Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Prezzo praticato in operazioni commerciali normali - Imprese di distribuzione controllate dal produttore - Ricorso ai prezzi di vendita praticati da queste imprese - Legittimità
((Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 2, n. 3, lett. a) e b) ))
2. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Prezzo praticato in operazioni commerciali normali - Prezzo realmente pagato o da pagare - Sconto per ritiro dell' usato - Inclusione
((Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 2, n. 3, lett. a) ))
3. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Valore costruito - Scopo della costruzione - Spese di vendita, spese amministrative e altre spese generali da prendere in considerazione
((Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 2, n. 3, lett. b), ii) ))
4. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Confronto tra il valore normale e il prezzo all' esportazione - Adeguamenti - Conformità delle disposizioni del regolamento di base antidumping con il codice antidumping del GATT - Differenze di stadio commerciale - Onere della prova
((Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 2, nn. 9 e 10, lett. c); accordo relativo all' applicazione dell' art. VI dell' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, "codice antidumping del 1979", art. 2, n. 6))
5. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Pregiudizio - Produzione comunitaria in questione - Produzione del prodotto simile - Potere discrezionale delle istituzioni - Assenza di una chiara delimitazione delle varie categorie nell' ambito della gamma dei prodotti considerati - Errore di valutazione - Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 2176/84, artt. 2, n. 12, e 4, n. 4)
6. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Pregiudizio - Industria comunitaria interessata - Esclusione di taluni produttori a causa dei loro rapporti con le imprese che praticano il dumping - Potere discrezionale delle istituzioni - Presupposti per l' esercizio
(Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 4, n. 5)
7. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Pregiudizio - Incidenza delle importazioni oggetto di dumping - Valutazione in rapporto alla produzione comunitaria del prodotto simile - Criteri
(Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 4, n. 4)
8. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Valutazione degli interessi della Comunità da parte delle istituzioni - Sindacato giurisdizionale - Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 12, n. 1)
Massima
1. Quando sia accertato, per quanto riguarda le vendite sul mercato interno, che un produttore affida ad imprese che distribuiscono i suoi prodotti, da lui economicamente controllate e con le quali esso forma un' unica entità economica, compiti normalmente spettanti ad un settore interno per le vendite, è giustificato il fatto che le istituzioni si basino, per determinare il valore normale, sui prezzi pagati dal primo acquirente indipendente alle consociate di vendita, in quanto detti prezzi possono, a giusto titolo, essere considerati come i prezzi realmente pagati o da pagare nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento n. 2176/84, e in quanto questi prezzi devono essere presi in considerazione per primi, mentre le altre soluzioni indicate nella lett. b), i) e ii), della stessa disposizione sono soltanto subordinate.
D' altro canto, sull' esistenza di un' unica entità economica non può influire la circostanza che un certo numero di funzioni di vendita siano eventualmente svolte dallo stesso produttore, in particolare quando tali funzioni sono soltanto complementari rispetto a quelle esercitate dalle consociate di vendita.
2. Gli sconti concessi sul prezzo di vendita all' acquirente di una macchina nuova in caso di cessione in permuta di una macchina vecchia, corrispondenti al valore che il produttore attribuisce all' eliminazione delle macchine usate dal mercato, devono essere considerati come una parte del prezzo realmente pagato o da pagare dall' acquirente e devono quindi essere presi in considerazione al fine di determinare il valore normale in conformità all' art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento di base antidumping n. 2176/84.
3. La costruzione del valore normale mira a stabilire il prezzo di vendita di un prodotto come se questo fosse venduto nel paese d' origine o di esportazione. Di conseguenza, le spese da prendere in considerazione al fine di determinare il valore costruito, sono quelle relative alle vendite sul mercato interno.
E' quindi legittimo il rifiuto delle istituzioni comunitarie di servirsi di dati relativi ad un mercato diverso dal mercato interno del paese d' origine o di esportazione.
4. L' art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento di base antidumping n. 2176/84 non deve essere interpretato nel senso ch' esso autorizzi le istituzioni a rifiutare adeguamenti intesi a tener conto delle differenze di stadio commerciale, che siano imposti dall' art. 2, n. 6, del codice antidumping del GATT del 1979. Tuttavia la richiesta di adeguamento per differenze di stadio commerciale, ai sensi dell' art. 2, nn. 9 e 10, del regolamento di base antidumping n. 2176/74, non è giustificata se il produttore interessato non prova che le vendite in base alle quali sono stati determinati il valore normale ed il prezzo all' esportazione riguardano categorie diverse di acquirenti, e si collocano, perciò, in stadi commerciali differenti.
5. Le istituzioni comunitarie non hanno commesso alcun errore di valutazione ritenendo, ai fini della determinazione del pregiudizio subito dall' industria comunitaria, che la "produzione comunitaria del prodotto simile", ai sensi dell' art. 4, n. 4, del regolamento di base antidumping n. 2176/84, sia quella comprendente tutte le fotocopiatrici, di tutte le categorie, escluse le macchine di cui non vi era produzione comunitaria, poiché, secondo gli studi di mercato sui quali le istituzioni si sono basate, non esiste una chiara delimitazione delle varie categorie di fotocopiatrici, in quanto, anzitutto, talune di esse possono essere classificate in più categorie diverse, tenuto conto di certe loro caratteristiche e di certi dati tecnici, e, inoltre, esiste concorrenza tanto fra le macchine appartenenti a categorie contigue quanto fra quelle classificate in categorie non contigue.
6. Dall' art. 4, n. 5, del regolamento n. 2176/84 risulta che compete alle istituzioni, nell' esercizio del loro potere discrezionale, valutare se esse debbano, nel determinare il danno che giustifica l' instaurazione di un dazio antidumping, escludere dall' industria comunitaria i produttori che abbiano legami con gli esportatori o gli importatori o che siano essi stessi importatori del prodotto oggetto di dumping. Questo potere discrezionale deve esercitarsi caso per caso, in relazione a tutte le circostanze pertinenti, ed è sottoposto al sindacato della Corte.
7. Le istituzioni comunitarie non sono tenute, nel determinare il danno che giustifica l' instaurazione di un dazio antidumping, a tener conto dei profitti o delle perdite dei produttori comunitari con riguardo a tutte le loro attività nel settore considerato. Ai sensi dell' art. 4, n. 4, del regolamento di base antidumping n. 2176/84, l' effetto delle importazioni dev' essere infatti valutato in rapporto alla produzione comunitaria del prodotto simile.
8. La questione di stabilire se, nel caso di pregiudizio derivante da pratiche di dumping, gli interessi della Comunità richiedano un' azione comunitaria presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse. Il sindacato giurisdizionale di una siffatta valutazione deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell' esattezza materiale dei fatti considerati nell' operare la scelta contestata, dell' assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o di sviamento di potere.
