Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Libera circolazione delle merci - Dazi doganali - Tasse d' effetto equivalente - Nozione - Diritto riscosso per il controllo dei prezzi all' importazione
( Trattato CEE, artt . 12 e seguenti; atto d' adesione della Repubblica ellenica, art . 29 )
Massima
L' onere pecuniario, sia pure minimo, imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua tecnica, che colpisca le merci importate da un altro Stato membro al passaggio del confine o a causa di questo passaggio, costituisce una tassa d' effetto equivalente ad un dazio doganale . Costituisce quindi una tassa del genere, la cui abolizione è disposta dagli artt . 12 e seguenti del trattato e dall' art . 29 dell' atto d' adesione della Repubblica ellenica, il diritto riscosso da detto Stato membro per il controllo dei prezzi delle merci importate da altri Stati membri .
Parti
Nella causa 229/87,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Xénophon Yataganas, membro del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro dello stesso servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal suo governo nella persona del suo agente Yannis Drossos, consigliere giuridico presso il Ministero del commercio, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata ellenica, 117, Val-Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che, riscuotendo un tributo per il controllo dei prezzi delle merci importate da altri Stati membri della Comunità, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 12 e seguenti del trattato CEE e dell' art . 29 dell' atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans, R . Joliet e T.F . O' Higgins, presidenti di sezione, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler e J.C . Moitinho de Almeida, giudici,
avvocato generale : Sir Gordon Slynn
cancelliere : B . Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 22 giugno 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 14 luglio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 29 luglio 1987, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che, riscuotendo un tributo per il controllo dei prezzi delle merci importate da altri Stati membri della Comunità, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 12 e seguenti del trattato CEE e dell' art . 29 dell' atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee .
2 Gli artt . 12 e seguenti del trattato prescrivono in particolare l' abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali in vigore tra gli Stati membri e l' art . 29 dell' atto di adesione stabilisce che, per quanto riguarda l' importazione tra la Comunità e la Grecia, detta abolizione deve aver luogo progressivamente durante un periodo transitorio terminato il 1° gennaio 1986 .
3 Ai sensi della legge greca, spetta ad una "Unione delle camere di commercio e dell' industria della Grecia", istituita per legge, raccogliere e fornire informazioni alle banche autorizzate ad effettuare operazioni di cambio al fine di garantire l' efficacia del controllo che tali banche esercitano in materia valutaria .
4 L' Unione delle camere di commercio e dell' industria della Grecia percepisce, come corrispettivo per detta attività, un tributo riscosso in capo agli importatori dalle banche al momento dell' effettuazione del controllo di loro pertinenza . Ai sensi di una circolare del ministro del commercio 10 dicembre 1980, tale tributo è pari all' 1°/00 del valore CIF che figura su ogni fattura d' importazione, per un minimo di 250 DR ed una massimo di 5 000 DR, mentre lo Stato e le persone giuridiche di diritto pubblico sono esonerati rispettivamente per l' intero o per la metà del tributo .
5 Con atto depositato il 3 maggio 1985 ( causa 138/85 ), la Commissione aveva chiesto alla Corte di dichiarare che, riscuotendo detto tributo attraverso le banche dopo il 1° gennaio 1981, la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 28 dell' atto di adesione .
6 Detto art . 28 dispone l' abolizione, dal 1° gennaio 1981, di qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione istituita dopo il 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Comunità e la Grecia .
7 Nel corso del procedimento nella causa 138/85, precitata, risultava però che il tributo censurato non era stato istituito dalla legge greca 12 novembre 1980, n . 1089, relativa alle camere di commercio, dell' industria, dei mestieri e dell' artigianato, che aveva creato l' Unione delle camere di commercio e dell' industria, bensì risaliva ad una legge del 1947 . La Commissione ha pertanto rinunciato agli atti nell' ambito del ricorso ex art . 28 dell' atto di adesione e la causa è stata cancellata dal ruolo della Corte .
8 Il presente ricorso fa seguito ad un nuovo procedimento precontenzioso, fondato in particolare sull' art . 29 dell' atto di adesione, avviato dalla Commissione l' 8 agosto 1986 .
9 Per una più ampia illustrazione delle norme nazionali pertinenti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla ricevibilità
10 Il governo greco sostiene che il ricorso è irricevibile, poiché la Commissione non avrebbe rispettato il procedimento di cui all' art . 169 del trattato, dato che la lettera di diffida 8 agosto 1986 si è limitata a far rinvio alle osservazioni presentate dalla Commissione nella causa cancellata dal ruolo . La Repubblica ellenica non avrebbe di conseguenza potuto presentare le proprie osservazioni conformemente a detto articolo .
