Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Elemento da prendersi in considerazione in primo luogo - Prezzo praticato in operazioni commerciali normali - Impresa di distribuzione controllata dal produttore - Ricorso ai prezzi di vendita praticati da questa impresa - Legittimità
((Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 2, n. 3, lett. a) e b) ))
2. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione - Adeguamenti - Differenze di stadio commerciale - Onere della prova
((Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 2, nn. 9 e 10, lett. c) ))
3. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Pregiudizio - Produzione comunitaria in questione - Produzione del prodotto simile - Potere discrezionale delle istituzioni - Assenza di una chiara delimitazione delle varie categorie nell' ambito della gamma dei prodotti considerati - Errore di valutazione - Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 2176/84, artt. 2, n. 12, e 4, n. 4)
4. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Pregiudizio - Industria comunitaria interessata - Esclusione di taluni produttori a causa dei loro rapporti con le imprese che praticano il dumping - Potere discrezionale delle istituzioni - Presupposti per l' esercizio
(Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 4, n. 5)
5. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Pregiudizio - Incidenza delle importazioni oggetto di dumping - Valutazione in rapporto alla produzione comunitaria del prodotto simile - Criteri
(Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 4, n. 4)
6. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Valutazione degli interessi della Comunità da parte delle istituzioni - Sindacato giurisdizionale - Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 12, n. 1)
Massima
1. Quando sia accertato, per quanto riguarda le vendite sul mercato interno, che un produttore affida ad un' impresa che distribuisce i suoi prodotti, da lui economicamente controllata e con la quale esso forma un' unica entità economica, compiti normalmente spettanti ad un settore interno per le vendite, è giustificato il fatto che le istituzioni si basino, per determinare il valore normale, sui prezzi pagati dal primo acquirente indipendente al distributore affiliato, in quanto detti prezzi possono, a giusto titolo, essere considerati come i prezzi realmente pagati o da pagare nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento n. 2176/84, e in quanto questi prezzi devono essere presi in considerazione per primi, mentre le altre soluzioni indicate nella lett. b), i), e ii), della stessa disposizione sono soltanto subordinate. La presa in considerazione dei prezzi del distributore affiliato consente di evitare che costi chiaramente inclusi nel prezzo di vendita di un prodotto allorché la vendita viene effettuata da un settore vendite inserito nell' organizzazione del produttore ne esulino quando la stessa attività di vendita viene svolta da un' impresa giuridicamente distinta, benché economicamente controllata dal produttore.
2. La richiesta di adeguamento per differenze di stadio commerciale, ai sensi dell' art. 2, nn. 9 e 10, del regolamento di base antidumping n. 2176/84 non è giustificata se il produttore interessato non prova che le vendite in base alle quali sono stati determinati il valore normale ed il prezzo all' esportazione riguardano categorie diverse di acquirenti e si collocano, perciò, in stadi commerciali differenti.
3. Le istituzioni comunitarie non hanno commesso alcun errore di valutazione ritenendo, ai fini della determinazione del pregiudizio subito dall' industria comunitaria, che la "produzione comunitaria del prodotto simile", ai sensi dell' art. 4, n. 4, del regolamento di base antidumping n. 2176/84, sia quella comprendente tutte le fotocopiatrici, di tutte le categorie, escluse le macchine di cui non vi era produzione comunitaria, poiché, secondo gli studi di mercato sui quali le istituzioni si sono basate, non esiste una chiara delimitazione delle varie categorie di fotocopiatrici, in quanto, anzitutto, talune di esse possono essere classificate in più categorie diverse, tenuto conto di certe loro caratteristiche e di certi dati tecnici, e, inoltre, esiste concorrenza tanto fra le macchine appartenenti a categorie contigue, quanto fra quelle classificate in categorie non contigue.
4. Dall' art. 4, n. 5, del regolamento n. 2176/84 risulta che compete alle istituzioni, nell' esercizio del loro potere discrezionale, valutare se esse debbano, nel determinare il danno che giustifica l' instaurazione di un dazio antidumping, escludere dall' industria comunitaria i produttori che abbiano legami con gli esportatori o gli importatori o che siano essi stessi importatori del prodotto oggetto di dumping. Questo potere discrezionale deve esercitarsi caso per caso, in relazione a tutte le circostanze pertinenti, ed è sottoposto al sindacato della Corte.
5. Le istituzioni comunitarie non sono tenute, nel determinare il danno che giustifica l' instaurazione di un dazio antidumping, a tener conto dei profitti o delle perdite dei produttori comunitari con riguardo a tutte le loro attività nel settore considerato. Ai sensi dell' art. 4, n. 4, del regolamento di base antidumping n. 2176/84, l' effetto delle importazioni dev' essere infatti valutato in rapporto alla produzione comunitaria del prodotto simile.
6. La questione di stabilire se, nel caso di pregiudizio derivante da pratiche di dumping, gli interessi della Comunità richiedano un' azione comunitaria presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse. Il sindacato giurisdizionale di una siffatta valutazione deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell' esattezza materiale dei fatti considerati nell' operare la scelta contestata, dell' assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o di sviamento di potere.
