Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Tariffa doganale comune - Interpretazione - Variazione in relazione al progresso tecnico - Inammissibilità
2 . Tariffa doganale comune - Voci doganali - Apparecchi elettronici destinati ad operazioni di calcolo e ad altre operazioni - Classificazione, in quanto "macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione", nella voce 84.53 - Natura elementare del linguaggio di programmazione - Irrilevanza
Massima
1 . Benché nel contesto della classificazione doganale delle merci il progresso tecnico giustifichi l' elaborazione di una nuova classificazione, spetta alle competenti istituzioni comunitarie tenerne conto modificando la tariffa doganale comune . In mancanza di tale modifica l' interpretazione della tariffa stessa non può variare a seconda dei progressi della tecnica . Un' interpretazione contraria non sarebbe conforme alle esigenze della certezza del diritto e della facilità dei controlli che devono essere effettuati al momento dello sdoganamento .
2 . Apparecchi elettronici destinati essenzialmente all' esecuzione di operazioni di calcolo, ma anche di altre operazioni, che corrispondano ai criteri della nota 3, lett . A, sub a ), del capitolo 84 della tariffa doganale comune, sono macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione, ai sensi della voce doganale 84.53, anche se sono programmabili secondo un metodo più facile da usare, ad esempio, del linguaggio di programmazione Basic .
Parti
Nella causa 234/87,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Casio Computer Co . GmbH Deutschland, con sede in Amburgo,
e
Oberfinanzdirektion Muenchen,
domanda vertente sull' interpretazione della tariffa doganale comune e, in particolare, sui criteri di delimitazione tra le "macchine calcolatrici", di cui alla voce 84.52 della tariffa doganale comune, e le "macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione" di cui alla voce 84.53 della tariffa doganale comune, ai fini della classificazione doganale di apparecchi elettronici designati come "calcolatori programmabili",
LA CORTE ( quarta sezione ),
composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, C.N . Kakouris e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : B . Pastor, amministratore
considerate le osservazioni presentate :
- dalla società Casio Computer Co . GmbH Deutschland, ricorrente nella causa principale, rappresentata dal sig . Johannes Schellmann, in qualità di agente, e dall' avv . Axel Bauer, nella fase orale,
- dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig . Joern Sack, in qualità di agente, assistito dal sig . Reinhard Wagner e, nella fase orale, dal sig . Hervé Blin, in qualità di perito,
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla fase orale del 7 luglio 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 18 ottobre 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 30 aprile 1987, pervenuta alla Corte il 30 luglio successivo, il Bundesfinanzhof ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione della tariffa doganale comune e, in particolare, sui criteri di delimitazione tra le "macchine calcolatrici", di cui alla voce 84.52, e le "macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione", di cui alla voce 84.53 della tariffa doganale comune, nella versione adottata dal regolamento del Consiglio 27 novembre 1984, n . 3400, che modifica il regolamento n . 950/68, relativo alla tariffa doganale comune ( GU L 320, pag . 1 ).
2 La questione è sorta nell' ambito di una lite fra la Casio Computer Co . GmbH ( in prosieguo : "Casio ") e l' Oberfinanzdirektion di Monaco di Baviera ( in prosieguo : l' "OFD ") a proposito della classificazione doganale di quattro tipi di apparecchi elettronici, importati dal Giappone e designati come "calcolatori programmabili", i quali, secondo la descrizione fattane dall' ordinanza di rinvio, sono destinati all' esecuzione prevalentemente di operazioni di calcolo, ma anche di altre operazioni, programmabili secondo un metodo che si applica più facilmente del linguaggio di programmazione Basic .
3 A seguito delle domande presentate dalla Casio, con pareri vincolanti in data 9 e 15 novembre 1984, l' OFD classificava le merci di cui trattasi nella sottovoce 84.52 A ( macchine calcolatrici elettroniche ) della tariffa doganale comune . Opposizioni proposte dalla Casio e intese a far classificare le suddette merci nella sottovoce 84.53 B della tariffa doganale comune ( macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione ) venivano respinte con la motivazione che i calcolatori programmabili non possedevano tutti i requisiti di cui alla nota 3, lett . A, sub a ), del capitolo 84 della tariffa doganale comune, in quanto in particolare, essi non erano in grado di tradurre nel linguaggio macchina un programma scritto in linguaggio convenzionale .
4 La Casio impugnava detta decisione avanti il Bundesfinanzhof che, al fine di dirimere la lite, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Come debbano essere delimitate, l' una rispetto all' altra, le nozioni 'macchine calcolatrici' , di cui alla voce 84.52, e 'macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione' , di cui alla voce 84.53 della tariffa doganale comune .
