Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento che istituisce dazi antidumping - Dazi differenti imposti ad imprese diverse - Ricevibilità limitata per ciascuna impresa alle disposizioni che la riguardano specificamente
(Trattato CEE, art. 173, secondo comma; regolamenti del Consiglio nn. 2176/84 e 535/87)
2. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Prezzo praticato in operazioni commerciali normali - Impresa di distribuzione controllata dal produttore - Ricorso ai prezzi di vendita praticati da questa impresa - Legittimità
((Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 2, n. 3, lett. a) e b) ))
3. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Prezzo praticato in operazioni commerciali normali - Prezzo realmente pagato o da pagare - Sconto per ritiro dell' usato - Inclusione
((Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 2, n. 3, lett. a) ))
4. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Confronto tra il valore normale e il prezzo all' esportazione - Adeguamenti - Differenze di stadio commerciale - Onere della prova
((Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 2, nn. 9 e 10, lett. c) ))
5. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione - Adeguamenti - Differenze nelle condizioni di vendita - Presa in considerazione subordinata all' esistenza di un rapporto diretto con le vendite considerate - Spese che non presentano tale rapporto - Esclusione
((Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 2, n. 10, lett. c) ))
6. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Pregiudizio - Produzione comunitaria in questione - Produzione del prodotto simile - Potere discrezionale delle istituzioni - Assenza di una chiara delimitazione delle varie categorie nell' ambito della gamma dei prodotti considerati - Errore di valutazione - Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 2176/84, artt. 2, n. 12, e 4, n. 4)
7. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Pregiudizio - Industria comunitaria interessata - Esclusione di taluni produttori a causa dei loro rapporti con le imprese che praticano il dumping - Potere discrezionale delle istituzioni - Presupposti per l' esercizio
(Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 4, n. 5)
8. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Pregiudizio - Incidenza delle importazioni oggetto di dumping - Valutazione in rapporto alla produzione comunitaria del prodotto simile - Criteri
(Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 4, n. 4)
9. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Valutazione degli interessi della Comunità da parte delle istituzioni - Sindacato giurisdizionale - Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 12, n. 1)
Massima
1. Un regolamento che impone dazi antidumping differenti ad una serie di operatori economici riguarda individualmente ciascuno di essi attraverso le sole disposizioni che gli impongono un particolare dazio antidumping e ne fissano l' importo, e non attraverso quelle che impongono dazi antidumping ad altre imprese.
2. Quando sia accertato, per quanto riguarda le vendite sul mercato interno, che un produttore affida ad un' impresa che distribuisce i suoi prodotti, da lui economicamente controllata e con la quale esso forma un' unica entità economica, compiti normalmente spettanti ad un settore interno per le vendite, è giustificato il fatto che le istituzioni si basino sui prezzi pagati dal primo acquirente indipendente al distributore affiliato, in quanto detti prezzi possono, a giusto titolo, essere considerati come i prezzi realmente pagati o da pagare nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento n. 2176/84. La presa in considerazione dei prezzi del distributore affiliato consente di evitare che costi chiaramente inclusi nel prezzo di vendita di un prodotto allorché la vendita viene effettuata da un settore vendite inserito nell' organizzazione del produttore ne esulino quando la stessa attività di vendita viene svolta da un' impresa giuridicamente distinta, benché economicamente controllata dal produttore.
3. Gli sconti concessi sul prezzo di vendita all' acquirente di una macchina nuova in caso di cessione in permuta di una macchina vecchia, che corrispondono al valore che il produttore attribuisce all' eliminazione delle macchine usate dal mercato, devono essere considerati come una parte del prezzo realmente pagato o da pagare dall' acquirente e devono quindi essere presi in considerazione al fine di determinare il valore normale in conformità all' art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento di base antidumping n. 2176/84.
4. La richiesta di adeguamento per differenze di stadio commerciale, ai sensi dell' art. 2, nn. 9 e 10, del regolamento di base antidumping n. 2176/84, non è giustificata se il produttore interessato non prova che le vendite in base alle quali sono stati determinati il valore normale ed il prezzo all' esportazione riguardano categorie diverse di acquirenti, e si collocano, perciò, in stadi commerciali differenti.
5. Non si può ritenere che siano in rapporto diretto con le vendite, ai sensi dell' art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento di base antidumping n. 2176/84, e non possono quindi giustificare un adeguamento nel senso di una riduzione del valore normale per differenze nelle condizioni di vendita, né le spese di viaggio e quelle per comunicazioni, pubblicità, promozione delle vendite o rappresentanza, che fanno parte delle spese amministrative e generali, né gli sconti per ritiro dell' usato, concessi all' acquirente di una macchina nuova per la cessione in permuta di una macchina vecchia.
6. Le istituzioni comunitarie non hanno commesso alcun errore di valutazione ritenendo, ai fini della determinazione del pregiudizio subito dall' industria comunitaria, che la "produzione comunitaria del prodotto simile", ai sensi dell' art. 4, n. 4, del regolamento di base antidumping n. 2176/84, sia quella comprendente tutte le fotocopiatrici, di tutte le categorie, escluse le macchine di cui non vi era produzione comunitaria, poiché, secondo gli studi di mercato sui quali le istituzioni si sono basate, non esiste una chiara delimitazione delle varie categorie di fotocopiatrici, in quanto, anzitutto, talune di esse possono essere classificate in più categorie diverse, tenuto conto di certe loro caratteristiche e di certi dati tecnici, e, inoltre, esiste concorrenza tanto fra le macchine appartenenti a categorie contigue quanto fra quelle classificate in categorie non contigue.
7. Dall' art. 4, n. 5, del regolamento n. 2176/84 risulta che compete alle istituzioni, nell' esercizio del loro potere discrezionale, valutare se esse debbano, nel determinare il danno che giustifica l' instaurazione di un dazio antidumping, escludere dall' industria comunitaria i produttori che abbiano legami con gli esportatori o gli importatori o che siano essi stessi importatori del prodotto oggetto di dumping. Questo potere discrezionale deve esercitarsi caso per caso, in relazione a tutte le circostanze pertinenti, ed è sottoposto al sindacato della Corte.