Parti
Nella causa C-179/87,
Sharp Corporation, Osaka, Giappone, con gli avv.ti Jeremy Lever, QC, Christopher Vajda, barrister, Gray' s Inn, e Robin Griffith, solicitor, dello studio Clifford Chance, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Jean-Claude Wolter, 8, rue Zithe,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai sigg. Hans-Juergen Lambers, direttore del servizio giuridico, ed Erik Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Hans-Juergen Rabe e Michael Schuette, del foro di Amburgo e, rispettivamente, di quello di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Joerg Kaeser, direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto dalla
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. John Temple Lang, consigliere giuridico, ed Eric White, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
interveniente,
e dal
Committee of European Copier Manufacturers (CECOM), Colonia, con gli avv.ti Dietrich Ehle e Volker Schiller, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,
interveniente,
causa avente ad oggetto l' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune, originarie del Giappone (GU L 54, pag. 12), nella parte in cui riguarda la ricorrente,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn, F. Grévisse, J.C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le parti nell' udienza del 3 ottobre 1990, nella quale la Sharp Corporation era rappresentata dal sig. Ian Stewart Forrester, QC, e dal sig. Robin Griffith, solicitor,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 13 dicembre 1990,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 9 giugno 1987, la società Sharp Corporation (in prosieguo: la "Sharp"), con sede in Osaka, ha chiesto, in forza dell' art. 173, secondo comma, del trattato CEE, l' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune, originarie del Giappone (GU L 54, pag. 12; in prosieguo: il "regolamento impugnato"), nella parte in cui esso riguarda la ricorrente.
2 La Sharp è un' impresa che produce apparecchi di fotocopia a carta comune (in prosieguo: le "fotocopiatrici"). Nel luglio 1985, contro la Sharp, e contro altri produttori giapponesi, veniva presentato alla Commissione un reclamo del Comitato dei produttori europei di apparecchi di fotocopia, che accusava la ricorrente di vendere i suoi prodotti nella Comunità a prezzi di dumping.
3 Il procedimento antidumping avviato dalla Commissione in base al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1), portava all' adozione del regolamento (CEE) della Commissione 21 agosto 1986, n. 2640, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di apparecchi di fotocopia originari del Giappone (GU L 239, pag. 5). L' aliquota del dazio antidumping provvisorio era fissata al 15,8% del prezzo netto franco frontiera comunitaria, per le importazioni di fotocopiatrici prodotte ed esportate dalla Sharp. Col regolamento impugnato, adottato su proposta della Commissione, il Consiglio fissava poi il dazio antidumping definitivo al 20%.
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
5 A sostegno del ricorso la Sharp deduce vari mezzi, rispettivamente basati sull' errata determinazione del valore normale, sull' errato confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione, sull' inesatta valutazione del pregiudizio subito dall' industria comunitaria, sull' inesatta valutazione degli interessi della Comunità e sull' errata determinazione del dazio antidumping.
Sul mezzo relativo all' errata determinazione del valore normale
6 La Sharp sostiene che le istituzioni, poiché avevano ritenuto di non poter stabilire il valore normale in base ai prezzi delle operazioni intervenute fra la Sharp e la sua affiliata di vendita in Giappone, Sharp Business KK (in prosieguo: la "SBK"), non avrebbero dovuto basare il valore normale sui prezzi fatturati dalla SBK al primo acquirente indipendente, bensì stabilire detto valore in conformità all' art. 2, n. 3, lett. b), del regolamento n. 2176/84, cioè ricorrere al prezzo comparabile all' esportazione verso un paese terzo o ad un valore normale costruito. La Sharp aggiunge che tutte le spese della SBK avrebbero dovuto essere detratte dal valore normale dei sette modelli di fotocopiatrici per i quali detto valore è stato determinato come sopra indicato e non avrebbero dovuto essere incluse nel calcolo del valore normale dell' ottavo dei suoi modelli, per il quale detto valore è stato costruito.
7 Si deve anzitutto constatare che, secondo gli atti contenuti nel fascicolo, la Sharp controlla economicamente la sua affiliata di vendita in Giappone e le affida compiti normalmente spettanti ad un settore vendite inserito nell' organizzazione del produttore.
8 Com' è già stato rilevato dalla Corte, in particolare nella sentenza 5 ottobre 1988, Brother/Consiglio, punto 16 della motivazione (causa 250/85, Racc. pag. 5683), la suddivisione delle attività di produzione e di quelle di vendita all' interno di un gruppo formato da società giuridicamente distinte non può sminuire per nulla il fatto che si tratta di un' entità economica unica la quale organizza in questo modo un complesso di attività svolte, in altri casi, da un' entità che è unica anche sotto il profilo giuridico.
9 Stando così le cose, è giustificato il fatto che le istituzioni si siano basate sui prezzi pagati dal primo acquirente indipendente al distributore affiliato, in quanto detti prezzi possono, a giusto titolo, essere considerati come i prezzi realmente pagati o da pagare nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento n. 2176/84.
