Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Pesca - Politica comune delle strutture - Conservazione delle risorse del mare - Regime di contingenti di pesca - Normativa di uno Stato membro sull' uso dei propri contingenti - Rilascio di licenze - Condizioni volte a garantire un vincolo economico effettivo dei pescherecci con lo Stato interessato - Esercizio obbligatorio della pesca a partire dai porti nazionali - Mezzi probatori - Sbarco di una parte delle catture e presenza periodica del peschereccio nei porti nazionali - Ammissibilità - Condizioni - Modifica della normativa nazionale sul rilascio delle licenze - Principio della tutela del legittimo affidamento - Violazione - Assenza
( Regolamenti del Consiglio n . 101/76, art . 2, n . 1, n . 2057/82, artt . 6, n . 1, e 9, n . 1, n . 170/83, artt . 4 e 5, n . 2, e n . 172/83 )
Massima
Allo stato attuale il diritto comunitario non osta a che, per rilasciare ad uno dei suoi pescherecci una licenza che lo autorizzi a sfruttare i contingenti di pesca nazionali, uno Stato membro imponga condizioni intese a garantire che il peschereccio in questione abbia un effettivo legame economico con detto Stato, purché tale legame riguardi unicamente i rapporti fra l' attività del peschereccio e le popolazioni che dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie connesse, né impedisce che tale Stato, allo scopo di accertare l' esistenza di un siffatto vincolo, esiga che il peschereccio eserciti la propria attività a partire dai porti nazionali, nei limiti in cui ciò non comporti l' obbligo per il peschereccio stesso di salpare sempre da un porto nazionale per tutte le proprie operazioni di pesca .
Lo Stato membro interessato può stabilire che solo lo sbarco di una determinata parte delle catture o una determinata presenza periodica del peschereccio nei porti nazionali costituiscono prova dell' osservanza della condizione secondo cui l' attività del peschereccio deve esercitarsi a partire dai porti nazionali, purché la periodicità richiesta per la presenza del peschereccio in detti porti non imponga, direttamente o indirettamente, l' obbligo di sbarcare nei porti nazionali le catture effettuate e non ostacoli l' esercizio normale di un' attività di pesca .
Il fatto che in uno Stato membro le condizioni per il rilascio delle licenze di pesca che autorizzano a sfruttare i contingenti nazionali siano modificate in senso restrittivo, pur rimanendo compatibili con il diritto comunitario, non costituisce una violazione della tutela spettante al legittimo affidamento degli operatori economici .
Parti
Nel procedimento 216/87,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla High Court of Justice d' Inghilterra e del Galles nella causa dinanzi ad essa pendente tra
The Queen ( La Regina )
e
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food ( Ministero dell' agricoltura, della pesca e dell' alimentazione ),
ex parte : Jaderow Ltd e a .,
domanda vertente sull' interpretazione di varie disposizioni e principi del diritto comunitario, onde valutare la compatibilità con esso della condizione cui è soggetta, a norma della disciplina nazionale, l' attività dei pescherecci battenti bandiera britannica,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, presidenti di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, R . Joliet, T.F . O' Higgins, G.C . Rodríguez Iglesias, F . Grèvisse e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per la Jaderow e a ., dai sigg . D . Vaughan, QC, e G . Barling, barrister, nonché dal sig . S . J . Swabey, solicitor, dello studio Thomas Cooper & Stibbard,
- per il governo britannico, dal sig . H.R.L . Purse, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistito dai sigg . J . Laws e C . Vajda, barristers, durante la fase scritta, e dai sig . C . Bellamy, QC, e C . Vajda, barrister, durante la fase orale,
- per il governo irlandese, dal sig . L.J . Dockery, Chief State Solicitor, in qualità di agente, assistito dal sig . James O' Reilly, barrister,
- per il governo spagnolo, dal sig . F.J . Conde de Saro, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla sig.ra R . Silva de Lapuerta, avvocato dello Stato, in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . P . Oliver, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione di udienza e in seguito alla trattazione orale del 26 ottobre 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 18 novembre 1988,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 22 maggio 1987, pervenuta in cancelleria il 14 luglio successivo, la High Court of Justice d' Inghilterra e del Galles ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt . 7, 34, 40, 48-51, 52-58 e 59-66 del trattato CEE, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 19 gennaio 1976, n . 101/76, relativo all' attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca ( GU L 20, pag . 19 ), del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 dicembre 1981, n . 3796/81, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( GU L 379, pag . 1 ), e del regolamento ( CEE ) del Consiglio 25 gennaio 1983, n . 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ( GU L 24, pag . 1 ).