8. Le istituzioni comunitarie non sono tenute, nel determinare il danno che giustifica l' instaurazione di un dazio antidumping, a tener conto dei profitti o delle perdite dei produttori comunitari con riguardo a tutte le loro attività nel settore considerato. Ai sensi dell' art. 4, n. 4, del regolamento di base antidumping n. 2176/84, l' effetto delle importazioni dev' essere infatti valutato in rapporto alla produzione comunitaria del prodotto simile.
9. La questione di stabilire se, nel caso di pregiudizio derivante da pratiche di dumping, gli interessi della Comunità richiedano un' azione comunitaria presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse. Il sindacato giurisdizionale di una siffatta valutazione deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell' esattezza materiale dei fatti considerati nell' operare la scelta contestata, dell' assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o di sviamento di potere.
Parti
Nella causa C-174/87,
Ricoh Co. Ltd, Tokyo, Giappone, con l' avv. Wolfgang Knapp, del foro di Bonn, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger & Hoss, 15, côte d' Eich,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai sigg. Hans-Juergen Lambers, direttore del servizio giuridico, ed Erik Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Hans-Juergen Rabe e Michael Schuette, del foro di Amburgo e, rispettivamente, di quello di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Joerg Kaeser, direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto dalla
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. John Temple Lang, consigliere giuridico, ed Eric White, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
interveniente,
e dal
Committee of European Copier Manufacturers (CECOM), Colonia, con gli avv.ti Dietrich Ehle e Volker Schiller, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,
interveniente,
causa avente ad oggetto l' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune, originarie del Giappone (GU L 54, pag. 12), per intero o, in subordine, nella parte in cui riguarda la ricorrente,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn, F. Grévisse, J.C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le parti nell' udienza del 3 ottobre 1990, nella quale la Ricoh era rappresentata dal sig. Ian Stewart Forrester, QC, e dall' avv. Marc Hansen, del foro di Bruxelles,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 13 dicembre 1990,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 9 giugno 1987, la società Ricoh Co. Ltd (in prosieguo: la "Ricoh"), con sede in Tokyo, ha chiesto, in forza dell' art. 173, secondo comma, del trattato CEE, l' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune, originarie del Giappone (GU L 54, pag. 12; in prosieguo: il "regolamento impugnato"), per intero o, in subordine, nella parte in cui esso si applica alla ricorrente.
2 La Ricoh è un' impresa che produce apparecchi di fotocopia a carta comune (in prosieguo: le "fotocopiatrici"), ch' essa vende, da una parte, nella Comunità tramite le sue affiliate di vendita Ricoh UK Ltd, Ricoh Nederland BV e Ricoh Deutschland GmbH e, dall' altra, in Giappone, ove essa opera tramite nove succursali e 52 affiliate, la maggior parte delle quali da lei pienamente controllate.
3 Nel luglio 1985, contro la Ricoh, e contro altri produttori giapponesi, veniva presentato alla Commissione un reclamo del Comitato dei produttori europei di apparecchi di fotocopia, che accusava la ricorrente di vendere i suoi prodotti nella Comunità a prezzi di dumping.
4 Il procedimento antidumping avviato dalla Commissione in base al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1), portava all' adozione del regolamento (CEE) della Commissione 21 agosto 1986, n. 2640, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di apparecchi di fotocopia originari del Giappone (GU L 239, pag. 5). L' aliquota del dazio antidumping provvisorio era fissata al 15,8% del prezzo netto franco frontiera comunitaria, per le importazioni di fotocopiatrici prodotte ed esportate dalla Ricoh. Col regolamento impugnato, adottato su proposta della Commissione, il Consiglio fissava poi il dazio antidumping definitivo al 20%.
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla ricevibilità
6 Il Consiglio sostiene, in primo luogo, che il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto all' annullamento integrale del regolamento impugnato. Esso fa valere che la Ricoh non può essere riguardata direttamente e individualmente dalle disposizioni del regolamento impugnato che impongono dazi antidumping sulle importazioni di prodotti fabbricati da imprese esportatrici con le quali essa non ha alcun legame. Secondo il Consiglio, le uniche disposizioni che possono interessare individualmente la Ricoh sono quelle relative alle importazioni dei suoi prodotti.
7 In proposito si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, e in particolare a termini della sentenza 14 marzo 1990, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, punto 12 della motivazione (causa C-156/87, Racc. pag. I-781), un regolamento che impone dazi antidumping differenti ad una serie di operatori economici riguarda individualmente ciascuno di essi attraverso le sole disposizioni che gli impongono un particolare dazio antidumping e ne fissano l' importo, e non attraverso quelle che impongono dazi antidumping ad altre imprese.
8 La domanda formulata in via principale nel ricorso, intesa all' annullamento integrale del regolamento impugnato, deve perciò essere dichiarata irricevibile.
9 Il Consiglio sostiene, in secondo luogo, che la domanda della Ricoh mirante ad ottenere che la Corte ingiunga alle istituzioni di restituire i dazi antidumping riscossi è irricevibile nell' ambito di un ricorso per annullamento basato sull' art. 173 del trattato CEE.
10 La domanda formulata in proposito dalla Ricoh è infatti irricevibile, dato che la Corte non può, nell' ambito del procedimento per il controllo della legittimità istituito dall' art. 173, emettere ingiunzioni del genere (v., fra l' altro, sentenza 26 aprile 1988, Apesco/Commissione, punto 31 della motivazione, causa 207/86, Racc. pag. 2151).
11 Dal complesso delle precedenti considerazioni risulta che occorre esaminare nel merito la domanda formulata in subordine nel ricorso, cioè quella intesa a far annullare il regolamento impugnato nella parte che riguarda individualmente la Ricoh.
