Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura - Importi compensativi monetari - Pagamento da parte dello Stato membro esportatore di importi compensativi da corrispondersi all' importazione da un altro Stato membro - Restituzione d' importi indebitamente pagati - Indicazioni di peso contenute negli esemplari di controllo - Correzione a posteriori da parte delle autorità dello Stato importatore - Efficacia obbligatoria per le autorità doganali dello Stato esportatore - Ammissibilità del controllo da parte del giudice nazionale
( Regolamenti del Consiglio n . 729/70, art . 8, n . 1, n . 974/71, art . 2 bis, e n . 1468/81, art . 5; regolamento della Commissione n . 1380/75, art . 11, n . 2 )
Massima
Lo Stato membro esportatore il quale, in forza di un accordo concluso a norma dell' art . 2 bis del regolamento n . 974/71, paghi degli importi compensativi monetari all' importazione che dovrebbero essere versati da un altro Stato membro, paga i suddetti importi per conto di quest' ultimo Stato, il quale conserva la competenza a versarli ( vedasi sentenza 18 settembre 1980, causa 797/79, Pesch, Racc . pag . 2705 ). Lo Stato esportatore non può pertanto scostarsi dalle indicazioni di peso che gli sono fornite dall' autorità doganale dello Stato membro importatore mediante il rinvio degli esemplari di controllo . Lo Stato esportatore che paga in tal modo i suddetti importi per conto dello Stato importatore rimane tuttavia il solo responsabile di questo pagamento nei confronti delle autorità comunitarie ( vedasi sentenza 15 ottobre 1985, causa 125/84, Continental Irish Meat, Racc . pag . 3441 ). Se l' autorità doganale dello Stato membro esportatore, per adempiere l' obbligo impostole dall' art . 8, n . 1, del regolamento n . 729/70, ripete gli importi compensativi monetari indebitamente pagati, deve attenersi alle correzioni di peso comunicatele, nel contesto della reciproca assistenza fra autorità amministrative nazionali contemplata dall' art . 5 del regolamento n . 1468/81, dalle autorità doganali dello Stato importatore, a prescindere dal fatto che esse siano indicate negli esemplari di controllo .
Il giudice nazionale, in caso di lite fra l' esportatore e l' autorità doganale dello Stato esportatore a proposito della ripetizione di importi compensativi monetari all' importazione, non è vincolato alle correzioni di peso trasmesse dalle autorità doganali dello Stato importatore a quelle dello Stato esportatore, nel senso che è libero di accertare, secondo le norme nazionali di procedura, il valore probatorio delle informazioni trasmesse .
Parti
Nel procedimento 233/87,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht Hamburg ( Repubblica federale di Germania ), nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Merkur Aussenhandel GmbH & Co . KG
e
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 11, n . 2, del regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n . 1380, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari ( GU L 139, pag . 37 ),
LA CORTE ( prima sezione ),
composta dai signori R . Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
( motivazione non riprodotta )
pronunziandosi sulla questione pregiudiziale sottopostale dal Finanzgericht Hamburg, con provvedimento 12 maggio 1987, dichiara :
Dispositivo
Le autorità doganali dello Stato esportatore, il quale pretenda il rimborso di ICM all' importazione, devono attenersi alle correzioni di peso comunicate loro dalle autorità doganali dello Stato importatore, a prescindere dal fatto che esse siano riprodotte negli esemplari di controllo .
Il giudice nazionale, in caso di lite tra l' esportatore e le autorità doganali dello Stato esportatore a proposito della ripetizione di ICM all' importazione, non è vincolato dalle correzioni di peso trasmesse dalle autorità doganali dello Stato importatore a quelle dello Stato esportatore .
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