Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e prodotti lattiero-caseari - Premio per la non commercializzazione del latte - Cessazione dell' esercizio da parte del produttore che abbia assunto degli impegni di non commercializzazione - Vendita forzata - Inclusione - Mancata riassunzione degli impegni da parte dell' acquirente - Causa di forza maggiore - Insussistenza - Limiti
( Regolamento del Consiglio n . 1078/77, art . 6, n . 1; regolamento della Commissione n . 1391/78, artt . 9, n . 4, e 12, emendato dal regolamento n . 1799/79 )
2 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e prodotti lattiero-caseari - Premio per la non commercializzazione del latte - Impegni assunti dal produttore - Inosservanza parziale - Conseguenza - Rimborso per intero dei premi versati
( Regolamento del Consiglio n . 1078/77, artt . 6, n . 1, e 11, n . 1; regolamento della Commissione n . 1391/78, art . 9, n . 1 )
Massima
1 . Il termine "subentri" di cui all' art . 6, n . 1, del regolamento n . 1078/77, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero, ed il termine "cedere" di cui all' art . 9, n . 4, del regolamento n . 1391/78, adottato per l' applicazione del precedente, vanno interpretati nel senso che comprendono pure il cambiamento di proprietario dell' azienda agricola in sede di esecuzione forzata .
Il cambiamento di proprietario dell' azienda agricola in sede di esecuzione forzata non costituisce un caso di forza maggiore ai sensi dell' art . 12 del regolamento n . 1391/78, emendato dall' art . 1 del regolamento n . 1799/79, a meno che la vendita coattiva dell' azienda non sia la conseguenza di un evento eccezionale ed indipendente dalla volontà dell' imprenditore e costituisca quindi per esso una circostanza imprevedibile ed inevitabile .
2 . Gli artt . 6, n . 1, e 11, n . 1, del regolamento n . 1078/77, nonché l' art . 9, n . 1, del regolamento n . 1391/78 vanno interpretati nel senso che, in caso di inosservanza parziale degli impegni derivanti dal regime di premi per la non commercializzazione del latte, gli importi dei premi corrisposti vanno rimborsati per intero .
Parti
Nel procedimento 199/87,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dallo Hoejesteret danese nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Mads Peder Jensen
e
Landbrugsministeriet ( Ministero dell' agricoltura )
domanda vertente sull' interpretazione di talune disposizioni del regolamento n . 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero ( GU L 131, pag . 1 ), nonché del regolamento n . 1391/78 della Commissione, del 23 giugno 1978, recante modalità di applicazione modificate del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero ( GU L 177, pag . 45 ), emendato dal regolamento n . 1799/79 della Commissione, del 13 agosto 1979 ( GU L 206, pag . 12 ),
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori J.C . Moitinho de Almeida, presidente di sezione, U . Everling e Y . Galmot, giudici,
avvocato generale : Sir Gordon Slynn
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per il Landsbrugministeriet, dagli avv.ti O . Fentz e F . Olsen,
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra Sorasio e dalla I . Langermann,
vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale del 19 aprile 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 29 giugno 1988,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con domanda del 23 giugno 1987, giunta alla Corte il 26 giugno successivo, lo Hoejesteret danese ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali concernenti l' interpretazione di talune disposizioni del regolamento n . 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero ( GU L 131, pag . 1 ), nonché del regolamento n . 1391/78 della Commissione, del 23 giugno 1978, recante modalità d' applicazione modificate del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero ( GU L 177, pag . 45 ), emendato dal regolamento n . 1799/79 della Commissione, del 13 agosto 1979 ( GU L 206, pag . 12 ).
2 Dette questioni sono sorte nell' ambito di una lite tra il sig . Mads Peder Jensen, proprietario di un' azienda agricola, e il Ministero danese dell' agricoltura . Il 12 settembre 1979 lo Jensen stipulava con detto Ministero un contratto di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari per un periodo di cinque anni . Il premio che costituiva la contropartita dell' impegno assunto doveva essere rimborsato se il beneficiario non adempiva gli obblighi derivanti dal sistema dei premi o se l' eventuale acquirente dell' azienda non si assumeva detti obblighi . La metà del premio in questione, che ammontava ad un totale di 289 120 DKR, è stata corrisposta all' inizio del quinquennio di non commercializzazione, mentre il saldo doveva essere versato in due rate uguali, pari ciascuna al 25% del premio, rispettivamente prima della fine del terzo e del quinto anno .