Nel merito
12 A sostegno del ricorso la Ricoh deduce vari mezzi, rispettivamente basati sull' errata determinazione del valore normale, sull' errato confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione, sull' inesatta valutazione del pregiudizio subito dall' industria comunitaria, sull' inesatta valutazione degli interessi della Comunità e sull' errata determinazione del dazio antidumping.
Sul mezzo relativo all' errata determinazione del valore normale
13 La Ricoh sostiene che le istituzioni hanno violato l' art. 2, nn. 3, lett. a), e 7, del regolamento n. 2176/84. Al riguardo essa fa valere, in primo luogo, che le istituzioni, avendo considerato che i prezzi richiesti dalla Ricoh alle sue affiliate commerciali nazionali non erano praticati nel corso di operazioni commerciali normali e avendo determinato il valore normale in funzione dei prezzi fatturati dalle sue affliate ai primi acquirenti indipendenti, avrebbero dovuto detrarre dal valore normale talune spese di vendita, amministrative e altre spese generali sostenute da tali affiliate, e di cui esse avevano tenuto conto, per le affiliate europee, nel determinare il prezzo all' esportazione. In proposito, essa fa valere che l' art. 2, n. 3, lett. a), del suddetto regolamento dev' essere letto in relazione all' art. 2, n. 9, dello stesso testo, secondo cui il valore normale ed il prezzo all' esportazione devono, normalmente, essere comparati allo stesso stadio commerciale. Ora, rifiutando di effettuare queste detrazioni, le istituzioni avrebbero determinato il valore normale al livello del rivenditore o dell' utilizzatore finale, e non al livello dell' uscita dalla fabbrica al quale è stato costruito il prezzo all' esportazione.
14 Si deve anzitutto constatare che, secondo gli atti contenuti nel fascicolo, la Ricoh controlla economicamente le sue affiliate di vendita in Giappone e affida loro compiti normalmente spettanti ad un settore vendite inserito nell' organizzazione del produttore.
15 Com' è già stato rilevato dalla Corte, in particolare nella sentenza 5 ottobre 1988, Brother/Consiglio, punto 16 della motivazione (causa 250/85, Racc. pag. 5683), la suddivisione delle attività di produzione e di quelle di vendita all' interno di un gruppo formato da società giuridicamente distinte non può sminuire per nulla il fatto che si tratta di un' entità economica unica la quale organizza in questo modo un complesso di attività svolte, in altri casi, da un' entità che è unica anche sotto il profilo giuridico.
16 Stando così le cose, è giustificato il fatto che le istituzioni si siano basate sui prezzi pagati dal primo acquirente indipendente alle affiliate di vendita, in quanto detti prezzi possono, a giusto titolo, essere considerati come i prezzi realmente pagati o da pagare nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento n. 2176/84.
17 Viste le considerazioni sopra esposte e com' è stato dichiarato dalla Corte nella sentenza 5 ottobre 1988, Silver Seiko/Consiglio, punto 14 della motivazione (cause 273/85 e 107/86, Racc. pag. 5927), la presa in considerazione dei prezzi del distributore affiliato consente di evitare che costi chiaramente inclusi nel prezzo di un prodotto allorché la vendita viene effettuata da un settore vendite inserito nell' organizzazione del produttore ne esulino quando la stessa attività di vendita viene svolta da un' impresa giuridicamente distinta, pure se economicamente controllata dal produttore.
18 Infine, per quanto riguarda l' argomento della Ricoh secondo cui il Consiglio, rifiutando di effettuare le detrazioni richieste, non avrebbe determinato il valore normale in uno stadio comparabile a quello in cui è stato calcolato il prezzo all' esportazione, si deve rilevare che, com' è stato affermato dalla Corte nella sentenza 5 ottobre 1988, Canon/Consiglio, punto 19 della motivazione (cause 277/85 e 300/85, Racc. pag. 5731), il requisito della comparabilità posto dall' art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento n. 2176/84 è soddisfatto qualora il valore normale e il prezzo all' esportazione siano stabiliti entrambi a partire dalla prima vendita ad un acquirente indipendente. Tali elementi vanno allora confrontati così come sono stati stabiliti, salvo applicazione degli adeguamenti e delle detrazioni espressamente contemplati ai nn. 9 e 10 del precitato art. 2.
19 La ricorrente fa valere, in secondo luogo, che il Consiglio ha determinato il valore normale in funzione del prezzo lordo pagato alle affiliate commerciali nazionali della Ricoh, senza detrarre da questo prezzo gli sconti per ritiro dell' usato. Così facendo, il Consiglio non avrebbe tenuto conto del "prezzo realmente pagato o da pagare" per le fotocopiatrici vendute in Giappone, come prescritto dall' art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento n. 2176/84.
20 In proposito si deve constatare che, secondo il punto 13 del preambolo del regolamento impugnato, lo sconto per ritiro dell' usato, concesso all' acquirente di una macchina nuova in caso di cessione in permuta di una macchina vecchia, corrisponde al vantaggio che il produttore trae dall' eliminazione delle macchine usate dal mercato e dall' assenza di un mercato di seconda mano, per le fotocopiatrici, in Giappone. Secondo il Consiglio, infatti, "la domanda di nuove macchine è mantenuta al massimo livello possibile a prezzi nettamente superiori a quelli che si potrebbero realizzare qualora esistesse un mercato di seconda mano" e "l' aumento della domanda non solo stimola i prezzi, ma anche stimola un aumento della produzione che, almeno in teoria, dovrebbe contribuire ad incrementare le economie di scala, nonché i margini di profitto".
21 Stando così le cose, gli sconti di cui trattasi, corrispondenti al valore che il produttore attribuisce all' eliminazione delle macchine usate dal mercato, devono essere considerati come una parte del prezzo realmente pagato o da pagare dall' acquirente e devono quindi essere presi in considerazione al fine di determinare il valore normale in conformità all' art. 2, n. 3, del regolamento n. 2176/84.