10 In proposito si deve ricordare che, com' è stato affermato dalla Corte nella sentenza 5 ottobre 1988, Canon/Consiglio, punto 11 della motivazione (cause 277/85 e 300/85, Racc. pag. 5731), questi prezzi devono essere presi in considerazione per primi, al fine di stabilire il valore normale, mentre le altre soluzioni indicate nell' art. 2, n. 3, lett. b), i) e ii), del regolamento n. 2176/84 sono soltanto subordinate.
11 Si deve poi aggiungere che, com' è stato dichiarato dalla Corte nella sentenza 5 ottobre 1988, Silver Seiko/Consiglio, punto 14 della motivazione (cause 273/85 e 107/86, Racc. pag. 5927), la presa in considerazione dei prezzi del distributore affiliato consente di evitare che costi chiaramente inclusi nel prezzo di un prodotto allorché la vendita viene effettuata da un settore vendite inserito nell' organizzazione del produttore ne esulino quando la stessa attività di vendita viene svolta da un' impresa giuridicamente distinta, pure se economicamente controllata dal produttore. Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda l' inclusione delle spese sostenute dalla SBK nel valore normale che è stato costruito per uno dei modelli della Sharp.
12 La Sharp sostiene inoltre di essere stata oggetto di un trattamento diverso da quello che le istituzioni hanno riservato alla Nakajima, esportatore giapponese, nel procedimento "Macchine da scrivere elettroniche" (sentenza 5 ottobre 1988, Sharp Corporation/Consiglio, punto 22 della motivazione, causa 301/85, Racc. pag. 5813). Nel caso della Nakajima, nessun costo o profitto relativo alla commercializzazione o alla distribuzione sul mercato interno sarebbe stato incluso nel calcolo del valore normale.
13 Questo argomento non può essere accolto. In proposito, è sufficiente constatare che le situazioni non sono comparabili, in quanto, a differenza della Sharp, la Nakajima non metteva essa stessa in commercio i suoi prodotti sul mercato interno, ma li vendeva, a tal fine, ad un terzo.
14 Dal complesso delle precedenti considerazioni risulta che il mezzo basato sull' errata determinazione del valore normale dev' essere disatteso.
Sul mezzo relativo all' errato confronto tra il valore normale
ed il prezzo all' esportazione
15 La Sharp sostiene che le istituzioni, benché abbiano a giusto titolo stabilito il valore normale in funzione dei prezzi di vendita praticati dalla SBK, avrebbero dovuto detrarre da detto valore tutte le spese della SBK, in quanto tali spese sarebbero esclusivamente connesse alle vendite sul mercato interno. Lo stesso varrebbe per quanto riguarda le spese relative ad uno dei modelli della Sharp, che sono state incluse nel valore normale costruito. Rifiutando, così, di effettuare queste detrazioni, mentre le corrispondenti spese a carico delle affiliate di vendita europee della Sharp sono state detratte dal prezzo all' esportazione, le istituzioni avrebbero determinato il valore normale in uno stadio commerciale non comparabile allo stadio dell' uscita dalla fabbrica, che è stato preso in considerazione per il prezzo all' esportazione.
16 In proposito, si deve osservare che il valore normale ed il prezzo all' esportazione sono stati entrambi stabiliti in base al prezzo al quale il prodotto è stato venduto per la prima volta ad un acquirente indipendente.
17 Si deve poi sottolineare che la Sharp non ha provato che le vendite in base alle quali sono stati determinati il valore normale ed il prezzo all' esportazione riguardassero categorie diverse di acquirenti, e si collocassero perciò in stadi commerciali differenti, così da giustificare gli adeguamenti richiesti. Le istituzioni non erano quindi tenute a concedere tali adeguamenti.
18 La Sharp sostiene infine che il regolamento n. 2176/84 deve essere interpretato in conformità al GATT e al codice antidumping del 1979, i quali esigono un equo confronto per stabilire l' esistenza del dumping.
19 Questo argomento non può essere accolto. Tenuto conto di quanto precede, basta, infatti, constatare che la Sharp non ha provato che il valore normale ed il prezzo all' esportazione siano stati confrontati in stadi commerciali differenti.
20 Perciò, il mezzo basato sull' errato confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione dev' essere disatteso.
Sul mezzo relativo all' inesatta valutazione
del pregiudizio subito dall' industria comunitaria
A - Sull' inesatta valutazione della similarità dei prodotti
21 Si deve preliminarmente sottolineare che le istituzioni hanno concluso che tutte le fotocopiatrici, almeno quelle appartenenti a categorie contigue, dal modello personale a quelli della categoria 5 della classificazione Dataquest, dovevano essere considerate prodotti simili, mentre le macchine della categoria 6, per le quali non si era avuta alcuna produzione comunitaria, erano escluse dall' inchiesta (punto 31 del preambolo del regolamento impugnato).
