Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle merci - Transito comunitario - Illeciti o irregolarità - Ricorso al regime del transito comunitario interno per introdurre e mettere in libera pratica in uno Stato membro merci originarie di un paese terzo importate in frode in un altro Stato membro - Sorgere di un' obbligazione doganale unica nello Stato membro d' importazione
( Regolamento del Consiglio n . 222/77, art . 36, n . 1 )
Massima
L' art . 36, n . 1, del regolamento n . 222/77, relativo al transito comunitario, dev' essere interpretato nel senso che esso osta al sorgere di un' obbligazione doganale in occasione dello sdoganamento, in uno Stato membro, di merci provenienti da un paese terzo che siano state in un primo tempo introdotte in frode in un altro Stato membro dal quale sono state poi inoltrate, in regime di transito comunitario interno, nello Stato membro in cui vengono messe in libera pratica, dato che gli illeciti o le irregolarità commesse nell' altro Stato membro hanno già fatto sorgere un' obbligazione doganale in questo Stato .
Parti
Nel procedimento 252/87,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Hauptzollamt Amburgo - St . Annen
e
Wilhelm Kiwall KG, Amburgo,
domanda vertente sull' interpretazione del diritto comunitario per quanto riguarda il sorgere dell' obbligazione doganale e la relativa azione di recupero,
LA CORTE ( sesta sezione ),
composta dai signori O . Due, presidente di sezione, T . Koopmans, K . Bahlmann, C.N . Kakouris e T.F . O' Higgins, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : sig.ra D . Louterman, amministratore
viste le osservazioni presentate :
- per la società Wilhelm Kiwall KG, ricorrente nella causa principale, dal sig . H . Columbus, consulente fiscale,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . J . Sack, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza ed in esito alla trattazione orale svoltasi il 31 maggio 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 luglio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 2 luglio 1987, pervenuta in cancelleria il 20 agosto successivo, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione del diritto comunitario per quanto riguarda il sorgere di un' obbligazione doganale e la relativa azione di recupero .
2 La suddetta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia fra la società Wilhelm Kiwall KG, di Amburgo, ( in prosieguo : "ricorrente ") e l' Ufficio doganale principale di Amburgo - St . Annen ( in prosieguo : "Hauptzollamt "), relativa al recupero a posteriori di un credito corrispondente ad una obbligazione doganale sorta, secondo la legislazione doganale tedesca in vigore all' epoca considerata, in occasione dello sdoganamento, nella Repubblica federale di Germania, di merci provenienti da un paese terzo e che non erano già in libera pratica nella Comunità .
3 Dal fascicolo risulta che, fra il 12 gennaio 1979 e il 9 maggio 1980, la ricorrente acquistava in Danimarca articoli di maglieria, che venivano sdoganati nella Repubblica federale di Germania dietro presentazione, da parte della ricorrente, di un documento di transito "T2", in conformità alla procedura di transito comunitario interno, stabilita dal regolamento n . 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario ( GU 1977, L 38, pag . 1 ). Lo Hauptzollamt esigeva, quindi, soltanto il pagamento dell' imposta sulla cifra d' affari all' importazione .
4 Successivamente, si accertava che dette merci, provenienti da un paese terzo, erano state introdotte di contrabbando in Danimarca dal venditore e che, di conseguenza, il documento T2 era stato ottenuto irregolarmente dalle autorità danesi . Perciò, con provvedimento 19 febbraio 1981, lo Hauptzollamt pretendeva dalla ricorrente il versamento di 241 676,76 DM a titolo di dazi doganali .
5 Poiché tale provvedimento veniva annullato dal Finanzgericht di Amburgo, che era stato adito dalla ricorrente, lo Hauptzollamt proponeva ricorso per cassazione ( Revision ) dinanzi al Bundesfinanzhof, il quale sospendeva il procedimento e sottoponeva a questa Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se nella fase di ravvicinamento delle legislazioni in materia doganale, raggiunta nel maggio 1980, fosse compatibile con il diritto comunitario una disposizione doganale tedesca che contemplava il sorgere di un' obbligazione doganale per merci originarie di uno Stato terzo che erano state precedentemente introdotte di contrabbando in un altro Stato membro e da qui inoltrate irregolarmente - senza adempiere le formalità doganali di importazione - nella Repubblica federale di Germania con la procedura di transito comunitario interno ".
6 Per una più ampia esposizione dei fatti della causa principale, delle varie fasi del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo vengono in prosieguo riportati soltanto per quanto necessario al ragionamento della Corte .