Parti
Nella causa C-175/87,
Matsushita Electric Industrial Co. Ltd, Osaka, Giappone,
e
Matsushita Electric Trading Co. Ltd, Osaka, Giappone, con gli avv.ti David Vaughan, QC, e Ian Stewart Forrester, del foro scozzese, assistiti dagli avv.ti Jacques Buhart, consulente legale presso lo studio Coudert Frères, Parigi, e Takaaki Nagashima, dello studio Masunaga Nagashima & Hashimoto, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrenti,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai sigg. Hans-Juergen Lambers, direttore del servizio giuridico, ed Erik Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Hans-Juergen Rabe e Michael Schuette, del foro di Amburgo e, rispettivamente, di quello di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Joerg Kaeser, direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto dalla
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. John Temple Lang, consigliere giuridico, ed Eric White, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
interveniente,
e dal
Committee of European Copier Manufacturers (CECOM), Colonia, con gli avv.ti Dietrich Ehle e Volker Schiller, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,
interveniente,
causa avente ad oggetto l' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune, originarie del Giappone (GU L 54, pag. 12), nella parte in cui riguarda le ricorrenti,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn, F. Grévisse, J.C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le parti nell' udienza del 3 ottobre 1990, nella quale le ricorrenti erano rappresentate dai sigg. David Vaughan, QC, Ian Stewart Forrester, QC, Charles Kaplan, barrister, e Jacques Buhart,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 13 dicembre 1990,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 9 giugno 1987, le società Matsushita Electric Industrial Co. Ltd (in prosieguo: la "MEI") e Matsushita Electric Trading Co. Ltd (in prosieguo: la "MET", entrambe appartenenti al gruppo Matsushita e aventi sede in Osaka, hanno chiesto, in forza dell' art. 173, secondo comma, del trattato CEE, l' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune, originarie del Giappone (GU L 54, pag. 12; in prosieguo: il "regolamento impugnato"), nella parte in cui esso si applica alle ricorrenti.
2 La MEI comprende vari settori, ciascuno dei quali produce e vende una particolare categoria di prodotti. La produzione e la vendita di apparecchi di fotocopia a carta comune (in prosieguo: le "fotocopiatrici") vengono effettuate dall' Office Equipment Division (in prosieguo: l' "OED"), con l' assistenza dell' Industrial Sales Division e degli Industrial Sales Offices. In Giappone, l' OED vende le fotocopiatrici, sotto il marchio "Panasonic", a 59 società, affiliate alla MEI o ad altre imprese del gruppo Matsushita (in prosieguo: le "consociate di vendita", che, agendo in quanto distributori di zona, vendono le macchine a rivenditori indipendenti.
3 La MET è una società commerciale affiliata alla MEI, che si occupa dell' esportazione delle fotocopiatrici. Nella Comunità, le macchine esportate dalla MET vengono importate, fra l' altro, dalle società Panasonic Deutschland GmbH, Panasonic UK Ltd, Panasonic France SA e Panasonic Belgium NV, che sono affiliate al 100% della MET o della MEI, stabilite, rispettivamente, in Germania, nel Regno Unito, in Francia e nel Belgio.
4 Quanto alle vendite ad Original Equipement Manufacturers (imprese che vendono sotto il proprio marchio prodotti fabbricati da altre imprese; in prosieguo: le "OEM"), le ricorrenti (in prosieguo: la "Matsushita") rilevano che nessuna vendita ha avuto luogo sul mercato giapponese, nel periodo considerato ai fini dell' inchiesta. Per contro, nella Comunità, la Matsushita ha venduto fotocopiatrici, durante lo stesso periodo, alle seguenti OEM: Roneo France, Roneo UK, Roneo Belgium e Olympia AG.
5 Nel luglio 1985, contro la Matsushita, e contro altri produttori giapponesi, veniva presentato alla Commissione un reclamo del Comitato dei produttori europei di apparecchi di fotocopia, che accusava la ricorrente di vendere i suoi prodotti nella Comunità a prezzi di dumping.
6 Il procedimento antidumping avviato dalla Commissione in base al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1), portava all' adozione del regolamento (CEE) della Commissione 21 agosto 1986, n. 2640, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di apparecchi di fotocopia originari del Giappone (GU L 239, pag. 5). L' aliquota del dazio antidumping provvisorio era fissata al 15,8% del prezzo netto franco frontiera comunitaria, per le importazioni di fotocopiatrici prodotte ed esportate dalla Matsushita. Col regolamento impugnato, adottato su proposta della Commissione, il Consiglio fissava poi il dazio antidumping definitivo al 20%.
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
8 A sostegno del ricorso la Matsushita deduce vari mezzi, rispettivamente basati sull' errata determinazione del valore normale, sull' errato confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione, sull' illegittimità dell' art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento n. 2176/84 in ragione della sua incompatibilità con il codice antidumping del 1979, sull' inesatta valutazione del pregiudizio subito dall' industria comunitaria, sull' inesatta valutazione degli interessi della Comunità, sull' errata determinazione del dazio antidumping e sulla violazione dell' obbligo di motivazione.
Sul mezzo relativo all' errata determinazione del valore normale
9 La Matsushita sostiene, in primo luogo, che le istituzioni hanno violato l' art. 2, nn. 3 e 7, del regolamento n. 2176/84 ed hanno commesso un manifesto errore di valutazione stabilendo il valore normale non già in base ai prezzi fatturati dalla MEI alle sue 59 consociate di vendita tramite le quali essa mette in commercio i suoi prodotti in Giappone, bensì in base ai prezzi fatturati da queste consociate ai rivenditori indipendenti.
10 In proposito, la Matsushita fa valere anzitutto che le istituzioni, avendo considerato che le vendite fra la MEI e le sue consociate di vendita non avevano avuto luogo nel corso di normali operazioni commerciali, avrebbero dovuto, in conformità all' art. 2, n. 3, lett. b), del regolamento n. 2176/84, costruire il valore normale aggiungendo ai costi di produzione le spese di vendita, le spese generali e le spese amministrative sostenute dalla MEI, nonché un equo margine di profitto della stessa MEI. Essa fa valere poi che le istituzioni, considerando che la MEI formasse, con le consociate di vendita, un' unica entità economica, non hanno tenuto conto, in primo luogo, della specificità dell' organizzazione commerciale della Matsushita, ed in particolare delle importanti funzioni che in essa svolge l' OED, con l' assistenza dell' Industrial Sales Division e degli Industrial Sales Offices, nel campo delle vendite; in secondo luogo, della differenza tra le funzioni delle consociate di vendita e quelle di un settore vendite interno all' organizzazione di un produttore e, infine, della differenza fra le spese sostenute da dette consociate e quelle sostenute dalla stessa MEI, a torto inclusa dalle istituzioni nel valore normale.
11 Per quanto riguarda la determinazione del valore normale in base ai prezzi praticati dalle consociate di vendita, si deve constatare che, secondo gli atti contenuti nel fascicolo, la Matsushita controlla economicamente queste imprese di distribuzione dei suoi prodotti in Giappone e affida loro compiti normalmente spettanti ad un settore vendite inserito nell' organizzazione del produttore.
12 Com' è già stato rilevato dalla Corte, in particolare nella sentenza 5 ottobre 1988, Brother/Consiglio, punto 16 della motivazione (causa 250/85, Racc. pag. 5683), la suddivisione delle attività di produzione e di quelle di vendita all' interno di un gruppo formato da società giuridicamente distinte non può sminuire per nulla il fatto che si tratta di un' entità economica unica la quale organizza in questo modo un complesso di attività svolte, in altri casi, da un' entità che è unica anche sotto il profilo giuridico.