3 Il 15 aprile 1981, l' azienda veniva venduta all' asta alla Dansk Landbrugs Realkreditfond ( Fondo danese di credito agricolo ) che immediatamente la rivendeva ad un singolo . Poiché questi non si era assunto gli obblighi imposti allo Jensen dal contratto di non commercializzazione, il Ministero pretendeva dal secondo l' importo del premio già versato, vale a dire 144 560 DKR .
4 Dato che lo Jensen non ha aderito alla richiesta di rimborso, il Ministero ha promosso un' azione nei suoi confronti dinanzi al Vestre Landsret . Dopo che questa azione era stata accolta in primo grado, con sentenza del Vestre Landsret 31 agosto 1983, lo Jensen interponeva appello dinanzi allo Hoejesteret, sostenendo in sostanza che i presupposti del rimborso non sussistevano . A questo proposito egli assumeva in via principale che l' ipotesi d' inadempimento del contratto riguardava solo le cessioni volontarie dell' azienda, non già la vendita forzata . In subordine, esso deduceva che il contratto di non commercializzazione era comunque stato adempiuto durante un periodo di due anni, vale a dire per il 40% della durata, il che corrispondeva ad una parte del premio pari a 115 648 DKR, che doveva quindi essere detratta dall' importo di 144 560 DKR effettivamente versato .
5 Ritenendo che la soluzione della lite dipendesse dall' interpretazione della disciplina comunitaria in fatto di premi di non commercializzazione del latte, lo Hoejesteret ha sospeso il giudizio e ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se l' espressione 'subentri' di cui all' art . 6, n . 1, del regolamento del Consiglio n . 1078/77, l' espressione 'cede' di cui all' art . 8, n . 4, del regolamento del Consiglio n . 1307/77 e l' espressione 'cede' di cui all' art . 9, n . 4, del regolamento della Commissione n . 1391/78 comprendano anche le situazioni in cui l' azienda agricola cambia proprietario in sede di esecuzione forzata .
2 ) Se la situazione in cui l' azienda agricola cambia proprietario in sede di esecuzione forzata rientri nelle disposizioni sulla forza maggiore di cui all' art . 12 del regolamento della Commissione n . 1391/78 emendato dall' art . 1 del regolamento della Commissione n . 1799/79 .
3 ) Se gli artt . 6, n . 1, e 11, n . 1, del regolamento del Consiglio n . 1078/77, nonché l' art . 9, n . 1, del regolamento della Commissione n . 1391/78, a norma dei quali gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per il recupero degli importi dei premi versati, si debbano interpretare nel senso che la ripetizione può essere unicamente proporzionale al periodo durante il quale non sono stati osservati gli obblighi relativi al regime dei premi ".
6 Per una più ampia esposizione dei fatti della lite principale, delle disposizioni comunitarie in questione, nonché dello svolgimento della procedura e delle osservazioni presentate alla Corte si fa richiamo alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .
Sul contesto normativo della lite
7 Onde fornire una soluzione utile alle questioni sollevate, è opportuno in primo luogo ricordare le norme comunitarie da applicarsi .
8 Al fine di limitare le eccedenze di produzione di latte e di prodotti lattiero-caseari sul mercato comune, il regolamento del Consiglio n . 1078/77, già ricordato, ha istituito un regime di premi agli agricoltori che o rinunciano a vendere il latte e i prodotti lattiero-caseari ( premio di non commercializzazione ) oppure riconvertono le mandrie bovine ad orientamento lattiero destinandole alla produzione di carne ( premio di riconversione ). I premi di non commercializzazione di cui trattasi nella fattispecie sono concessi su richiesta a qualunque produttore lattiero che si impegni a non fornire a titolo gratuito né oneroso latte o prodotti lattiero-caseari ottenuti nella sua azienda durante un periodo di cinque anni ( artt . 1 e 2 ).
9 Norme specifiche sono contemplate nel caso di cessione dell' azienda . Così, a norma dell' art . 6, n . 1, del regolamento n . 1078/77 "chiunque subentri nella gestione di un' azienda agricola può impegnarsi per iscritto a continuare ad adempiere gli obblighi sottoscritti dal suo predecessore . In tal caso gli importi già pagati rimangono a quest' ultimo e il saldo viene versato al successore . In caso contrario gli importi già pagati vengono rimborsati dal predecessore ".