7 Con la sua questione, il giudice nazionale mira in sostanza a sapere se le norme comunitarie in materia doganale che erano in vigore nel maggio 1980 ostassero al sorgere di un' obbligazione doganale in occasione dello sdoganamento, in uno Stato membro, di merci provenienti da un paese terzo e dapprima introdotte in frode in un altro Stato membro, dal quale erano state poi inoltrate, in regime di transito comunitario interno, nello Stato membro in cui venivano messe in libera pratica .
8 In proposito, si deve ricordare che l' art . 36, n . 1, del summenzionato regolamento n . 222/77, relativo al transito comunitario, stabilisce che :
"Quando è accertato che, nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, è stato commesso un illecito in un determinato Stato membro, l' azione per il recupero dei dazi e degli altri diritti e tributi eventualmente esigibili è posta in essere da tale Stato membro in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, senza pregiudizio dell' esercizio delle azioni penali ".
9 Nella sentenza 27 novembre 1984 ( causa 99/83, Fioravanti, Racc . pag . 3939 ), interpretando l' identica disposizione del precedente regolamento del Consiglio 18 marzo 1969, n . 542, relativo al transito comunitario ( GU L 77, pag . 1 ), la Corte ha dichiarato che qualora, a seguito di un illecito o di un' irregolarità commessi in occasione di un' operazione di transito comunitario, non siano riscossi i dazi e altri diritti e tributi esigibili, il recupero di tali dazi e altri diritti e tributi viene effettuato dallo Stato membro in cui l' illecito o l' irregolarità sono stati commessi, in conformità alle norme legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato .
10 Nella fattispecie, dal fascicolo risulta che tanto l' importazione fraudolenta nella Comunità quanto il fatto di aver irregolarmente ottenuto il formulario T2 costituiscono illeciti commessi in Danimarca . Data la stretta connessione fra questi due illeciti, si deve ritenere che entrambi siano stati commessi in occasione di un' operazione di transito comunitario . In forza della norma di cui sopra, così com' è stata interpretata nella summenzionata sentenza 27 novembre 1984, spetta quindi alle autorità danesi esercitare l' azione per il recupero dei dazi doganali esigibili in ragione dell' importazione delle merci nella Comunità . Perciò, gli atti commessi in Danimarca hanno già fatto sorgere un' obbligazione doganale .
11 Qualora un' illecito commesso in uno Stato membro abbia fatto sorgere un' obbligazione doganale in questo Stato, l' art . 36 del regolamento n . 222/77 non lascia alcuna possibilità che sorga un' obbligazione doganale in un altro Stato membro in cui il formulario T2 sia stato successivamente utilizzato per mettere in libera pratica le merci di cui trattasi . Questo risultato è conforme alla concezione stessa dell' unione doganale, che è contraria alla doppia imposizione delle merci in occasione della loro entrata nel territorio doganale della Comunità quale è definito dal regolamento n . 1496 del Consiglio, del 27 settembre 1968 ( GU L 238, pag . 1 ). Si deve tuttavia aggiungere che l' art . 36 del regolamento n . 222/77 lascia espressamente impregiudicata qualsiasi possibilità, contemplata dal diritto nazionale, di esercitare azioni penali contro chi faccia uso di un documento T2 ottenuto irregolarmente in un altro Stato membro .
12 La questione sollevata dal giudice nazionale va quindi risolta dichiarando che l' art . 36, n . 1, del regolamento n . 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario, dev' essere interpretato nel senso ch' esso osta al sorgere di un' obbligazione doganale in occasione dello sdoganamento, in uno Stato membro, di merci provenienti da un paese terzo, che siano state dapprima introdotte in frode in un altro Stato membro, dal quale sono state poi inoltrate, in regime di transito comunitario interno, nello Stato membro in cui vengono messe in libera pratica, dato che gli illeciti o le irregolarità commessi nell' altro Stato membro hanno già fatto sorgere un' obbligazione doganale in questo Stato .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( sesta sezione ),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof con ordinanza 2 luglio 1987, dichiara :
L' art . 36, n . 1, del regolamento n . 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario, dev' essere interpretato nel senso ch' esso osta al sorgere di un' obbligazione doganale in occasione dello sdoganamento, in uno Stato membro, di merci provenienti da un paese terzo, che siano state dapprima introdotte in frode in un altro Stato membro, dal quale sono state poi inoltrate, in regime di transito comunitario interno, nello Stato membro in cui vengono messe in libera pratica, dato che gli illeciti o le irregolarità commessi nell' altro Stato membro hanno già fatto sorgere un' obbligazione doganale in questo Stato .
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