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra il ministero dell' agricoltura, della pesca e dell' alimentazione e la Jaderow Ltd e altre società esercenti di pescherecci, tutte iscritte nel registro delle imprese del Regno Unito e controllate in buona parte da azionisti spagnoli ( in prosieguo : le "ricorrenti nella causa principale ").
La normativa e la prassi del Regno Unito in materia di pesca
3 A norma del Sea Fish ( Conservation ) Act 1967 ( legge del 1967 sulla conservazione delle specie ittiche marine ) come modificato dal Fishery Limits Acts 1976 ( legge del 1976 sulle zone di pesca ) e dal Fisheries Act 1981 ( legge del 1981 sulla pesca ), i pescherecci immatricolati nel Regno Unito devono essere muniti di una licenza di pesca . Tale normativa è stata integrata dal British Fishing Boats Act 1983 ( legge del 1983 sui pescherecci britannici ), dal British Fishing Boats Order 1983 ( decreto del 1983 sui pescherecci britannici ) e dal Sea Fish Licensing Order 1983 ( decreto del 1983 sulle specie ittiche marine ).
4 Le licenze di pesca concesse dalle autorità britanniche ai sensi della suddetta disciplina a partire dal 1° gennaio 1986 fissavano le zone di pesca e le specie di pesci ricomprese nelle licenze nonché le condizioni che dovevano essere cumulativamente soddisfatte in ogni momento, pena la revoca delle licenze, e che miravano a garantire che i pescherecci avessero un "effettivo legame economico" con il Regno Unito . Dette condizioni riguardavano, da un lato, le attività del peschereccio per le quali la licenza era stata accordata e, dall' altro, il suo equipaggio .
5 La condizione relativa alle attività del peschereccio era la seguente :
"Il peschereccio deve esercitare la propria attività a partire dal Regno Unito, dall' isola di Man o dalle isole del Canale; fatto salvo il carattere generale di questo requisito, si presume che un peschereccio l' abbia soddisfatto nell' esercizio della sua attività se, per ciascuno dei semestri di ciascun anno civile ( vale a dire da gennaio a luglio e da luglio a dicembre ),
a ) almeno il 50% in peso dei quantitativi contemplati dalla presente licenza, o da qualsiasi altra licenza in corso di validità nel periodo considerato, che hanno formato oggetto di scarico o di trasbordo è stato sbarcato e venduto nel Regno Unito, nell' isola di Man o nelle isole del Canale ovvero è stato trasbordato a seguito di vendita entro i limiti della zona di pesca britannica ( British Fisheries Limits );
oppure
b ) viene in altro modo provata la presenza del peschereccio in un porto degl Regno Unito, dell' isola di Man o delle isole del Canale in almeno quattro occasioni, ad intervalli minimi di quindici giorni ".
6 Le condizioni relative all' equipaggio del peschereccio erano così formulate :
"i ) L' equipaggio dev' essere composto, almeno per il 75%, di cittadini britannici o della Comunità ( esclusi, fino al 1° gennaio 1988, i cittadini greci e, fino al 1° gennaio 1993, i cittadini spagnoli e portoghesi che non siano coniugi o figli di età inferiore a 21 anni di lavoratori greci, spagnoli o portoghesi già stabiliti nel Regno Unito a norma degli accordi transitori sulla libera circolazione dei lavoratori in seguito all' entrata della Grecia, della Spagna e del Portogallo nelle Comunità, come stabilito nei rispettivi atti di adesione ), residenti nel Regno Unito, nell' isola di Man o nelle isole del Canale; residenza significa residenza a terra e, sotto questo aspetto, il servizio a bordo di una nave britannica non vale come residenza nel Regno Unito, nell' isola di Man o nelle isole del Canale .
ii ) Il comandante e l' intero equipaggio devono versare contributi alla previdenza sociale del Regno Unito o agli enti corrispondenti dell' isola di Man o delle isole del Canale : ciò significa i contributi per i lavoratori autonomi della classe 1, del ruolo speciale per la gente di mare, delle classi 2 o 4 ".
La controversia nella causa principale
7 Alle ricorrenti nella causa principale era stata accordata, dopo il 1° gennaio 1986, una serie di licenze per i loro pescherecci immatricolati nel Regno Unito e battenti bandiera britannica . Nelle licenze accordate figuravano le condizioni sopra menzionate .
8 Con lettere inviate il 20 agosto e il 9 settembre 1986 il ministro dell' agricoltura, della pesca e dell' alimentazione chiedeva alle ricorrenti la prova che per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1986 la condizione relativa alle attività del peschereccio era stata soddisfatta . In seguito ad uno scambio di corrispondenza tra le ricorrenti e il ministro, quest' ultimo, con lettera del 12 dicembre 1986, comunicava loro la sua decisione provvisoria di revocare alle interessate le licenze di pesca .