10 L' art . 11, n . 1, 1° comma, dello stesso regolamento stabilisce che, salvo in taluni casi determinati, estranei alla fattispecie, gli Stati membri adottano "le misure necessarie per recuperare i premi già versati, in caso di inosservanza degli impegni assunti ".
11 Per l' attuazione della disciplina del Consiglio, la Commissione ha emanato, fra l' altro, il regolamento n . 1391/78, già ricordato, che sostituisce il precedente regolamento n . 1307/77, del 15 giugno 1977 ( GU L 150, pag . 24 ). L' art . 9, n . 4, del regolamento n . 1391/78 recita : "Il beneficiario, se cede la sua azienda in tutto o in parte, deve darne preventiva comunicazione all' organismo competente per la concessione del premio e comprovare eventualmente in quale misura il cessionario rileva gli obblighi derivanti dal regime di premi . L' organismo competente (...) provvede eventualmente al recupero degli importi versati al predecessore ".
12 L' art . 12 del regolamento n . 1391/78, emendato dal regolamento n . 1799/79, mitiga la norma sul rimborso in caso di forza maggiore . Il n . 1 di questo articolo consente agli Stati membri, in particolare, di non procedere al recupero dei premi già corrisposti "se, in seguito ad un caso di forza maggiore sopraggiunto dopo la data di accettazione della domanda di premio, il beneficiario o il suo successore (...) non è in grado o lo è soltanto a prezzo di enormi sacrifici di rispettare un obbligo risultante dal regime di premi ". Il n . 2 dello stesso articolo contiene un elenco di situazioni che possono giustificare, fra l' altro, il mancato recupero dei premi corrisposti "fatte salve le circostanze concrete da prendere in considerazione in singoli casi ". Questo elenco comprende il decesso e l' incapacità professionale del destinatario, l' esproprio e la distruzione accidentale dell' azienda, le catastrofi naturali, nonché l' epizoozia che colpisca il bestiame bovino del beneficiario .
Sulla prima questione
13 Tenuto conto degli elementi di fatto indicati nel provvedimento di rinvio, la prima questione va intesa nel senso che mira ad accertare se il termine "subentri" di cui all' art . 6, n . 1 del regolamento n . 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, e il termine "cede" di cui all' art . 9, n . 4 del regolamento della Commissione n . 1391/78, del 23 giugno 1978, vadano interpretati nel senso che comprendono pure il cambiamento di proprietario dell' azienda agricola in sede di esecuzione forzata .
14 Il Ministero e la Commissione concordano nel sostenere che tanto la lettera degli articoli summenzionati, quanto lo scopo perseguito dal regime dei premi esigono l' interpretazione secondo la quale queste disposizioni riguardano qualsiasi forma di cessione dell' azienda agricola, indipendentemente dal modo in cui il trasferimento è avvenuto .
15 Questo assunto va accolto . Emerge, infatti, dall' interpretazione letterale dei termini "subentri" e "cede", nonché dalle espressioni corrispondenti nelle altre versioni liguistiche, che non sono accompagnate da alcun qualificativo che limiti la loro portata, che le disposizioni in questione si applicano in tutti i casi in cui l' azienda agricola viene ceduta a terzi, indipendentemente dal modo di trasferimento . Queste disposizioni vanno quindi considerate relative del pari alla situazione di cambiamento di proprietario dell' azienda in sede di esecuzione forzata .
16 L' ampia interpretazione così accolta è corroborata dallo scopo della disciplina in esame, che mira a garantire l' osservanza degli impegni assunti dal beneficiario del premio, consentendo al cessionario dell' azienda di accollarsi questi impegni con effetto liberatorio per il cedente, il quale può in tal caso essere sollevato dall' eventuale obbligo di restituire il premio riscosso .
17 Si deve quindi risolvere la prima questione dichiarando che il termine "subentri" di cui all' art . 6, n . 1, del regolamento n . 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, e il termine "cede" di cui all' art . 9, n . 4, del regolamento n . 1391/78 della Commissione, del 23 giugno 1978, vanno interpretati nel senso che comprendono pure il cambiamento di proprietario dell' azienda agricola in sede di esecuzione forzata .