22 In proposito occorre constatare che, secondo le classificazioni dei prodotti in questione messe a punto dalla Info-Markt e dalla Dataquest ed alle quali le istituzioni si sono riferite nella presente fattispecie, il mercato delle fotocopiatrici comprende varie categorie, definite in funzione delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni di tali macchine. Come indicato, tuttavia, nel punto 31 del preambolo del regolamento impugnato, nel periodo di riferimento i produttori giapponesi hanno esportato soltanto macchine appartenenti alla categoria delle copiatrici personali ed alle categorie da 1 a 4.
23 La Sharp sostiene che a torto le istituzioni hanno ignorato la ripartizione del mercato delle fotocopiatrici ed hanno considerato tali macchine, indifferentemente, come prodotti simili, ai sensi dell' art. 2, n. 12, del regolamento n. 2176/84. Per provare che non esiste analogia fra le fotocopiatrici appartenenti a categorie contigue, la Sharp osserva che l' acquirente di una fotocopiatrice della categoria 1 non acquisterebbe una copiatrice personale, in quanto il costo per fotocopia e l' utilità relativa di quest' ultima macchina diminuiscono man mano che aumenta il volume di copiatura.
24 La Sharp fa valere, d' altra parte, che non esiste alcuna analogia tra le fotocopiatrici appartenenti alle cosiddette categorie non contigue. In proposito essa si riferisce, anzitutto, alla decisione della Commissione 22 dicembre 1987, 88/88/CEE, relativa all' impresa comune Olivetti/Canon (GU L 52, pag. 51), secondo cui le fotocopiatrici sarebbero ripartite in tre mercati distinti, e cioè quello della categoria inferiore (dalla copiatrice personale al segmento 2 della classificazione Dataquest), quello della categoria media (segmenti 3 e 4) e quello della categoria superiore (segmenti da 4 a 6). Essa sottolinea poi che la ripartizione del mercato, in tal modo ammessa dalla Commissione, deriva dalla concorrenza che esiste tra le fotocopiatrici appartenenti ad una stessa categoria e che, a suo avviso, è molto più vivace di quella esistente tra fotocopiatrici di categorie diverse.
25 In proposito si deve osservare che, a norma dell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 2176/84, "il pregiudizio è determinato soltanto se le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni costituiscono, per via degli effetti del dumping o della sovvenzione, la causa del pregiudizio, ossia se arrecano o minacciano di arrecare un pregiudizio notevole ad una industria stabilita nella Comunità, oppure ritardano sensibilmente la creazione di siffatta industria". Secondo il n. 4 dello stesso articolo, "l' effetto delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni è valutato in rapporto alla produzione comunitaria del prodotto simile (...)". Inoltre, l' art. 2, n. 12, dello stesso regolamento di base, dispone che "per 'prodotto simile' si intende un prodotto identico, cioè simile sotto ogni riguardo al prodotto considerato o, in mancanza di tale prodotto, un altro prodotto che presenti caratteristiche analoghe a quelle del prodotto considerato".
26 In base agli studi di mercato effettuati dalla Info-Markt e dalla Dataquest, le istituzioni hanno concluso che, pur se non tutte le fotocopiatrici erano prodotti simili, quanto meno quelle appartenenti a categorie contigue, dal modello personale a quelli della categoria 5 della Dataquest, dovevano essere considerate tali. Dal fascicolo risulta infatti che negli studi di cui sopra le categorie non sono state chiaramente delimitate, dal momento che, anzitutto, talune fotocopiatrici possono essere classificate in più categorie diverse, tenuto conto di certe loro caratteristiche e di certi dati tecnici, e che, inoltre, esiste concorrenza sia tra le macchine appartenenti a categorie contigue, sia tra le macchine classificate nelle varie categorie sopra indicate.
27 Le differenze tra fotocopiatrici appartenenti ad una sola categoria o a varie categorie, differenze relative in particolare al volume e alla velocità di copiatura, non sono sufficienti per provare che queste fotocopiatrici non hanno funzioni identiche o non rispondono alle stesse esigenze. Come viene d' altronde indicato nel punto 30, terzo capoverso, del preambolo del regolamento impugnato, il fatto che la scelta dei clienti possa essere determinata in funzione di fattori attinenti, fra l' altro, alla decisione di centralizzare o decentrare i servizi di copiatura conferma che esiste concorrenza tra macchine di diverse categorie.
28 Si deve sottolineare che, tenuto conto delle sovrapposizioni fra le varie categorie sopra menzionate, non si può adottare, come criterio di distinzione, la velocità di copiatura. Dai documenti del fascicolo risulta infatti che, in particolare, le fotocopiatrici che forniscono dalle 40 alle 45 copie al minuto possono appartenere sia alla categoria 3 (che va da 31 a 45 copie), sia alla categoria 4 (che va da 40 a 75 copie). Lo stesso avviene per le copiatrici personali, che forniscono fino a 12 copie al minuto, e per le macchine delle categorie 1a e 1b, che forniscono fino a 20 e, rispettivamente, dalle 15 alle 20 copie al minuto.