9 Il 17 dicembre 1986 le ricorrenti adivano la High Court of Justice d' Inghilterra e del Galles con un ricorso diretto a far sindacare la legittimità dei provvedimenti provvisori del ministro contenuti nella summenzionata lettera del 12 dicembre, come pure di qualsiasi ulteriore provvedimento confermativo, deducendo, tra l' altro, che la condizione relativa alle attività del peschereccio, considerata isolatamente o in connessione con le altre condizioni relative all' equipaggio, era incompatibile con il diritto comunitario .
10 Per poter risolvere tale controversia, la High Court ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali :
"Prima questione
Qualora uno Stato membro rilasci una licenza di pesca ad una società in esso registrata, in relazione ad un peschereccio appartenente a tale società, che batta la bandiera di detto Stato membro e vi sia regolarmente immatricolato, e qualora la licenza contenga condizioni ( cumulative ) dichiaratamente dirette a garantire che il peschereccio abbia 'un legame economico effettivo' con lo Stato membro di cui trattasi, se una condizione della licenza così redatta :
' Il peschereccio deve esercitare la propria attività a partire dal Regno Unito, dall' isola di Man o dalle isole del Canale; fatto salvo il carattere generale di questo requisito, si presume che un peschereccio lo abbia soddisfatto se, per ciascuno dei semestri di ciascun anno civile ( vale a dire da gennaio a giugno e da luglio a dicembre ):
a ) almeno il 50% in peso dei quantitativi contemplati dalla presente licenza, o da qualsiasi altra licenza in corso di validità nel periodo considerato, che hanno formato oggetto di scarico o di trasbordo è stato sbarcato e venduto nel Regno Unito, nell' isola di Man o nelle isole del Canale, ovvero è stato trasbordato a titolo di vendita entro i limiti della zona di pesca britannica;
oppure
b ) viene in un altro modo provata la presenza del peschereccio in un porto del Regno Unito, dell' isola di Man o delle isole del Canale in almeno quattro occasioni, ad intervalli minimi di 15 giorni' ,
sia incompatibile con la normativa comunitaria, per la sua stessa formulazione e/o per la sua connessione con le altre due condizioni della licenza ( che sono oggetto del procedimento C-3/87 ), e, in particolare, se una condizione del genere :
a ) sia incompatibile con la politica comune delle strutture nel settore della pesca, quale risulta, tra l' altro, dal regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 101/76;
b ) sia incompatibile con l' organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca, quale risulta, tra l' altro, dal regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 3796/81;
c ) sia vietata dagli artt . 7, 34, 40, 48-51, 52-58 o 59-66 del trattato CEE, o da una qualsiasi di queste norme;
d ) sia illegittima in quanto sproporzionata, iniqua o contraria al legittimo affidamento delle ricorrenti;
e ) ecceda i poteri del Regno Unito o sia illegittima ai sensi dell' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 170/83, in quanto contraria, per i motivi in precedenza enunciati, alle pertinenti norme comunitarie .
Seconda questione
Per il caso in cui la prima questione venga risolta in senso negativo, se possa avere una qualche influenza il fatto che la condizione venga applicata dalle autorità competenti dello Stato membro con riferimento esclusivo alla presenza fisica del peschereccio nello Stato membro, così da escludere in quanto irrilevante rispetto all' adempimento di detta condizione l' esame di altri elementi atti a provare l' esistenza di vincoli economici, finanziari e fiscali fra il peschereccio, i suoi proprietari ed amministratori e lo Stato membro interessato ".
11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione di udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
12 Dall' ordinanza di rinvio risulta che la causa principale verte, in sostanza, sulle condizioni che possono essere imposte ai pescherecci britannici che imputano le loro catture ai contingenti assegnati dalla Comunità al Regno Unito . Fermo restando il problema della conformità di tali condizioni al diritto comunitario per quel che riguarda la pesca al di fuori dei contingenti, occorre pertanto ricordare, prima di tracciare un quadro dei punti sollevati dalle questioni sottoposte alla Corte e di procedere al loro esame, quelle che sono le linee fondamentali della disciplina dei contingenti di pesca nell' ambito generale della normativa comunitaria in materia di pesca .
