Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Dipendenti - Ricorso - Atto che reca pregiudizio - Nozione - Scheda stipendio da cui emerga un provvedimento d' inquadramento nello scatto
( Statuto del personale, artt . 90 e 91 )
2 . Dipendenti - Aspettativa per motivi personali - Reintegrazione - Inquadramento nello scatto
(( Statuto del personale, art . 40, nn . 3 e 4, lett . d ) ))
Massima
1 . La consegna della scheda mensile di stipendio ha l' effetto di far decorrere il termine per l' impugnazione di un provvedimento amministrativo quando da detto documento emerga chiaramente l' esistenza del provvedimento stesso .
Ciò vale per la scheda mensile di stipendio che renda manifesta per il dipendente reintegrato alla fine dell' aspettativa per motivi personali la decisione dell' amministrazione circa l' inquadramento nello scatto, mentre la decisione di reintegrazione che gli è stata notificata non conteneva alcuna precisazione in proposito .
2 . Dall' art . 40, nn . 3 e 4, lett . d ), ultimo inciso, dello statuto, si desume che l' inquadramento del dipendente reintegrato alla fine dell' aspettativa per motivi personali corrisponde, in linea di principio, a quello che egli aveva al momento del collocamento in aspettativa, e che l' amministrazione non deve tener conto, per determinare l' inquadramento nello scatto dell' interessato, né della durata dell' aspettativa, né del periodo intercorso fra la fine dell' aspettativa e l' effettiva reintegrazione .
Parti
Nella causa 200/87,
Bruno Giordani, dipendente della Commissione in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra, con l' avv . Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla corte di cassazione della Repubblica italiana, con studio in Milano, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Victor Biel, 18 A, rue des Glacis,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Marie Wolfcarius, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall' avv . Aloyse May del foro di Lussemburgo, 31, Grand-rue, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione di reintegrazione del ricorrente nella parte in cui attribuisce allo stesso il quinto scatto del grado A5, nonché al risarcimento dei danni,
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori F . Grévisse, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : W . Van Gerven
cancelliere : D . Louterman, amministratore
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 1° dicembre 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 1° marzo 1989,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 30 giugno 1987, il sig . Giordani, dipendente del ruolo scientifico e tecnico in servizio presso il Centro comune di ricerca ( CCR ) di Ispra, ha proposto un ricorso diretto
1)all' annullamento della decisione di reintegrazione in servizio del ricorrente, come completata dal foglio paga del 14 ottobre 1986, nei limiti in cui gli attribuisce il quinto scatto di stipendio del grado A5;
2 ) alla reintegrazione del ricorrente, sia per quanto riguarda l' anzianità di grado e scatto, sia per quanto riguarda la copertura assicurativa, a far data dalla vacanza del primo impiego che poteva essergli attribuito ai sensi dell' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto;
3 ) alla condanna della Commissione a corrispondergli un indennizzo pari alla differenza fra la rimunerazione comunitaria netta che gli sarebbe spettata per tutto il periodo di ritardata reintegrazione e i redditi professionali netti da lui percepiti nel medesimo periodo, nonché la somma corrispondente alla differenza tra gli stipendi liquidati dal 1° settembre 1986 e quelli corrispondenti all' inquadramento nell' ottavo scatto del grado A5;
4 ) il tutto con applicazione degli interessi dell' 8% dalle singole scadenze e con rifusione delle spese ed onorari di causa;
5 ) a che la Corte ingiunga alla Commissione, in via istruttoria, di render noti i posti vacanti nel ruolo amministrativo e scientifico suscettibili di esser presi in considerazione per la reintegrazione del ricorrente ed assegnati ad altri candidati nel periodo dal 1974 al 1986 .
2 Emerge dal fascicolo che nel 1971 il sig . Giordani, allora inquadrato nel grado A5, quarto scatto, è stato collocato, su sua domanda, in aspettativa per motivi personali e che il periodo d' aspettativa è stato prolungato fino al 1974 . Prima della scadenza definitiva dell' aspettativa il sig . Giordani ha comunicato alla Commissione che intendeva riprendere servizio . La Commissione ha risposto di non poter accogliere la domanda data la mancanza di posti vacanti corrispondenti al suo grado nella sua categoria o nel suo ruolo .
3 In seguito il sig . Giordani ha presentato varie altre domande di reintegrazione alle quali non è stata data risposta oppure è stata data risposta negativa per la mancanza di posti disponibili . Il 9 aprile 1986 il sig . Giordani ha presentato alla Commissione una nuova domanda di reintegrazione basandosi sull' art . 90, n . 1, dello statuto .
4 Con decisione 26 maggio 1986 il sig . Giordani è stato reintegrato in servizio come dipendente del ruolo scientifico e tecnico di grado A5 presso il CCR di Ispra, con effetto dal 1° settembre 1986 . La suddetta decisione non conteneva precisazioni relativamente alle altre modalità della reintegrazione, come lo scatto e l' anzianità nel grado e nello scatto .