13 Gli argomenti della Matsushita miranti a dimostrare che questa e le sue consociate di vendita non devono essere considerate un' unica entità economica non possono essere accolti.
14 Sulla valutazione che ha portato le istituzioni a constatare, nella fattispecie, l' esistenza di un' unica entità economica non può, infatti, influire la circostanza che un certo numero di funzioni di vendita siano state eventualmente svolte dallo stesso produttore. Le istituzioni possono constatare che il produttore forma, con una o più imprese di distribuzione da esso controllate, un' unica entità economica anche qualora esso eserciti direttamente talune funzioni di vendita. Inoltre, dal fascicolo di causa risulta che queste funzioni, esercitate nella fattispecie principalmente dal settore della MEI denominato OED, sono soltanto funzioni complementari rispetto a quelle svolte dalle consociate di vendita, visto che nessuna vendita a clienti indipendenti è stata effettuata dalla stessa MEI.
15 Da quanto precede risulta che tutte le spese sostenute dalle suddette consociate, come pure quelle sostenute dalla MEI, spese che concorrono nella vendita delle fotocopiatrici sul mercato interno e che sarebbero manifestamente comprese nel prezzo di vendita, qualora la vendita venisse effettuata da uno specifico settore inserito nell' organizzazione del produttore, devono essere incluse nel valore normale.
16 Stando così le cose, è giustificato il fatto che le istituzioni si siano basate sui prezzi pagati dal primo acquirente indipendente alle consociate di vendita, in quanto detti prezzi possono, a giusto titolo, essere considerati come i prezzi realmente pagati o da pagare nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento n. 2176/84.
17 In proposito si deve ricordare che, com' è stato affermato dalla Corte nella sentenza 5 ottobre 1988, Canon/Consiglio, punto 11 della motivazione (cause 277/85 e 300/865, Racc. pag. 5731), questi prezzi devono essere presi in considerazione per primi, al fine di stabilire il valore normale, mentre le altre soluzioni indicate nell' art. 2, n. 3, lett. b), i) e ii), del regolamento n. 2176/84 sono soltanto subordinate. Si deve quindi ammettere che, nella fattispecie, il Consiglio non era tenuto a costruire il valore normale.
18 La Matsushita sostiene in secondo luogo che, nel calcolare il valore normale, le istituzioni hanno violato l' art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento n. 2176/84, aumentando il prezzo fatturato dalle consociate di vendita dell' importo dello sconto per il ritiro dell' unità principale usata che dette consociate concedono ai rivenditori, mentre tale sconto sarebbe uno sconto ordinario.
19 La Matsushita sottolinea che lo sconto di cui trattasi viene concesso ai rivenditori senza che debba essere fornita la prova del ritiro o senza alcuna verifica del fatto che questo sia avvenuto. Detto sconto interverrebbe, quindi, indipendentemente dal ritiro di una vecchia fotocopiatrice o dalla sua eliminazione dal mercato. La Matsushita aggiunge che il Consiglio non ha dimostrato che tale sconto corrisponda ad un valore pagato dai rivenditori alla stessa Matsushita o alle sue consociate di vendita.
20 In proposito si deve constatare anzitutto che dalla trattazione svoltasi dinanzi alla Corte risulta che, nella fattispecie, gli sconti in questione corrispondevano, nel 90% dei casi, al ritiro di apparecchi usati.
21 Si deve poi sottolineare che, secondo il punto 13 del preambolo del regolamento impugnato, lo sconto per ritiro dell' usato, concesso all' acquirente di una macchina nuova in caso di cessione in permuta di una macchina vecchia, corrisponde al vantaggio che il produttore trae dall' eliminazione delle macchine usate dal mercato e dall' assenza di un mercato di seconda mano, per le fotocopiatrici, in Giappone. Secondo il Consiglio, infatti, "la domanda di nuove macchine è mantenuta al massimo livello possibile a prezzi nettamente superiori a quelli che si potrebbero realizzare qualora esistesse un mercato di seconda mano" e "l' aumento della domanda non solo stimola i prezzi, ma anche stimola un aumento della produzione che, almeno in teoria, dovrebbe contribuire ad incrementare le economie di scala, nonché i margini di profitto".
22 Stando così le cose, gli sconti di cui trattasi, corrispondenti al valore che il produttore attribuisce all' eliminazione delle macchine usate dal mercato, devono essere considerati come una parte del prezzo realmente pagato o da pagare dall' acquirente e devono quindi essere presi in considerazione al fine di determinare il valore normale in conformità all' art. 2, n. 3, del regolamento n. 2176/84.
23 La Matsushita aggiunge, tuttavia, che il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione determinando il valore dello sconto per il ritiro dell' unità principale usata in base ad una media ponderata fra il valore di questo sconto concesso dalla Osaka NOA, da un lato, e quello dello sconto per il ritiro dell' unità principale usata, nonché dello sconto sull' unità principale, concessi ai rivenditori indipendenti da altre consociate di vendita, dall' altro. Ora, si sarebbe dovuto prendere in considerazione soltanto il valore dello sconto per il ritiro dell' unità principale usata calcolato in base alle vendite effettuate dalla Osaka NOA, in quanto solo questo sconto rappresentava per la Matsushita il valore corrispondente all' eliminazione delle macchine usate dal mercato.
24 Questo argomento non può essere accolto. Infatti, per le consociate di vendita diverse dalla Osaka NOA, il Consiglio non disponeva di alcun elemento che gli consentisse di distinguere i due sconti in questione. D' altro canto, le cifre relative alla Osaka NOA non erano rappresentative, dal momento che le vendite di questa impresa ammontavano soltanto al 22,5% circa del totale delle vendite effettuate nel corso del periodo considerato ai fini dell' inchiesta.
25 La Matsushita fa valere, in terzo luogo, che le istituzioni hanno violato l' art. 2, n. 3, lett. b), ii), del regolamento n. 2176/84, in quanto l' importo delle spese di vendita, spese amministrative e altre spese generali, incluso nel valore normale costruito relativo alle vendite alle OEM, non sarebbe equo.
26 In proposito, la Matsushita sostiene in particolare che dagli elementi di prova forniti da essa stessa e dagli importatori OEM risulta che il Consiglio non avrebbe dovuto includere nel calcolo del valore normale costruito costi come, in primo luogo, le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali delle consociate di vendita, dato che, se vendite alle OEM avevano avuto luogo sul mercato giapponese, esse erano state effettuate da queste consociate; in secondo luogo, le spese di pubblicità e promozione delle vendite, sostenute dalla Matsushita per le vendite sotto il proprio marchio e che essa non avrebbe sostenuto nel caso di vendite alle OEM; infine, il valore dello sconto per il ritiro dell' unità principale usata, che la Matsushita, qualora vendite ad OEM avessero avuto luogo sul mercato interno, non avrebbe concesso agli acquirenti OEM per consentire loro di effettuare il ritiro di fotocopiatrici usate.