13 La normativa comunitaria sancisce il principio della parità delle condizioni di accesso al patrimonio ittico per tutte le navi da pesca che battono bandiera di uno degli Stati membri che vi sono immatricolate ( art . 2, n . 1, del regolamento del Consiglio n . 101/76, sopra menzionato ), tranne che per la zona di 12 miglia marine calcolate a partire dalle linee di base degli Stati membri, per la quale questi ultimi possono derogare, fino al 31 dicembre 1992, alla regola della parità delle condizioni di accesso ( combinato disposto dell' art . 100 dell' atto di adesione del 1972 e dell' art . 6 del summenzionato regolamento del Consiglio n . 170/83 ). Le questioni sollevate non riguardano il regime particolare che si applica a questa zona di 12 miglia .
14 Per quanto attiene alla conservazione del patrimonio ittico, con il regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 170/83, testé citato, si è istituito, in attuazione dell' art . 102 del summenzionato atto di adesione del 1972, un regime comunitario di conservazione e di gestione, comportante la limitazione dell' attività di pesca . Peraltro il regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 giugno 1982, n . 2057/82 ( GU L 220, pag . 1 ), aveva già stabilito le norme di controllo, dirette ad assicurare il rispetto delle limitazioni apportate alle possibilità di esercitare la pesca . Quest' ultimo regolamento è stato modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 18 dicembre 1986, n . 4027/86 ( GU L 376, pag . 4 ).
15 L' art . 3 del citato regolamento n . 170/83 prevede la fissazione, ogni anno, del totale di catture ammesse ( in prosieguo : il "TAC ") a disposizione della Comunità per popolazione o gruppo di popolazioni ittiche, qualora sia necessario limitare il volume delle catture per una specie o per specie affini . L' art . 4, n . 1, del medesimo regolamento, stabilisce che "il volume delle catture disponibili per la Comunità menzionato all' art . 3 è ripartito fra gli Stati membri in modo da assicurare a ciascuno Stato membro una stabilità relativa delle attività esercitate su ciascuna delle popolazioni ittiche considerate ". Secondo il tenore dell' art . 4, n . 2, si tratta di una "ripartizione delle risorse tra gli Stati membri ". Ai sensi dell' art . 5, n . 1, del regolamento n . 170/83, gli Stati membri possono scambiare la totalità o parte dei contingenti loro assegnati .
16 Lo stesso articolo, al n . 2, stabilisce che "gli Stati membri determinano, conformemente alle disposizioni comunitarie applicabili, le modalità di utilizzazione dei contingenti loro assegnati ". E previsto che le modalità applicative di tale disposizione siano adottate, all' occorrenza, secondo la procedura contemplata all' art . 14, detta del "comitato di gestione ".
17 Le disposizioni di questo regolamento hanno, dunque, istituito un sistema di contingenti di pesca nazionali . Come si evince dal citato regolamento n . 2057/82, segnatamente dal suo art . 10, n . 1, e dal regolamento, anch' esso citato, n . 4027/86, il legislatore comunitario ricollega i contingenti nazionali ai pescherecci battenti bandiera di ciascuno Stato membro o in questo registrati, i quali sono i soli a poter imputare le proprie catture ai suoi contingenti .
18 Va osservato che gli Stati membri, nell' esercizio della competenza loro attribuita a definire le modalità di struttamento dei loro contingenti, possono stabilire quali siano le navi della loro flotta peschereccia autorizzate a imputare le proprie catture ai loro contingenti nazionali, purché i criteri adottati siano compatibili con il diritto comunitario .
19 A tal proposito gli Stati membri possono autorizzare i pescherecci a imputare le proprie catture ai loro contingenti nazionali solo subordinatamente a talune condizioni attinenti, ad esempio, alle dimensioni, all' età o allo stato del peschereccio, alle sue attrezzature, alla consistenza dell' equipaggio, alle strutture esistenti a bordo per nutrire ed alloggiare l' equipaggio stesso, alle questioni sanitarie, di sicurezza, e così via, nei limiti in cui tali condizioni non vengano disciplinate in modo esclusivo dalla normativa comunitaria .