29 Quanto all' argomento che la Sharp trae dalla definizione dei mercati in questione quale risulta dalla decisione 88/88/CEE, si deve ammettere, con la Commissione, che tale definizione non esclude una certa intercambiabilità tra le fotocopiatrici appartenenti alle tre fasce considerate, né il fatto che questa sia minore di quella esistente tra le fotocopiatrici appartenenti ad una stessa fascia. Dalle precedenti considerazioni risulta, infatti, che le categorie definite nella suddetta decisione, così come quelle che derivano dalle classificazioni Dataquest e Info-Markt, non si concretano in mercati distinti.
30 Tenuto conto di quanto precede, si deve constatare che la Sharp non ha provato che le istituzioni abbiano commesso un errore di valutazione ritenendo che, nella fattispecie, "la produzione comunitaria del prodotto simile", ai sensi dell' art. 4, n. 4, del regolamento n. 2176/84, fosse quella comprendente tutte le fotocopiatrici, di tutte le categorie.
31 Il mezzo basato sull' inesatta valutazione della similarità dei prodotti deve perciò essere disatteso.
B - Sull' errata definizione dell' industria comunitaria
32 La Sharp sostiene che, tenuto conto delle numerose importazioni di origine giapponese effettuate dalla Rank Xerox, dalla Océ e dalla Olivetti, le istituzioni non avrebbero dovuto includere queste tre imprese fra i produttori che rappresentano l' "industria comunitaria" ai sensi dell' art. 4, n. 5, del regolamento n. 2176/84, e modificare in tal modo l' atteggiamento da esse adottato in vari casi precedenti. Secondo la Sharp, nessun produttore comunitario poteva allegare l' esistenza di un pregiudizio derivante dalle importazioni di piccole fotocopiatrici dal Giappone. In ogni caso, la produzione europea in questo settore era, secondo la Sharp, esigua o inesistente.
33 Quanto alla Rank Xerox, la Sharp ricorda in primo luogo che quest' impresa partecipa per il 50% al capitale della Fuji Xerox, società giapponese presso la quale, anzitutto, essa si è rifornita di grandi quantitativi di fotocopiatrici completamente montate e recanti il marchio Rank Xerox, di "kits" e di componenti, e dalla quale, inoltre, essa ha ottenuto assistenza tecnica e aiuto per il "design". Acquistando in tali circostanze dalla Fuji Xerox, la Rank Xerox aveva la possibilità di realizzare un profitto e d' influire, nel contempo, sul prezzo di cessione degli apparecchi in parola. L' inclusione della Rank Xerox nella categoria dei produttori comunitari avrebbe, quindi, necessariamente distorto la valutazione del pregiudizio allegato.
34 In proposito si deve osservare che, pronunciandosi sullo stesso argomento, allora fatto valere dalla Gestetner, la Corte ha rilevato, nella sentenza 14 marzo 1990 (causa C-156/87, sopra ricordata, punto 57 della motivazione, Racc. pag. I-781), che, per quanto riguarda l' importazione delle fotocopiatrici provenienti dal Giappone e fornite dalla Fuji Xerox, le istituzioni avevano ritenuto che la Rank Xerox non avesse provato di essere stata indotta ad acquistare le macchine per motivi di autodifesa. Secondo le informazioni ottenute, si trattava di una decisione di gestione adottata nel contesto del gruppo Xerox. Tuttavia, il volume di dette importazioni è stato minimo rispetto a tutta la gamma di fotocopiatrici prodotte dalla Rank Xerox nella Comunità, come anche rispetto all' insieme del mercato comunitario (1%), e i prezzi di rivendita sono stati identici a quelli dei corrispondenti apparecchi prodotti dalla Rank Xerox.
35 La Sharp critica poi il fatto che la produzione della Rank Xerox sia stata considerata appartenente all' industria comunitaria, mentre, in realtà, l' attività di quest' impresa consisteva in parte nel montaggio o nella fabbricazione, nella Comunità, di prodotti per i quali venivano usati pezzi o materiali originari del Giappone. In proposito, essa fa valere che l' art. 13, n. 10, inserito nel testo del regolamento n. 2176/84 con il regolamento (CEE) del Consiglio 22 giugno 1987, n. 1761 (GU L 167, pag. 9; cosiddetto "regolamento giravite"), prevede la possibilità d' istituire dazi antidumping in una situazione del genere. A suo avviso, facendo rientrare nel campo di applicazione di questa norma soltanto le imprese aventi sede in Giappone, e annoverando, invece, tra i produttori comunitari le imprese aventi sede nella Comunità che esercitano le stesse attività "giravite", le istituzioni trattano in modo diverso situazioni analoghe.
36 Questo argomento non può essere accolto. Si deve infatti rilevare, in proposito, che l' art. 13, n. 10, è stato inserito nel regolamento n. 2176/84 successivamente all' adozione del regolamento impugnato e riguarda l' istituzione di un dazio antidumping sui prodotti montati o fabbricati nella Comunità con pezzi o materiali originari del paese o dei paesi d' esportazione di cui trattasi, non già la definizione di industria comunitaria.