27 La Matsushita sostiene inoltre che l' adeguamento effettuato dal Consiglio, e consistente nell' aggiungere al valore normale costruito per le OEM un margine di profitto del 5%, inferiore a quello del 14,6% applicato per le vendite realizzate sotto il marchio dei produttori, è inadeguato e insufficiente per coprire le differenze di costi fra le vendite alle OEM e le vendite di fotocopiatrici sotto il marchio proprio della Matsushita.
28 Infine, per dimostrare che, qualora sul mercato giapponese avessero avuto luogo vendite ad OEM, siffatte vendite non sarebbero state realizzate dalle sue consociate di vendita, la Matsushita ha prodotto due accordi conclusi fra la MEI ed alcuni clienti OEM.
29 Su quest' ultimo punto, si deve constatare che giustamente le istituzioni non hanno preso in considerazione detti accordi, dato che la Matsushita non ha rivelato né l' identità degli acquirenti OEM, né la natura dei prodotti in questione e, perciò, l' eventuale importanza di detti accordi non ha potuto essere valutata.
30 Quanto all' argomento secondo cui, nell' ipotesi di vendite ad OEM in Giappone, siffatte vendite avrebbero avuto luogo senza alcun intervento delle consociate di vendita, si deve ricordare che, tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, dette consociate esercitano le funzioni di un settore vendite inserito nell' organizzazione del produttore, e che, perciò, le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali delle stesse devono essere incluse nel valore normale.
31 Quanto agli elementi di prova relativi alle spese di pubblicità e di promozione delle vendite fatti valere dalla Matsushita, si deve constatare che detti elementi riguardavano soltanto vendite a livello OEM sul mercato comunitario.
32 Orbene, dalla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, la suddetta sentenza 5 ottobre 1988, causa 250/85, punto 18 della motivazione) risulta che la costruzione del valore normale mira a stabilire il prezzo di vendita di un prodotto come se questo fosse venduto nel paese d' origine o di esportazione, e che, di conseguenza, le spese da prendere in considerazione sono quelle relative alle vendite sul mercato interno, anche se il prodotto in questione non viene venduto su questo mercato, bensì all' esportazione. Perciò, si deve riconoscere che giustamente le istituzioni hanno rifiutato di servirsi di dati relativi ad un mercato diverso dal mercato interno del paese d' origine o di esportazione.
33 Quanto, infine, allo sconto per il ritiro dell' unità principale usata, è sufficiente constatare che, come afferma la Matsushita, tale sconto non sarebbe stato concesso alle OEM, qualora sul mercato interno avessero avuto luogo vendite a queste ultime, e che, perciò, il prezzo sarebbe stato proporzionalmente più elevato. Si doveva, quindi, includere detto sconto nel valore normale.
34 Da ultimo, riguardo all' argomento secondo cui il margine di profitto del 5% del quale si è tenuto conto nel calcolo del valore normale costruito per le OEM sarebbe insufficiente, si deve ricordare che la Corte, pronunciandosi su un analogo argomento dedotto contro lo stesso regolamento del Consiglio, ha constatato, nella sentenza 14 marzo 1990, Nashua Corporation/Commissione e Consiglio, punto 33 della motivazione (cause C-133/87 e C-150/87, Racc. pag. I-719), che le istituzioni avevano preso in considerazione la differenza tra i costi e i profitti conseguiti nell' ambito delle vendite ad OEM e quelli corrispondenti alle altre vendite. Tuttavia, tenuto conto dell' impossibilità, da parte loro, di valutare con precisione tale differenza nel contesto della costruzione del valore normale a livello OEM, esse hanno fissato il margine di profitto al 5% e non alla sua percentuale media, valutata nel 14,6%, da esse applicata alle vendite realizzate sotto il marchio dei produttori.
35 Dal complesso delle precedenti considerazioni risulta che il mezzo basato sull' errata determinazione del valore normale dev' essere disatteso.
Sul mezzo relativo all' errato confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione
36 La Matsushita fa valere, in via subordinata rispetto al suo primo motivo d' annullamento, che il Consiglio ha violato l' art. 2, nn. 9 e 10, del regolamento n. 2176/84, in quanto non ha concesso ulteriori adeguamenti del valore normale, a titolo di differenze di stadio commerciale, dopo che erano stati effettuati gli altri adeguamenti, in conformità all' art. 2, n. 10, dello stesso regolamento.
37 Le suddette differenze risulterebbero dal fatto che il prezzo all' esportazione comprendeva i costi sostenuti dalla Matsushita per mettere le fotocopiatrici a disposizione degli importatori nel suo stabilimento, mentre il valore normale comprendeva non soltanto le spese sostenute dalla Matsushita per le vendite alle sue consociate di vendita, ma anche le spese sostenute da queste ultime per mettere le fotocopiatrici a disposizione dei rivenditori nei loro stabilimenti. Stando così le cose, il Consiglio avrebbe proceduto ad un confronto errato tra un prezzo all' esportazione stabilito nello stadio dell' uscita dalla fabbrica e un valore normale corrispondente allo stadio della distribuzione regionale.
38 In proposito, si deve osservare che il valore normale ed il prezzo all' esportazione sono stati entrambi stabiliti in base al prezzo al quale il prodotto è stato venduto per la prima volta ad un acquirente indipendente.
39 Si deve poi sottolineare che la Matsushita non ha provato che le vendite in base alle quali sono stati determinati il valore normale ed il prezzo all' esportazione riguardassero categorie diverse di acquirenti, e si collocassero perciò in stadi commerciali differenti, così da giustificare gli adeguamenti richiesti. Le istituzioni non erano quindi tenute a concedere tali adeguamenti.
40 Perciò, il mezzo basato sull' errato confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione dev' essere disatteso.
Sul mezzo relativo all' incompatibilità dell' art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento n. 2176/84 con il codice antidumping del GATT del 1979
41 La Matsushita sostiene che l' art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento n. 2176/84, qualora dovesse essere interpretato nel senso ch' esso autorizzi il Consiglio a rifiutare di operare adeguamenti anche quando il valore normale e il prezzo all' esportazione non sono comparabili per quanto riguarda lo stadio commerciale, sarebbe in contrasto con l' art, 2, n. 6, del codice antidumping del 1979, il quale impone che il confronto fra questi due elementi venga effettuato nello stesso stadio commerciale.
42 In proposito, basta rilevare che l' art. 2, n. 10, lett. c), non deve essere interpretato nel senso ch' esso autorizzi le istituzioni a rifiutare adeguamenti intesi a tener conto delle differenze di stadio commerciale, che siano imposti dal codice antidumping. Tuttavia, la Matsushita non ha fornito la prova del fatto che il valore normale e il prezzo all' esportazione non siano stati confrontati nello stesso stadio commerciale.
43 Il mezzo basato sull' incompatibilità dell' art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento n. 2176/84 con il codice antidumping del GATT del 1979 deve, quindi, essere disatteso.