20 Il problema da esaminare è pertanto quello di stabilire se ed in quale misura il diritto comunitario osti all' imposizione di una condizione come quella di cui si discute nella causa principale . Le questioni sollevate dal giudice nazionale, al riguardo, possono essere sintetizzate nel seguente modo :
I . Se il diritto comunitario osti a che uno Stato membro, per permettere ad uno suo peschereccio di imputare le proprie catture ai contingenti di pesca nazionali,
a ) imponga condizioni dirette ad assicurare che il peschereccio abbia un "effettivo legame economico" con lo Stato membro considerato;
b ) imponga, per accertarsi dell' esistenza di un siffatto legame, la condizione che il peschereccio eserciti la propria attività "a partire dal territorio" di tale Stato membro;
c ) consideri che detta condizione si presume soddisfatta qualora si fornisca la prova che per ciascun semestre di ciascun anno ( ad esempio, da gennaio a giugno e da luglio a dicembre )
i ) il 50% in peso del pesce catturato all' interno del contingente viene sbarcato e venduto sul territorio di questo Stato membro, oppure
ii ) il peschereccio è stato presente in un porto di detto Stato membro in almeno quattro occasioni e ad intervalli minimi di 15 giorni;
d ) escluda, esigendo che l' esercizio delle attività avvenga a partire dal proprio territorio e basandosi quindi unicamente sulla presenza del peschereccio, qualsiasi altro elemento di prova dell' esistenza di un effettivo legame economico tra il peschereccio e lo Stato membro interessato .
II . Se il rispetto del legittimo affidamento degli operatori che in precedenza esercitavano attività di pesca osti all' imposizione di una nuova condizione in precedenza non prevista .
III . Se il diritto comunitario osti all' imposizione di una condizione come quella testé citata, tenuto conto della sua connessione con le altre due condizioni oggetto del procedimento C-3/87 .
Sulla questione sub I a ), circa l' effettivo legame economico del peschereccio con lo Stato membro
21 Per risolvere tale questione, è necessario prendere in considerazione le finalità del regime dei contingenti nazionali .
22 Dette finalità si desumono soprattutto dall' art . 4 del regolamento n . 170/83, interpretato alla luce della motivazione di quest' ultimo . L' art . 4 precisa che la ripartizione dei TAC è intesa ad "assicurare a ciascuno Stato membro una stabilità relativa delle attività esercitate su ciascuna delle popolazioni ittiche considerate ". I concetti di stabilità e relatività vengono chiariti nella motivazione del regolamento . Nel sesto considerando si precisa che "tale stabilità (...) deve salvaguardare le necessità specifiche delle regioni, i cui abitanti dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie collegate (...)". Nel settimo considerando si legge che "la nozione di relatività nella stabilità perseguita deve essere intesa in questo senso ". Del pari, dalla lettera del quarto considerando del regolamento ( CEE ) del Consiglio 25 gennaio 1983, n . 172/83, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nelle zone di pesca della Comunità, il totale delle catture ammesse per il 1982 e la parte di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri e le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse ( GU L 24, pag . 30 ), risulta che "ai fini di un' equa ripartizione delle risorse disponibili, occorre tener conto in particolare delle attività di pesca tradizionali, delle esigenze specifiche delle regioni i cui abitanti dipendono prevalentemente dall' industria della pesca e dalle industrie connesse, nonché della perdita di potenziale di cattura nelle acque dei paesi terzi ".
23 Come si evince da quanto sopra, la finalità dei contingenti sta nell' assicurare a ciascuno Stato membro una parte del TAC comunitario, determinata essenzialmente in funzione delle catture delle quali, anteriormente all' istituzione del sistema dei contingenti, hanno fruito le attività di pesca tradizionali e le popolazioni locali dipendenti dalla pesca e dalle industrie connesse di tale Stato membro .
24 Occorre rilevare, inoltre, che il sistema dei contingenti nazionali è stato istituito allo scopo di permettere l' attuazione nei termini più brevi delle misure di conservazione delle risorse biologiche del mare contemplate dall' art . 102 dell' atto di adesione del 1972 . Esso costituisce perciò una tappa verso una politica comunitaria della pesca che persegua la ristrutturazione e l' adattamento delle flotte pescherecce al patrimonio ittico disponibile . Tale sistema costituisce cionondimeno una deroga alla regola generale della parità di condizioni di accesso allo sfruttamento delle risorse ittiche, di cui all' art . 2, n . 1, del citato regolamento n . 101/76 .
25 Conseguentemente, i provvedimenti che gli Stati membri possono adottare nell' esercizio della competenza loro attribuita dall' art . 5, n . 2, del summenzionato regolamento n . 170/83, allo scopo di escludere alcuni dei pescherecci battenti la loro bandiera dalla partecipazione allo sfruttamento del loro contingente nazionale, sono giustificati solo se idonei e necessari al conseguimento dell' obiettivo dei contingenti che si è sopra menzionato .
26 Tale obiettivo può effettivamente giustificare condizioni intese ad assicurare un effettivo legame economico tra il peschereccio e lo Stato membro interessato, in quanto simili condizioni mirano a fare in modo che i benefici dei contingenti vadano a favore delle popolazioni che dipendono dalla pesca così come dalle industrie connesse . Le condizioni relative a un legame economico che eccedano tale ambito non sono invece giustificate alla luce del sistema dei contingenti nazionali .
