Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Grassi - Aiuto per i semi oleosi - Prefissazione - Sospensione - Condizione - Situazione anormale sul mercato - Semplice eventualità di perturbazione connessa ad un errore nella determinazione dei tassi di conversione dell' aiuto - Illegittimità della sospensione - Conseguenze
( Regolamento del Consiglio n . 1594/83, art . 8, n . 1; regolamenti della Commissione nn . 735/85 e 756/85 )
Massima
Al momento dell' adozione del regolamento n . 756/85, recante sospensione della prefissazione dell' aiuto per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, la Commissione, dato quanto stabilisce l' art . 8, n . 1, del regolamento del Consiglio n . 1594/83, poteva decidere di sospendere la prefissazione solo se il mercato comunitario dei semi oleosi si trovava effettivamente in una situazione anormale di squilibrio . Orbene, un errore di calcolo non costituisce di per sé una siffatta situazione anormale e non implica necessariamente di per sé il rischio che una situazione del genere si determini . L' esistenza di un errore di calcolo, a proposito dei tassi di conversione dell' aiuto, nel regolamento n . 735/85, che stabilisce l' entità dell' aiuto per la lavorazione dei semi di girasole, la quale determinava una semplice eventualità che sopravvenisse una situazione anormale, non poteva quindi giustificare la sospensione della prefissazione dell' aiuto . Di conseguenza il regolamento n . 756/85 è invalido alla luce dell' art . 8, n . 1, del regolamento del Consiglio sopramenzionato .
L' invalidità del regolamento n . 756/85 implica per l' operatore economico che abbia chiesto un certificato con prefissazione a norma del regolamento n . 735/85 il diritto di essere posto nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se la sospensione non avesse avuto luogo . Fino a che l' invalidità di quest' ultimo regolamento che determina l' entità dell' aiuto non sia stata accertata, l' invalidità del regolamento n . 756/85 implica l' obbligo per le autorità nazionali di rilasciare retroattivamente all' operatore economico i certificati con prefissazione richiesti e di versargli l' aiuto nell' entità stabilita dal regolamento n . 735/85 .
Parti
Nel procedimento 201/87,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Cargill BV, con sede in Amsterdam ( Paesi Bassi ),
e
Produktschap voor Margarine, Vetten en Oliën, con sede all' Aia ( Paesi Bassi ),
domanda vertente sulla validità del regolamento della Commissione 22 marzo 1985, n . 756, che sospende la fissazione anticipata dell' integrazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ( GU L 81, pag . 38 ), come pure sulle conseguenze che l' eventuale invalidità di questo regolamento avrebbe per il rilascio dei certificati con prefissazione che sono stati chiesti durante la sospensione della prefissazione,
LA CORTE ( prima sezione ),
composta dai signori R . Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : B . Pastor, amministratore
viste le osservazioni presentate :
- per la Cargill BV, ricorrente nella causa principale, dall' avv . E.H . Pijnacker Hordijk, del foro di Bruxelles,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico sig . R.C . Fischer e dal sig . P . Hetsch, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale del 9 novembre 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 dicembre 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 10 giugno 1987, pervenuta alla Corte il 2 luglio seguente, il College van Berope voor het Bedrijfsleven ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative alla validità del regolamento della Commissione 22 marzo 1985, n . 756, che sospende la fissazione anticipata dell' integrazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ( GU L 81, pag . 38 ), come pure alle conseguenze che l' eventuale invalidità di questo regolamento causerebbe per il rilascio dei certificati con prefissazione che sono stati chiesti durante la sospensione della prefissazione .
2 Le questioni sono state sollevate nel contesto di una lite nella quale la Cargill BV ( in prosieguo : "Cargill "), ricorrente nella causa principale, chiede l' annullamento del provvedimento con cui il Produktschap voor Margarine, Vetten en Oliën ( in prosieguo : il "Produktschap "), convenuto nella causa principale, si è rifiutato di rilasciarle dei certificati implicanti fissazione anticipata dell' integrazione per la lavorazione di una certa quantità di semi di girasole .
3 Col regolamento 21 marzo 1985, n . 735 ( GU L 80, pag . 18 ), la Commissione aveva fissato l' importo dell' integrazione per la lavorazione dei semi di girasole, da applicarsi a partire dal 22 marzo 1985 .
4 Il 22 marzo 1985 la Cargill acquistava 10 000 tonnellate di questi semi in Francia e chiedeva al Produktschap di rilasciarle dei certificati con prefissazione dell' integrazione per la loro lavorazione . I certificati avrebbero normalmente dovuto essere rilasciati il giorno seguente .