Sui mezzi relativi all' inesatta valutazione del pregiudizio subito dall' industria comunitaria
A - Sull' inesatta valutazione della similarità dei prodotti
44 Si deve preliminarmente sottolineare che le istituzioni hanno concluso che tutte le fotocopiatrici, almeno quelle appartenenti a categorie contigue, dal modello personale a quelli della categoria 5 della classificazione Dataquest, dovevano essere considerate prodotti simili, mentre le macchine della categoria 6, per le quali non si era avuta alcuna produzione comunitaria, erano escluse dall' inchiesta (punto 31 del preambolo del regolamento impugnato).
45 In proposito occorre constatare che, secondo le classificazioni dei prodotti in questione messe a punto dalla Info-Markt e dalla Dataquest ed alle quali le istituzioni si sono riferite nella presente fattispecie, il mercato delle fotocopiatrici comprende varie categorie, definite in funzione delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni di tali macchine. Come indicato, tuttavia, nel punto 31 del preambolo del regolamento impugnato, nel periodo di riferimento i produttori giapponesi hanno esportato soltanto macchine appartenenti alla categoria delle copiatrici personali ed alle categorie da 1 a 4.
46 La Matsushita sostiene che a torto le istituzioni hanno ignorato la ripartizione del mercato delle fotocopiatrici ed hanno considerato tali macchine, indifferentemente, come prodotti simili, ai sensi dell' art. 2, n. 12, del regolamento n. 2176/84. Per provare che non esiste analogia fra le fotocopiatrici appartenenti a categorie contigue, la Matsushita osserva che l' acquirente di una fotocopiatrice della categoria 1 non acquisterebbe una copiatrice personale, in quanto il costo per fotocopia e l' utilità relativa di quest' ultima macchina diminuiscono man mano che aumenta il volume di copiatura.
47 La Matsushita fa valere, d' altra parte, che non esiste alcuna analogia tra le fotocopiatrici appartenenti alle cosiddette categorie non contigue. In proposito essa si riferisce, anzitutto, alla decisione della Commissione 22 dicembre 1987, 88/88/CEE, relativa all' impresa comune Olivetti/Canon (GU L 52, pag. 51), secondo cui le fotocopiatrici sarebbero ripartite in tre mercati distinti, e cioè quello della categoria inferiore (dalla copiatrice personale al segmento 2 della classificazione Dataquest), quello della categoria media (segmenti 3 e 4) e quello della categoria superiore (segmenti 4-6). Essa sottolinea poi che la ripartizione del mercato, in tal modo ammessa dalla Commissione, deriva dalla concorrenza che esiste tra le fotocopiatrici appartenenti ad una stessa categoria e che, a suo avviso, è molto più vivace di quella esistente tra fotocopiatrici di categorie diverse.
48 In proposito si deve osservare che, a norma dell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 2176/84, "il pregiudizio è determinato soltanto se le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni costituiscono, per via degli effetti del dumping o della sovvenzione, la causa del pregiudizio, ossia se arrecano o minacciano di arrecare un pregiudizio notevole ad una industria stabilita nella Comunità, oppure ritardano sensibilmente la creazione di siffatta industria". Secondo il n. 4 dello stesso articolo, "l' effetto delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni è valutato in rapporto alla produzione comunitaria del prodotto simile (...)". Inoltre, l' art. 2, n. 12, dello stesso regolamento di base, dispone che "per 'prodotto simile' si intende un prodotto identico, cioè simile sotto ogni riguardo al prodotto considerato o, in mancanza di tale prodotto, un altro prodotto che presenti caratteristiche analoghe a quelle del prodotto considerato".
49 In base agli studi di mercato effettuati dalla Info-Markt e dalla Dataquest, le istituzioni hanno concluso che, pur se non tutte le fotocopiatrici erano prodotti simili, quanto meno quelle appartenenti a categorie contigue, dal modello personale a quelli della categoria 5 della Dataquest, dovevano essere considerate tali. Dal fascicolo risulta infatti che negli studi di cui sopra le categorie non sono state chiaramente delimitate, dal momento che, anzitutto, talune fotocopiatrici possono essere classificate in più categorie diverse, tenuto conto di certe loro caratteristiche e di certi dati tecnici, e che, inoltre, esiste concorrenza sia tra le macchine appartenenti a categorie contigue, sia tra le macchine classificate nelle varie categorie sopra indicate.
50 Le differenze tra fotocopiatrici appartenenti ad una sola categoria o a varie categorie, differenze relative in particolare al volume e alla velocità di copiatura, non sono sufficienti per provare che queste fotocopiatrici non hanno funzioni identiche o non rispondono alle stesse esigenze. Come viene d' altronde indicato nel punto 30, terzo capoverso, del preambolo del regolamento impugnato, il fatto che la scelta dei clienti possa essere determinata in funzione di fattori attinenti, fra l' altro, alla decisione di centralizzare o decentrare i servizi di copiatura conferma che esiste concorrenza tra macchine di diverse categorie.
51 Si deve sottolineare che, tenuto conto delle sovrapposizioni fra le varie categorie sopra menzionate, non si può adottare, come criterio di distinzione, la velocità di copiatura. Dai documenti del fascicolo risulta infatti che, in particolare, le fotocopiatrici che forniscono dalle 40 alle 45 copie al minuto possono appartenere sia alla categoria 3 (che va da 31 a 45 copie), sia alla categoria 4 (che va da 40 a 75 copie). Lo stesso avviene per le copiatrici personali, che forniscono fino a 12 copie al minuto, e per le macchine delle categorie 1a e 1b, che forniscono fino a 20 e, rispettivamente, dalle 15 alle 20 copie al minuto.
52 Quanto all' argomento che la Matsushita trae dalla definizione dei mercati in questione quale risulta dalla decisione 88/88/CEE, si deve ammettere, con la Commissione, che tale definizione non esclude una certa intercambiabilità tra le fotocopiatrici appartenenti alle tre fasce considerate, né il fatto che questa sia minore di quella esistente tra le fotocopiatrici appartenenti ad una stessa fascia. Dalle precedenti considerazioni risulta, infatti, che le categorie definite nella suddetta decisione, così come quelle che derivano dalle classificazioni Dataquest e Info-Markt, non si concretano in mercati distinti.
53 Tenuto conto di quanto precede, si deve constatare che la Matsushita non ha provato che le istituzioni abbiano commesso un errore di valutazione ritenendo che, nella fattispecie, "la produzione comunitaria del prodotto simile", ai sensi dell' art. 4, n. 4, del regolamento n. 2176/84, fosse quella comprendente tutte le fotocopiatrici, di tutte le categorie.
54 Il mezzo basato sull' inesatta valutazione della similarità dei prodotti deve perciò essere disatteso.
B - Sull' errata definizione dell' industria comunitaria
55 La Matsushita sostiene che, tenuto conto delle numerose importazioni di origine giapponese effettuate dalla Rank Xerox, dalla Océ e dalla Olivetti, le istituzioni non avrebbero dovuto includere queste tre imprese fra i produttori che rappresentano l' "industria comunitaria" ai sensi dell' art. 4, n. 5, del regolamento n. 2176/84, e modificare in tal modo l' atteggiamento da esse adottato in vari casi precedenti. Secondo la Matsushita, nessun produttore comunitario poteva allegare l' esistenza di un pregiudizio derivante dalle importazioni di piccole fotocopiatrici dal Giappone. In ogni caso, la produzione europea in questo settore era, secondo la Matsushita, esigua o inesistente.
