Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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CECA - Produzione - Regime di quote di produzione e di consegna dell' acciaio - Trasferimento delle produzioni e dei quantitativi di riferimento - Modifica delle rispettive posizioni delle imprese sul mercato - Disposizioni adottate in favore di imprese che fabbricano una sola categoria di prodotti per consentir loro di conservare la propria posizione - Estensione ad altre categorie di imprese - Obbligo della Commissione - Assenza
( Decisione generale n . 3485/85, art . 15 )
Massima
Nell' ambito del regime delle quote di produzione e di consegna per l' acciaio, i trasferimenti dei quantitativi di riferimento da una categoria all' altra, consentiti dall' art . 15 della decisione n . 3485/85, determinano come conseguenza ineluttabile una modifica della posizione relativa delle imprese per quanto riguarda le categorie di prodotti interessate dai trasferimenti stessi .
Le imprese monoproduttrici, le quali, diversamente dai produttori che fabbricano più di un prodotto, non possono ricorrere a questi trasferimenti se non, eventualmente, in misura molto limitata, si trovano in una situazione particolare . La deroga al regime generale delle quote, prevista in loro favore dal summenzionato articolo, in forza del quale la Commissione può concedere loro i necessari adeguamenti qualora, a seguito dei trasferimenti di quantitativi di riferimento, constati una riduzione significativa dei rapporti tra i riferimenti di tali imprese e quelli di tutte le altre imprese comunitarie, risulta perciò giustificata dalla predetta situazione .
Analoghi motivi non sussistono per le imprese che non presentano le peculiari caratteristiche dei monoproduttori, cosicché la Commissione non aveva alcun obbligo di estendere la garanzia del mantenimento della posizione relativa di mercato ad imprese la cui produzione globale di riferimento è costituita per il 90% da due categorie di prodotti .
Parti
Nella causa 219/87,
Hoogovens Groep BV, società di diritto olandese, con sede in IJmuiden ( Paesi Bassi ), rappresentata dagli avv.ti F.O.W . Vogelaar e L.H . van Lennep del foro dell' Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Jacques Loesch, 8, rue Zithe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico M . Rolf Waegenbaur, assistito dall' avv . Piet Vercruysse del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione generale della Commissione 20 maggio 1987, n . 1434/87/CECA, che abroga la decisione n . 3524/86/CECA, recante modifica della decisione n . 3485/85/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell' industria siderurgica,
LA CORTE ( sesta sezione ),
composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, T.F . O' Higgins, G.F . Mancini, F.A . Schockweiler e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 1° marzo 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 28 aprile 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 15 luglio 1987, la società "Hoogovens Groep BV" ( in prosieguo : "Hoogovens ") ha proposto, a norma dell' art . 33, 2° comma, del trattato CECA, un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 20 maggio 1987, n . 1434/87/CECA, che abroga la decisione n . 3524/86/CECA, recante modifica della decisione n . 3485/85/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell' industria siderurgica ( GU L 136, pag . 39 ).
2 Con la decisione della Commissione 27 novembre 1985, n . 3485/85/CECA ( GU L 340, pag . 5 ) è stato prorogato il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell' industria siderurgica e precisamente per le categorie Ia, Ib, Ic, II, III, IV e VI per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 31 dicembre 1987 . Tale decisione stabiliva, all' art . 15, n . 1, le condizioni per il trasferimento di riferimenti all' interno di due gruppi di categorie di prodotti, e cioè Ia, Ib, Ic, II e III ( gruppo 1 ) e III, IV e VI ( gruppo 2 ). A norma del n . 2 dello stesso articolo, la Commissione poteva autorizzare scambi, vendite o cessioni di produzioni e di quantità di riferimento in caso di chiusura, vendita o trasferimento degli impianti in un paese terzo, successivamente al 1° gennaio 1980 . Il successivo n . 3 prevedeva che, in tali ipotesi, la Commissione poteva autorizzare a trasferire le produzioni di riferimento corrispondenti a detti impianti all' interno dei gruppi indicati al n . 1 .
3 In considerazione del fatto che la categoria di prodotti Ic non sarebbe stata più soggetta alla disciplina delle quote a partire dal 1° gennaio 1987 e che era quindi opportuno evitare di perturbare il mercato dell' acciaio con un aumento artificiale dei riferimenti relativi ai prodotti soggetti al sistema di quote, ottenuto mediante trasferimento dei riferimenti relativi ai prodotti d' imminente liberalizzazione, la Commissione ha deciso, con decisione 19 novembre 1986, n . 3524/86/CECA, recante modifica alla decisione n . 3485/85/CECA ( GU L 325, pag . 35 ), di limitare con effetto immediato l' applicazione delle facoltà di trasferimento previste dall' art . 15, nn . 1 e 3, della decisione n . 3485/85/CECA, ai prodotti delle categorie Ia, Ib, II, III, IV e VI .