22 Dal complesso delle precedenti considerazioni risulta che il mezzo basato sull' errata determinazione del valore normale dev' essere disatteso.
Sul mezzo relativo all' errato confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione
23 La Ricoh sostiene che il Consiglio ha violato l' obbligo, imposto dall' art. 2, n. 9, del regolamento n. 2176/84, di stabilire un valido confronto fra il valore normale e il prezzo all' esportazione in quanto, nel costruire il prezzo all' esportazione, esso ha detratto tutti i costi e gli utili di ciascuna delle affiliate commerciali della Ricoh nella Comunità, mentre ha rifiutato di detrarre dal valore normale le corrispondenti spese sostenute dalle affiliate commerciali della Ricoh in Giappone. Secondo la Ricoh, il rifiuto di ammettere queste detrazioni ha avuto come conseguenza il fatto che, contrariamente a quanto disposto dalla suddetta norma del regolamento n. 2176/84, il prezzo all' esportazione e il valore normale, rispettivamente determinati allo stadio dell' uscita dalla fabbrica ed a quello del distributore o addirittura dell' utilizzatore finale, non sono stati confrontati nello stesso stadio commerciale.
24 In particolare, la Ricoh fa carico al Consiglio di non aver detratto dal valore normale, da una parte, certe spese amministrative e generali, come, fra l' altro, le spese di viaggio, le spese per comunicazioni, pubblicità, promozione delle vendite, le spese di vendita, di rappresentanza e di uso delle autovetture di servizio e, dall' altra, gli sconti per il ritiro dell' usato. Secondo la Ricoh, il fatto che certe spese o riduzioni di prezzo non siano espressamente menzionate nell' art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento n. 2176/84 non esclude la possibilità di effettuare i relativi adeguamenti, necessari per stabilire un valido confronto ai sensi dell' art. 2, n. 9, del regolamento n. 2176/84.
25 In proposito, si deve osservare che il valore normale ed il prezzo all' esportazione sono stati entrambi stabiliti in base al prezzo al quale il prodotto è stato venduto per la prima volta ad un acquirente indipendente.
26 Si deve poi sottolineare che la Ricoh non ha provato che le vendite in base alle quali sono stati determinati il valore normale ed il prezzo all' esportazione riguardassero categorie diverse di acquirenti, e si collocassero perciò in stadi commerciali differenti, così da giustificare gli adeguamenti richiesti. Le istituzioni non erano quindi tenute a concedere tali adeguamenti.
27 Per quanto riguarda gli adeguamenti richiesti in relazione a certe spese amministrative e generali, basta, da un lato, ricordare che l' art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento n. 2176/84 esclude, in linea di massima, qualsiasi adeguamento a questo titolo e, dall' altro, constatare che la Ricoh non ha provato l' esistenza di alcuna circostanza particolare atta a giustificare una deroga alla regola così posta.
28 Quanto agli sconti per il ritiro dell' usato, la Ricoh fa valere ch' essi rappresentano costi che sono in diretto rapporto con le vendite e che riducono effettivamente il suo utile netto, poiché essa distrugge le fotocopiatrici usate accettate in permuta, che non sono incluse nella sua contabilità.
29 In proposito si deve rilevare che le spese inerenti ai suddetti sconti presentano analogia con le spese amministrative e generali, ivi comprese quelle relative alla ricerca e allo sviluppo o alla pubblicità, per le quali l' art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento n. 2176/84 esclude, in linea di massima, qualsiasi adeguamento. Tutte queste spese, infatti, si traducono in vantaggi che si ripercuotono sull' intera attività del produttore. Non si può quindi ritenere che gli sconti di cui trattasi siano direttamente connessi a determinate vendite e giustamente, perciò, le istituzioni hanno rifiutato di procedere agli adeguamenti richiesti.
30 Dal complesso delle precedenti considerazioni risulta che il mezzo basato sull' errato confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione dev' essere disatteso.
Sul mezzo relativo all' inesatta valutazione del pregiudizio subito dall' industria comunitaria
A - Sull' inesatta valutazione della similarità dei prodotti
31 Si deve preliminarmente sottolineare che le istituzioni hanno concluso che tutte le fotocopiatrici, almeno quelle appartenenti a categorie contigue, dal modello personale a quelli della categoria 5 della classificazione Dataquest, dovevano essere considerate prodotti simili, mentre le macchine della categoria 6, per le quali non si era avuta alcuna produzione comunitaria, erano escluse dall' inchiesta (punto 31 del preambolo del regolamento impugnato).
32 In proposito occorre constatare che, secondo le classificazioni dei prodotti in questione messe a punto dalla Info-Markt e dalla Dataquest ed alle quali le istituzioni si sono riferite nella presente fattispecie, il mercato delle fotocopiatrici comprende varie categorie, definite in funzione delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni di tali macchine. Come indicato, tuttavia, nel punto 31 del preambolo del regolamento impugnato, nel periodo di riferimento i produttori giapponesi hanno esportato soltanto macchine appartenenti alla categoria delle copiatrici personali ed alle categorie da 1 a 4.
33 La Ricoh sostiene che a torto le istituzioni hanno ignorato la ripartizione del mercato delle fotocopiatrici ed hanno considerato tali macchine, indifferentemente, come prodotti simili, ai sensi dell' art. 2, n. 12, del regolamento n. 2176/84. Per provare che non esiste analogia fra le fotocopiatrici appartenenti a categorie contigue, la Ricoh osserva che l' acquirente di una fotocopiatrice della categoria 1 non acquisterebbe una copiatrice personale, in quanto il costo per fotocopia e l' utilità relativa di quest' ultima macchina diminuiscono man mano che aumenta il volume di copiatura.
