Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Concorrenza - Imprese pubbliche - Poteri della Commissione - Adozione di direttive e di decisioni ai sensi dell' art . 189 del trattato
( Trattato CEE, artt . 90, n . 3, e 189 )
2 . Ricorso per inadempimento - Inosservanza di una decisione della Commissione basata sull' art . 90, n . 3, del trattato - Decisione non impugnata mediante ricorso d' annullamento - Motivi di difesa - Contestazione della legittimità della decisione - Irricevibilità - Limiti - Atto inesistente
( Trattato CEE, artt . 169, 170, 173 e 175 )
Massima
1 . Benché la competenza attribuita alla Commissione dall' art . 90, n . 3, del trattato si eserciti in uno specifico ambito di applicazione e in ipotesi definite in relazione allo scopo proprio di detto articolo, questa circostanza non osta a che le "direttive" e "decisioni" contemplate da detta disposizione appartengano alla categoria generale delle direttive e delle decisioni contemplate dall' art . 189 .
Di conseguenza, la decisione basata sull' art . 90, n . 3, è obbligatoria in tutti i suoi elementi per lo Stato membro destinatario, a norma dell' art . 189, 4° comma .
2 . Il sistema delle impugnazioni predisposto dal trattato distingue i ricorsi di cui agli artt . 169 e 170, i quali mirano a far accertare che uno Stato membro non ha adempiuto gli obblighi che gli incombono, dai ricorsi di cui agli artt . 173 e 175, i quali mirano a far sindacare la legittimità degli atti o delle omissioni delle istituzioni comunitarie . Questi mezzi d' impugnazione perseguono scopi distinti e sono soggetti a modalità diverse . Uno Stato membro, quindi, in mancanza di una disposizione del trattato che lo autorizzi espressamente, non può eccepire l' illegittimità di una decisione di cui sia destinatario come argomento difensivo nei confronti del ricorso per inadempimento basato sulla mancata esecuzione della decisione stessa .
Un' eccezione del genere potrebbe essere accolta solo se la decisione non eseguita fosse inficiata da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente .
Parti
Nella causa 226/87,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg . Senofonte Iataganas e Luís Antunes, membri del suo ufficio legale, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georges Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Plateau du Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal sig . Astéris Pliacos, consigliere speciale del Ministero del commercio, dal sig . N . Fragachis, e dalla sig.ra I . Galani-Maragudachi, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, Val Ste Croix,
convenuta,
avente ad oggetto di far accertare che, omettendo di adottare entro il termine prescritto i provvedimenti necessari per conformarsi alla decisione 85/276/CEE della Commissione, del 24 aprile 1985, relativa all' assicurazione in Grecia dei beni pubblici e dei crediti concessi dalle banche pubbliche greche ( GU L 152, pag . 25 ), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori A.J . Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling, Y . Galmot, C . Kakouris e F . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : G.F . Mancini
cancelliere : B . Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza e seguito alla fase orale del 24 maggio 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale nella stessa udienza,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 luglio 1987, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso inteso a far accertare che, omettendo di adottare entro il termine prescritto i provvedimenti necessari per conformarsi alla decisione 85/276/CEE della Commissione, del 24 aprile 1985, relativa all' assicurazione in Grecia dei beni pubblici e dei crediti concessi dalle banche pubbliche greche ( GU L 152, pag . 25 ), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE .
2 L' art . 13 della legge ellenica 28-31 maggio 1982, n . 1256 dispone, in primo luogo, che tutti i beni pubblici, ivi compresi quelli delle imprese pubbliche greche, devono essere assicurati solo da compagnie greche del settore pubblico, e impone, in secondo luogo, al personale delle banche pubbliche greche di raccomandare ai loro clienti di assicurarsi presso compagnie dipendenti e controllate dal settore bancario pubblico .
3 Con decisione 24 aprile 1985, adottata in forza dell' art . 90, n . 3, del trattato, la Commissione ha dichiarato tali disposizioni legislative incompatibili con l' art . 90, n . 1, del trattato, in relazione agli artt . 52, 53, 5, 2° comma, e 3, lett . f ), dello stesso trattato . Tale decisione, notificata al governo ellenico con lettera 30 maggio 1985, disponeva all' art . 2 che detto governo era tenuto ad informare la Commissione, entro due mesi a decorrere da detta notifica, dei provvedimenti che esso aveva adottato per conformarvisi .
4 Dato che nessuna informazione era pervenuta alla Commissione nel termine impartito, questa inviava un sollecito al governo ellenico, il quale, con lettera 29 ottobre 1985, le comunicava che l' art . 13 della legge n . 1256/82 sarebbe stato di lì a poco emendato .
5 Visto che questo emendamento legislativo non aveva avuto luogo, l' 8 aprile 1986 la Commissione promuoveva il procedimento ex art . 169 del trattato, diffidando la Repubblica ellenica a presentare osservazioni .
6 Ne seguiva un carteggio nel corso del quale le autorità elleniche si limitavano ad annunciare l' imminente presentazione al Parlamento di un progetto di legge destinato ad adeguare la legislazione vigente alla decisione della Commissione 24 aprile 1985 .