5 Dopo aver ricevuto il foglio paga del 14 ottobre 1986, il sig . Giordani ha constatato che lo stipendio versatogli corrispondeva a quello di un dipendente di grado A5, quinto scatto .
6 Il 26 novembre 1986 il sig . Giordani ha proposto, ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto, un reclamo al quale l' Autorità che ha il potere di nomina ( in prosieguo : "APN ") non ha dato risposta .
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sul capo della domanda diretto all' annullamento
Sulla ricevibilità
8 La Commissione ha inizialmente eccepito, nel controricorso, l' irricevibilità del ricorso considerandolo tardivo . Nella controreplica ha dichiarato di rinunciare all' eccezione d' irricevibilità, pur ribadendo che il ricorso è stato registrato dopo la scadenza del termine fissato dallo statuto . All' udienza, il rappresentante della Commissione ha sostenuto che, per quanto riguarda il primo capo della domanda, diretto all' annullamento della decisione di attribuire il quinto scatto del grado A5, il primo foglio paga del 14 ottobre 1986 non costituiva l' atto arrecante pregiudizio, giacché questo è contenuto nella decisione di reintegrazione 26 maggio 1986 . Egli ha aggiunto che, siccome in questa decisione non era espressamente menzionato lo scatto attribuito al sig . Giordani, questi avrebbe dovuto chiedere tempestivamente precisazioni . Comunque, il periodo trascorso tra il 26 maggio 1986 e la prima reazione dell' interessato, vale a dire il reclamo 26 novembre 1986, sarebbe troppo lungo .
9 Il ricorrente sostiene di essere venuto a conoscenza dei termini esatti della sua reintegrazione quando ha ricevuto il foglio paga del 14 ottobre 1986 . Pertanto il reclamo 26 novembre 1986 era diretto contro il primo atto dal quale emergeva che l' amministrazione aveva omesso o si era rifiutata di tener conto del periodo durante il quale egli era stato involontariamente assente dal servizio . A questo proposito il ricorrente si richiama alla giurisprudenza della Corte in tema di tardiva reintegrazione dopo l' aspettativa per motivi personali ( sentenze 1° luglio 1976, Sergy, causa 58/75, Racc . pag . 1139, e 5 maggio 1983, Pizziolo, causa 785/79, Racc . pag . 1343 ).
10 Si deve rilevare, in via preliminare, che l' atteggiamento della Commissione è ambiguo poiché essa non dice chiaramente se eccepisce o no l' irricevibilità del ricorso . Di conseguenza, si deve applicare l' art . 92, § 2, del regolamento di procedura, ai sensi del quale la Corte può, in qualsiasi momento, rilevare d' ufficio l' improcedibilità per motivi di ordine pubblico .
11 Ai sensi dell' art . 91, n . 2, dello statuto il ricorso di un dipendente è ricevibile soltanto se l' APN sia stata previamente adita con un reclamo in forza dell' art . 90, n . 2, dello statuto . A sua volta il reclamo dev' essere stato proposto contro l' atto che arreca pregiudizio al ricorrente entro il termine di tre mesi .
12 A questo proposito si deve anzitutto respingere la tesi della Commissione secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto prendere l' iniziativa di informarsi sulle modalità della reintegrazione e, non avendolo egli fatto tempestivamente, il reclamo è tardivo . Toccava infatti alla Commissione precisare le modalità essenziali della reintegrazione del ricorrente, come lo scatto e l' anzianità, nella decisione 26 maggio 1986 . Comunque, il fatto che questa decisione non contenga tali precisazioni non può risolversi a danno del ricorrente .
13 Per quanto riguarda poi la questione se il foglio paga del 14 ottobre 1986 possa essere considerato atto arrecante pregiudizio, da impugnare entro il termine fissato dall' art . 90, n . 2, dello statuto, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte ( vedasi, da ultimo, la sentenza 22 settembre 1988, Canters / Commissione, causa 159/86, Racc . pag . 4859 ), la consegna della scheda mensile dello stipendio ha l' effetto di far correre il termine per l' impugnazione di una decisione amministrativa quando dal detto documento emerga chiaramente l' esistenza di tale decisione .
14 Anche se è deplorevole che la Commissione abbia informato il ricorrente di un elemento essenziale della sua reintegrazione attraverso un semplice foglio paga e non mediante la notifica di una decisione che è stata necessariamente adottata, si deve ammettere che il suddetto foglio paga attesta con chiarezza l' esistenza di una decisione della Commissione sullo scatto attribuito . Orbene, il termine per proporre reclamo avverso tale decisione ha iniziato a decorrere dal momento in cui il ricorrente è potuto venire a conoscenza del foglio paga del 14 ottobre 1986 . Pertanto, il reclamo, proposto il 26 novembre 1986, non è tardivo . Si deve quindi dichiarare ricevibile il capo della domanda diretto all' annullamento della decisione impugnata .