Sulla seconda questione
18 La seconda questione mira in sostanza ad accertare se il cambiamento di proprietario dell' azienda agricola in sede di esecuzione forzata costituisca un caso di forza maggiore ai sensi dell' art . 12 del regolamento n . 1391/78 della Commissione, del 23 giugno 1978, emendato dall' art . 1 del regolamento n . 1799/79 della Commissione, del 13 agosto 1979 .
19 Tanto il Ministero quanto la Commissione osservano che l' esecuzione forzata non rientra nell' elenco delle situazioni che possono giustificare il mancato recupero dei premi versati per causa di forza maggiore, elenco di cui all' art . 12, n . 2, del regolamento n . 1391/78 . Essa non rientrerebbe nemmeno nella nozione generale di forza maggiore di diritto comunitario alla quale si richiama l' art . 12, n . 1, dello stesso regolamento, poiché detta nozione non comprenderebbe situazioni corrispondenti ai rischi economici correnti . Sarebbe inoltre assodato che la nozione di forza maggiore costituisce un' eccezione al principio secondo il quale si devono osservare gli impegni assunti e deve, per questo motivo, essere interpretata in modo rigoroso .
20 A questo proposito è opportuno ricordare anzitutto che l' art . 12, n . 2, del regolamento n . 1391/78, emendato, elenca in modo non limitativo situazioni che possono giustificare, fra l' altro, il mancato recupero dei premi già corrisposti . Il fatto che questo elenco non menzioni la vendita coattiva dell' azienda non impedisce quindi che si prenda in considerazione la vendita stessa, a norma del n . 1 dello stesso articolo, sempreché sussistano i presupposti indicati da quest' ultima disposizione . E quindi opportuno esaminare se la vendita coattiva dell' azienda possa costituire un caso di forza maggiore ai sensi dell' art . 12, n . 1, già ricordato .
21 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la nozione di forza maggiore va intesa nel senso di circostanze estranee all' operatore, anormali ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante tutta la diligenza spiegata ( cfr . sentenza 22 gennaio 1986, Denkavit France, causa 266/84, Racc . pag . 164 ).
22 Secondo questi criteri, la vendita coattiva dell' azienda non può, in via generale, costituire un caso di forza maggiore, in particolare qualora le difficoltà finanziarie che stanno all' origine della vendita stessa facciano parte dei rischi economici correnti ai quali l' imprenditore deve ragionevolmente far fronte . Una valutazione diversa può però essere necessaria qualora la vendita coattiva dell' azienda sia stata provocata da un evento talmente eccezionale ed indipendente dalla volontà dell' interessato da costituire per questo una circostanza imprevedibile ed inevitabile nel senso della giurisprudenza sopra ricordata .
23 Le valutazioni di fatto necessarie per stabilire se questi presupposti sussistano rientrano nella competenza del giudice nazionale, tenuto conto degli elementi d' interpretazione specificati dalla Corte .
24 Per questi motivi, si deve risolvere la seconda questione dichiarando che il cambiamento di proprietario dell' azienda agricola in sede di esecuzione forzata non costituisce un caso di forza maggiore ai sensi dell' art . 12 del regolamento n . 1391/78 della Commissione, del 23 giugno 1978, emendato dall' art . 1 del regolamento n . 1799/79 della Commissione, del 13 agosto 1979, a meno che la vendita coattiva dell' azienda non sia la conseguenza di un evento eccezionale ed indipendente dalla volontà dell' imprenditore e costituisca quindi per esso una circostanza imprevedibile ed inevitabile .
Sulla terza questione
25 La terza questione mira in sostanza ad accertare se gli artt . 6, n . 1 e 11, n . 1, del regolamento n . 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, nonché l' art . 9, n . 1, del regolamento n . 1391/78 della Commissione, del 23 giugno 1978, vadano interpretati nel senso che, in caso di inadempimento parziale degli impegni derivanti dal regime dei premi, gli importi dei premi corrisposti vadano rimborsati per intero oppure debbano essere rimborsati solo gli importi corrispondenti al periodo durante il quale gli impegni stessi non sono stati osservati .