34 La Ricoh fa valere, d' altra parte, che non esiste alcuna analogia tra le fotocopiatrici appartenenti alle cosiddette categorie non contigue. In proposito essa si riferisce, anzitutto, alla decisione della Commissione 22 dicembre 1987, 88/88/CEE, relativa all' impresa comune Olivetti/Canon (GU L 52, pag. 51), secondo cui le fotocopiatrici sarebbero ripartite in tre mercati distinti, e cioè quello della categoria inferiore (dalla copiatrice personale al segmento 2 della classificazione Dataquest), quello della categoria media (segmenti 3 e 4) e quello della categoria superiore (segmenti 4-6). Essa sottolinea poi che la ripartizione del mercato, in tal modo ammessa dalla Commissione, deriva dalla concorrenza che esiste tra le fotocopiatrici appartenenti ad una stessa categoria e che, a suo avviso, è molto più vivace di quella esistente tra fotocopiatrici di categorie diverse.
35 In proposito si deve osservare che, a norma dell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 2176/84, "il pregiudizio è determinato soltanto se le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni costituiscono, per via degli effetti del dumping o della sovvenzione, la causa del pregiudizio, ossia se arrecano o minacciano di arrecare un pregiudizio notevole ad una industria stabilita nella Comunità, oppure ritardano sensibilmente la creazione di siffatta industria". Secondo il n. 4 dello stesso articolo, "l' effetto delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni è valutato in rapporto alla produzione comunitaria del prodotto simile (...)". Inoltre, il n. 2, n. 12, dello stesso regolamento di base, dispone che "per 'prodotto simile' si intende un prodotto identico, cioè simile sotto ogni riguardo al prodotto considerato o, in mancanza di tale prodotto, un altro prodotto che presenti caratteristiche analoghe a quelle del prodotto considerato".
36 In base agli studi di mercato effettuati dalla Info-Markt e dalla Dataquest, le istituzioni hanno concluso che, pur se non tutte le fotocopiatrici erano prodotti simili, quanto meno quelle appartenenti a categorie contigue, dal modello personale a quelli della categoria 5 della Dataquest, dovevano essere considerate tali. Dal fascicolo risulta infatti che negli studi di cui sopra le categorie non sono state chiaramente delimitate, dal momento che, anzitutto, talune fotocopiatrici possono essere classificate in più categorie diverse, tenuto conto di certe loro caratteristiche e di certi dati tecnici, e che, inoltre, esiste concorrenza sia tra le macchine appartenenti a categorie contigue, sia tra le macchine classificate nelle varie categorie sopra indicate.
37 Le differenze tra fotocopiatrici appartenenti ad una sola categoria o a varie categorie, differenze relative in particolare al volume e alla velocità di copiatura, non sono sufficienti per provare che queste fotocopiatrici non hanno funzioni identiche o non rispondono alle stesse esigenze. Come viene d' altronde indicato nel punto 30, terzo capoverso, del preambolo del regolamento impugnato, il fatto che la scelta dei clienti possa essere determinata in funzione di fattori attinenti, fra l' altro, alla decisione di centralizzare o decentrare i servizi di copiatura conferma che esiste concorrenza tra macchine di diverse categorie.
38 Si deve sottolineare che, tenuto conto delle sovrapposizioni fra le varie categorie sopra menzionate, non si può adottare, come criterio di distinzione, la velocità di copiatura. Dai documenti del fascicolo risulta infatti che, in particolare, le fotocopiatrici che forniscono dalle 40 alle 45 copie al minuto possono appartenere sia alla categoria 3 (che va da 31 a 45 copie), sia alla categoria 4 (che va da 40 a 75 copie). Lo stesso avviene per le copiatrici personali, che forniscono fino a 12 copie al minuto, e per le macchine delle categorie 1a e 1b, che forniscono fino a 20 e, rispettivamente, dalle 15 alle 20 copie al minuto.
39 Quanto all' argomento che la Ricoh trae dalla definizione dei mercati in questione quale risulta dalla decisione 88/88/CEE, si deve ammettere, con la Commissione, che tale definizione non esclude una certa intercambiabilità tra le fotocopiatrici appartenenti alle tre fasce considerate, né il fatto che questa sia minore di quella esistente tra le fotocopiatrici appartenenti ad una stessa fascia. Dalle precedenti considerazioni risulta, infatti, che le categorie definite nella suddetta decisione, così come quelle che derivano dalle classificazioni Dataquest e Info-Markt, non si concretano in mercati distinti.
40 Tenuto conto di quanto precede, si deve constatare che la Ricoh non ha provato che le istituzioni abbiano commesso un errore di valutazione ritenendo che, nella fattispecie, "la produzione comunitaria del prodotto simile", ai sensi dell' art. 4, n. 4, del regolamento n. 2176/84, fosse quella comprendente tutte le fotocopiatrici, di tutte le categorie.
41 Il mezzo basato sull' inesatta valutazione della similarità dei prodotti deve perciò essere disatteso.
B - Sull' errata definizione dell' industria comunitaria
42 La Ricoh sostiene che, tenuto conto delle numerose importazioni di origine giapponese effettuate dalla Rank Xerox, dalla Océ e dalla Olivetti, le istituzioni non avrebbero dovuto includere queste tre imprese fra i produttori che rappresentano l' "industria comunitaria" ai sensi dell' art. 4, n. 5, del regolamento n. 2176/84, e modificare in tal modo l' atteggiamento da esse adottato in vari casi precedenti. Secondo la Ricoh, nessun produttore comunitario poteva allegare l' esistenza di un pregiudizio derivante dalle importazioni di piccole fotocopiatrici dal Giappone. In ogni caso, la produzione europea in questo settore era, secondo la Ricoh, esigua o inesistente.
43 Quanto alla Rank Xerox, la Ricoh ricorda in primo luogo che quest' impresa partecipa per il 50% al capitale della Fuji Xerox, società giapponese presso la quale, anzitutto, essa si è rifornita di grandi quantitativi di fotocopiatrici completamente montate e recanti il marchio Rank Xerox, di "kits" e di componenti, e dalla quale, inoltre, essa ha ottenuto assistenza tecnica e aiuto per il "design". Acquistando in tali circostanze dalla Fuji Xerox, la Rank Xerox aveva la possibilità di realizzare un profitto e d' influire, nel contempo, sul prezzo di cessione degli apparecchi in parola. L' inclusione della Rank Xerox nella categoria dei produttori comunitari avrebbe, quindi, necessariamente distorto la valutazione del pregiudizio allegato.
