Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Aiuti al latte magro trasformato in alimenti composti e al latte magro in polvere destinato all' alimentazione dei vitelli - Aiuto per la lavorazione del latte magro in polvere - Calcolo - Coefficiente destinato ad evitare il cumulo con l' aiuto speciale per la lavorazione del latte in polvere con elevato contenuto di grassi - Modalità d' applicazione
(( Regolamento della Commissione n . 1725/79, artt . 1, n . 5, e 4, n . 1, lett . a ) ))
Massima
L' art . 1, n . 5, del regolamento n . 1725/79, relativo alle modalità di concessione dell' aiuto al latte magro in polvere trasformato in alimenti composti, aggiunto dal regolamento n . 101/85 per tener conto dell' aiuto speciale che può essere ottenuto per la lavorazione del grasso del latte in polvere, non può essere interpretato nel senso che abbia modificato le prescrizioni quantitative relative alla composizione di detti alimenti alle quali l' art . 4, n . 1, lett . a ), subordina l' attribuzione dell' aiuto . Di conseguenza, il coefficiente di 0,9 che esso contempla serve unicamente per determinare le quantità di latte in polvere in relazione alle quali l' aiuto viene calcolato .
Parti
Nel procedimento 182/87,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Trouw & Co . BV, con sede in Putten ( Paesi Bassi )
e
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, a L' Aia,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 1, n . 5, e 4, inizio e lett . a ), del regolamento della Commissione 26 luglio 1979, n . 1725, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all' alimentazione dei vitelli ( GU L 199, pag . 1 ),
LA CORTE ( prima sezione ),
composta dai signori R . Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : F . Jacobs
cancelliere : B . Pastor, amministratore
considerate le osservazioni presentate :
- per la società Trouw & Co . BV, ricorrente nella causa principale, dagli avv.ti L.H . van Lennep e E.H . Pijnacker Hordijk, del foro dell' Aia, con studio legale in Bruxelles, durante la fase orale,
- per l' Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, resistente nella causa principale, dal sig . A.W.F . Helmstrijd, nella fase scritta,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico, sig . R.C . Fischer,
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 9 novembre 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 30 novembre 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 5 giugno 1987, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 giugno successivo, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha proposto, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione dell' art . 1, n . 5, e dell' art . 4, n . 1, lett . a ), del regolamento della Commissione 26 luglio 1979, n . 1725, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all' alimentazione dei vitelli ( GU L 199, pag . 1 ).
2 Nell' ambito dei provvedimenti volti alla riduzione delle eccedenze di latte, il Consiglio ha emanato il 15 luglio 1968 il regolamento n . 986, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e per il latte scremato in polvere destinato all' alimentazione degli animali ( GU L 169, pag . 4 ). L' art . 1 di detto regolamento, come modificato dal regolamento 27 febbraio 1975, n . 472 ( GU L 52, pag . 22 ), definisce il latte scremato in polvere come il latte in polvere o il latticello in polvere con un tenore massimo di grassi dell' 11 %. In origine, tale regolamento stabiliva un regime unico di aiuto per la trasformazione del latte scremato in polvere utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti .
3 Con il citato regolamento n . 1725/79, la Commissione ha adottato le modalità di concessione dell' aiuto per l' uso del latte scremato in polvere nella fabbricazione di alimenti composti . Detto regolamento stabilisce, all' art . 4, n . 1, lett . a ), che gli alimenti composti debbono contenere non meno di 60 kg e non più di 70 kg di latte scremato in polvere per 100 kg di prodotto finito, affinché i produttori abbiano diritto all' aiuto .
4 In seguito, l' aumento delle eccedenze di grasso butirrico ha spinto il Consiglio ad istituire un regime particolare di aiuto finalizzato ad incoraggiare la trasformazione del latte in polvere ad elevato tenore di grassi . A tale scopo, esso ha modificato il citato regolamento n . 986/68 con regolamento 17 luglio 1984, n . 2128 ( GU L 196, pag . 6 ). La Commissione ha allora emanato il regolamento 21 dicembre 1984, n . 3714, che stabilisce le modalità di concessione di tale aiuto ( GU L 341, pag . 65 ).
5 In base a questo nuovo regime, la trasformazione di latte scremato in polvere avente un tenore di grassi compreso fra il 9 e l' 11% ( in prosieguo : "latte in polvere parzialmente scremato ") comporta la concessione di due aiuti distinti . La trasformazione della parte non grassa contenuta in questo tipo di latte scremato continua a dar diritto all' aiuto definito nel regolamento della Commissione n . 1725/79 . Per contro, la trasformazione della parte grassa dà luogo alla concessione di un aiuto più elevato, in base al citato regolamento n . 3714/84 .
6 Allo scopo di evitare il cumulo dei due regimi di aiuto per la trasformazione della parte grassa del latte parzialmente scremato, valutata al 10% di detto latte nel citato regolamento n . 3714/84, la Commissione ha ritenuto necessario ridurre del 10% la quantità di latte parzialmente scremato sulla cui base viene calcolato l' aiuto per la parte non grassa .