7 Dopo aver, infine, rivolto al governo ellenico, il 17 febbraio 1987, un parere motivato, rimasto senza esito, la Commissione ha proposto il presente ricorso .
8 Per una più ampia esposizione della legislazione nazionale, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo vengono qui di seguito riprodotti solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .
9 A sostegno del ricorso, la Commissione sostiene che la Repubblica ellenica era tenuta a conformarsi alla decisione 24 aprile 1985 e non può eccepire la sua illegittimità nell' ambito del presente procedimento per inadempimento .
10 Il governo convenuto ribatte che, in realtà, la succitata decisione della Commissione andrebbe considerata un semplice parere . La circostanza che esso non si sia valso nei suoi confronti dei mezzi d' impugnazione di cui all' art . 173 non può essere considerato come il riconoscimento della sua obbligatorietà e della sua fondatezza . Esso può quindi contestare la legittimità di questa asserita decisione all' atto del presente ricorso . Esso deduce che, contrariamente a quanto dichiarato in tale decisione, l' art . 13 della legge ellenica n . 1256/82 non è in contrasto col trattato .
11 Va rilevato che, a norma dell' art . 90, n . 3, del trattato CEE : "la Commissione vigila sull' applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni ". Risulta dalla sentenza della Corte 6 luglio 1982 ( Repubblica francese, Repubblica italiana e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord / Commissione ( causa riunite 188-190/80, Racc . pag . 2545 ), che, pur se la competenza così conferita alla Commissione si esercita in uno specifico ambito di applicazione e in ipotesi definite in relazione allo scopo proprio di tale articolo, questa circostanza non osta a che le "direttive" e le "decisioni" contemplate da detta disposizione del trattato appartengano alla categoria generale delle direttive e delle decisioni contemplate dall' art . 189 .
12 Stando così le cose, la decisione della Commissione 24 aprile 1985, era, in forza dell' art . 189, 4° comma, del trattato "obbligatoria in tutti i suoi elementi" per la Repubblica ellenica alla quale era rivolta . Questa era quindi tenuta ad osservarla fino a che non avesse eventualmente ottenuto dalla Corte di giustizia o la sospensione dell' esecuzione o l' annullamento della decisione stessa . E assodato che nel caso di specie il governo ellenico non ha chiesto alla Corte, né pertanto da essa ottenuto, provvedimenti del genere .
13 Per contestare l' inadempimento di cui le si fa carico, la Repubblica ellenica non può, comunque, eccepire l' illegittimità della decisione 24 aprile 1985 .
14 Infatti, il sistema delle impugnazioni predisposto dal trattato distingue i ricorsi di cui agli artt . 169 e 170, che mirano a far accertare che uno Stato membro non ha adempiuto agli obblighi che gli incombono, e i ricorsi di cui agli artt . 173 e 175, che mirano a far controllare la legittimità degli atti o delle omissioni delle istituzioni comunitarie . Questi mezzi d' impugnazione perseguono scopi distinti e sono soggetti a modalità diverse . Uno Stato membro, quindi, in mancanza di una disposizione del trattato che lo autorizzi espressamente, non può eccepire l' illegittmità di una decisione di cui sia destinatario come argomento difensivo nei confronti del ricorso per inadempimento basato sulla mancata esecuzione di tale decisione .
15 La Repubblica ellenica ha ribattuto in udienza che, nel caso di specie e per rispondere ad una esigenza fondamentale dell' ordinamento giuridico comunitario, la Corte dovrebbe cionondimeno esercitare il proprio sindacato, in via eccezionale, sulla decisione 24 aprile 1985 . Infatti, questa trasgredirebbe il principio fondamentale della ripartizione delle competenze, fra la Comunità e gli Stati membri e sarebbe quindi priva di qualsiasi fondamento giuridico nell' ordinamento comunitario .
16 Tale eccezione potrebbe essere accolta solo se l' atto di cui è causa fosse inficiato da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente ( sentenza 26 febbraio 1987, Consorzio Cooperative d' Abruzzo, 15/85, Racc . pag . 1032 ). Orbene, la tesi svolta dalla Repubblica ellenica non contiene alcun preciso elemento atto a dimostrare che la decisione della Commissione abbia tale natura . Essa stessa ha, d' altra parte, ritenuto che la decisione 24 aprile 1985 non fosse inesistente quando ha annunciato, durante l' intera fase precontenziosa, la propria intenzione di conformarvisi .
17 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso della Commissione va accolto, senza che sia necessario pronunziarsi sulla legittimità dell' impugnata decisione .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . La Repubblica ellenica è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Omettendo di adottare, entro il termine prescritto, i provvedimenti necessari per conformarsi alla decisione della Commissione 24 aprile 1985, n . 85/276, relativa all' assicurazione in Grecia dei beni pubblici e dei crediti concessi dalle banche pubbliche greche ( GU L 152, pag . 25 ), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE,
2 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese .
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