56 Quanto alla Rank Xerox, la Matsushita ricorda in primo luogo che quest' impresa partecipa per il 50% al capitale della Fuji Xerox, società giapponese presso la quale, anzitutto, essa si è rifornita di grandi quantitativi di fotocopiatrici completamente montate e recanti il marchio Rank Xerox, di "kits" e di componenti, e dalla quale, inoltre, essa ha ottenuto assistenza tecnica e aiuto per il "design". Acquistando in tali circostanze dalla Fuji Xerox, la Rank Xerox aveva la possibilità di realizzare un profitto e d' influire, nel contempo, sul prezzo di cessione degli apparecchi in parola. L' inclusione della Rank Xerox nella categoria dei produttori comunitari avrebbe, quindi, necessariamente distorto la valutazione del pregiudizio allegato.
57 In proposito si deve osservare che, pronunciandosi sullo stesso argomento, allora fatto valere dalla Gestetner, la Corte ha rilevato, nella sentenza 14 marzo 1990, Gestetner/Consiglio e Commissione, punto 57 della motivazione (causa C-156/87, Racc. pag. I-781), che, per quanto riguarda l' importazione delle fotocopiatrici provenienti dal Giappone e fornite dalla Fuji Xerox, le istituzioni avevano ritenuto che la Rank Xerox non avesse provato di essere stata indotta ad acquistare le macchine per motivi di autodifesa. Secondo le informazioni ottenute, si trattava di una decisione di gestione adottata nel contesto del gruppo Xerox. Tuttavia, il volume di dette importazioni è stato minimo rispetto a tutta la gamma di fotocopiatrici prodotte dalla Rank Xerox nella Comunità, come anche rispetto all' insieme del mercato comunitario (1%), e i prezzi di rivendita sono stati identici a quelli dei corrispondenti apparecchi prodotti dalla Rank Xerox.
58 La Matsushita critica poi il fatto che la produzione della Rank Xerox sia stata considerata appartenente all' industria comunitaria, mentre, in realtà, l' attività di quest' impresa consisteva in parte nel montaggio o nella fabbricazione, nella Comunità, di prodotti per i quali venivano usati pezzi o materiali originari del Giappone. In proposito, essa fa valere che l' art. 13, n. 10, inserito nel testo del regolamento n. 2176/84 con il regolamento (CEE) del Consiglio 22 giugno 1987, n. 1761 (GU L 167, pag. 9; cosiddetto "regolamento giravite"), prevede la possibilità d' istituire dazi antidumping in una situazione del genere. A suo avviso, facendo rientrare nel campo di applicazione di questa norma soltanto le imprese aventi sede in Giappone, e annoverando, invece, tra i produttori comunitari le imprese aventi sede nella Comunità che esercitano le stesse attività "giravite", le istituzioni trattano in modo diverso situazioni analoghe.
59 Questo argomento non può essere accolto. Si deve infatti rilevare, in proposito, che l' art. 13, n. 10, è stato inserito nel regolamento n. 2176/84 successivamente all' adozione del regolamento impugnato e riguarda l' istituzione di un dazio antidumping sui prodotti montati o fabbricati nella Comunità con pezzi o materiali originari del paese o dei paesi d' esportazione di cui trattasi, non già la definizione di industria comunitaria.
60 Quanto alla Océ e alla Olivetti, che importavano anch' esse fotocopiatrici dal Giappone, seppure provenienti da fornitori ad esse non collegati, la Matsushita fa valere che le loro importazioni erano pari al 35-40% delle loro vendite e locazioni di macchine nella CEE e che, perciò, queste imprese avrebbero dovuto anch' esse essere escluse dall' industria comunitaria.
61 Questo argomento non può essere accolto. Com' è stato infatti dichiarato dalla Corte nella sentenza 14 marzo 1990 (causa C-156/87, sopra ricordata, punto 47 della motivazione), la Olivetti e la Océ importavano fotocopiatrici provenienti dal Giappone onde poter offrire ai loro clienti una gamma completa di modelli. Le fotocopiatrici rientranti nelle categorie 1 e 2 erano vendute a prezzi superiori a quelli praticati dai loro fornitori e costituivano una quota aggirantesi tra il 35 e il 40% delle vendite e delle cessioni in locazione di queste nuove macchine sul mercato, durante il periodo compreso tra il 1981 e il luglio 1985. I tentativi di questi due produttori, diretti così a mettere a punto e a lanciare sul mercato una gamma completa di modelli, sono tuttavia falliti in conseguenza dei bassi prezzi di mercato imposti dalle importazioni giapponesi.
62 Non può essere accolto neppure l' argomento che la Matsushita basa sulla prassi anteriore delle istituzioni. Com' è stato infatti affermato dalla Corte nella stessa sentenza sopra richiamata (causa C-156/87, punto 43 della motivazione), per l' applicazione dell' art. 4 del regolamento n. 2176/84 compete alle istituzioni, nell' esercizio del loro potere discrezionale, esaminare se esse debbano escludere dall' industria comunitaria i produttori che abbiano legami con gli esportatori o gli importatori o che siano essi stessi importatori del prodotto oggetto di dumping. Questo potere discrezionale deve esercitarsi caso per caso, in relazione a tutte le circostanze pertinenti.
63 Orbene, si deve constatare che, secondo quanto risulta dai documenti agli atti e dalla trattazione svoltasi dinanzi alla Corte, è nell' esercizio di un siffatto potere discrezionale che in ciascuno dei casi menzionati dalla ricorrente un produttore comunitario è stato escluso o incluso nell' industria comunitaria.
64 Per quanto riguarda, infine, l' argomento della Matsushita secondo cui la produzione comunitaria nel settore delle piccole fotocopiatrici sarebbe esigua o inesistente, è sufficiente constatare che, nella fattispecie, le istituzioni hanno giustamente considerato come prodotto simile tutte le fotocopiatrici appartenenti a categorie contigue, dalla copiatrice personale a quelle della categoria 5 della classificazione Dataquest, e che, perciò, la produzione comunitaria nel solo settore delle piccole fotocopiatrici non dev' essere presa in considerazione per definire l' industria comunitaria.
65 Tenuto conto di quanto precede, il mezzo relativo all' errata definizione dell' industria comunitaria risulta infondato e deve, perciò, essere disatteso.
C - Sull' errata valutazione dei fattori del pregiudizio
66 La ricorrente contesta l' analisi dei vari fattori effettuata dalle istituzioni per valutare il pregiudizio subito dall' industria comunitaria, nonché l' esistenza stessa del pregiudizio così definito, che, secondo la Matsushita, risulterebbe non già dalle importazioni di cui trattasi, bensì dalla politica seguita dalle imprese comunitarie e dall' inferiorità delle macchine da esse prodotte rispetto alle fotocopiatrici giapponesi.
