Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Politica sociale - Fondo sociale europeo - Azioni di formazione professionale - Domande di contributo al finanziamento - Requisiti di forma
( Decisioni della Commissione 83/673, articoli 1 e 2, n . 2, e 86/221, allegato, punto 4.6 )
2 . Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione della Commissione che nega il contributo del Fondo sociale europeo ad un' azione di formazione professionale
( Trattato, articolo 190 )
Massima
1 . Dalle disposizioni che disciplinano la concessione dei contributi del Fondo sociale europeo al finanziamento delle azioni di formazione professionale discende che la Commissione può statuire sulle domande di contributo solo in base ai formulari mediante i quali devono essere presentate tali domande .
Nel caso in cui non risulti dalla descrizione dell' azione proposta, figurante nella domanda, che si tratta di una formazione corrispondente agli orientamenti stabiliti per rispondere alle priorità comunitarie definite dal Consiglio, la Commissione, negando il contributo del Fondo, non commette errore manifesto di valutazione .
Del pari a buon diritto la Commissione respinge per intero una domanda, senza prevedere di accoglierla parzialmente in considerazione del fatto che la formulazione prospettata non si situa interamente al di fuori del settore prioritario, nel caso in cui la domanda venga presentata in tal modo che non sia possibile una dissociazione tra le azioni ammissibili e le altre .
2 . Anche se, secondo la costante giurisprudenza della Corte ( vedasi, in particolare, sentenza 25 ottobre 1984, causa 185/83, Rijksuniversiteit te Groningen, Racc . pag . 3623 ), la motivazione prescritta dall' articolo 190 del trattato deve mettere in luce, in modo chiaro e non equivoco, l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria autrice dell' atto impugnato, così da consentire agli interessati di conoscere i motivi del provvedimento, onde poter tutelare i loro diritti, e alla Corte di esercitare il suo sindacato, non è tuttavia prescritto ch' essa specifichi tutti i vari elementi di fatto e di diritto rilevanti . Infatti l' esame volto ad accertare se la motivazione di una decisione soddisfi queste condizioni va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto, nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia .
La sommarietà della motivazione della decisione con cui la Commissione nega il contributo del Fondo sociale europeo ad un' azione di formazione professionale è una conseguenza inevitabile del trattamento informatico di diverse migliaia di domande di contributo, sulle quali la Commissione è tenuta a statuire in tempi brevi . Una motivazione più dettagliata di ciascuna decisione individuale potrebbe quindi compromettere l' attribuzione razionale ed efficace dei contributi finanziari del Fondo .
Parti
Nella causa C-213/87,
1 ) Gemeente Amsterdam,
2 ) Stichting Vrouwenvakschool voor Informatica Amsterdam ( VIA ),
con gli avvocati J . Werner e W.D.T.D . Wiarda, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . J . Loesch, 8, rue Zithe,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee,
rappresentata dai signori Julian Currall e Pieter-Jan Kuyper, membri del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 31 marzo 1987, n . C(87 ) 0670, relativa alla partecipazione del Fondo sociale europeo al finanziamento dei programmi presentati dal Regno dei Paesi Bassi per l' esercizio 1987,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori F.A . Schockweiler, presidente di sezione, G.F . Mancini e T.F . O' Higgins, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) I ricorrenti sono condannati alle spese .
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