5 Nel frattempo, la Commissione aveva tuttavia accertato che un errore nei tassi di conversione dell' integrazione contenuti in un allegato del regolamento n . 735/85 causava l' attribuzione di un' integrazione maggiore di quella contemplata dall' art . 27 del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n . 136, relativo all' istituzione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( GU 30 settembre 1966, pag . 3025 ). In forza di quest' ultima disposizione, l' integrazione dev' essere pari alla differenza fra il prezzo indicativo comunitario e il prezzo del mercato mondiale .
6 Il 22 marzo 1985 la Commissione adottava quindi il regolamento n . 755/85 ( GU L 81, pag . 36 ) con cui ha ricondotto, a partire dal giorno seguente, l' importo dell' integrazione al valore corretto .
7 A parte ciò, la Commissione riteneva che l' errore commesso rischiasse di causare la presentazione di domande di prefissazione per quantità di semi eccessive rispetto allo smercio normale dei semi raccolti nella Comunità . Per far fronte a questa eventualità, essa adottava, del pari il 22 marzo 1985, il sopramenzionato regolamento n . 756/85, il quale precisava di entrare in vigore il 23 marzo 1985 e che sospendeva la prefissazione per le domande che erano state presentate, come nel presente caso, il 22 marzo 1985 .
8 Questo regolamento è basato sull' art . 8 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1983, n . 1594, relativo all' integrazione per i semi oleosi ( GU L 163, pag . 44 ). Il n . 1 di questo articolo recita :
"1 . In caso di situazione anormale sul mercato dei semi della Comunità, in particolare qualora il numero delle domande di fissazione anticipata dell' integrazione non corrisponda al normale collocamento dei semi raccolti nella Comunità, possono essere decise, nel caso in cui il certificato di cui all' art . 4 non sia ancora stato rilasciato, la modifica dell' importo dell' integrazione e la sospensione della fissazione anticipata di detto importo, nella misura in cui ciò sia necessario per ristabilire l' equilibrio tra il mercato della Comunità e il mercato mondiale ."
9 L' art . 8 del regolamento n . 1594/83 stabilisce inoltre che la sospensione della prefissazione viene normalmente decisa secondo la procedura del comitato di gestione ma che, in caso d' urgenza, la Commissione può decidere da sola la sospensione stessa .
10 Con provvedimento 25 marzo 1985, il Prodktschap respingeva le domande di certificati con prefissazione presentate dalla Cargill, motivando il rifiuto con la sospensione della prefissazione .
11 E' emerso in seguito che le domande di prefissazione dell' integrazione per i semi oleosi che sono state presentate il 22 marzo 1985 nel complesso degli Stati membri riguardavano circa 40 000 tonnellate di semi, quantitativo da non considerarsi eccessivamente elevato .
12 La Cargill ha impugnato il provvedimento del Produktschap dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven, deducendo l' illegittimità del regolamento recante sospensione della prefissazione .
13 Per questo motivo il giudice nazionale è stato indotto a sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se sia valido il regolamento ( CEE ) della Commissione 22 marzo 1985, n . 756, che sospende la fissazione anticipata dell' integrazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, tenuto conto
- della condizione alla quale l' art . 8, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1594/83 subordina l' esercizio del potere di decidere la sospensione, e
- delle condizioni di procedura poste dallo stesso art . 8, n . 3 .
2 ) Nel caso in cui la Corte di giustizia decidesse che il regolamento ( CEE ) n . 756/85 è invalido, se l' organo nazionale d' esecuzione, in forza delle disposizioni comunitarie relative all' integrazione per la lavorazione dei semi di girasole e degli artt . 5 e 176 del trattato CEE, debba cionondimeno rilasciare i certificati richiesti e/o pagare per i quantitativi di semi di girasole di cui trattasi gli importi dell' integrazione corrispondenti contemplati dal regolamento ( CEE ) n . 735/85 ."
14 Per una esposizione più completa degli antefatti della causa principale e delle norme da applicarsi come pure delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte si rinvia alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .
Sulla prima questione
15 Con la prima questione il giudice nazionale chiede se il regolamento della Commissione n . 756/85 sia valido alla luce dell' art . 8, n . 1, del regolamento del Consiglio n . 1594/83 . Esso vuol sapere più precisamente se la Commissione potesse sospendere la prefissazione non appena vi fosse motivo di temere il determinarsi di una situazione anormale sul mercato a causa di un errore nel calcolo dei tassi di conversione dell' integrazione ovvero se la Commissione potesse procedere alla sospensione stessa solo dopo che una situazione anormale si era effettivamente determinata . In subordine, il giudice nazionale chiede se il regolamento n . 756/85 sia stato adottato in modo conforme all' art . 8, n . 3, del regolamento del Consiglio n . 1594/83, il che presuppone che vi fosse urgenza e la Commissione fosse quindi dispensata dal consultare il comitato di gestione .