44 In proposito si deve osservare che, pronunciandosi sullo stesso argomento, allora fatto valere dalla Gestetner, la Corte ha rilevato, nella sentenza 14 marzo 1990 (causa C-156/87, sopra ricordata, punto 57 della motivazione), che, per quanto riguarda l' importazione delle fotocopiatrici provenienti dal Giappone e fornite dalla Fuji Xerox, le istituzioni avevano ritenuto che la Rank Xerox non avesse provato di essere stata indotta ad acquistare le macchine per motivi di autodifesa. Secondo le informazioni ottenute, si trattava di una decisione di gestione adottata nel contesto del gruppo Xerox. Tuttavia, il volume di dette importazioni è stato minimo rispetto a tutta la gamma di fotocopiatrici prodotte dalla Rank Xerox nella Comunità, come anche rispetto all' insieme del mercato comunitario (1%), e i prezzi di rivendita sono stati identici a quelli dei corrispondenti apparecchi prodotti dalla Rank Xerox.
45 La Ricoh critica poi il fatto che la produzione della Rank Xerox sia stata considerata appartenente all' industria comunitaria, mentre, in realtà, l' attività di quest' impresa consisteva in parte nel montaggio o nella fabbricazione, nella Comunità, di prodotti per i quali venivano usati pezzi o materiali originari del Giappone. In proposito, essa fa valere che l' art. 13, n. 10, inserito nel testo del regolamento n. 2176/84 con il regolamento (CEE) del Consiglio 22 giugno 1987, n. 1761 (GU L 167, pag. 9; cosiddetto "regolamento giravite"), prevede la possibilità d' istituire dazi antidumping in una situazione del genere. A suo avviso, facendo rientrare nel campo di applicazione di questa norma soltanto le imprese aventi sede in Giappone, e annoverando, invece, tra i produttori comunitari le imprese aventi sede nella Comunità che esercitano le stesse attività "giravite", le istituzioni trattano in modo diverso situazioni analoghe.
46 Questo argomento non può essere accolto. Si deve infatti rilevare, in proposito, che l' art. 13, n. 10, è stato inserito nel regolamento n. 2176/84 successivamente all' adozione del regolamento impugnato e riguarda l' istituzione di un dazio antidumping sui prodotti montati o fabbricati nella Comunità con pezzi o materiali originari del paese o dei paesi d' esportazione di cui trattasi, non già la definizione di industria comunitaria.
47 Quanto alla Océ e alla Olivetti, che importavano anch' esse fotocopiatrici dal Giappone, seppure provenienti da fornitori ad esse non collegati, la Ricoh fa valere che le loro importazioni erano pari al 35-40% delle loro vendite e locazioni di macchine nella CEE e che, perciò, queste imprese avrebbero dovuto anch' esse essere escluse dall' industria comunitaria.
48 Questo argomento non può essere accolto. Com' è stato infatti dichiarato dalla Corte nella sentenza 14 marzo 1990 (causa C-156/87, sopra ricordata, punto 47 della motivazione), la Olivetti e la Océ importavano fotocopiatrici provenienti dal Giappone onde poter offrire ai loro clienti una gamma completa di modelli. Le fotocopiatrici rientranti nelle categorie 1 e 2 erano vendute a prezzi superiori a quelli praticati dai loro fornitori e costituivano una quota aggirantesi tra il 35 e il 40% delle vendite e delle cessioni in locazione di queste nuove macchine sul mercato, durante il periodo compreso tra il 1981 e il luglio 1985. I tentativi di questi due produttori, diretti così a mettere a punto e a lanciare sul mercato una gamma completa di modelli, sono tuttavia falliti in conseguenza dei bassi prezzi di mercato imposti dalle importazioni giapponesi.
49 Non può essere accolto neppure l' argomento che la Ricoh basa sulla prassi anteriore delle istituzioni. Com' è stato infatti affermato dalla Corte nella stessa sentenza sopra richiamata (causa C-156/87, punto 43 della motivazione), per l' applicazione dell' art. 4 del regolamento n. 2176/84 compete alle istituzioni, nell' esercizio del loro potere discrezionale, esaminare se esse debbano escludere dall' industria comunitaria i produttori che abbiano legami con gli esportatori o gli importatori o che siano essi stessi importatori del prodotto oggetto di dumping. Questo potere discrezionale deve esercitarsi caso per caso, in relazione a tutte le circostanze pertinenti.
50 Orbene, si deve constatare che, secondo quanto risulta dai documenti agli atti e dalla trattazione svoltasi dinanzi alla Corte, è nell' esercizio di un siffatto potere discrezionale che in ciascuno dei casi menzionati dalla ricorrente un produttore comunitario è stato escluso o incluso nell' industria comunitaria.
51 Per quanto riguarda, infine, l' argomento della Ricoh secondo cui la produzione comunitaria nel settore delle piccole fotocopiatrici sarebbe esigua o inesistente, è sufficiente constatare che, nella fattispecie, le istituzioni hanno giustamente considerato come prodotto simile tutte le fotocopiatrici appartenenti a categorie contigue, dalla copiatrice personale a quelle della categoria 5 della classificazione Dataquest, e che, perciò, la produzione comunitaria nel solo settore delle piccole fotocopiatrici non dev' essere presa in considerazione per definire l' industria comunitaria.
52 Tenuto conto di quanto precede, il mezzo relativo all' errata definizione dell' industria comunitaria risulta infondato e deve, perciò, essere disatteso.