11 A tal riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell' art . 169 del trattato, la Commissione può proporre alla Corte un ricorso per inadempimento solo dopo aver posto lo Stato membro in condizioni di presentare le sue osservazioni .
12 Si deve pure ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la lettera di diffida, nella fase precontenziosa del procedimento per inadempimento, ha lo scopo di circoscrivere l' oggetto del contendere e di fornire allo Stato membro invitato a presentare le sue osservazioni i dati che gli occorrono per predisporre la propria difesa .
13 Nel caso di specie, si deve rilevare che l' unica differenza di fatto tra il primo ricorso, fondato sull' art . 28 dell' atto di adesione e per il quale la Commissione ha rinunciato agli atti, ed il procedimento conclusosi col presente ricorso, fondato sull' art . 29 dell' atto di adesione, riguarda la data di entrata in vigore della disciplina nazionale censurata . Stando così le cose, non può dubitarsi del fatto che, tramite una lettera di diffida che verteva esattamente sullo stesso oggetto ma che si fondava su di un' altra norma e rinviava per il resto al precedente ricorso, si sono fornite al governo greco tutte le informazioni utili e necessarie alla sua difesa .
14 L' eccezione di irricevibilità sollevata dal governo greco non può quindi essere accolta .
Sul merito
15 Il governo greco sostiene, in via principale, che il tributo è riscosso quale corrispettivo di servizi reali prestati dalle camere di commercio e dell' industria, delle quali fanno parte gli stessi importatori . Detti servizi sarebbero intesi a garantire il buon funzionamento e la regolarità del controllo valutario . Il tributo coprirebbe le spese relative ai servizi prestati e sarebbe loro proporzionato . In via subordinata, il governo greco sostiene che l' effetto protezionistico del tributo è minimo . Esso peraltro precisa che il tributo non viene imposto se il valore della merce importata è inferiore a 200 000 DR o qualora l' importazione sia effettuata dallo Stato .
16 In primo luogo si deve rilevare che il governo greco non è stato in grado di dimostrare l' interesse degli importatori a partecipare all' attuazione della disciplina nazionale sul controllo valutario né di precisare perché il buon funzionamento e la regolarità di tale controllo costituiscano un servizio fornito agli importatori e di cui il tributo costituirebbe il corrispettivo .
17 In secondo luogo è opportuno ricordare, come la Corte ha dichiarato in particolare nella sentenza 5 febbraio 1976 ( causa 87/75, Bresciani, Racc . pag . 129 ), che un onere pecuniario imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, e che colpisce le merci importate da un altro Stato membro al passaggio della frontiera, a causa di detto passaggio, costituisce una tassa d' effetto equivalente a un dazio doganale .
18 Di conseguenza, il controverso tributo, che colpisce le merci per il fatto di essere importate, costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione la cui abolizione è disposta dagli artt . 12 e seguenti del trattato e dall' art . 29 dell' atto di adesione .
19 Quanto alla tesi in via subordinata del governo greco sull' effetto minimo del tributo, è sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza precitata, ogni onere pecuniario, per quanto minimo, applicato in ragione del passaggio delle frontiere costituisce un ostacolo per la libera circolazione delle merci .
20 La circostanza che il tributo censurato non sia riscosso su tutte le merci importate, dato che non viene imposto quando il valore della merce importata è inferiore a 200 000 DR o quando l' importazione è effettuata dallo Stato, non è tale da inficiare quanto rilevato .
21 Dalle considerazioni che precedono risulta che, riscuotendo un tributo per il controllo dei prezzi delle merci importate da altri Stati membri della Comunità, tranne quando il valore della merce importata è inferiore a 200 000 DR o l' importazione viene effettuata dallo Stato, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 12 e seguenti del trattato CEE e dell' art . 29 dell' atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . La convenuta è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Riscuotendo un tributo per il controllo dei prezzi delle merci importate da altri Stati membri della Comunità, tranne quando il valore della merce importata è inferiore a 200 000 DR o l' importazione viene effettuata dallo Stato, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 12 e seguenti del trattato CEE e dell' art . 29 dell' atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee .
2 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese .
Full & Egal Universal Law Academy