Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Dipendenti - Ricorso - Ricorso diretto contro la decisione di una commissione giudicatrice di concorso - Mezzi relativi all' irregolarità del bando di concorso non impugnato tempestivamente - Irricevibilità
( Statuto dei dipendenti, art . 91 )
2 . Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titolo ed esami - Organizzazione delle prove d' esame - Organizzazione in relazione alle esigenze dell' assunzione, non già alla preparazione ed alle attitudini specifiche dei vari candidati
( Statuto dei dipendenti, art . 29, n . 1 )
Massima
1 . A sostegno del ricorso diretto contro la decisione di una commissione giudicatrice di concorso, il dipendente non può dedurre mezzi relativi all' asserita irregolarità del bando di concorso, qualora non abbia impugnato tempestivamente le disposizioni del bando che consideri lesive . Se così non fosse, sarebbe possibile rimettere in discussione un bando di concorso molto tempo dopo che è stato pubblicato e quando la maggior parte o tutte le operazioni del concorso si sono già svolte, il che sarebbe incompatibile coi principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e di sana amministrazione .
Diverso è il caso di chi fa valere vizi la cui origine può certo ritrovarsi nel bando di concorso, ma che si sono verificati durante lo svolgimento del concorso .
2 . Il concorso di cui all' art . 29, n . 1, dello statuto, non può avere altro scopo che provvedere ai posti dichiarati vacanti garantendo la selezione dei candidati più idonei ai posti da coprire .
Di conseguenza l' organizzazione degli esami dev' essere in relazione alle esigenze relative ai posti che il concorso mira a coprire, non già alla preparazione ed alle attitudine specifiche dei vari candidati .
Parti
Nella causa 181/87,
Marie Élisabeth Agazzi Léonard, dipendente della Commissione, con l' avv . Giuseppe Marchesini, patrocinante presso la corte di cassazione della Repubblica italiana, Milano, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l' avv . V . Biel, 18A, rue des Glacis,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Marie Wolfcarius, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georges Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/A/8/84 di non iscrivere la ricorrente nell' elenco degli idonei,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori O . Due, presidente di sezione, K . Bahlmann e T.F . O' Higgins, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : D . Louterman, amministratore
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 19 aprile del 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 5 maggio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 giugno 1987, la sig.ra Marie Élisabeth Agazzi Léonard, dipendente della Commissione delle Comunità europee col grado B2, ha proposto un ricorso inteso all' annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/A/8/84 di non iscriverla nell' elenco degli idonei .
2 Risulta dagli atti che la ricorrente è dipendente della Commissione dal 1966 e che occupa un impiego presso il servizio medico dello stabilimento di Ispra del Centro comune di ricerca .
3 Nel 1978 la ricorrente ha conseguito una laurea in tecnologia biomedica presso l' Università di Lovanio .
4 Secondo l' art . 45, n . 2, dello statuto, il passaggio di un dipendente da un quadro o da una categoria ad un altro quadro o ad una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso . Tuttavia, ai sensi dell' art . 98, 2° comma, dello statuto, questa norma non si applica ai dipendenti che occupano un impiego in cui occorrono competenze scientifiche o tecniche e che sono retribuiti sugli stanziamenti iscritti nel bilancio delle ricerche e degli investimenti .
5 Secondo modalità procedurali adottate dalla Commissione, i dipendenti del quadro scientifico e tecnico possono beneficiare di un mutamento di categoria, dalla categoria B alla categoria A .
6 Nella sentenza 20 ottobre 1987 ( Jaensch / Commissione, causa 5/76, Racc . pag . 1817 ) la Corte ha dichiarato che la limitazione di questa possibilità di mutamento di categoria, senza concorso, ai soli dipendenti retribuiti sugli stanziamenti iscritti nel bilancio delle ricerche e degli investimenti non costituisce una violazione del principio della parità fra i dipendenti, considerata, in particolare, l' insicurezza connessa agli impieghi relativi ai programmi di ricerca .