C - Sull' errata valutazione dei fattori del pregiudizio
53 La ricorrente contesta l' analisi dei vari fattori effettuata dalle istituzioni per valutare il pregiudizio subito dall' industria comunitaria, nonché l' esistenza stessa del pregiudizio così definito, che, secondo la Ricoh, risulterebbe non già dalle importazioni di cui trattasi, bensì dalla politica seguita dalle imprese comunitarie e dall' inferiorità delle macchine da esse prodotte rispetto alle fotocopiatrici giapponesi.
54 In proposito, occorre riferirsi alle norme del regolamento n. 2176/84 che indicano le modalità da seguire per determinare il pregiudizio, e in particolare all' art. 4, n. 1, di tale regolamento. In forza di questa disposizione, anzitutto, sussiste un pregiudizio solo se le importazioni oggetto di dumping arrecano o minacciano di arrecare, per via degli effetti del dumping, un pregiudizio notevole ad un' industria stabilita nella Comunità e, inoltre, i pregiudizi causati da altri fattori non devono essere attribuiti alle importazioni che sono oggetto di dumping.
55 L' art. 4, n. 2, del regolamento n. 2176/84 elenca i fattori che devono essere esaminati al fine di valutare il pregiudizio, e cioè: a) il volume delle importazioni oggetto di dumping; b) il prezzo di tali importazioni; c) le loro ripercussioni sull' industria interessata. La stessa norma precisa, tuttavia, che né singolarmente, né riuniti, i suddetti fattori possono necessariamente fornire un orientamento decisivo.
56 E' quindi nell' esercizio del loro potere discrezionale che le istituzioni sono tenute ad analizzare tali fattori ed a scegliere, fra gli elementi di valutazione elencati a tal fine nella norma sopra menzionata, quelli ch' esse ritengono pertinenti in ciascun caso concreto. Nella presente fattispecie, le istituzioni hanno effettuato un minuzioso esame dei fattori indicati nella suddetta norma.
57 Quanto al volume delle importazioni giapponesi, si deve osservare che, benché le vendite e le locazioni di macchine nuove di produzione comunitaria siano aumentate del 74% fra il 1981 e il 1984, la quota di mercato dei produttori comunitari è scesa dal 21% nel 1981 all' 11% nel periodo di riferimento, mentre, nello stesso periodo, la quota di mercato comunitario detenuta dai produttori giapponesi è passata dal 70 al 78%. Le istituzioni erano quindi legittimate a concludere che le importazioni giapponesi, aumentate di più del 120% fra il 1981 e il 1984, avevano impedito un andamento più favorevole delle vendite e delle locazioni di fotocopiatrici da parte delle imprese comunitarie.
58 Quanto alla sottoquotazione dei prezzi dei prodotti importati, basta constatare che, malgrado le caratteristiche e le prestazioni supplementari proprie delle fotocopiatrici fabbricate in Giappone rispetto agli apparecchi analoghi fabbricati nella Comunità, i prezzi delle prime erano uguali o addirittura inferiori a quelli delle fotocopiatrici dei produttori comunitari (punti 44, 47 e 49 del preambolo del regolamento impugnato).
59 Quanto all' incidenza che le importazioni a basso prezzo hanno avuto sull' industria interessata, occorre rilevare, oltre alla già ricordata notevole riduzione delle quote di mercato detenute dai produttori comunitari, il fatto che durante il periodo di riferimento è diminuito anche il rendimento delle attività svolte dai produttori comunitari considerati.
60 In proposito si deve sottolineare che le istituzioni non erano obbligate, come invece sostiene la Ricoh, a tener conto dei profitti o delle perdite dei produttori comunitari con riferimento a tutte le loro attività nel settore della fotocopia. In conformità all' art. 4, n. 4, del regolamento n. 2176/84, l' effetto delle importazioni oggetto di dumping dev' essere infatti valutato in rapporto alla produzione comunitaria del prodotto simile. Giustamente, perciò, il Consiglio ha valutato l' incidenza delle importazioni giapponesi sulla redditività delle imprese comunitarie tenendo conto di tale produzione, quale sopra definita.
61 Secondo la Ricoh, inoltre, dall' andamento del mercato europeo delle fotocopiatrici risulterebbe che a torto le istituzioni hanno attribuito alle importazioni in questione un pregiudizio che derivava da altri fattori, e in particolare dalla decisione delle imprese comunitarie di non intraprendere la fabbricazione delle piccole fotocopiatrici, a causa dei costi e delle difficoltà tecnologiche inerenti allo sviluppo di questi nuovi modelli.
62 Questo argomento non può essere accolto. Per quanto concerne la Rank Xerox, il Consiglio spiega, nel punto 85 del preambolo del regolamento impugnato, che a partire dal 1982/1983 le difficoltà incontrate da quest' impresa nello sviluppo di un nuovo modello erano state risolte e che in effetti si era avuto il lancio di un nuovo modello sul mercato. Perciò, il Consiglio non ha commesso alcun errore di valutazione nel ritenere che siffatte difficoltà erano estranee al pregiudizio peraltro subito dalla Rank Xerox a causa delle importazioni provenienti dal Giappone.
63 Per quanto riguarda la Océ e la Olivetti, si deve ricordare che, come è stato già indicato (al precedente punto 48), i tentativi di queste due imprese intesi a mettere a punto e lanciare sul mercato una gamma completa di modelli sono falliti a causa della depressione dei prezzi di mercato conseguente alle importazioni giapponesi.
64 Infine, quanto all' argomento relativo alla pretesa superiorità delle fotocopiatrici giapponesi, all' ampiezza della gamma di questi apparecchi, e alla loro qualità e affidabilità, si deve rilevare che in proposito non è stato fornito alcun elemento di prova.
65 Alla luce delle precedenti considerazioni, il mezzo basato sull' errata valutazione dei fattori del pregiudizio dev' essere disatteso.