37 Quanto alla Océ e alla Olivetti, che importavano anch' esse fotocopiatrici dal Giappone, seppure provenienti da fornitori ad esse non collegati, la Sharp fa valere che le loro importazioni erano pari al 35-40% delle loro vendite e locazioni di macchine nella CEE e che, perciò, queste imprese avrebbero dovuto anch' esse essere escluse dall' industria comunitaria.
38 Questo argomento non può essere accolto. Com' è stato infatti dichiarato dalla Corte nella sentenza 14 marzo 1990 (causa C-156/87, sopra ricordata, punto 47 della motivazione), la Olivetti e la Océ importavano fotocopiatrici provenienti dal Giappone onde poter offrire ai loro clienti una gamma completa di modelli. Le fotocopiatrici rientranti nelle categorie 1 e 2 erano vendute a prezzi superiori a quelli praticati dai loro fornitori e costituivano una quota aggirantesi tra il 35 e il 40% delle vendite e delle cessioni in locazione di queste nuove macchine sul mercato, durante il periodo compreso tra il 1981 e il luglio 1985. I tentativi di questi due produttori, diretti così a mettere a punto e a lanciare sul mercato una gamma completa di modelli, sono tuttavia falliti in conseguenza dei bassi prezzi di mercato imposti dalle importazioni giapponesi.
39 Non può essere accolto neppure l' argomento che la Sharp basa sulla prassi anteriore delle istituzioni. Com' è stato infatti affermato dalla Corte nella stessa sentenza sopra richiamata (causa C-156/87, punto 43 della motivazione), per l' applicazione dell' art. 4 del regolamento n. 2176/84 compete alle istituzioni, nell' esercizio del loro potere discrezionale, esaminare se esse debbano escludere dall' industria comunitaria i produttori che abbiano legami con gli esportatori o gli importatori o che siano essi stessi importatori del prodotto oggetto di dumping. Questo potere discrezionale deve esercitarsi caso per caso, in relazione a tutte le circostanze pertinenti.
40 Orbene, si deve constatare che, secondo quanto risulta dai documenti agli atti e dalla trattazione svoltasi dinanzi alla Corte, è nell' esercizio di un siffatto potere discrezionale che in ciascuno dei casi menzionati dalla ricorrente un produttore comunitario è stato escluso o incluso nell' industria comunitaria.
41 Per quanto riguarda, infine, l' argomento della Sharp secondo cui la produzione comunitaria nel settore delle piccole fotocopiatrici sarebbe esigua o inesistente, è sufficiente constatare che, nella fattispecie, le istituzioni hanno giustamente considerato come prodotto simile tutte le fotocopiatrici appartenenti a categorie contigue, dalla copiatrice personale a quelle della categoria 5 della classificazione Dataquest, e che, perciò, la produzione comunitaria nel solo settore delle piccole fotocopiatrici non dev' essere presa in considerazione per definire l' industria comunitaria.
42 Tenuto conto di quanto precede, il mezzo relativo all' errata definizione dell' industria comunitaria risulta infondato e deve, perciò, essere disatteso.
C - Sull' errata valutazione dei fattori del pregiudizio
43 La ricorrente contesta l' analisi dei vari fattori effettuata dalle istituzioni per valutare il pregiudizio subito dall' industria comunitaria, nonché l' esistenza stessa del pregiudizio così definito, che, secondo la Sharp, risulterebbe non già dalle importazioni di cui trattasi, bensì dalla politica seguita dalle imprese comunitarie e dall' inferiorità delle macchine da esse prodotte rispetto alle fotocopiatrici giapponesi.
44 In proposito, occorre riferirsi alle norme del regolamento n. 2176/84 che indicano le modalità da seguire per determinare il pregiudizio, e in particolare all' art. 4, n. 1, di tale regolamento. In forza di questa disposizione, anzitutto, sussiste un pregiudizio solo se le importazioni oggetto di dumping arrecano o minacciano di arrecare, per via degli effetti del dumping, un pregiudizio notevole ad un' industria stabilita nella Comunità e, inoltre, i pregiudizi causati da altri fattori non devono essere attribuiti alle importazioni che sono oggetto di dumping.
45 L' art. 4, n. 2, del regolamento n. 2176/84 elenca i fattori che devono essere esaminati al fine di valutare il pregiudizio, e cioè: a) il volume delle importazioni oggetto di dumping; b) il prezzo di tali importazioni; c) le loro ripercussioni sull' industria interessata. La stessa norma precisa, tuttavia, che né singolarmente, né riuniti, i suddetti fattori possono necessariamente fornire un orientamento decisivo.
46 E' quindi nell' esercizio del loro potere discrezionale che le istituzioni sono tenute ad analizzare tali fattori ed a scegliere, fra gli elementi di valutazione elencati a tal fine nella norma sopra menzionata, quelli ch' esse ritengono pertinenti in ciascun caso concreto. Nella presente fattispecie, le istituzioni hanno effettuato un minuzioso esame dei fattori indicati nella suddetta norma.