Sul merito
15 Il ricorrente sostiene che la Commissione, con l' attribuirgli il quinto scatto del grado A5, ha omesso o si è rifiutata di tener conto del periodo in cui egli è stato involontariamente assente dal servizio . Egli ravvisa nella sua reintegrazione, ritardata di dodici anni rispetto alla scadenza dell' aspettativa, una manifesta violazione dell' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto .
16 La Commissione ribatte che dal giorno della prima domanda di reintegrazione del ricorrente l' amministrazione ha sistematicamente preso in considerazione tutti i posti vacanti nel ruolo scientifico . Il ricorrente non possedeva le qualifiche necessarie per nessuno dei posti suddetti e pertanto non ha potuto essere reintegrato .
17 Si deve sottolineare che ai sensi dell' art . 40, n . 3, dello statuto il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini dell' attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e ai fini della promozione; l' iscrizione al regime previdenziale di cui agli artt . 72 e 73 e la copertura dei relativi rischi sono sospese . L' art . 40 dispone inoltre, nel n . 4, lett . d ), ultimo periodo, che fino alla data della reintegrazione effettiva il dipendente rimane in aspettativa per motivi personali senza percepire la retribuzione .
18 Dalle citate disposizioni emerge che l' inquadramento del dipendente reintegrato corrisponde in via di principio a quello che egli aveva al momento di essere collocato in aspettativa per motivi personali . Nella fattispecie è assodato che l' inquadramento risultante dal foglio paga del ricorrente è conforme alle suddette disposizioni, salvo restando il diritto dell' interessato di esigere di essere inquadrato in uno scatto diverso in base ad altre disposizioni dello statuto .
19 Di conseguenza, il capo della domanda diretto all' annullamento della decisione di reintegrazione dev' essere respinto .
Sui capi della domanda diretti alla ricostruzione della carriera e al risarcimento dei danni
20 La Commissione eccepisce l' irricevibilità di detti capi della domanda perché non sono stati preceduti da una domanda ai sensi dell' art . 90, n . 1, dello statuto .
21 Il ricorrente deduce che le domande di reintegrazione e di risarcimento dei danni secondo le modalità sopra descritte sono state implicitamente respinte dalla Commissione con la decisione risultante dal foglio paga del 14 ottobre 1986 e quindi potevano essere formulate nel reclamo 26 novembre 1986 .
22 Si deve ricordare che gli artt . 90 e 91 dello statuto subordinano la ricevibilità del ricorso al regolare svolgimento del procedimento amministrativo previo da essi previsto . Qualora, come nella fattispecie, il dipendente miri ad ottenere una decisione con la quale l' amministrazione ammetta di aver violato l' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto e risarcisca pertanto il danno arrecatogli con tale infrazione, il procedimento amministrativo dev' essere iniziato con una domanda dell' interessato che inviti l' amministrazione ad adottare la decisione richiesta, conformemente all' art . 90, n . 1, dello statuto . Soltanto avverso la decisione di rigetto della suddetta domanda l' interessato può proporre reclamo all' amministrazione ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto .
23 Nella fattispecie fa difetto tale presupposto rituale tassativamente prescritto dallo statuto .
24 Infatti, il reclamo 26 novembre 1986 del ricorrente non è stato preceduto, per quanto riguarda il secondo, il terzo e il quarto capo della domanda formulata nell' atto introduttivo, da una domanda ai sensi dell' art . 90, n . 1, dello statuto . Invero, come emerge dal fascicolo, la Commissione ha appreso che il ricorrente sosteneva di essere stato reintegrato tardivamente solo quando egli ha proposto il reclamo .
25 Si deve infine rilevare che il foglio paga del 14 ottobre 1986 è stato compilato in base all' art . 40, n . 3, e non in base all' art . 40, n . 4, lett . d ), primo periodo, dello statuto, invocato dal ricorrente per esigere il risarcimento del danno assertivamente subito .
26 Tenuto conto di quanto precede, la contestata decisione risultante dal foglio paga del 14 ottobre 1986 non può essere considerata rigetto implicito della domanda del ricorrente .
27 Di conseguenza, i capi della domanda diretti alla ricostruzione della carriera e al risarcimento dei danni devono essere dichiarati irricevibili senza che occorra statuire sulla domanda di provvedimenti istruttori .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
28 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese; ai sensi dell' art . 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste, salvo il disposto dell' art . 69, § 3, secondo comma . A norma di quest' ultima disposizione, la Corte può condannare una parte, anche non soccombente, a rimborsare all' altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosca come superflue o defatigatorie .
29 Nella fattispecie si deve tener conto del fatto che la Commissione, non indicando nella decisione 26 maggio 1986 le modalità essenziali della reintegrazione del ricorrente, come lo scatto e l' anzianità, ha indotto il ricorrente in errore, spingendolo a redigere l' atto introduttivo nei termini sopra riportati . Di conseguenza, si deve porre a carico della Commissione la metà delle spese sostenute dal ricorrente .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( terza sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà delle spese del ricorrente .
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