spese e dei profitti inerenti all' attività della Mita Europa (punto 34).
21 Inoltre, dalla stessa sentenza si desume che il fatto che le spese sostenute dalla Mita Europa riguardino un' attività svolta prima dell' importazione non osta all' applicazione dell' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento n. 2176/84, il quale non esclude la possibilità di procedere ai necessari adeguamenti, qualora, per motivi diversi da quelli ivi contemplati, il prezzo all' esportazione debba essere costruito (punti 32 e 33).
22 Stando così cose, si deve concludere che nella fattispecie il Consiglio ha correttamente determinato il prezzo all' esportazione, per le vendite alle OEM, costruendo questo prezzo in base al prezzo pagato dal primo acquirente indipendente e adeguandolo in funzione delle spese e dei profitti inerenti all' attività della Mita Europa.
23 Lo stesso vale per quanto riguarda la determinazione del prezzo all' esportazione per le vendite effettuate dalla Mita, tramite la Mita Europa, agli importatori indipendenti di fotocopiatrici recanti il marchio Mita. Infatti, com' è stato rilevato dal Consiglio nel punto 15, terzo capoverso, del preambolo del regolamento impugnato, la Mita Europa assume in tutti questi casi le funzioni tipiche di una consociata d' importazione, analoghe a quelle da essa esercitate nel caso delle OEM.
24 Tenuto conto di quanto precede, l' argomento secondo cui il Consiglio, applicando l' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento n. 2176/84 alle vendite ad importatori indipendenti (OEM o altri), avrebbe determinato il prezzo all' esportazione effettuando una duplice detrazione di utili non può essere accolto.
25 Né dagli atti del fascicolo, né dalle discussioni svoltesi dinanzi alla Corte, risulta che il livello dell' adeguamento effettuato sia stato eccessivo. Il mezzo basato sull' errata determinazione del prezzo all' importazione va quindi disatteso e, pertanto, il ricorso dev' essere totalmente respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente; le spese, comprese quelle dell' interveniente CECOM che ne ha fatto domanda, vanno quindi poste a suo carico. La Commissione dovrà sopportare le proprie spese, a norma dell' art. 69, n. 4, del regolamento di procedura. La società Gestetner, intervenuta a sostegno delle conclusioni della ricorrente, dovrà sopportare le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall' interveniente CECOM. La società Gestetner sopporterà le proprie spese.
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