26 Il Ministero e la Commissione sostengono in modo concorde che, salvo in taluni casi specifici, tra i quali in particolare il caso di forza maggiore, la disciplina in esame sancisce il principio della restituzione per intero dei premi corrisposti qualora le condizioni di concessione non siano state rispettate durante l' intero periodo quinquennale di non commercializzazione . La Commissione aggiunge che questa interpretazione non è in contrasto col principio di proporzionalità, dal momento che solo il rimborso per intero, in caso d' inosservanza parziale degli impegni assunti, consentirebbe di garantire l' osservanza della disciplina da parte dei produttori interessati durante tutto il periodo di non commercializzazione .
27 Va rilevato che il tenore delle disposizioni di cui trattasi fa chiaramente intendere che, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal regime dei premi, l' importo del premio corrisposto va rimborsato per intero e non solo in proporzione al periodo durante il quale gli impegni stessi non sono stati osservati .
28 Questa interpretazione non può essere inficiata dal fatto che, a norma dell' art . 4, n . 1, del regolamento n . 1078/77, il premio viene corrisposto a rate del 50 e del 25% rispettivamente durante il primo, il terzo e il quinto anno del periodo di non commercializzazione . Come emerge dalla motivazione di detto regolamento, l' oggetto di queste modalità di pagamento è quello di facilitare il controllo dell' osservanza degli impegni derivanti dall' applicazione del regime dei premi . Non si può quindi trarre argomento da questa disposizione per limitare la portata degli obblighi inerenti a detto regime .
29 Per quanto riguarda l' interpretazione accolta, non si può nemmeno obiettare che la disciplina che prescrive la restituzione per intero degli importi percepiti in caso di parziale inadempimento degli impegni assunti sia sproporzionata rispetto allo scopo perseguito .
30 A questo proposito è opportuno rilevare che il regime dei premi di non commercializzazione mira a ridurre le eccedenze di latte e di prodotti lattiero-caseari sul mercato, stimolando gli agricoltori a rinunciare alla commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante un periodo determinato . Vista sotto il profilo di questo scopo, la disciplina mette in luce che la causa giuridica essenziale dell' assegnazione e dell' acquisto definitivo del premio di non commercializzazione è la cessazione effettiva di qualsiasi azione di vendita di detti prodotti per l' intero periodo quinquennale previsto, di guisa che l' inosservanza, anche parziale, di questo impegno rende ingiustificata e priva di fondamento giuridico tanto la corresponsione, quanto la ritenzione del premio . L' argomento relativo al disconoscimento del principio di proporzionalità non può più quindi essere accolto .
31 Per questi motivi, si deve risolvere la terza questione dichiarando che gli artt . 6, n . 1 e 11, n . 1, del regolamento n . 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, nonché l' art . 9, n . 1, del regolamento n . 1391/78 della Commissione, del 23 giugno 1978, vanno intesi nel senso che, in caso di inosservanza parziale degli impegni derivanti dal regime dei premi, gli importi dei premi corrisposti vanno rimborsati per intero .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
32 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono costituire oggetto di rimborso . Nei confronti delle parti nella causa principale la presente procedura costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( terza sezione ),
pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dallo Hoejesteret danese, con domanda del 23 giugno 1987, dichiara :
1 ) Il termine "subentri" di cui all' art . 6, n . 1, del regolamento n . 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, e il termine "cede" di cui all' art . 9, n . 4, del regolamento n . 1391/78 della Commissione, del 23 giugno 1978, vanno interpretati nel senso che comprendono pure il cambiamento di proprietario dell' azienda agricola in sede di esecuzione forzata .
2 ) Il cambiamento di proprietario dell' azienda agricola in sede di esecuzione forzata non costituisce un caso di forza maggiore ai sensi dell' art . 12 del regolamento n . 1391/78 della Commissione, del 23 giugno 1978, emendato dall' art . 1 del regolamento n . 1799/79 della Commissione, del 13 agosto 1979, a meno che la vendita coattiva dell' azienda non sia la conseguenza di un evento eccezionale ed indipendente dalla volontà dell' imprenditore e costituisca quindi per esso una circostanza imprevedibile ed inevitabile .
3 ) Gli artt . 6, n . 1 e 11, n . 1, del regolamento n . 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, nonché l' art . 9, n . 1, del regolamento n . 1391/78 della Commissione, del 23 giugno 1978, vanno intesi nel senso che, in caso di inosservanza parziale degli impegni derivanti dal regime dei premi, gli importi dei premi corrisposti vanno rimborsati per intero .
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