4 Con decisione 5 dicembre 1986, n . 3746/86/CECA, recante modifica della decisione n . 3485/85/CECA ( GU L 348, pag . 1 ), la Commissione ha escluso la categoria Ic dal sistema delle quote .
5 Avendo constatato che le ripercussioni dei possibili trasferimenti di riferimenti dalla categoria Ic verso le altre categorie ancora soggette al sistema delle quote non rivestivano un carattere di gravità tale da giustificare il provvedimento adottato con la decisione n . 3524/86/CECA, la Commissione ha abrogato con decisione n . 1434/87/CECA la decisione n . 3524/86/CECA, con effetto retroattivo al 19 novembre 1986 .
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
7 La ricorrente sostiene che emanando la decisione controversa la Commissione è incorsa in sviamento di potere nei suoi riguardi, non avendo previsto le misure necessarie per garantire il mantenimento della sua posizione relativa sul mercato .
8 La ricorrente, in quanto semi-monoproduttore che assicura il 90% della sua produzione globale di riferimento in due categorie, non beneficierebbe delle possibilità di trasferimento di cui all' art . 15 della decisione n . 3485/85/CECA in misura maggiore rispetto ai monoproduttori, caratterizzati dal fatto che la loro produzione di riferimento di una categoria rappresenta almeno l' 80% della loro produzione globale di riferimento . La ricorrente dovrebbe quindi godere del medesimo trattamento previsto per i monoproduttori ai fini del mantenimento della sua posizione relativa di mercato . Orbene, mentre la disciplina istituita dalla Commissione prevederebbe adeguamenti a favore dei monoproduttori la cui posizione relativa possa risentire dei trasferimenti verso la categoria dei loro prodotti, nessuna misura analoga sarebbe stata disposta a favore di semi-monoproduttori come la ricorrente .
9 Al fine di valutare la fondatezza della censura di sviamento di potere dedotta dalla ricorrente, occorre esaminare se adottando la decisione controversa la Commissione abbia fatto uso dei propri poteri per fini diversi da quelli per i quali le sono stati conferiti .
10 A tale scopo, bisogna analizzare se la finalità del sistema delle quote di produzione, che la Commissione deve istituire in determinate circostanze a norma dell' art . 58 del trattato CECA, implichi per la Commissione medesima l' obbligo di garantire alle imprese che si trovino nella situazione della ricorrente la salvaguardia della loro posizione relativa di mercato .
11 Al riguardo la Corte ha già avuto modo di affermare che i provvedimenti adottati in forza dell' art . 58 devono consentire all' intera industria siderurgica della Comunità di difendersi, su base collettiva e con uno sforzo di solidarietà, dalle conseguenze di crisi in caso di riduzione della domanda . Essa ne ha dedotto che tale norma non ha lo scopo di consentire alle imprese di sottrarsi, in periodo di crisi, alle conseguenze delle loro precedenti scelte in materia di investimenti e di produzione ( vedansi sentenze 7 luglio 1982, Kloeckner, causa 119/81, Racc . pag . 2627, e 11 maggio 1983, Kloeckner, causa 244/81, Racc . pag . 1451 ).
12 Il regime dei trasferimenti delle quantità di riferimento da una categoria all' altra previsto nella decisione n . 3485/85/CECA - regime la cui legittimità non è stata mai contestata - determina come conseguenza ineluttabile una modifica della posizione relativa delle imprese nell' ambito delle categorie di prodotti interessate dai trasferimenti stessi .
13 La disposizione introdotta dalla Commissione all' art . 15, n . 1, in virtù della quale la Commissione stessa può concedere i necessari adeguamenti qualora, a seguito dei trasferimenti di riferimento autorizzati ex art . 15, n . 1, constati una riduzione significativa del rapporto tra i riferimenti di dette imprese e quelli di tutte le altre imprese comunitarie, è stata emanata unicamente a favore delle imprese che fabbricano un solo prodotto la cui produzione di riferimento di una categoria rappresenta almeno l' 80% della produzione globale di riferimento .
14 Tale deroga al regime generale delle quote di produzione è giustificata dalla considerazione che il monoproduttore - nozione di cui non è contestata né l' introduzione nel sistema delle quote né la relativa definizione - si trova in una situazione particolare, poiché, diversamente dai produttori che fabbricano principalmente più di un prodotto, non può ricorrere, se non in misura molto limitata, ai trasferimenti previsti dall' art . 15 .
15 Non sussistendo motivi analoghi per le imprese che non presentano le peculiari caratteristiche dei monoproduttori, la Commissione non aveva alcun obbligo di estendere la garanzia del mantenimento della posizione relativa di mercato ad imprese nella situazione della ricorrente .
16 Va dichiarato pertanto che la Commissione non è incorsa in sviamento di potere nei confronti della ricorrente, per aver omesso di garantirne la posizione relativa di mercato .
17 Il ricorso deve essere, quindi, respinto .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, le spese devono essere poste a suo carico .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( sesta sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) La ricorrente è condannata alle spese .
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