27 Conseguentemente, la questione I a ) va risolta nel senso che, allo stato attuale, il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro, per consentire ad uno dei suoi pescherecci di imputare le proprie catture ai contingenti di pesca nazionali, imponga condizioni intese a garantire che i pescherecci abbiano un effettivo legame economico con detto Stato, purché tale legame riguardi unicamente i rapporti tra le attività dei pescherecci e le popolazioni che dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie connesse .
Sulla questione sub I b ), circa l' obbligo di operare a partire da un porto nazionale
28 Alla luce delle considerazioni svolte in ordine al precedente punto e della soluzione per esso adottata, occorre rilevare che la condizione su cui verte questo punto va considerata, in linea di principio, conforme alla finalità dei contingenti e, pertanto, compatibile con il diritto comunitario in quanto essa comporta il mero obbligo di operare in modo abituale a partire da un porto nazionale . Tuttavia essa esulerebbe dalla suddetta finalità se implicasse l' obbligo di salpare da un porto nazionale per ogni operazione di pesca .
29 Conseguentemente la suddetta questione pregiudiziale va risolta nel senso che, allo stato attuale, il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro, per consentire ad uno dei suoi pescherecci di imputare le proprie catture ai contingenti di pesca nazionali, imponga, allo scopo di accertare l' esistenza di un effettivo legame economico quale si è sopra precisato, la condizione che il peschereccio eserciti la propria attività a partire dai porti nazionali, nei limiti in cui ciò non comporti l' obbligo per il peschereccio di salpare sempre da un porto nazionale per tutte le proprie operazioni di pesca .
Sulla questione sub I c ), circa le prove dello sbarco di una parte delle catture e la presenza periodica nei porti nazionali
30 E opportuno precisare che tale questione verte sulla compatibilità con il diritto comunitario dello sbarco di parte delle catture effettuate in computo ai contingenti o della presenza periodica del peschereccio nei porti nazionali non già come condizioni per la concessione di licenze di pesca bensì quali mezzi di prova dell' esercizio dell' attività del peschereccio a partire dai porti nazionali .
31 Giova rilevare che ognuna delle suddette circostanze è idonea a dimostrare che il peschereccio opera abitualmente a partire da un porto nazionale e contribuisce a dimostrare l' esistenza di un effettivo legame economico con le popolazioni che dipendono dalla pesca e dalle industrie connesse, conformemente alla finalità del sistema dei contingenti nazionali .
32 Conseguentemente, tale punto della questione pregiudiziale va risolto nel senso che il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro, per consentire ad uno dei suoi pescherecci di imputare le proprie catture ai contingenti di pesca nazionali, consideri che l' esercizio delle attività del peschereccio a partire dai porti nazionali possa essere provato dallo sbarco di una parte delle catture o dalla presenza periodica del peschereccio nei porti nazionali .
Sulla questione sub I d ), circa l' esclusione di ogni altro elemento di prova di un effettivo legame economico
33 Tale questione pregiudiziale presenta un duplice aspetto . Da un lato, si intende stabilire se il diritto comunitario osti a che uno Stato membro ammetta quale prova dell' esercizio delle attività del peschereccio a partire dai porti nazionali soltanto lo sbarco di una determinata parte delle catture ovvero una determinata presenza periodica del peschereccio nei porti nazionali (( mezzi di prova di cui al punto I c ) )). Dall' altro, con il secondo aspetto di tale questione si intende stabilire se il diritto comunitario osti a che uno Stato membro, per accertare l' esistenza di un effettivo legame economico tra lo stesso Stato e i pescherecci che possono imputare le loro catture ai suoi contingenti, tenga conto soltanto dell' esercizio delle attività del peschereccio a partire dai porti nazionali (( condizione di cui al punto I b ) )).
34 Quanto al primo aspetto, va rilevato che una simile limitazione dei mezzi di prova equivale in realtà a obbligare il peschereccio interessato vuoi a sbarcare la parte richiesta delle sue catture nei porti nazionali vuoi ad essere presente in tali porti con la periodicità richiesta .
35 Circa lo sbarco di una parte delle catture nei porti nazionali, va osservato che l' art . 6, n . 1, del citato regolamento n . 2057/82, obbliga il capitano di un peschereccio a presentare "alle autorità dello Stato membro di cui utilizza i punti di sbarco una dichiarazione" dalla quale risultino, in particolare, i quantitativi sbarcati e il luogo di cattura, e che l' art . 9, n . 1, di questo stesso regolamento, come modificato dal citato regolamento n . 4027/86, stabilisce che "gli Stati membri garantiscono che siano registrati tutti gli sbarchi di riserve o gruppi di riserve ittiche soggette ai TAC o contingenti effettuati da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolati in uno Stato membro ". Tali disposizioni implicano la possibilità per ogni peschereccio di sbarcare direttamente le proprie catture in un qualsiasi Stato membro .