7 Risulta inoltre dagli atti che per l' impiego occupato dalla ricorrente presso il servizio medico dello stabilimento di Ispra occorrono competenze scientifiche o tecniche e che, fino al 1° gennaio 1973, detto impiego era retribuito sugli stanziamenti iscritti nel bilancio delle ricerche e degli investimenti .
8 Con decorrenza dalla data citata, il servizio medico dello stabilimento di Ispra è stato integrato, al pari degli altri servizi medici della Commissione, nella direzione generale del personale e dell' amministrazione, e per questo motivo i dipendenti assegnati a tale servizio sono da allora retribuiti sugli stanziamenti iscritti nel bilancio di funzionamento .
9 Sostenendo che questa riorganizzazione amministrativa le aveva comportato la perdita della possibilità di un mutamento di carriera secondo le modalità previste per i dipendenti dei quadri scientifico e tecnico, il 9 gennaio 1979 la ricorrente ha presentato una domanda ai sensi dell' art . 90, n . 1, dello statuto, con cui chiedeva vuoi l' organizzazione di un concorso vuoi il proprio trasferimento ad un posto retribuito sugli stanziamenti iscritti nel bilancio delle ricerche e degli investimenti . La Commissione ha respinto la domanda con lettera 26 febbraio 1979 .
10 In seguito, la ricorrente si è più volte presentata candidata ad un passaggio di categoria nell' ambito delle procedure organizzate dalla Commissione per i dipendenti dei quadri scientifico e tecnico, senza che la candidatura venisse presa in considerazione . Infine, incoraggiata dai superiori gerarchici, il 31 luglio 1984 ella si è presentata candidata ad un concorso interno COM/A/8/84, destinato ai dipendenti retribuiti sul bilancio di funzionamento .
11 Detto concorso interno di riserva COM/A/8/84, per titoli ed esami, è stato organizzato dalla Commissione per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori ( gradi 7 e 6 della categoria A ). Riservato ai dipendenti inquadrati nei gradi B3-B1 dal 1980, esso era destinato a consentire il passaggio dalla categoria B alla categoria A .
12 Il concorso era suddiviso in tre fasi : una fase di preselezione, una fase di formazione ed infine una prova orale .
13 Al termine della prima fase, la commissione giudicatrice ha designato i candidati ritenuti più idonei ad accedere alla fase seguente, basandosi sui fascicoli personali dei candidati e sul risultato di una prova scritta sulle cognizioni generali e la capacità di giudizio .
14 I candidati così ammessi alla seconda fase del concorso hanno partecipato a corsi di formazione obbligatori, organizzati e definiti dalla commissione giudicatrice, della durata di quattro settimane, e vertenti sull' economia e le finanze della Comunità, i moderni metodi di gestione e le procedure operative e tecniche d' amministrazione generale .
15 I candidati che avevano completato questo ciclo di formazione hanno poi partecipato ad una prova orale che, secondo il bando di concorso, doveva consentire alla commissione giudicatrice di interrogarli per valutare il loro livello di preparazione e la loro idoneità all' esercizio di mansioni di categoria A . La prova era valutata 50 punti, e per essere iscritti nell' elenco degli idonei occorreva un minimo di 30 punti .
16 Con lettera 17 giugno 1986, la ricorrente è stata informata di non essere stata iscritta nell' elenco degli idonei, avendo ottenuto solo 26,2 punti .
17 Il 15 settembre 1986 la ricorrente ha presentato un reclamo contro detta decisione, ex art . 90, n . 2, dello statuto . La Commissione ha respinto il reclamo con lettera 27 febbraio 1987 .
18 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e dei mezzi e argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla ricevibilità
19 La Commissione ritiene irricevibili i mezzi della ricorrente, in quanto relativi alla situazione derivante dal trasferimento del suo posto al bilancio di funzionamento . Le conseguenze di questo trasferimento sulla sua carriera sono oggetto della censura formulata dalla ricorrente nella domanda del 9 gennaio 1979, rigettata dalla Commissione . Non avendo allora presentato reclamo, ella non potrebbe ora riformulare la medesima censura .