47 Quanto al volume delle importazioni giapponesi, si deve osservare che, benché le vendite e le locazioni di macchine nuove di produzione comunitaria siano aumentate del 74% fra il 1981 e il 1984, la quota di mercato dei produttori comunitari è scesa dal 21% nel 1981 all' 11% nel periodo di riferimento, mentre, nello stesso periodo, la quota di mercato comunitario detenuta dai produttori giapponesi è passata dal 70 al 78%. Le istituzioni erano quindi legittimate a concludere che le importazioni giapponesi, aumentate di più del 120% fra il 1981 e il 1984, avevano impedito un andamento più favorevole delle vendite e delle locazioni di fotocopiatrici da parte delle imprese comunitarie.
48 Quanto alla sottoquotazione dei prezzi dei prodotti importati, basta constatare che, malgrado le caratteristiche e le prestazioni supplementari proprie delle fotocopiatrici fabbricate in Giappone rispetto agli apparecchi analoghi fabbricati nella Comunità, i prezzi delle prime erano uguali o addirittura inferiori a quelli delle fotocopiatrici dei produttori comunitari (punti 44, 47 e 49 del preambolo del regolamento impugnato).
49 Quanto all' incidenza che le importazioni a basso prezzo hanno avuto sull' industria interessata, occorre rilevare, oltre alla già ricordata notevole riduzione delle quote di mercato detenute dai produttori comunitari, il fatto che durante il periodo di riferimento è diminuito anche il rendimento delle attività svolte dai produttori comunitari considerati.
50 In proposito si deve sottolineare che le istituzioni non erano obbligate, come invece sostiene la Sharp, a tener conto dei profitti o delle perdite dei produttori comunitari con riferimento a tutte le loro attività nel settore della fotocopia. In conformità all' art. 4, n. 4, del regolamento n. 2176/84, l' effetto delle importazioni oggetto di dumping dev' essere infatti valutato in rapporto alla produzione comunitaria del prodotto simile. Giustamente, perciò, il Consiglio ha valutato l' incidenza delle importazioni giapponesi sulla redditività delle imprese comunitarie tenendo conto di tale produzione, quale sopra definita.
51 Secondo la Sharp, inoltre, dall' andamento del mercato europeo delle fotocopiatrici risulterebbe che a torto le istituzioni hanno attribuito alle importazioni in questione un pregiudizio che derivava da altri fattori, e in particolare dalla decisione delle imprese comunitarie di non intraprendere la fabbricazione delle piccole fotocopiatrici, a causa dei costi e delle difficoltà tecnologiche inerenti allo sviluppo di questi nuovi modelli.
52 Questo argomento non può essere accolto. Per quanto concerne la Rank Xerox, il Consiglio spiega, nel punto 85 del preambolo del regolamento impugnato, che a partire dal 1982/1983 le difficoltà incontrate da quest' impresa nello sviluppo di un nuovo modello erano state risolte e che in effetti si era avuto il lancio di un nuovo modello sul mercato. Perciò, il Consiglio non ha commesso alcun errore di valutazione nel ritenere che siffatte difficoltà erano estranee al pregiudizio peraltro subito dalla Rank Xerox a causa delle importazioni provenienti dal Giappone.
53 Per quanto riguarda la Océ e la Olivetti, si deve ricordare che, come è stato già indicato (al precedente punto 37), i tentativi di queste due imprese intesi a mettere a punto e lanciare sul mercato una gamma completa di modelli sono falliti a causa della depressione dei prezzi di mercato conseguente alle importazioni giapponesi.
54 Infine, quanto all' argomento relativo alla pretesa superiorità delle fotocopiatrici giapponesi, all' ampiezza della gamma di questi apparecchi, e alla loro qualità e affidabilità, si deve rilevare che in proposito non è stato fornito alcun elemento di prova.
55 Alla luce delle precedenti considerazioni, il mezzo basato sull' errata valutazione dei fattori del pregiudizio dev' essere disatteso.
Sul mezzo relativo all' errata valutazione degli interessi della Comunità
56 La Sharp sostiene che la valutazione degli interessi della Comunità è stata falsata, in quanto la Rank Xerox, la Océ e la Olivetti, che dipendevano dalle importazioni provenienti dal Giappone e ne traevano profitto, sono state annoverate fra i produttori costituenti l' industria comunitaria, e in quanto le istituzioni non hanno valutato il loro interesse in contrapposizione con quello degli importatori OEM, quali la Gestetner, la Agfa-Gevaert e altri. Essa fa valere, in proposito, che la Rank Xerox, la Océ e la Olivetti detenevano, con la Tetras, solo il 3% del mercato comunitario delle piccole fotocopiatrici, mentre i summenzionati importatori OEM, che occupavano un numero molto elevato di persone, erano molto attivi nel settore delle piccole fotocopiatrici.
57 La Sharp considera che, dato il carattere molto limitato della produzione comunitaria e vista la gamma molto ristretta dei prodotti offerti nel settore delle piccole fotocopiatrici, la valutazione data dalle istituzioni in merito alla questione di stabilire se gli interessi della Comunità richiedessero un' azione comunitaria è stata inesatta, in quanto, decidendo di proteggere i fabbricanti di una modestissima quantità di prodotti, esse non hanno tenuto conto delle conseguenze che ne sarebbero derivate.