36 Ne consegue che uno Stato membro, nello stabilire in conformità dell' art . 5, n . 2, del summenzionato regolamento n . 170/83, le modalità di utilizzazione dei contingenti ad esso assegnati, non può esigere che le catture o una parte di esse siano sbarcate nei porti nazionali .
37 Tale constatazione esclude che lo sbarco delle catture o di una parte di esse nei porti nazionali possa costituire l' unica prova ammissibile dell' esercizio delle attività del peschereccio a partire da questi porti .
38 La stessa constatazione, nondimeno, non esclude che lo sbarco delle catture sia ammesso, sotto tale profilo, alla stregua di un mezzo di prova tra diversi altri, sempreché tuttavia le altre prove ammesse non impongano direttamente o indirettamente l' obbligo di sbarcare le catture nei porti nazionali . Così sarebbe se, allo scopo di costituire tali diverse prove, l' operatore economico interessato si vedesse di fatto costretto a far scaricare le catture del peschereccio nei porti nazionali oppure se le suddette prove fossero, in pratica, talmente difficili da produrre che all' operatore economico non rimarrebbe alcuna altra scelta se non quella di fornire la prova dello sbarco delle catture nei porti nazionali .
39 Quanto alla presenza periodica in questi ultimi, va ricordato che si è appena constatato che, allo stato attuale, il diritto comunitario non impedisce che uno Stato membro, per consentire ad uno dei suoi pescherecci di imputare le proprie catture ai contingenti nazionali, lo obblighi a esercitare la sua attività a partire dai porti nazionali, purché tale obbligo non comprenda quello di salpare da uno di questi porti in tutte le operazioni di pesca del peschereccio .
40 Stando così le cose, il diritto comunitario non osta nemmeno a che uno Stato membro, per considerare soddisfatto tale obbligo, esiga la prova che il peschereccio sia stato presente in un porto nazionale con una certa periodicità, purché la periodicità richiesta non ostacoli l' esercizio di una attività normale di pesca né comporti, di fatto, la necessità di sbarcare una parte delle catture durante le soste in porti nazionali .
41 Conseguentemente, questo aspetto della questione va risolto nel senso che il diritto comunitario non impedisce ad uno Stato membro di stabilire che solo lo sbarco di una determinata parte delle catture od una determinata presenza periodica del peschereccio nei porti nazionali possa costituire prova dell' osservanza della condizione secondo cui l' attività del peschereccio deve esercitarsi a partire dai porti nazionali, purché la periodicità richiesta per la presenza del peschereccio in detti porti non imponga, direttamente o indirettamente, l' obbligo di sbarcare nei porti nazionali le catture effettuate o non ostacoli l' esercizio normale di un' attività di pesca .
42 Quanto al secondo aspetto della questione, dall' ordinanza di rinvio e dagli altri atti di causa risulta che esso attiene segnatamente all' esclusione, come prove dell' esistenza di un effettivo legame economico, di taluni elementi di natura economica, finanziaria e fiscale, come il fatto che le società proprietarie o esercenti dei pescherecci interessati siano costituite in base alle leggi del Regno Unito, siano soggette all' imposta sulle società nonché all' imposta sul valore aggiunto britannica, comunichino al competente ministero britannico i dati relativi all' attività dei loro pescherecci, siano soggette alle ispezioni compiute dalle autorità britanniche e facciano le spese necessarie per rendere i loro pescherecci conformi alle prescrizioni vigenti del Regno Unito, e che il ricavo della vendita delle catture effettuate dai loro pescherecci venga versato sui loro conti bancari nel Regno Unito .
43 Giova rilevare, al riguardo, che nel formulare tale questione il giudice nazionale muove da un concetto assai esteso dell' "effettivo legame economico ". Orbene, nella soluzione che si è data sopra al punto I a ), si è precisato che, allo stato attuale, il diritto comunitario non impedisce che uno Stato membro esiga un effettivo legame economico con i suoi pescherecci, non in modo generale, bensì unicamente con riferimento ai rapporti tra le attività di pesca di questi battelli e le popolazioni che dipendono dalla pesca e dalle industrie connesse .
44 Alla luce di questa delimitazione assai ristretta del legame che uno Stato membro può esigere per consentire a un peschereccio di imputare le proprie catture ai suoi contingenti di pesca, non è necessario risolvere il secondo aspetto della questione, che si è sopra menzionato .