20 Al riguardo, basta osservare, da un lato, che l' oggetto del presente ricorso è completamente diverso da quello della domanda presentata dalla ricorrente nel 1979 e, dall' altro, che nulla osta a che la situazione alla base di tale domanda sia invocata contro un nuovo atto impugnabile .
21 La Commissione osserva, inoltre, che i mezzi della ricorrente sono irricevibili in quanto riferiti alle modalità del concorso stabilite dal relativo bando, che la ricorrente non ha tempestivamente impugnato .
22 In proposito, va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte ( vedasi sentenza 11 marzo 1986, Adams e altri / Commissione, causa 294/84, Racc . pag . 977 ), il dipendente deve impugnare in tempo utile un bando di concorso irregolare che a suo parere gli arrechi pregiudizio . Se così non fosse, sarebbe possibile rimettere in discussione un bando di concorso molto tempo dopo che è stato pubblicato e quando la maggior parte o tutte le operazioni di concorso si sono già svolte, il che sarebbe incompatibile coi principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e di sana amministrazione .
23 Nondimeno, dalla giurisprudenza della Corte ( vedasi sentenza 8 marzo 1988, Sergio e altri / Commissione, cause riunite 64, da 71 a 73 e 78/86, Racc . 1988, pag . 1399 ) risulta altresì che l' omessa impugnazione del bando di concorso entro i termini non impedisce al ricorrente di far valere vizi verificatisi durante lo svolgimento del concorso, anche se l' origine di detti vizi può ritrovarsi nel tenore del bando di concorso .
24 Ne consegue che questi mezzi sono irricevibili in quanto relativi all' irregolarità del bando di concorso come tale, ma vanno esaminati nel merito in quanto riguardano irregolarità che abbiano viziato lo stesso svolgimento del concorso .
Sul merito
25 Con un primo mezzo, la ricorrente fa valere che il concorso ha violato il principio di buona amministrazione ed il dovere di assistenza, poiché le modalità di organizzazione non hanno tenuto conto della partecipazione di candidati di formazione scientifica e che svolgono mansioni di medesima natura . Ciò avrebbe dovuto essere considerato, poiché la finalità di un concorso interno, come quello in esame, è di offrire ai dipendenti bloccati nella categoria B la possibilità di una ragionevole carriera e poiché i dipendenti scientifici, loro malgrado retribuiti sul bilancio di funzionamento, si trovano esattamente in tale situazione .
26 Secondo la Commissione, un concorso interno non ha lo scopo di ovviare a carriere bloccate, ma di coprire dei posti e, nel caso di specie, esso mirava alla costituzione di una riserva di amministratori per il complesso dei servizi della Commissione .
27 Su questo primo mezzo, basta rilevare che, ex art . 29, n . 1, dello statuto, la procedura del concorso interno non può avere altro scopo che provvedere ai posti vacanti in un' istituzione ; essa deve quindi assicurare la selezione dei candidati più idonei per i posti da coprire . Ne consegue che la formazione specifica di taluni candidati e la loro idoneità a svolgere le proprie mansioni sono, di per sé, ininfluenti ai fini delle modalità di organizzazione del concorso . E pacifico che il concorso controverso mirava alla costituzione di una riserva di amministratori le cui mansioni consisterebbero, secondo il bando di concorso, nello svolgimento, in base a direttive generali, di compiti di concezione, di studio o di controllo nel settore d' attività della Commissione e non è stato contestato che le modalità di organizzazione del concorso abbiano consentito una valutazione dell' idoneità dei candidati ad esercitare tali mansioni . Il mezzo va dunque respinto .
28 Con un secondo mezzo, la ricorrente sostiene che la prova orale del concorso ha violato il principio di non discriminazione, in quanto organizzata in funzione dei candidati di formazione amministrativa . I candidati di formazione scientifica sarebbero stati, perciò indebitamente svantaggiati .