7 A tal fine, la Commissione ha emanato il regolamento 15 gennaio 1985, n . 101 ( GU L 13, pag . 12 ), che ha inserito nell' art . 1 del regolamento n . 1725/79 il paragrafo 5, così formulato :
"5 . Per calcolare l' aiuto da versare e per l' osservanza delle prescrizioni quantitative del presente regolamento, ai quantitativi di latte scremato in polvere di cui all' art . 2, n . 1, lett . e ) ed f ), del regolamento ( CEE ) n . 986/68 e di latte scremato di cui all' art . 2, n . 2, di detto regolamento si applica il coefficiente O,9 ".
8 La disposizione è stata così motivata :
"Considerando che, per il calcolo dell' aiuto da versare per il latte scremato in polvere a norma del regolamento ( CEE ) n . 1725/79, è d' uopo tener conto dell' aiuto eventualmente concesso per la materia grassa del latte in applicazione del regolamento ( CEE ) n . 3714/84; che è quindi opportuno fissare un coefficiente che permetta di determinare la quantità del latte in polvere contenuta nel prodotto ".
9 In vigenza del duplice regime di aiuto sopra descritto, la società Trouw & Co . BV ( in prosieguo : "Trouw "), ricorrente nella causa principale, ha proceduto alla trasformazione di latte scremato in polvere con un tenore di materie grasse compreso fra il 9 e l' 11%, per la fabbricazione di alimenti composti . E' pacifico che gli alimenti composti prodotti dalla Trouw contenevano una quantità di latte scremato in polvere variante fra i 60 e i 70 kg per 100 kg di prodotto finito . Per la fabbricazione di tali prodotti, la Trouw ha ottenuto dal Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten ( in prosieguo : "Hoofdproduktschap "), resistente nella causa principale, i due aiuti previsti dai regolamenti sopra citati .
10 Tuttavia, l' Hoofdproduktschap ha in seguito ritenuto illegittima la concessione di tali aiuti per la trasformazione dei prodotti in causa . A suo parere, il coefficiente introdotto dal regolamento n . 101/85 dovrebbe applicarsi non soltanto per determinare i quantitativi che danno diritto all' aiuto, ma anche per calcolare i quantitativi di latte in polvere parzialmente scremato che debbono far parte della composizione del prodotto finito, affinché sorga il diritto all' aiuto . L' Hoofdproduktschap ha perciò considerato che, dopo l' applicazione del coefficiente 0,9 alle quantità effettive di latte in polvere parzialmente scremato contenute nel prodotto finito, le quantità di latte in polvere dovevano ancora collocarsi fra i 60 e i 70 kg per 100 kg di prodotto finito . Poiché nella specie gli alimenti composti prodotti dalla Trouw non soddisfacevano quest' ultima condizione, la concessione degli aiuti sarebbe stata illegittima . L' Hoofdproduktschap ha quindi deciso di esigere la ripetizione di detti aiuti .
11 La Trouw ha impugnato tale decisione dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven . Essa ha fatto valere che l' art . 1, n . 5, del regolamento n . 1725/79, che stabilisce l' applicazione di un coefficiente di riduzione, riguarda soltanto la determinazione dei quantitativi sulla cui base viene concesso l' aiuto ai produttori . Per contro, quest' ultima disposizione non modificherebbe le prescrizioni quantitative di cui all' art . 4, n . 1, lett . a ), del citato regolamento n . 1725/79 . Sarebbe dunque sufficiente che, prima dell' applicazione del coefficiente, gli alimenti composti contengano non meno di 60 kg e non più di 70 kg di latte scremato in polvere per 100 kg di prodotto finito, condizione che sarebbe stata soddisfatta nel caso di specie .
12 E' allo scopo di decidere questa controversia che la giurisdizione nazionale ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se il combinato disposto degli artt . 1, n . 5, e 4, parte iniziale e lett . a ), del regolamento ( CEE ) n . 1725/79 debba essere interpretato nel senso che il quantitativo effettivo di latte magro in polvere per 100 kg di prodotto finito dev' essere moltiplicato per il coefficiente 0,9 e che il prodotto della moltiplicazione deve collocarsi fra 60 e 70 kg ".
13 Per una più ampia illustrazione del contesto normativo e degli antefatti della causa principale, nonché delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
14 La questione pregiudiziale verte essenzialmente sul punto se il coefficiente 0,9, di cui all' art . 1, n . 5, del regolamento n . 1725/79, serva unicamente a determinare i quantitativi di latte scremato in polvere sulla cui base viene calcolato l' aiuto, ovvero se detto coefficiente debba applicarsi anche ai quantitativi di latte in polvere parzialmente scremato effettivamente presenti per 100 kg di prodotto finito, di guisa che, anche dopo l' applicazione di detto coefficiente, i quantitativi di latte in polvere dovrebbero essere non meno di 60 kg e non più di 70 kg per aver diritto all' aiuto .