58 Si deve ricordare che, com' è stato affermato dalla Corte, in particolare nella suddetta sentenza 14 marzo 1990 (causa C-156/87, punto 63 della motivazione), la questione di stabilire se gli interessi della Comunità richiedano un' azione comunitaria presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse, e il controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell' esattezza materiale dei fatti considerati nell' operare la scelta contestata, dell' assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o di sviamento di potere.
59 In proposito si deve sottolineare che, secondo le istituzioni, in mancanza di dazi antidumping sarebbe pregiudicata la sopravvivenza di un' industria comunitaria indipendente, che è invece necessaria per il mantenimento e lo sviluppo della tecnologia richiesta al fine della fabbricazione di prodotti riprografici, nonché per la conservazione di moltissimi posti di lavoro. Questa preoccupazione è derivata in particolare dal fatto che, nel corso del procedimento, una delle imprese comunitarie è stata rilevata da un produttore giapponese. Le istituzioni hanno quindi considerato che l' esigenza di proteggere l' industria comunitaria fosse più importante di quella di proteggere gli interessi immediati dei consumatori, come viene precisato nel punto 99 del preambolo del regolamento impugnato, e di quella di proteggere gli importatori.
60 Poiché le istituzioni non hanno commesso alcun errore manifesto nel valutare gli interessi della Comunità, il mezzo dedotto al riguardo dev' essere disatteso.
Sul mezzo relativo all' errata determinazione del dazio antidumping
61 La Sharp sostiene infine che, fissando i dazi antidumping definitivi al 20% del prezzo netto franco frontiera, le istituzioni hanno violato l' art. 13, n. 3, del regolamento n. 2176/84, secondo cui l' importo di detti dazi non può superare la misura necessaria per eliminare il pregiudizio.
62 In proposito la Sharp afferma, anzitutto, che a torto la Commissione ha ritenuto necessario un margine di profitto del 12% onde garantire un utile o un equo reddito nell' ambito delle vendite di fotocopiatrici. Questo margine sarebbe manifestamente eccessivo, in quanto le piccole fotocopiatrici sono sempre vendute con un profitto inferiore a quello derivante dal complesso delle attività connesse alla vendita delle fotocopiatrici. Inoltre, essa rileva che il dazio è stato calcolato al fine di eliminare una sottoquotazione dei prezzi che, in realtà, per le ragioni già esposte, sarebbe inesistente. Infine la Sharp critica, per mancanza di chiarezza, la descrizione del metodo di calcolo del dazio contenuta nel punto 107 del preambolo del regolamento impugnato.
63 Per quanto riguarda l' argomento secondo cui il margine di profitto del 12% sarebbe troppo elevato, si deve osservare che, ai sensi del punto 103 del preambolo del regolamento impugnato, il tasso prescelto doveva garantire ai produttori comunitari, considerati complessivamente, di ottenere un rendimento adeguato, proporzionato al rischio corrispondente all' investimento per lo sviluppo di nuovi prodotti. In proposito, le istituzioni hanno ritenuto che non fosse opportuno prendere in considerazione gli utili realizzati sui materiali di consumo o nell' ambito di altre attività relative alle fotocopiatrici.
64 Né dal fascicolo di causa, né dalla trattazione svoltasi dinanzi alla Corte risulta che le istituzioni abbiano esercitato in modo non corretto il loro potere discrezionale. D' altro canto, la Sharp non ha provato quale incidenza un margine inferiore per le piccole fotocopiatrici avrebbe avuto sull' importo del dazio antidumping che è stato istituito.
65 L' argomento basato sull' inesistenza della sottoquotazione dei prezzi che il dazio avrebbe dovuto eliminare non può essere accolto. Infatti, come viene indicato nel punto 110 del preambolo del regolamento impugnato, gli esportatori giapponesi hanno indubbiamente praticato una certa forma di discriminazione dei prezzi (supra, punto 48), ma, data l' impossibilità di quantificare la sottoquotazione, nessun elemento che ne tenesse conto è stato incluso nei calcoli del dazio antidumping.
66 Quanto, infine, alla descrizione del metodo di calcolo del dazio, è sufficiente constatare che il punto 107 del preambolo del regolamento impugnato espone in modo circostanziato tutte le operazioni effettuate dalle istituzioni ai fini di detto calcolo e che la Sharp non ha precisato le ragioni per cui esse sarebbero incomprensibili.
67 Dalle precedenti considerazioni risulta che il mezzo relativo all' errata determinazione del dazio antidumping dev' essere disatteso e, pertanto, il ricorso va respinto in ogni sua parte.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
68 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente; le spese, comprese quelle dell' interveniente CECOM che ne ha fatto domanda, vanno quindi poste a suo carico. La Commissione sopporterà le proprie spese, a norma dell' art. 69, n. 4, del regolamento di procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall' interveniente CECOM.
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