29 La Commissione osserva che la prova orale si è svolta in quattro fasi . I candidati hanno dapprima risposto ad una domanda di carattere generale, estratta a sorte . La ricorrente avrebbe estratto una domanda sulla "conquista dello spazio ". In seguito, i candidati avrebbero illustrato la propria formazione e le proprie attività presenti e passate, rispondendo poi a domande sull' inserimento della loro attività nelle politiche comunitarie . Queste due fasi della prova avrebbero dovuto consentire alla ricorrente di mettere in luce le proprie competenze specifiche . Infine, i candidati avrebbero risposto ad una delle due domande sulle politiche comunitarie, proposte a turno dai membri della commissione giudicatrice, essendo escluse domande sul settore di attività del candidato . La ricorrente avrebbe avuto la scelta fra una domanda sul "ruolo della Banca europea per gli investimenti", ed una sulle "eccedenze della politica agricola comune" ed avrebbe scelto di rispondere alla prima .
30 Su questo secondo mezzo, va ricordato che, secondo il bando di concorso, la prova orale doveva consentire alla commissione giudicatrice la valutazione del livello di preparazione dei candidati e la loro idoneità all' esercizio di mansioni di categoria A, consistenti, come si è visto, nello svolgimento, in base a direttive generali, di compiti di concezione, di studio o di controllo nei settori d' attività della Commissione .
31 Ciò considerato, la commissione giudicatrice del concorso non potrebbe essere censurata per aver organizzato la prova orale allo scopo specifico di poter valutare l' idoneità dei candidati a svolgere mansioni amministrative . Essa non era obbligata a tener conto delle specifiche competenze di un candidato in un settore esulante da tale ambito . Anche questo mezzo è quindi infondato .
32 Secondo il terzo mezzo dedotto, la commissione giudicatrice avrebbe violato l' art . 27 dello statuto, secondo il quale le assunzioni debbono assicurare all' istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza . Trascurando di tener conto delle competenze scientifiche di taluni dei candidati, la commissione giudicatrice avrebbe disconosciuto che alcuni posti di categoria A esigevano simili competenze .
33 Al riguardo, basta constatare che il concorso controverso era un concorso di carattere generale per la costituzione di una riserva di amministratori idonei a svolgere mansioni di categoria A in qualsiasi servizio della Commissione . La commissione giudicatrice non era dunque tenuta a considerare le specifiche competenze necessarie per posti specifici . Anche questo mezzo va quindi disatteso .
34 Con un quarto mezzo, la ricorrente deduce infine che la decisione impugnata ha violato il legittimo affidamento della ricorrente in relazione al suo problema d' inquadramento .
35 Su tale punto, va riconosciuto che la ricorrente può avere motivo di ritenersi vittima di una situazione amministrativa inadeguata . Infatti, la sua partecipazione alle procedure di passaggio alla categoria A, prevista per i dipendenti che occupano posti simili al suo, è stata esclusa solo a causa del trasferimento del suo posto al bilancio di funzionamento, nel 1973 . Tuttavia, ella ha conseguito le qualifiche necessarie per poter partecipare a tali procedure, solo nel 1978 . Di conseguenza, ella non ha potuto nutrire fondate speranze in relazione ad un passaggio alla categoria A senza concorso .
36 Per quel che riguarda il concorso controverso, va rilevato che, essendo un concorso di carattere generale per la copertura di posti nel complesso dei servizi della Commissione, l' incoraggiamento a parteciparvi che ella ha ricevuto dai propri superiori non poteva far sorgere un legittimo affidamento in relazione alla considerazione delle sue competenze scientifiche da parte della commissione giudicatrice . E' quindi infondato anche il mezzo relativo al legittimo affidamento .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
37 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Tuttavia, secondo l' art . 70 del medesimo regolamento, le spese sopportate dalle istituzioni nei ricorsi proposti dai funzionari od altri dipendenti delle Comunità europee restano a loro carico .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( seconda sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese .
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