Sul mezzo relativo all' errata valutazione degli interessi della Comunità
66 La Ricoh sostiene che la valutazione degli interessi della Comunità è stata falsata, in quanto la Rank Xerox, la Océ e la Olivetti, che dipendevano dalle importazioni provenienti dal Giappone e ne traevano profitto, sono state annoverate fra i produttori costituenti l' industria comunitaria, e in quanto le istituzioni non hanno valutato il loro interesse in contrapposizione con quello degli importatori OEM, quali la Gestetner, la Agfa-Gevaert e altri. Essa fa valere, in proposito, che la Rank Xerox, la Océ e la Olivetti detenevano, con la Tetras, solo il 3% del mercato comunitario delle piccole fotocopiatrici, mentre i summenzionati importatori OEM, che occupavano un numero molto elevato di persone, erano molto attivi nel settore delle piccole fotocopiatrici.
67 La Ricoh considera che, dato il carattere molto limitato della produzione comunitaria e vista la gamma molto ristretta dei prodotti offerti nel settore delle piccole fotocopiatrici, la valutazione data dalle istituzioni in merito alla questione di stabilire se gli interessi della Comunità richiedessero un' azione comunitaria è stata inesatta, in quanto, decidendo di proteggere i fabbricanti di una modestissima quantità di prodotti, esse non hanno tenuto conto delle conseguenze che ne sarebbero derivate.
68 Si deve ricordare che, com' è stato affermato dalla Corte, in particolare nella suddetta sentenza 14 marzo 1990 (causa C-156/87, punto 63 della motivazione), la questione di stabilire se gli interessi della Comunità richiedano un' azione comunitaria presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse, e il controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell' esattezza materiale dei fatti considerati nell' operare la scelta contestata, dell' assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o di sviamento di potere.
69 In proposito si deve sottolineare che, secondo le istituzioni, in mancanza di dazi antidumping sarebbe pregiudicata la sopravvivenza di un' industria comunitaria indipendente, che è invece necessaria per il mantenimento e lo sviluppo della tecnologia richiesta al fine della fabbricazione di prodotti riprografici, nonché per la conservazione di moltissimi posti di lavoro. Questa preoccupazione è derivata in particolare dal fatto che, nel corso del procedimento, una delle imprese comunitarie è stata rilevata da un produttore giapponese. Le istituzioni hanno quindi considerato che l' esigenza di proteggere l' industria comunitaria fosse più importante di quella di proteggere gli interessi immediati dei consumatori, come viene precisato nel punto 99 del preambolo del regolamento impugnato, e di quella di proteggere gli importatori.
70 Poiché le istituzioni non hanno commesso alcun errore manifesto nel valutare gli interessi della Comunità, il mezzo dedotto al riguardo dev' essere disatteso.
Sul mezzo relativo all' errata determinazione del dazio antidumping
71 La Ricoh sostiene infine che, fissando i dazi antidumping definitivi al 20% del prezzo netto franco frontiera, le istituzioni hanno violato l' art. 13, n. 3, del regolamento n. 2176/84, secondo cui l' importo di detti dazi non può superare la misura necessaria per eliminare il pregiudizio.
72 In proposito la Ricoh afferma, anzitutto, che a torto la Commissione ha ritenuto necessario un margine di profitto del 12% onde garantire un utile o un equo reddito nell' ambito delle vendite di fotocopiatrici. Questo margine sarebbe manifestamente eccessivo, in quanto le piccole fotocopiatrici sono sempre vendute con un profitto inferiore a quello derivante dal complesso delle attività connesse alla vendita delle fotocopiatrici. Inoltre, essa rileva che il dazio è stato calcolato al fine di eliminare una sottoquotazione dei prezzi che, in realtà, per le ragioni già esposte, sarebbe inesistente. Infine, la Ricoh critica, per mancanza di chiarezza, la descrizione del metodo di calcolo del dazio contenuta nel punto 107 del preambolo del regolamento impugnato.
73 Per quanto riguarda l' argomento secondo cui il margine di profitto del 12% sarebbe troppo elevato, si deve osservare che, ai sensi del punto 103 del preambolo del regolamento impugnato, il tasso prescelto doveva garantire ai produttori comunitari, considerati complessivamente, di ottenere un rendimento adeguato, proporzionato al rischio corrispondente all' investimento per lo sviluppo di nuovi prodotti. In proposito, le istituzioni hanno ritenuto che non fosse opportuno prendere in considerazione gli utili realizzati sui materiali di consumo o nell' ambito di altre attività relative alle fotocopiatrici.
74 Né dal fascicolo di causa, né dalla trattazione svoltasi dinanzi alla Corte, risulta che le istituzioni abbiano esercitato in modo non corretto il loro potere discrezionale. D' altro canto, la Ricoh non ha provato quale incidenza un margine inferiore per le piccole fotocopiatrici avrebbe avuto sull' importo del dazio antidumping che è stato istituito.
75 L' argomento basato sull' inesistenza della sottoquotazione dei prezzi che il dazio avrebbe dovuto eliminare non può essere accolto. Infatti, come viene indicato nel punto 110 del preambolo del regolamento impugnato, gli esportatori giapponesi hanno indubbiamente praticato una certa forma di discriminazione dei prezzi (supra, punto 58), ma, data l' impossibilità di quantificare la sottoquotazione, nessun elemento che ne tenesse conto è stato incluso nei calcoli del dazio antidumping.
76 Quanto, infine, alla descrizione del metodo di calcolo del dazio, è sufficiente constatare che il punto 107 del preambolo del regolamento impugnato espone in modo circostanziato tutte le operazioni effettuate dalle istituzioni ai fini di detto calcolo e che la Ricoh non ha precisato le ragioni per cui esse sarebbero incomprensibili.
77 Dalle precedenti considerazioni risulta che il mezzo relativo all' errata determinazione del dazio antidumping dev' essere disatteso e, pertanto, il ricorso va respinto in ogni sua parte.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
78 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente; le spese, comprese quelle dell' interveniente CECOM che ne ha fatto domanda, vanno quindi poste a suo carico. La Commissione sopporterà le proprie spese, a norma dell' art. 69, n. 4, del regolamento di procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall' interveniente CECOM.
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