15 Nelle osservazioni presentate alla Corte, la Trouw ha ribadito l' argomento fatto valere dinanzi alla giurisdizione nazionale . L' Hoofdproduktschap si è invece discostato dalla tesi su cui aveva fondato la sua decisione e che aveva difeso dinanzi alla giurisdizione nazionale . Esso ha fatto osservare che se i quantitativi di latte in polvere contenuti nel prodotto finito dovessero collocarsi fra i 60 e i 70 kg anche dopo l' applicazione del coefficiente, per poter beneficiare dell' aiuto i produttori sarebbero obbligati ad utilizzare un quantitativo maggiore di latte in polvere parzialmente scremato, il che renderebbe la trasformazione più onerosa, togliendo efficacia al sistema di aiuto, sotto un profilo economico . L' Hoofdproduktschap ha quindi aderito all' interpretazione della Trouw .
16 Dal canto suo, la Commissione, fondandosi sulla lettera dell' art . 1, n . 5, del regolamento n . 1725/79, ha sostenuto che il coefficiente doveva certo applicarsi ai quantitativi di latte parzialmente scremato, contenuti nel prodotto finito, sulla cui base va calcolato l' aiuto, ma che dopo riduzione i quantitativi di latte in polvere dovevano ancora collocarsi fra i 60 e i 70 kg per 100 kg di prodotto finito . Al riguardo, la Commissione ha fatto valere che l' aiuto per la trasformazione della materia grassa mirava ad incentivare l' impiego, da parte dei produttori di alimenti, della polvere di latte con tenore di materie grasse particolarmente elevato . Tuttavia, affinché i quantitativi di materie non grasse trasformati restino altrettanto elevati che sotto il precedente regime di aiuto, occorrerebbe che i quantitativi di latte in polvere, dopo riduzione mediante applicazione del coefficiente, siano ancora conformi alle prescrizioni quantitative di cui all' art . 4, n . 1, del regolamento n . 1725/79 . Secondo la Commissione questa interpretazione garantirebbe la presenza nel prodotto finito di almeno 60 kg di materie non grasse, come sarebbe avvenuto in forza della precedente regolamentazione .
17 In proposito, occorre rilevare che il coefficiente è stato fissato in modo da ridurre del 10% l' importo dell' aiuto concesso, in base al regolamento n . 1725/79, per la trasformazione della polvere di latte, in quanto il citato regolamento del Consiglio n . 2128/84 ha istituito un aiuto speciale per la trasformazione della materia grassa del latte in polvere, valutata al 10% del latte in polvere dal citato regolamento n . 3714/84 . L' introduzione del coefficiente aveva dunque lo scopo di evitare il cumulo di due aiuti per la trasformazione della materia grassa del latte in polvere .
18 Per contro, la motivazione del regolamento n . 101/85, che ha inserito l' art . 1, n . 5, nel regolamento n . 1725/79, non fa menzione dell' esigenza di aumentare i quantitativi effettivi di latte in polvere che entrano nella composizione del prodotto finito, al fine di assicurare che i quantitativi di materie non grasse trasformate restino stabili .
19 Quest' ultima disposizione non può del resto essere interpretata come modificativa delle prescrizioni quantitative di cui all' art . 4, n . 1, del regolamento n . 1725/79 .
20 Va infatti ricordato che, sotto il precedente regime di aiuto, il latte in polvere che entra nella composizione del prodotto finito già conteneva una certa proporzione di materia grassa . Questa poteva anche essere pari al tenore massimo ammesso dal nuovo regime di aiuto, vale a dire l' 11 %. Pur supponendo che l' applicazione del nuovo regime abbia comportato un aumento della trasformazione della materia grassa del latte, ed una corrispondente diminuzione della trasformazione della materia non grassa, sarebbe in ogni caso ingiustificato valutare al 10% detta diminuzione .
21 Inoltre, si deve osservare che il precedente regime di aiuto non ha mai prescritto la presenza di almeno 60 kg di materia non grassa per 100 kg di prodotto finito . Difatti, l' art . 4, n . 1, lett . a ), del regolamento n . 1725/79 prevedeva, già prima dell' introduzione del regime di aiuto speciale per la trasformazione della materia grassa, che gli alimenti composti dovessero contenere almeno 60 kg di latte in polvere per 100 kg di prodotto finito . Ora, detto quantitativo minimo di 60 kg di latte in polvere comportava anch' esso una certa proporzione di materia grassa, fino all' 11 %. Quindi la precedente disciplina non ha mai subordinato la concessione dell' aiuto per l' uso del latte in polvere nella fabbricazione di alimenti composti alla presenza di 60 kg di materia non grassa per 100 kg di prodotto finito .
22 La questione proposta dalla giurisdizione nazionale va dunque risolta nel senso che il coefficiente 0,9, di cui all' art . 1, n . 4, del regolamento n . 1725/79, è unicamente finalizzato alla determinazione dei quantitativi di latte in polvere sulla cui base viene calcolato l' aiuto .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( prima sezione ),
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con ordinanza 5 giugno 1987, dichiara :
Il coefficiente 0,9, di cui all' art . 1, n . 5, del regolamento della Commissione 26 luglio 1979, n . 1725, è unicamente finalizzato alla determinazione dei quantitativi di latte in polvere sulla cui base viene calcolato l' aiuto .
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