Se apparecchi elettronici destinati all' esecuzione prevalentemente di operazioni di calcolo, ma anche di altre operazioni, programmabili secondo un metodo che si applica più facilmente, ad esempio, del linguaggio di programmazione Basic, siano macchine calcolatrici ai sensi della voce 84.52 o macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione ai sensi della voce 84.53 della tariffa doganale comune ".
5 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale, delle disposizioni comunitarie in esame, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si rinvia alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo vengono qui di seguito riportati solo nella misura necessaria al ragionamento della Corte .
6 Secondo la nota 3, lett . A, sub a ), del capitolo 84 della tariffa doganale comune,
"sono considerate 'macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione' , ai sensi della voce 84.53 :
a ) le macchine numeriche le cui memorie permettono di registrare, oltre al o ai programmi di elaborazione ed ai dati da elaborare, un programma di traduzione dal linguaggio convenzionale, nel quale i programmi sono iscritti, nel linguaggio utilizzabile dalla macchina . Queste macchine devono avere un memoria principale direttamente accessibile per l' esecuzione di un programma, di una capacità almeno sufficiente per registrare le parti dei programmi di elaborazione o di traduzione e di dati immediatamente necessari per l' elaborazione in corso . Esse devono, inoltre, sulla base delle istruzioni contenute nel programma iniziale, essere in grado, con decisione logica, di modificare l' esecuzione nel corso dell' elaborazione ."
7 Come risulta dal fascicolo di causa, le perizie tecniche effettuate in occasione della lite principale hanno concluso che le macchine di cui trattasi, quanto meno una di esse, soddisfano i criteri posti dalla nota 3, lett . A, sub a ), del capitolo 84 della tariffa doganale comune .
8 Tuttavia, la lite relativa alla classificazione delle merci di cui trattasi è sorta dal fatto che il linguaggio di programmazione che esse usano è elementare e che la memoria di cui esse dispongono è di capacità ridotta . Orbene, nel momento in cui è stata adottata la nota 3, lett . A, sub a ), del capitolo 84 della tariffa doganale comune, i linguaggi elementari di programmazione non esistevano e i "calcolatori programmabili" non venivano prodotti .
9 Tenuto conto del progresso tecnico che, nel frattempo, ha consentito la costruzione di apparecchi come quelli di cui trattasi nella causa principale, il giudice nazionale mira ad accertare se la succitata nota 3, lett . A, sub a ), debba essere interpretata in senso evolutivo .
10 La Commissione sostiene che questa nota va interpretata in modo dinamico, tenendo conto del progresso tecnico, e ne trae la conseguenza che i calcolatori programmabili che usano linguaggi di programmazione estremamente semplici e che abbisognano di una memoria molto ridotta non possono essere considerate macchine automatiche per l' elaborazione delle informazioni .
11 Va rilevato in proposito che il legislatore comunitario, adottando la nota di cui trattasi, era a conoscenza della realtà tecnica e quindi del mercato, al momento del suo intervento, nonché delle possibilità di rapidi cambiamenti nel settore . Esso ha tuttavia deciso di adottare criteri generali senza legarli agli sviluppi della realtà tecnica . Tenuto conto di questo atteggiamento del legislatore, il progresso tecnico avvenuto nel settore non può di per sé modificare la portata delle disposizioni della tariffa doganale comune .
12 Infatti, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 19 novembre 1981 ( Analog Devices, causa 122/80, Racc . pag . 2781 ), pur se il progresso tecnico giustifica l' elaborazione di una nuova classificazione doganale, spetta alle competenti istituzioni comunitarie tenerne conto modificando la tariffa doganale comune . In mancanza di tale modifica l' interpretazione della tariffa stessa non può variare a seconda dei progressi della tecnica .
13 Un' interpretazione contraria non sarebbe conforme alle esigenze della certezza del diritto e della facilità dei controlli che devono essere effettuati al momento dello sdoganamento .
14 La questione sollevata dal giudice nazionale va quindi risolta nel senso che apparecchi elettronici destinati essenzialmente all' esecuzione di operazioni di calcolo, ma anche di altre operazioni, programmabili secondo un metodo che si applica più facilmente, ad esempio, del linguaggio di programmazione Basic e che rispondono ai criteri di cui alla nota 3, lett . A, sub a ), del capitolo 84 della tariffa doganale comune, sono macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione ai sensi della voce 84.53 della tariffa doganale comune .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
15 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato ossevazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quarta sezione ),
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 30 aprile 1987, dichiara :
Apparecchi elettronici destinati essenzialmente all' esecuzione di operazioni di calcolo, ma anche di altre operazioni, programmabili secondo un metodo che si applica più facilmente, ad esempio, del linguaggio di programmazione Basic e che rispondono ai criteri di cui alla nota 3, lett . A, sub a ), del capitolo 84 della tariffa doganale comune, sono macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione ai sensi della voce 84.53 della tariffa doganale comune .
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