16 Per quanto riguarda la prima parte della questione, va rilevato che il regolamento del Consiglio n . 1594/83 precisa, al settimo considerando, che la possibilità di sospendere la prefissazione dell' integrazione deve consentire di "porre rimedio" ad una situazione anormale sul mercato dei semi . L' art . 8, n . 1, di questo regolamento stabilisce poi che, in caso di situazione anormale sul mercato dei semi oleosi, può essere decisa la sospensione della prefissazione dell' integrazione nella misura necessaria per "ristabilire" l' equilibrio tra il mercato della Comunità e il mercato mondiale . Infine, in data successiva ai fatti di cui trattasi, l' art . 8, n . 1, del regolamento del Consiglio n . 1594/83 è stato modificato in modo da consentire la sospensione della prefissazione qualora esista una situazione anormale e questa provochi "o rischi di provocare" una perturbazione sul mercato comunitario ( regolamento del Consiglio 25 marzo 1986, n . 935, che modifica il regolamento n . 1594/83, relativo all' integrazione concessa per i semi oleosi, GU L 87, pag . 5 ).
17 Da quanto precede discende che, al momento dell' adozione del regolamento n . 756/85, la Commissione poteva validamente decidere di sospendere la prefissazione solo se il mercato comunitario dei semi oleosi si trovava effettivamente in una situazione anormale di squilibrio .
18 E' assodato che nella fattispecie una situazione anormale del genere non si è determinata . Un errore di calcolo non costituisce infatti di per sé una situazione anormale del mercato e non implica necessariamente di per sé il rischio che una situazione del genere si determini, come la presente causa dimostra . La semplice eventualità che una situazione anormale si determinasse in seguito ad un errore nel calcolo dei tassi di conversione dell' integrazione non poteva quindi giustificare il provvedimento di sospensione di cui è causa . A parte ciò, in data posteriore ai fatti di causa, il soprammenzionato regolamento del Consiglio n . 935/86 ha aggiunto all' art . 8 del regolamento n . 1594/83 un numero che autorizza la sospensione della prefissazione dell' integrazione nel caso in cui "vi sia un errore materiale nell' importo dell' integrazione pubblicata ". All' epoca dell' adozione del regolamento che ha deciso la criticata sospensione, l' esistenza di un errore del genere non costituiva quindi un motivo valido per sospendere la prefissazione .
19 Così stando le cose, si deve risolvere la prima questione nel senso che il regolamento della Commissione n . 756/85 è invalido alla luce dell' art . 8, n . 1, del regolamento del Consiglio n . 1594/83 .
Sulla seconda questione
20 Con la seconda questione il giudice nazionale vuole sapere se l' invalidità del regolamento della Commissione n . 756/85 implichi l' obbligo per il Produktschap di rilasciare retroattivamente alla Cargill i certificati con prefissazione chiesti il 22 marzo 1985 e di versare alla stessa l' integrazione nell' importo stabilito dal regolamento della Commissione n . 735/85 .
21 E' opportuno rilevare che l' invalidità del regolamento che ha sospeso la prefissazione implica il diritto per la Cargill di essere posta nella stessa situazione in cui si troverebbe se la sospensione della prefissazione non fosse avvenuta . Quanto al regolamento della Commissione n . 735/85 il quale, secondo le parti, contiene un errore di calcolo, esso dev' essere considerato valido finché la sua invalidità non sia stata accertata . La questione della validità di questo regolamento non è stata sollevata nel contesto del presente procedimento pregiudiziale .
22 Si deve quindi risolvere la seconda questione nel senso che, finché l' invalidità del regolamento della Commissione n . 735/85 non sia stata accertata, l' invalidità del regolamento della Commissione n . 756/85 implica l' obbligo per il Produktschap di rilasciare retroattivamente alla Cargill i certificati con prefissazione chiesti il 22 marzo 1985 e di versare alla stessa l' integrazione dell' importo stabilito dal regolamento della Commissione n . 735/85 .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese esposte dalla Commissione delle Comunità europee, la quale ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Il procedimento ha nei confronti della Cargill la natura di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( prima sezione ),
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con ordinanza 10 giugno 1987, dichiara :
1 ) Il regolamento della Commissione n . 756/85 è invalido alla luce dell' art . 8, n . 1, del regolamento del Consiglio n . 1594/83 .
2 ) Fino a che l' invalidità del regolamento della Commissione n . 735/85 non sia stata accertata, l' invalidità del regolamento della Commissione n . 756/85 implica l' obbligo per il Produktschap di rilasciare retroattivamente alla Cargill i certificati con prefissazione richiesti il 22 marzo 1985 e di versare alla stessa l' integrazione nell' importo stabilito dal regolamento della Commissione n . 735/85 .
Full & Egal Universal Law Academy