67 In proposito, occorre riferirsi alle norme del regolamento n. 2176/84 che indicano le modalità da seguire per determinare il pregiudizio, e in particolare all' art. 4, n. 1, di tale regolamento. In forza di questa disposizione, anzitutto, sussiste un pregiudizio solo se le importazioni oggetto di dumping arrecano o minacciano di arrecare, per via degli effetti del dumping, un pregiudizio notevole ad un' industria stabilita nella Comunità e, inoltre, i pregiudizi causati da altri fattori non devono essere attribuiti alle importazioni che sono oggetto di dumping.
68 L' art. 4, n. 2, del regolamento n. 2176/84 elenca i fattori che devono essere esaminati al fine di valutare il pregiudizio, e cioè: a) il volume delle importazioni oggetto di dumping; b) il prezzo di tali importazioni; c) le loro ripercussioni sull' industria interessata. La stessa norma precisa, tuttavia, che né singolarmente, né riuniti, i suddetti fattori possono necessariamente fornire un orientamento decisivo.
69 E' quindi nell' esercizio del loro potere discrezionale che le istituzioni sono tenute ad analizzare tali fattori ed a scegliere, fra gli elementi di valutazione elencati a tal fine nella norma sopra menzionata, quelli ch' esse ritengono pertinenti in ciascun caso concreto. Nella presente fattispecie, le istituzioni hanno effettuato un minuzioso esame dei fattori indicati nella suddetta norma.
70 Quanto al volume delle importazioni giapponesi, si deve osservare che, benché le vendite e le locazioni di macchine nuove di produzione comunitaria siano aumentate del 74% fra il 1981 e il 1984, la quota di mercato dei produttori comunitari è scesa dal 21% nel 1981 all' 11% nel periodo di riferimento, mentre, nello stesso periodo, la quota di mercato comunitario detenuta dai produttori giapponesi è passata dal 70 al 78%. Le istituzioni erano quindi legittimate a concludere che le importazioni giapponesi, aumentate di più del 120% fra il 1981 e il 1984, avevano impedito un andamento più favorevole delle vendite e delle locazioni di fotocopiatrici da parte delle imprese comunitarie.
71 Quanto alla sottoquotazione dei prezzi dei prodotti importati, basta constatare che, malgrado le caratteristiche e le prestazioni supplementari proprie delle fotocopiatrici fabbricate in Giappone rispetto agli apparecchi analoghi fabbricati nella Comunità, i prezzi delle prime erano uguali o addirittura inferiori a quelli delle fotocopiatrici dei produttori comunitari (punti 44, 47 e 49 del preambolo del regolamento impugnato).
72 Quanto all' incidenza che le importazioni a basso prezzo hanno avuto sull' industria interessata, occorre rilevare, oltre alla già ricordata notevole riduzione delle quote di mercato detenute dai produttori comunitari, il fatto che durante il periodo di riferimento è diminuito anche il rendimento delle attività svolte dai produttori comunitari considerati.
73 In proposito si deve sottolineare che le istituzioni non erano obbligate, come invece sostiene la Matsushita, a tener conto dei profitti o delle perdite dei produttori comunitari con riferimento a tutte le loro attività nel settore della fotocopia. In conformità all' art. 4, n. 4, del regolamento n. 2176/84, l' effetto delle importazioni oggetto di dumping dev' essere infatti valutato in rapporto alla produzione comunitaria del prodotto simile. Giustamente, perciò, il Consiglio ha valutato l' incidenza delle importazioni giapponesi sulla redditività delle imprese comunitarie tenendo conto di tale produzione, quale sopra definita.
74 Secondo la Matsushita, inoltre, dall' andamento del mercato europeo delle fotocopiatrici risulterebbe che a torto le istituzioni hanno attribuito alle importazioni in questione un pregiudizio che derivava da altri fattori, e in particolare dalla decisione delle imprese comunitarie di non intraprendere la fabbricazione di piccole fotocopiatrici, a causa dei costi e delle difficoltà tecnologiche inerenti allo sviluppo di questi nuovi modelli.
75 Questo argomento non può essere accolto. Per quanto concerne la Rank Xerox, il Consiglio spiega, nel punto 85 del preambolo del regolamento impugnato, che a partire dal 1982/1983 le difficoltà incontrate da quest' impresa nello sviluppo di un nuovo modello erano state risolte e che in effetti si era avuto il lancio di un nuovo modello sul mercato. Perciò, il Consiglio non ha commesso alcun errore di valutazione nel ritenere che siffatte difficoltà erano estranee al pregiudizio peraltro subito dalla Rank Xerox a causa delle importazioni provenienti dal Giappone.
76 Per quanto riguarda la Océ e la Olivetti, si deve ricordare che, come è stato già indicato (al precedente punto 61), i tentativi di queste due imprese intesi a mettere a punto e lanciare sul mercato una gamma completa di modelli sono falliti a causa della depressione dei prezzi di mercato conseguente alle importazioni giapponesi.
77 Infine, quanto all' argomento relativo alla pretesa superiorità delle fotocopiatrici giapponesi, all' ampiezza della gamma di questi apparecchi, e alla loro qualità e affidabilità, si deve rilevare che in proposito non è stato fornito alcun elemento di prova.
78 Alla luce delle precedenti considerazioni, il mezzo basato sull' errata valutazione dei fattori del pregiudizio dev' essere disatteso.
Sul mezzo relativo all' errata valutazione degli interessi della Comunità
79 La Matsushita sostiene che la valutazione degli interessi della Comunità è stata falsata, in quanto la Rank Xerox, la Océ e la Olivetti, che dipendevano dalle importazioni provenienti dal Giappone e ne traevano profitto, sono state annoverate fra i produttori costituenti l' industria comunitaria, e in quanto le istituzioni non hanno valutato il loro interesse in contrapposizione con quello degli importatori OEM, quali la Gestetner, la Agfa-Gevaert e altri. Essa fa valere, in proposito, che la Rank Xerox, la Océ e la Olivetti detenevano, con la Tetras, solo il 3% del mercato comunitario delle piccole fotocopiatrici, mentre i summenzionati importatori OEM, che occupavano un numero molto elevato di persone, erano molto attivi nel settore delle piccole fotocopiatrici.
80 La Matsushita considera che, dato il carattere molto limitato della produzione comunitaria e vista la gamma molto ristretta dei prodotti offerti nel settore delle piccole fotocopiatrici, la valutazione data dalle istituzioni in merito alla questione di stabilire se gli interessi della Comunità richiedessero un' azione comunitaria è stata inesatta, in quanto, decidendo di proteggere i fabbricanti di una modestissima quantità di prodotti, esse non hanno tenuto conto delle conseguenze che ne sarebbero derivate.
81 Si deve ricordare che, com' è stato affermato dalla Corte, in particolare nella suddetta sentenza 14 marzo 1990 (causa C-156/87, punto 63 della motivazione), la questione di stabilire se gli interessi della Comunità richiedano un' azione comunitaria presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse, e il controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell' esattezza materiale dei fatti considerati nell' operare la scelta contestata, dell' assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o di sviamento di potere.