Sulla questione sub II, relativa al legittimo affidamento
45 Bisogna rilevare, a tal proposito, che nell' ambito della competenza riservata agli Stati membri dall' art . 5, n . 2, del regolamento n . 170/83, le attività di pesca potevano essere assoggettate a licenze per loro natura sottoposte a limiti temporali e a varie condizioni . Del resto l' istituzione del sistema dei contingenti ha rappresentato solo uno dei vari momenti dell' evoluzione nel settore della pesca, settore caratterizzato dall' instabilità e dai continui mutamenti di situazione, a causa di avvenimenti sopravvenuti successivamente, quali l' estensione, nel 1976, delle zone di pesca a 200 miglia al largo di talune coste della Comunità, la necessità di adottare provvedimenti per la conservazione del patrimonio ittico, che ha avuto seguito sul piano internazionale con l' istituzione dei TAC, i dibattiti sulla ripartizione dei TAC disponibili per la Comunità tra gli Stati membri, ripartizione che si è infine operata in base a un periodo di riferimento compreso tra il 1973 e il 1978, ma soggetto ogni anno a riesame .
46 Stando così le cose, gli operatori del settore della pesca non potevano fondatamente supporre che la normativa comunitaria si opponesse a qualsiasi mutamento delle condizioni imposte da una disciplina o prassi nazionale per la concessione di licenze di pesca riferite ai contingenti nazionali e all' adozione di nuove condizioni, compatibili con il diritto comunitario .
47 Conseguentemente la suddetta questione va risolta nel senso che, allo stato attuale, il diritto comunitario non si oppone ad una disciplina o a una prassi di uno Stato membro che, nell' ambito della concessione di licenze di pesca riferite ai contingenti nazionali, imponga una nuova condizione in precedenza non contemplata .
Sulla questione sub III, circa il rapporto della condizione di cui si tratta con le condizioni oggetto del procedimento C-3/87
48 Si deve rilevare che, alla luce delle soluzioni testé enunciate, secondo cui una condizione come quella in esame non è incompatibile, salvo le precisazioni addotte, con il diritto comunitario, non è necessario risolvere tale questione . La compatibilità con il diritto comunitario di condizioni come quelle cui fa riferimento il giudice nazionale viene esaminata nella sentenza pronunciata, anch' essa in data odierna, nel procedimento C-3/87 .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
49 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito, dal governo irlandese, dal governo spagnolo e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno sottoposto alla Corte le loro osservazioni, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice d' Inghilterra e del Galles, con ordinanza 22 maggio 1987, dichiara :
Allo stato attuale, il diritto comunitario :
1 ) non osta a che uno Stato membro, per consentire ad uno dei suoi pescherecci di imputare le proprie catture ai contingenti di pesca nazionali, imponga condizioni intese a garantire che i pescherecci abbiano un effettivo legame economico con detto Stato, purché tale legame riguardi unicamente i rapporti tra le attività dei pescherecci e le popolazioni che dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie connesse;
2 ) non osta a che uno Stato membro, per consentire ad uno dei suoi pescherecci di imputare le proprie catture ai contingenti di pesca nazionali, imponga, allo scopo di accertare l' esistenza dell' effettivo legame economico quale si è sopra precisato, la condizione che il peschereccio eserciti la propria attività a partire dai porti nazionali, nei limiti in cui ciò non comporti l' obbligo per il peschereccio di salpare sempre da un porto nazionale per tutte le proprie operazioni di pesca;
3 ) non osta a che uno Stato membro, per consentire ad uno dei suoi pescherecci di imputare le proprie catture ai contingenti di pesca nazionali, consideri che l' esercizio dell' attività del peschereccio a partire dai porti nazionali possa essere provato dallo sbarco di una parte delle catture o dalla presenza periodica del peschereccio nei porti nazionali;
4 ) non impedisce ad uno Stato membro di stabilire che solo lo sbarco di una determinata parte delle catture o una determinata presenza periodica del peschereccio nei porti nazionali possa costituire prova dell' osservanza della condizione secondo cui l' attività del peschereccio deve esercitarsi a partire dai porti nazionali, purché la periodicità richiesta per la presenza del peschereccio in detti porti non imponga, direttamente o indirettamente, l' obbligo di sbarcare nei porti nazionali le catture effettuate o non ostacoli l' esercizio normale di un' attività di pesca;
5 ) non si oppone ad una disciplina o ad una prassi di uno Stato membro che, nell' ambito della concessione di licenze di pesca riferite ai contingenti nazionali, imponga una nuova condizione in precedenza non contemplata .
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