82 In proposito si deve sottolineare che, secondo le istituzioni, in mancanza di dazi antidumping sarebbe pregiudicata la sopravvivenza di un' industria comunitaria indipendente, che è invece necessaria per il mantenimento e lo sviluppo della tecnologia richiesta al fine della fabbricazione di prodotti riprografici, nonché per la conservazione di moltissimi posti di lavoro. Questa preoccupazione è derivata in particolare dal fatto che, nel corso del procedimento, una delle imprese comunitarie è stata rilevata da un produttore giapponese. Le istituzioni hanno quindi considerato che l' esigenza di proteggere l' industria comunitaria fosse più importante di quella di proteggere gli interessi immediati dei consumatori, come viene precisato nel punto 99 del preambolo del regolamento impugnato, e di quella di proteggere gli importatori.
83 Poiché le istituzioni non hanno commesso alcun errore manifesto nel valutare gli interessi della Comunità, il mezzo dedotto al riguardo dev' essere disatteso.
Sul mezzo relativo all' errata determinazione del dazio antidumping
84 La Matsushita sostiene infine che, fissando i dazi antidumping definitivi al 20% del prezzo netto franco frontiera, le istituzioni hanno violato l' art. 13, n. 3, del regolamento n. 2176/84, secondo cui l' importo di detti dazi non può superare la misura necessaria per eliminare il pregiudizio.
85 In proposito la Matsushita afferma, anzitutto, che a torto la Commissione ha ritenuto necessario un margine di profitto del 12% onde garantire un utile o un equo reddito nell' ambito delle vendite di fotocopiatrici. Questo margine sarebbe manifestamente eccessivo, in quanto le piccole fotocopiatrici sono sempre vendute con un profitto inferiore a quello derivante dal complesso delle attività connesse alla vendita delle fotocopiatrici. Inoltre, essa rileva che il dazio è stato calcolato al fine di eliminare una sottoquotazione dei prezzi che, in realtà, per le ragioni già esposte, sarebbe inesistente. Infine, la Matsushita critica, per mancanza di chiarezza, la descrizione del metodo di calcolo del dazio contenuta nel punto 107 del preambolo del regolamento impugnato.
86 Per quanto riguarda l' argomento secondo cui il margine di profitto del 12% sarebbe troppo elevato, si deve osservare che, ai sensi del punto 103 del preambolo del regolamento impugnato, il tasso prescelto doveva garantire ai produttori comunitari, considerati complessivamente, di ottenere un rendimento adeguato, proporzionato al rischio corrispondente all' investimento per lo sviluppo di nuovi prodotti. In proposito, le istituzioni hanno ritenuto che non fosse opportuno prendere in considerazione gli utili realizzati sui materiali di consumo o nell' ambito di altre attività relative alle fotocopiatrici.
87 Né dal fascicolo di causa, né dalla trattazione svoltasi dinanzi alla Corte, risulta che le istituzioni abbiano esercitato in modo non corretto il loro potere discrezionale. D' altro canto, la Matsushita non ha provato quale incidenza un margine inferiore per le piccole fotocopiatrici avrebbe avuto sull' importo del dazio antidumping che è stato istituito.
88 L' argomento basato sull' inesistenza della sottoquotazione dei prezzi che il dazio avrebbe dovuto eliminare non può essere accolto. Infatti, come viene indicato nel punto 110 del preambolo del regolamento impugnato, gli esportatori giapponesi hanno indubbiamente praticato una certa forma di discriminazione dei prezzi (supra, punto 71), ma, data l' impossibilità di quantificare la sottoquotazione, nessun elemento che ne tenesse conto è stato incluso nei calcoli del dazio antidumping.
89 Quanto, infine, alla descrizione del metodo di calcolo del dazio, è sufficiente constatare che il punto 107 del preambolo del regolamento impugnato espone in modo circostanziato tutte le operazioni effettuate dalle istituzioni ai fini di detto calcolo e che la Matsushita non ha precisato le ragioni per cui esse sarebbero incomprensibili.
90 Dalle precedenti considerazioni risulta che il mezzo relativo all' errata determinazione del dazio antidumping dev' essere disatteso.
Sui mezzi relativi alla motivazione dell' atto impugnato
91 La Matsushita sostiene che il Consiglio ha violato l' obbligo ad esso incombente in forza dell' art. 190 del Trattato CEE, in quanto la motivazione relativa alla determinazione del valore normale sarebbe insufficiente, o addirittura inesistente. Così, in primo luogo, la mancata applicazione, da parte del Consiglio, delle disposizioni contenute nell' art. 2, nn. 3 e 7, del regolamento n. 2176/84 non potrebbe essere giustificata dalla decisione del Consiglio stesso di considerare le consociate di vendita come facenti parte della società Matsushita ai fini dal calcolo del valore normale; in secondo luogo, la decisione del Consiglio di includere nel valore normale lo sconto per il ritiro dell' unità principale usata non potrebbe essere giustificata dal fatto che la Matsushita abbia forse beneficiato involontariamente della mancanza di un mercato di seconda mano, e, infine, non sarebbe stata motivata la decisione del Consiglio di includere nel valore normale costruito per le vendite a livello OEM taluni costi e il valore dello sconto per il ritiro dell' unità principale usata.
92 Il primo argomento dev' essere disatteso, poiché il Consiglio ha correttamente ritenuto che la Matsushita e le sue consociate di vendita costituissero un' unica entità economica. Inoltre, l' esigenza di motivazione sancita dall' art. 190 del Trattato è stata soddisfatta mediante le considerazioni esposte nel punto 7 del preambolo del regolamento n. 2640/86, confermato dal punto 6 del preambolo del regolamento impugnato, che indicano chiaramente le ragioni per cui le istituzioni hanno utilizzato, per stabilire il valore normale, i prezzi praticati nei confronti di acquirenti indipendenti, ed hanno rifiutato di applicare l' art. 2, n. 7, del regolamento n. 2176/84.
93 Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda il secondo argomento della Matsushita. Dal punto 13 del preambolo del regolamento impugnato risulta infatti che, nel caso di specie, la mancanza di un mercato di seconda mano dimostra che l' eliminazione delle macchine usate dal mercato avveniva nella maggioranza dei casi e che, di conseguenza, la Matsushita fruiva così degli stessi vantaggi degli altri produttori.
94 Par quanto riguarda, infine, il terzo argomento, dal punto 11 del preambolo del regolamento impugnato emerge che le istituzioni hanno fissato al 5% il margine di profitto, per la costruzione del valore normale a livello OEM, in considerazione della mancanza di vendite ad acquirenti OEM sul mercato giapponese e tenuto conto dell' impossibilità di valutare con esattezza le differenze tra i costi o i profitti relativi alle vendite ad OEM e quelli inerenti alle altre vendite.
95 Dalle precedenti considerazioni risulta che i mezzi relativi alla motivazione dell' atto impugnato devono essere disattesi e, pertanto, il ricorso va respinto in ogni sua parte.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
96 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente; le spese, comprese quelle dell' interveniente CECOM che ne ha fatto domanda, vanno quindi poste a suo carico. La Commissione sopporterà le proprie spese, a norma dell' art. 69, n. 4, del regolamento di procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall' interveniente CECOM.
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